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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27 marzo 2025 della causa iscritta al numero 3919 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Manuel Del Linz e Luca Camaggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2 nei confronti di:
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_2
le Vittime della Strada (FGVS) in persona del procuratore speciale Parte_3
, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato
Luca Cicognani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Strada
Maggiore n. 28 nonché nei confronti di:
C.F. contumace Parte_4 CodiceFiscale_2
Oggi 27 marzo 2025 ore 12.00 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Matteo De Pamphilis per la parte attrice e l'avvocato Cicognani per la convenuta Parte_2
E' altresì presente personalmente la parte attrice.
E' infine presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'avv. De Paphilis conclude come in atti e come da note conclusive.
L'avv. Cicognani conclude come da conclusionale depositata.
pagina 1 di 29 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.25 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
conveniva e Parte_1 Parte_2 Parte_4
avanti al Tribunale intestato con atto di citazione regolarmente notificato in data
[...]
30 marzo 2022 (mediante pec a e in data 31 marzo 2022 (mediante notifica a Parte_2
mezzo posta allo , esponendo in fatto: Parte_4
-di essere stata coinvolta in un sinistro stradale occorso in Bologna in data 22 marzo 2019 verso le ore 04.15, mentre si trovava quale trasportata a bordo del motociclo Yamaha modello T-MAX targato EJ11802 (la cui copertura assicurativa era scaduta in data 13 dicembre 2018) di proprietà e condotto da a un certo punto lo Parte_4
giunto all'altezza dell'angolo fra Viale Filopanti e Via Malaguti, perdeva il Parte_4
controllo del mezzo e dopo una brusca frenata colpiva il marciapiede e il palo semaforico ivi collocato;
nell'urto parte attrice veniva disarcionata dal mezzo;
lo Parte_4
dapprima tentava di recuperare e riavviare il mezzo (che aveva arrestato la propria corsa pagina 2 di 29 sotto un'auto in sosta nei pressi), poi lo abbandonava e si allontanava a piedi e, successivamente rintracciato, si dileguava durante il trasporto in ambulanza;
-che sul posto interveniva la Polizia Municipale di Bologna, reperendo testi oculari;
-di avere riportato gravi lesioni per l'occorso, subendo alcuni interventi chirurgici e una lunga riabilitazione, e intraprendendo anche un percorso psicoterapeutico;
-di avere subito gravi ripercussioni nella vita quotidiana e nei rapporti sociali, anche in quanto divenuta portatrice di una evidente zoppia e di varie cicatrici che le rendevano penosi i contatti con gli altri;
-di avere subito un pregiudizio alla vita lavorativa (una volta conseguita la laurea triennale come educatore sociale e culturale, parte attrice ambiva a svolgere attività di educatrice in un asilo nido;
dopo l'incidente, appurato che con le lesioni patite non sarebbe riuscita a svolgere tale attività, ella veniva ricollocata nel ruolo di supplente in una scuola materna);
-che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%; inoltre veniva riconosciuta portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992;
-di avere dato corso alla procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Invocava il disposto di cui all'articolo 2054 c.c. e la responsabilità dello Parte_4
Ravvisava i presupposti per vedere liquidate le seguenti voci di danno, anche alla luce delle relazioni medico-legali che produceva:
-danno biologico permanente nella misura del 34% oltre alla invalidità temporanea totale e parziale;
-danno morale e dinamico-relazionale per la sofferenza patita;
-spese mediche e medico-legali;
-lucro cessante, per la maturata parziale inabilità lavorativa, per complessivi euro 350.920,18.
Ravvisava i presupposti per vedere emessa condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., anche in considerazione della condotta serbata dai convenuti nell'ambito della procedura di negoziazione assistita sfociata in un nulla di fatto.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui alla precedente narrativa,
Nel merito, in via principale,
pagina 3 di 29 ACCERTARE la solidale responsabilità civile dei convenuti, in relazione al sinistro per cui
è causa, per i danni patrimoniali e non patrimoniali a esso conseguiti, per i motivi di cui alla precedente narrativa;
e, per l'effetto,
DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice, da liquidarsi nella misura di euro 350.920,18, ovvero nell'importo risultante di giustizia, all'esito dell'istruttoria, con gli interessi e gli accessori di legge;
In ogni caso,
CON VITTORIA di spese, competenze e onorari del giudizio, come per legge, con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014;
CON CONDANNA ex art. 96, co. 3, c.p.c.”.
La data d'udienza indicata in atto di citazione era quella del 15 settembre 2022.
La convenuta , costituitasi in data 6 agosto 2022: Parte_2
-non contestava le modalità di accadimento del sinistro;
-deduceva però che la condotta della trasportata non poteva dirsi esente da colpa: lo al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa, senza idonea Parte_4
patente di guida e soprattutto in stato di ebbrezza, come accertato dagli operanti che lo contravvenzionavano di conseguenza;
parte attrice aveva accettato il maggior rischio da ciò derivato, e doveva ritenersi corresponsabile almeno nella misura del 50%;
-deduceva l'eccessività delle voci di danno invocate da parte attrice;
contestava anche le spese mediche, potendosi l'attrice avvalere del Servizio Sanitario Nazionale;
-contestava la dedotta perdita della capacità lavorativa, essendo necessaria la prova rigorosa e certa di una effettiva riduzione del reddito derivante dall'invalidità accertata.
Invocava il diritto di regresso anticipato verso l'assicurato.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: liquidare il danno come sarà provato o ritenuto di giustizia, limitatamente alle lesioni strumentalmente accertate, applicando un concorso di colpa a carico dell'attrice stessa nella misura di almeno il 50% di responsabilità, o in quella diversa percentuale ritenuta accertata;
pagina 4 di 29 in tale ipotesi di condanna, con regresso da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei confronti di per l'importo pagato e con contestuale Parte_4
ordine del Giudice a questi di rimborso immediato di dette somme al F.G.V.S., anche per spese legali;
In via istruttoria:
-acquisire copia del fascicolo penale relativo al procedimento a carico di Parte_4
n. 9378/2019 notizie di reato Tribunale Penale di Bologna;
[...]
-ordinare all'attrice la produzione della documentazione o e in via CP_1 CP_2 subordinata ordinare all'Istituto competente l'esibizione in giudizio di copia della documentazione inerente alla pratica di con la specifica di quanto Parte_1 liquidato per rendita a titolo d'indennità per danno biologico e specifico e per indennità temporanea all'attualità, nonché di tutta la documentazione medica inerente il danno in oggetto;
-in caso di ammissione della CTU medico legale, si chiede che il consulente d'ufficio, acquisendo la cartella clinica dell'attrice presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, riscontri la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice in relazione alla tipologia di sinistro e verifichi se siano state strumentalmente accertate in sede clinica;
verifichi se il quadro lesivo prospettato dalla richiedente, in quanto documentato da elementi che possono essere considerati oggettivi con il criterio della evidenza scientifica, configuri, un'ipotesi di danno alla persona;
in caso positivo accerti e valuti la durata del danno biologico temporaneo;
verifichi eventuali preesistenze;
accerti infine la congruità e la riconducibilità di tutte le spese mediche, prodotte in ricorso alle lesioni subite nell'evento in oggetto, la loro opportunità e necessità e la presenza delle necessarie prescrizioni mediche;
si nomina CTP medico il dott. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., svoltasi in presenza in data 15 settembre 2022:
-la parte attrice e educevano come a verbale;
Parte_2
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia del convenuto nei cui Parte_4
confronti la notifica si era perfezionata in data 31 marzo 2022; assegnava a ai Parte_2
sensi dell'art. 292 c.p.c., termine del 30 novembre 2022 per la notifica della comparsa di risposta al convenuto contumace assegnava i termini per il deposito delle Parte_4
memorie ex art. 183/6 c.p.c., fissando udienza di prosecuzione in data 20 aprile 2023.
pagina 5 di 29 attivava la notifica ex art. 292 c.p.c. in data 16 settembre 2022; il Parte_2
perfezionamento per il destinatario si verificava in data 21 settembre 2022.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183/6 c.p.c. entro i termini assegnati.
All'udienza in presenza del 20 aprile 2023 la scrivente Giudicante, ogni altra istanza istruttoria rigettata:
§ disponeva CTU medico-legale;
§ nominava quale CTU la dott. Persona_3
§ fissava udienza con trattazione cartolare in data 15 giugno 2023, con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte.
Il CTU nominato depositava giuramento e dichiarazione di riservatezza.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2023:
§ veniva conferito incarico al CTU sul seguente quesito:
“Il CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
visitata la parte attrice nata l'[...] ed esperito ogni altro Parte_1
accertamento del caso, ivi compresa l'acquisizione dei supporti strumentali relativi ai referti già prodotti:
1) LESIONI: verifichi se la perizianda abbia riportato lesioni nel sinistro stradale per cui è causa (occorso in data 22 marzo 2019), descrivendone in caso affermativo la natura,
l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale
e/o parziale;
inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad
pagina 6 di 29 incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26.5.2004 per la macropermanenti;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese mediche documentate (doc. attoreo n. 8)”;
§ venivano assegnati i tre termini ex art. 195 c.p.c. e fissata udienza di prosecuzione in data
14 marzo 2024.
Il CTU depositava la relazione in data 21 gennaio 2024.
All'udienza del 14 marzo 2024, su concorde istanza delle parti veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 27 marzo 2025, con termine per note conclusive sino al 28 febbraio 2025.
Le parti depositavano le note conclusive entro il termine assegnato.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
A superamento di quanto evidenziato dalla scrivente Giudicante in occasione della prima udienza, va rilevata la tardività della costituzione di Parte_2
pagina 7 di 29 Giova a tal proposito ricordare che “La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento” (Cass. 12044/2010).
In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“Detto principio - al quale si è attenuta la Corte di merito, giudicando preclusa la possibilità per il convenuto di proporre la domanda riconvenzionale, essendo la comparsa di risposta che la conteneva stata depositata il 12 settembre 2000, a fronte di un'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione per il 4 ottobre 2000 - è conforme all'orientamento di questa Corte, che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale anche ai termini processuali da computarsi a ritroso, come si ricava dalle seguenti pronunce:
-da Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2007, n. 12490, che, "tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale", ha giudicato tardiva "la costituzione ... avvenuta soltanto diciotto giorni prima dell'udienza indicata in citazione (udienza 3 ottobre 1996, costituzione depositata il 13 settembre 1996)", e ritenute maturate le "preclusioni di legge, tra cui l'impossibilità di chiamare in causa un terzo";
-da Cass., Sez. 1^, 12 settembre 2003, n. 13444, la quale ha sottolineato che il termine per la costituzione del convenuto ha la funzione "di consentire all'altra parte di prendere visione della comparsa di risposta in tempo utile per l'udienza di prima comparizione. Il che, necessariamente, impone di tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale";
-da Cass., Sez. 1^, 11 giugno 2003, n. 9351, la quale - con riguardo al termine decadenziale di venti giorni prima per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. - ha ritenuto, in un caso nel quale l'udienza di comparizione era stata fissata nell'appello principale per il 5 ottobre, che, "ricadendo il 15 settembre .. nell'ambito del periodo di sospensione feriale dei termini, esso non possa essere assunto in
pagina 8 di 29 alcun modo in considerazione a nessun fine, tanto meno a quello di integrare il termine dei venti giorni prima, fissato dall'art. 166 cod. proc. civ.";
-da Cass., Sez. 3^, 20 maggio 1983, n. 3494, con riguardo al termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436 cod. proc. civ., per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro;
-da Cass., Sez. 2^, 7 ottobre 2005, n. 19530, in relazione al termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., le parti, nel giudizio di cassazione, possono depositare memorie illustrative (nel caso, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo)”.
Nel caso in esame, premesso che alla presente causa si applica il rito ante riforma Cartabia:
-l'udienza ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione era quella del 15 settembre 2022;
-non veniva effettuato alcun differimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c.;
-la convenuta per effettuare costituzione tempestiva avrebbe dovuto Parte_2
depositare la comparsa di risposta almeno 20 giorni prima di tale data;
-non computandosi la data dell'udienza e dovendosi computare a ritroso il termine di 20 giorni, dilatato dal periodo di sospensione feriale dei termini (per l'anno 2022, dal 1° agosto al 31 agosto), avrebbe dovuto depositare la comparsa di risposta in Parte_2
data 26 luglio 2022 (6 gg luglio + 14 gg settembre);
-invece, ha depositato la comparsa di risposta in data 6 agosto 2022 in Parte_2
costanza del periodo feriale, dunque meno di 20 giorni prima della prima udienza.
A ciò consegue che a è preclusa la formulazione della domanda Parte_2
riconvenzionale trasversale di rivalsa (c.d. regresso anticipato) nei confronti del convenuto
Parte_4
A tal proposito giova richiamare Cass. 12662/2021: “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art.
269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”.
pagina 9 di 29 Lasciando in disparte la questione della necessità o meno del differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., emerge chiaro il principio in forza del quale il convenuto per potere ammissibilmente formulare domanda riconvenzionale trasversale è tenuto a costituirsi tempestivamente.
La tardiva costituzione non incide invece sull'eccezione ex art. 1227 co. 1 c.c. (concorso di colpa dell'attrice), formulata da n sede di costituzione in giudizio. Parte_2
Di ciò si dirà infra.
2.
2.a.
L'articolo 141 del Codice Assicurazioni, disciplinante il risarcimento spettante al terzo trasportato, prevede quanto segue:
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato
è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza 35318/2022 ha così statuito, per quanto qui di interesse:
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
pagina 10 di 29 dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (si vedano, in motivazione, i capitoli 10,11,12)”.
Nel caso in esame, avendosi a che fare pacificamente con un unico veicolo coinvolto (cioè col motociclo di proprietà e condotto dal convenuto su cui era trasportata la Parte_4
parte attrice), si è al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 141 C. Ass. cosicché il sinistro va valutato nella sua dinamica secondo le regole ordinarie, nel senso che non vale per il trasportato il favor previsto dalla norma de qua.
In senso contrario a quanto appena osservato non rileva che il motociclo Yamaha condotto dallo dopo l'urto contro ostacoli fissi sia arrivato ad attingere, in scivolata, Parte_4
l'autovettura Ford Fiesta in sosta sulla pubblica via (doc. 1 attoreo, pag. 1); infatti, per potersi avere il coinvolgimento di almeno due veicoli, occorre che il sinistro si sia verificato mediante il loro scontro diretto in sede di circolazione.
Occorre anche soppesare la questione delle condizioni in cui il conducente Parte_4
si poneva alla guida del motociclo.
Le valutazioni su tali questioni possono essere qui effettuate ex art. 1227 c.c., cioè a prescindere dalla costituzione tardiva di Parte_2
Infatti:
*
-la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza
d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno …” (Cass.
4770/2023);
-vedasi anche Cass. 11258/2018: “Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
pagina 11 di 29 è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso”;
-quindi, è sufficiente introdurre mediante allegazione gli elementi di fatto del concorso di colpa, su cui la controparte sia posta nella condizione di contraddire, per ritenere ammessa la valutazione sul punto a opera del Giudicante;
*
-nel caso di specie, la questione del concorso di colpa è stata espressamente allegata in causa da sin dal momento della sua costituzione in giudizio, e su di essa la Parte_2
parte attrice ha argomentato come in atti, cosicché alla scrivente Giudicante è consentito affrontarla.
2.b.
2.b.1.
Orbene, in primo luogo la dinamica del sinistro è assai chiara.
Come emerge dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, accorsa sul posto nell'immediatezza dei fatti unitamente alla Polizia di Stato, e dalle dichiarazioni rese da
(di passaggio sul posto) e da (di pattuglia quale guardia Testimone_1 Testimone_2
giurata), nonché dalla trasportata documento 1 attoreo): Parte_1
-in data 22 marzo 2019 alle ore 04.15 lo alla guida del motociclo Yamaha di Parte_4
sua proprietà con a bordo quale passeggera la percorreva la Via Irnerio di Parte_1
Bologna con direzione via Malaguti;
-poi lo giunto all'intersezione con Viale Filopanti, perdeva il controllo del Parte_4
motociclo, colpiva il cordolo del marciapiede alla propria destra, urtava il palo semaforico ivi presente (rompendo il pulsante di chiamata pedonale), attraversava diagonalmente la
Via Malaguti e finiva la corsa contro una Ford Fiesta in sosta regolare sulla via pubblica e senza persone a bordo;
-le tracce di scarrocciamento iniziavano in Viale Filopanti e proseguivano sulla Via
Malaguti, dal che si comprende che il motociclo era già a terra durante tale tragitto;
-per effetto dell'urto, la adeva malamente a terra;
Parte_1
pagina 12 di 29 -gli operanti della Polizia di Stato accorsi sul posto trovavano la riversa sul Parte_1
ciglio della strada, dolorante e in stato confusionale;
-la avendo riportato gravi lesioni, veniva condotta in Ospedale;
Parte_1
-quanto allo la Polizia di Stato lo trovava “mentre vagava nei pressi Parte_4
dell'incidente in evidente stato confusionale, pertanto veniva riaccompagnato sul posto e custodito sul … mezzo di servizio … “;
-lo veniva sottoposto ad accertamento alcoolimetrico dapprima alle ore Parte_4
05.06 (esito pari a 1,17 g/litro) e poi alle ore 05.22 (esito pari a 1,24 g/litro);
siccome una volta rintracciato lamentava dolore al polso, veniva fatto CP_3
salire su un'ambulanza, dalla quale però usciva durante il trasporto verso l'Ospedale, dandosi alla fuga;
-la Polizia Locale contravvenzionava lo per guida senza patente, per avere Parte_4
condotto il motociclo senza mantenere il controllo della guida, per avere posto il veicolo in circolazione privo di copertura R.C. obbligatoria e per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche.
A fronte di ciò, emerge senza tema di smentita l'esclusiva responsabilità dello ella causazione del sinistro. Parte_4
2.b.2.
In secondo luogo, va adeguatamente soppesata la circostanza del (percepibile) stato di ubriachezza dello l momento del sinistro. Parte_4
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue:
“L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva
2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva
(o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi
pagina 13 di 29 concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.”
(Cass. 24920/2024).
Si veda anche Cass. 1386/2023: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c.. …”.
Tale pronuncia si pone in linea con quella di Cass. 11698/2014, in forza della quale
“L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)”.
Nel caso qui in esame, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, è possibile addivenire alle seguenti considerazioni.
Non è consentito mettere in dubbio lo stato di ubriachezza dello in quanto al Parte_4
documento 1 attoreo risultano accluse le risultanze della duplice verifica alcoolimetrica effettuata dagli operanti sul posto (si veda il verbale di accertamenti urgenti attestante i risultati dell'etilometro).
pagina 14 di 29 Entrambi i risultati attestano la presenza di un elevato grado di alcool nel corpo del predetto.
Che si sia trattato di una grave alterazione alcoolica, lo si desume:
-dall'entità dei risultati degli accertamenti alcoolimetrici;
-dalla tipologia del sinistro (lo perdeva completamente il controllo del Parte_4
mezzo finendo contro un palo semaforico);
-dalle condotte poste in essere dallo ubito dopo il sinistro: egli si preoccupò Parte_4
soltanto di estrarre il ciclomotore da sotto la Ford Fiesta ove era rimasto incastrato, dopodiché, senza minimamente fare caso alla rimasta ferita sul ciglio della Parte_1
strada, si mise a vagare nelle vicinanze ove gli operanti della Polizia di Stato lo trovarono da lì a poco, in stato confusionale;
inoltre, lo fu fatto salire su Parte_4
un'autoambulanza, ma durante il tragitto verso l'Ospedale si dileguò dandosi alla fuga.
Vi è da dire anche che non risulta che lo abbia negato di essersi trovato in Parte_4
stato di ebbrezza al momento del sinistro;
né risulta che egli abbia impugnato il verbale di accertamento avente ad oggetto la violazione consistita nella guida in stato di ebbrezza.
Stando così le cose, si deve pervenire a una valutazione di sicura consapevolezza e percezione da parte della rispetto alle condizioni dello nel Parte_1 Parte_4
momento in cui essa accettava un passaggio in moto.
La conclamata ubriachezza dello accertata dagli operanti in modo Parte_4
inconfutabile un'ora dopo il sinistro, consente di ravvisare una pacifica e percepibile esternazione di chiari segni di ubriachezza a maggior ragione nel momento -antecedente al sinistro- in cui la (che evidentemente aveva trascorso la serata con lo Parte_1
accettò di farsi dare un passaggio in moto. Parte_4
A fronte della conclamata ubriachezza dello chiaramente percepibile ab Parte_4
externo, la avrebbe dovuto chiedere un passaggio a qualcuno rimasto Parte_1
completamente sobrio, o chiamare un taxi, o almeno imporre allo di Parte_4
attendere il tempo necessario per tornare lucido.
pagina 15 di 29 Pertanto, lo stato di ubriachezza del conducente, noto alla trasportata, deve avere una necessaria ricaduta (sfavorevole alla rispetto al nesso causale e al danno Parte_1
risarcibile, e deve portare a una diminuzione percentuale a svantaggio dell'attrice che si pose per proprio fatto e colpa in una condizione di rischio evitabile.
2.c.
Conclusivamente, così ricostruiti i fatti e soppesati i principi di diritto, ritiene la scrivente
Giudicante che la quota di corresponsabilità ai sensi dell'articolo 1227 co. 1 c.c., che nel caso di specie deve gravare sulla per la sottovalutazione del palese stato Parte_1
alterato dello er uso di alcolici, debba essere quantificata in una percentuale Parte_4
pari al 30%.
3.
Tanto accertato, non resta che affrontare le voci di danno lamentate dalla parte attrice, nata l'11 ottobre 1994 e quindi di anni 24 alla data del sinistro per cui è causa avvenuto il 22 marzo 2019.
Si ricorda (vedi retro sub A) che le voci di danno prospettate in atto di citazione sono le seguenti:
-invalidità temporanea totale e parziale, come da relazioni del perito medico-legale della parte attrice, la seconda delle quali redatta in data 22 giugno 2021;
-danno biologico permanente nella misura del 34%;
-danno morale e dinamico-relazionale;
-spese mediche e medico-legali;
-lucro cessante, per la maturata parziale inabilità lavorativa, per complessivi euro 350.920,18.
Questo Giudice intende fare proprie le risultanze dell'elaborato peritale depositato in data
21 gennaio 2024 dal CTU dott. in Medicina Legale e delle Persona_4
Assicurazioni, non ravvisando motivi per discostarsene anche perché non sono state riscontrate incongruenze o illogicità manifeste, salvo alcuni aspetti di cui si dirà infra.
pagina 16 di 29 Si segnala ad ogni buon conto:
-che solo il CTP di ha formulato osservazioni rispetto alla relazione, cui il Parte_2
CTU ha idoneamente risposto (v. infra);
-che la parte attrice nelle note conclusive pag. 5 ha aderito alle conclusioni del CTU.
3.a.
3.a.1.
Il CTU:
-ha esaminato e descritto la documentazione medica agli atti di causa;
-ha evidenziato che a seguito della caduta la riportava (vedasi certificato di Parte_1
dimissioni dall'Ospedale Maggiore) la “frattura biossea bifocale esposta … gamba sinistra
+ frattura malleolo mediale + frattura I e V metatarsale piede sinistro”;
-ha descritto i vari interventi chirurgici (resisi necessari anche per la comparsa di deficit neurologici e di complicanze settiche), le cure prestate e le visite specialistiche cui veniva sottoposta la PRIMICERI;
-ha menzionato da ultimo la relazione della psicologa dott. in data 5 ottobre Persona_5
2020, attestante l'inizio a settembre 2020 di un percorso terapeutico, e la relazione neuropsichiatrica del prof. in data 21 ottobre 2020 recante diagnosi di Persona_6
“Disturbo dell'adattamento con umore depresso qualificabile di entità grave …”;
-ha visitato ed esaminato la PRIMICERI in data 18 luglio 2023 (dunque a completa stabilizzazione del quadro clinico) effettuando colloquio anamnestico con la stessa;
dal colloquio è emerso che il percorso psicoterapeutico era stato interrotto circa un anno prima
(dunque, nell'estate del 2022).
3.a.2.
Il CTU alle pagine da 27 a 29 della relazione ha segnalato che la vicenda della
è piuttosto complessa, anche perché il punto cruciale della storia clinica è la Parte_1
lesione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) manifestatasi nell'immediato post- operatorio dell'intervento chirurgico eseguito nel luglio 2019 per ridurre la frattura esposta alla gamba sinistra.
pagina 17 di 29 Il CTU ha soppesato l'approccio chirurgico adottato dai Sanitari del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Maggiore di Bologna in occasione di tale intervento, e anche la sepsi manifestatasi successivamente, formulando le seguenti considerazioni:
“Valutando ora l'operazione chirurgica, gli ortopedici eseguirono un accesso pararotuleo laterale, andando quindi a introdurre il chiodo endomidollare e bloccandolo con due viti prossimali e due distali. Da questo accesso e per il tipo di sintesi effettuata, risulta abbastanza inverosimile che la lesione del nervo peroneo sia riconducibile ad un errore medico, in quanto il decorso del nervo stesso non rientrava nel campo operatorio, così come non era visualizzabile ed eventualmente isolabile. Pertanto, con il criterio del più probabile che non, si ritiene che la lesione neurologica riportata dalla perizianda sia direttamente conseguente al tipo di frattura che ha riportato, e verosimilmente sia stata causata nel momento della riduzione, ma non per errore medico, piuttosto per una rara e imprevedibile complicanza che prevede che il nervo resti intrappolato o venga trazionato durante l'allineamento dei monconi o per la presenza di un ematoma che lo ha compresso.
A supporto di quanto appena affermato, la descrizione dell'approccio chirurgico dell'intervento effettuato in luglio 2019: “si pratica accesso posterolaterale al ginocchio sinistro, dieresi parti molli, si reperta n peroneo superficiale e lo si isola. Stimolazioni con elettrodo mostrano funzionalità dell'estensione piede sinistro in ogni sua parte”;
l'approccio postero-laterale permetteva di individuare il nervo, proprio perché quello era il suo decorso anatomico, al contrario dell'approccio pararotuleo laterale.
Per quanto riguarda il proseguo dell'iter clinico della perizianda, si ritiene, al contrario, che quanto accaduto dopo il primo intervento sia attribuibile a complicanze derivanti da colpa medica. In particolare, il ricovero di agosto 2019 si ritiene sia diretta conseguenza di una infezione intraoperatoria originata dall'intervento eseguito nel luglio 2019, ossia la rimozione del chiodo per perdita della riduzione e applicazione di placca. Il breve lasso di tempo trascorso tra l'operazione chirurgica e l'insorgenza di febbre con deiscenza della ferita depongono per un'infezione intraoperatoria, così come l'isolamento dello stafilococco aureo meticillino resistente quale patogeno responsabile dell'infezione”.
Orbene, rileva la scrivente Giudicante che nessuna delle parti costituite, entro lo stabilizzarsi del thema decidendum, aveva introdotto la questione di una eventuale colpa medica (interferente con la colpa dello er la causazione del sinistro). Parte_4
pagina 18 di 29 Tuttavia, al fine di evitare fraintendimenti, si rende necessario osservare quanto segue:
* va condiviso quanto evidenziato dal CTU rispetto alla lesione dello SPE;
infatti, le manovre e le attività operatorie descritte in cartella consentono di escludere colpa medica;
* non sono invece condivisibili le considerazioni del CTU in ordine alla sepsi;
come noto, le infezioni infraoperatorie o comunque nosocomiali non sono debellabili al
100%; si tratta di un rischio che il paziente corre sempre, in occasione di qualsiasi intervento, massimamente a fronte di interventi ortopedici quale quello in esame, comportante fra l'altro l'inserimento di placca e di altri elementi nel corpo, con ferita chirurgica da medicare attentamente a domicilio;
nel caso in esame, la ferita manifestava deiscenza a fine agosto 2019 e a ciò seguivano ulteriori interventi e cure, sino alla scomparsa del fenomeno infettivo;
la sepsi solo a pena di inammissibili forzature è qui da ascrivere a “colpa medica”, anche perché non risulta in alcun modo che il fenomeno settico, appena manifestatosi, non abbia ricevuto un attento esame e un attento percorso di cura anche di tipo chirurgico;
ergo, anche le cure, gli interventi e il maggior periodo di inabilità temporanea originati dalla sepsi vanno addebitati in via esclusiva allo che si metteva alla guida Parte_4
del motociclo in stato di ubriachezza, in spregio alla preservazione della incolumità fisica della accettando il rischio che la stessa potesse subire gravi lesioni in caso di Parte_1
caduta (come infatti avveniva) con ogni conseguenza del caso che va fatta gravare sul conducente (ivi compreso il rischio di complicanze chirurgiche e di sepsi), ferma la percentuale del 30% gravante sulla trasportata-danneggiata per proprio fatto Parte_1
colposo; peraltro si deve constatare che la parte attrice a fronte della CTU nulla ha contestato rispetto alla esclusione della maggiore inabilità temporanea da sepsi, cosicché in concreto tale periodo va escluso dal calcolo del danno risarcibile (v. infra).
3.b.
Il CTU ha risposto al primo e al secondo punto del quesito (lesioni e nesso di causalità):
pagina 19 di 29 -descrivendo i 4 interventi cui veniva sottoposta la PRIMICERI a seguito del sinistro e delle complicanze insorte;
-escludendo che la perizianda fosse portatrice di patologie preesistenti idonee a influire negativamente sul decorso della malattia;
-evidenziando che la lesione neurologica (primo intervento) influiva negativamente sulla ripresa funzionale dell'arto inferiore sinistro;
-evidenziando che i successivi interventi chirurgici non determinavano un aggravamento delle condizioni della perizianda, “se non un prolungarsi dell'inabilità temporanea”;
-ravvisando nesso causale fra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni riportate dalla perizianda, “intese come frattura pluriframmentaria diafisaria scomposta di tibia e perone.
Frattura del malleolo tibiale. Frattura del I metatarso e della base del V metatarso”. Per quanto esposto finora, anche la lesione dello SPE è da considerarsi complicanza della frattura biossea di gamba stessa”.
Le considerazioni del CTU vanno qui condivise in quanto coerenti con le emergenze di causa e con quanto prima osservato.
3.c.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità temporanea (terzo punto del quesito), il
CTU:
-ha indicato una ITT di gg 8 e una ITP al 75% di gg 90 (circa tre mesi);
-ha escluso il restante periodo poiché “non in nesso con l'incidente ma con le complicanze operatorie già descritte”;
-ha indicato una inabilità lavorativa di 10 mesi;
-ha valutato la sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo fra
“abbastanza importante e importante” (5,5-6/7).
Orbene, ci si attesta sulla ITT di gg 8 e sulla ITP al 75% per gg. 90, escludendosi l'ulteriore periodo di inabilità originato dalla sepsi nulla avendo preteso parte attrice rispetto a tale voce.
pagina 20 di 29 3.d.
3.d.1.
Rispetto al quarto punto del quesito (danno biologico permanente), il CTU ha operato le seguenti valutazioni:
-“Alla visita medico legale si è resa evidente una marcata limitazione funzionale dell'arto inferiore sinistro, determinata principalmente dalla lesione nervosa. Non è possibile, infatti, scorporare il danno funzionale da quello neurologico che compromette la funzionalità della gamba sinistra.
Gli eventuali postumi permanenti derivanti dalle fratture, infatti, vengono assorbiti dal deficit dello SPE, che compromette la deambulazione, possibile solamente con steppage, oltre all'impossibilità della mobilizzazione dell'alluce, atteggiato in iperestensione.
Essendo trascorsi ormai 4 anni dall'evento, si ritiene che tale menomazione non sia ormai più suscettibile di miglioramento, ed essendo stabilizzata, può essere valutata nella misura del 28%. Tale percentuale ricomprende sia il danno anatomico-funzionale che estetico, derivante dalle numerose cicatrici”;
-quanto alla sofferenza soggettiva, ha osservato che “Non si ritiene che sussista un danno morale specifico”.
Poi il CTU, rispondendo alle osservazioni del CTP di ott. ha Parte_2 Persona_2
evidenziato quanto segue (pag. 35 della relazione):
<Nelle osservazioni del Dott. si legge: Per_2
“Il CTU concorda sul fatto che la lesione dello SPE non fu causata dal trauma subito e conviene sul fatto che furono le manovre chirurgiche a determinare la sofferenza neurologica tuttora presente”.
Come già ampiamente discusso, si precisa che la lesione dello SPE non si sia verificata nell'immediatezza della frattura di gamba, ma verosimilmente durante le manovre di riduzione della frattura o per ematoma e schiacciamento del nervo stesso determinato dalla frattura, ma non per errore medico.
Pertanto, si ritiene che la lesione dello SPE sia diretta conseguenza della frattura biossea di gamba riportata nel sinistro per cui si è in causa.
pagina 21 di 29 Si concorda con il CTP che esista anche una colpa medica, ma solo relativamente alla incapacità temporanea dei mesi successivi al primo intervento chirurgico. Pertanto, la percentuale di danno biologico riconosciuta, ossia il 28%, è comprensiva della frattura biossea e della lesione dello SPE, in quanto il danno nervoso assorbe interamente il danno funzionale derivate dalla frattura di gamba”. >>.
La scrivente Giudicante, dato atto che anche con riguardo al danno biologico permanente la parte attrice ha aderito alle risultanze della CTU, ritiene pertinenti i ragionamenti operati dal CTU e riconosce quindi come dovuta la percentuale del 28%.
3.d.2.
Per scrupolo si segnala, quanto alla personalizzazione, che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito quanto segue: “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. …” (Cass. 23469/2018).
Vedasi anche Cass. 30293/2023 in motivazione, punti 2.2. e 2.3.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha dedotto né tantomeno provato conseguenze dannose “del tutto anomale, eccezionali e peculiari“ a supporto del l'aumento originariamente richiesto.
Infatti:
a. la parte attrice non ha formulato istanze di prova orale né prodotto specifici documenti, idonei ad attestare lo svolgimento ante sinistro delle attività di sport e ballo descritte in atto di citazione;
pagina 22 di 29 b. come emerge dalla relazione del CTU sub “sintomatologia” a pagina 15, la ha Parte_1 riferito al CTU “di avere interrotto circa un anno fa il percorso psicologico”; si tratta delle sedute di psicoterapia (non di psicoanalisi, come invece si legge in atto di citazione) iniziate con la dott. a settembre 2020, cessate a luglio 2022 cioè un anno Per_5
prima della visita del CTU che si svolgeva il 18 luglio 2023; tale psicoterapia non è idonea a implementare il danno biologico permanente in quanto la ha sentito l'esigenza di una terapia psicologica circa un anno e mezzo dopo il Parte_1
sinistro per cui è causa, abbandonandola meno di due anni dopo, a riprova della mancanza di esiti permanenti sulla sua psiche, aggiuntivi rispetto al danno biologico accertato dal
CTU;
c. quanto al “disturbo dell'adattamento con umore depresso qualificabile di entità grave”, attestato dal prof. nella relazione del 21 ottobre 2020, si tratta di una valutazione Per_6
cui non risulta che abbiano fatto seguito valutazioni di aggiornamento una volta stabilizzato il quadro clinico della perizianda;
neppure vi è traccia della prescrizione di farmaci;
neppure sotto tale punto di vista, quindi, sono emersi elementi idonei a implementare il danno biologico;
d. quanto al dedotto danno alla vita di relazione, si deve constatare che la parte attrice non si è messa in prova sul punto;
in ogni caso la presenza di cicatrici e di una andatura incerta sono elementi già soppesati dal CTU nel momento in cui ha quantificato il danno biologico permanente del 28%;
e. va in ogni caso condivisa la valutazione del CTU che esclude un danno da sofferenza soggettiva nel contesto del danno biologico permanente.
3.e.
In ordine alle spese mediche, il CTU rispondendo al quinto punto del quesito ha osservato quanto segue:
pagina 23 di 29 “Si ritiene che le spese mediche contenute nel documento 8 di parte attorea siano congrue al sinistro e quindi rimborsabili tranne:
• Ricevuta n. 46 del 31.03.2020 di Euro 160,00 del Dott. per 4 sedute di FKT;
Per_7
• Scontrino di farmacia Vittoria del 04.04.2020 per acquisto di parafarmaco;
• Successivi scontrini di farmacia per acquisto di farmaci dall'aprile 2020 in poi;
• Ricevuta n. 72 del 25.06.2020 di Euro 80,00 del Dott. per 2 sedute di FKT;
Per_7
• Ricevuta n. 14 dell'08.04.2021 di Euro 60,00 della D.ssa Gelati per certificato per richiesta di invalidità civile”.
Il CTU purtroppo, così appesantendo il lavoro del Giudicante, non ha indicato il totale spettante alla detratte tali voci. Parte_1
Ad ogni buon conto la parte attrice nelle note conclusive, a pagina 5:
-ha evidenziato che le spese mediche di cui al documento 8 ammontano a complessivi euro
9.067,00 al lordo delle voci escluse dal CTU;
-non ha contestato le detrazioni operate dal CTU.
Pertanto va effettuato il seguente conteggio: totale euro 9.067 – euro 691 (così calcolati: euro 160,00 dott. / euro 23,00 Farmacia Per_7
Vittoria 4.4.2020 / euro 368,00 per farmaci acquistati in farmacia dall'aprile 2020 in poi: il conteggio viene qui effettuato a forfait stante la congerie di documenti / euro 80,00 dott.
/ euro 60,00 dott.ssa Gelati) = euro 8.376,00. Per_7
Giova aggiungere che non può condividersi quanto sostenuto da nelle note Parte_2
conclusive, laddove la convenuta ha dedotto che non sarebbero rimborsabili le prestazioni mediche di cui la avrebbe potuto avvalersi rivolgendosi al Servizio Sanitario Parte_1
Nazionale invece che a strutture e professionisti privati.
A tal proposito è utile richiamare la sentenza n. 29308/2023 con la quale la Corte di
Cassazione ha chiarito che “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale”.
pagina 24 di 29 3.f.
La parte attrice nell'atto di citazione assumeva di avere patito parziale danno alla capacità lavorativa “come anche comprovata dalle certificazioni di invalidità civile e handicap”, costituente “presupposto per la determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante”.
Tale pretesa non è stata insistita da parte attrice nelle note conclusive, e deve considerarsi rinunciata.
4.
Occorre ora procedere alla liquidazione del dovuto.
Va fatta applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 avuto riguardo al danno non patrimoniale al bene salute (macropermanenti).
La Tabella Unica Nazionale (di cui al D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025) attiene ai sinistri e ai casi di responsabilità medica verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025), quindi non si applica al caso di specie.
Tenuto conto delle voci accertate come dovute, si perviene ai seguenti risultati:
*danno biologico temporaneo: potendosi applicare un valore punto da euro 115 a euro 173, e avendo il CTU dato atto dell'esistenza di una sofferenza significativa durante il periodo di invalidità temporanea, sussistono i presupposti per liquidare euro 140,00 / die;
pertanto, vanno effettuati i seguenti conteggi: gg 8 al 100% = euro 1.120,00 gg 90 al 75% = euro 9.450,00
Totale euro 10.570,00;
*danno biologico permanente:
28% (valore punto euro 4.767,63); trattandosi di soggetto di anni 24 al momento del fatto, si perviene a calcolare un danno biologico permanente pari a euro 118.142,00;
*spese mediche:
pagina 25 di 29 euro 8.376,00.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (invalidità temporanea + biologico + spese) si ottengono complessivi euro 137.088,00.
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi pari al saggio legale calcolati sulla somma capitale devalutata al marzo 2019 pari a euro 116.077,90 via via rivalutata dal 22 marzo 2019 a oggi e così euro 150.139,60.
Così complessivamente, arrotondati, euro 150.140,00.
Operata la diminuzione del 30% ex art. 1227 co. 1 c.c. (pari a euro 45.042,00), si perviene a complessivi euro 105.098,00 alla data della presente sentenza.
Su detto importo spettano alla parte attrice gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia sino al saldo.
Conclusivamente, le parti convenute vanno condannate in solido al risarcimento del danno, liquidato ut supra.
5.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte attrice nelle note conclusive.
Va in ogni caso richiamato per relationem quanto statuito mediante l'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 20 aprile 2023 in ordine:
-all'inammissibilità della prova per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria 2;
-all'inammissibilità della acquisizione in blocco degli atti del procedimento penale nei confronti dello Parte_4
-all'inutilità dell'istanza di esibizione formulata da Parte_2
pagina 26 di 29 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce dell'ammontare della somma complessivamente accertata come dovuta e quindi attribuita a parte attrice (euro 105.098,00), si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 12.000,00 (inferiori ai valori medi atteso che l'importo liquidato si attesta ben al di sotto dell'ammontare medio dello scaglione;
e già comprensivi dell'aumento richiesto da parte attrice nelle note conclusive ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis c.p.c., con la precisazione che gli unici atti navigabili sono la memoria n. 2 e le note scritte depositate in data 8 giugno 2023) oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 1.251,65 (euro 1.241,00 per C.U. e marca
+ euro 10,65 per notifica dell'atto di citazione allo . Parte_4
pagina 27 di 29 2.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU (liquidate -con decreto emesso in data 11 marzo 2024- in complessivi euro 2.859,03 oltre IVA; il decreto non risulta opposto ex art. 170 DPR 115/2002) vanno poste in via definitiva in solido a carico dei convenuti.
3.
L'istanza ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla parte attrice va rigettata:
-sia a fronte dell'esito decisorio raggiunto (a fronte di complessivi euro 350.000 circa richiesti da parte attrice mediante l'atto di citazione, è stata accertata come dovuta la minor somma di euro 105.098 ben inferiore alla metà del domandato);
-sia in considerazione del fatto che si è costituita nel presente giudizio quale Parte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il che giustifica la scelta di attendere l'esito della causa (a fronte delle varie incertezze del caso di specie, da dipanare in sentenza all'esito di CTU) per procedere al risarcimento della somma accertata come dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Condanna i convenuti quale impresa designata Parte_2
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e in Parte_4
solido fra loro al pagamento in favore della parte attrice a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni accertati, di complessivi euro 105.098,00 calcolati ad oggi oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo.
• Dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla convenuta nella qualità ut supra, tardivamente Parte_2
costituita, nei confronti dell'altro convenuto Parte_4
pagina 28 di 29 • Condanna le parti convenute nella qualità ut Parte_2
supra e in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00 Parte_1
per compenso di avvocato ed euro 1.251,65 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
• Pone in via definitiva le spese di CTU in solido a carico dei convenuti
[...]
nella qualità ut supra e Parte_2 Parte_4
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Bologna in data 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 29 di 29
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27 marzo 2025 della causa iscritta al numero 3919 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Manuel Del Linz e Luca Camaggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2 nei confronti di:
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_2
le Vittime della Strada (FGVS) in persona del procuratore speciale Parte_3
, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato
Luca Cicognani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Strada
Maggiore n. 28 nonché nei confronti di:
C.F. contumace Parte_4 CodiceFiscale_2
Oggi 27 marzo 2025 ore 12.00 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Matteo De Pamphilis per la parte attrice e l'avvocato Cicognani per la convenuta Parte_2
E' altresì presente personalmente la parte attrice.
E' infine presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'avv. De Paphilis conclude come in atti e come da note conclusive.
L'avv. Cicognani conclude come da conclusionale depositata.
pagina 1 di 29 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.25 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
conveniva e Parte_1 Parte_2 Parte_4
avanti al Tribunale intestato con atto di citazione regolarmente notificato in data
[...]
30 marzo 2022 (mediante pec a e in data 31 marzo 2022 (mediante notifica a Parte_2
mezzo posta allo , esponendo in fatto: Parte_4
-di essere stata coinvolta in un sinistro stradale occorso in Bologna in data 22 marzo 2019 verso le ore 04.15, mentre si trovava quale trasportata a bordo del motociclo Yamaha modello T-MAX targato EJ11802 (la cui copertura assicurativa era scaduta in data 13 dicembre 2018) di proprietà e condotto da a un certo punto lo Parte_4
giunto all'altezza dell'angolo fra Viale Filopanti e Via Malaguti, perdeva il Parte_4
controllo del mezzo e dopo una brusca frenata colpiva il marciapiede e il palo semaforico ivi collocato;
nell'urto parte attrice veniva disarcionata dal mezzo;
lo Parte_4
dapprima tentava di recuperare e riavviare il mezzo (che aveva arrestato la propria corsa pagina 2 di 29 sotto un'auto in sosta nei pressi), poi lo abbandonava e si allontanava a piedi e, successivamente rintracciato, si dileguava durante il trasporto in ambulanza;
-che sul posto interveniva la Polizia Municipale di Bologna, reperendo testi oculari;
-di avere riportato gravi lesioni per l'occorso, subendo alcuni interventi chirurgici e una lunga riabilitazione, e intraprendendo anche un percorso psicoterapeutico;
-di avere subito gravi ripercussioni nella vita quotidiana e nei rapporti sociali, anche in quanto divenuta portatrice di una evidente zoppia e di varie cicatrici che le rendevano penosi i contatti con gli altri;
-di avere subito un pregiudizio alla vita lavorativa (una volta conseguita la laurea triennale come educatore sociale e culturale, parte attrice ambiva a svolgere attività di educatrice in un asilo nido;
dopo l'incidente, appurato che con le lesioni patite non sarebbe riuscita a svolgere tale attività, ella veniva ricollocata nel ruolo di supplente in una scuola materna);
-che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%; inoltre veniva riconosciuta portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992;
-di avere dato corso alla procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Invocava il disposto di cui all'articolo 2054 c.c. e la responsabilità dello Parte_4
Ravvisava i presupposti per vedere liquidate le seguenti voci di danno, anche alla luce delle relazioni medico-legali che produceva:
-danno biologico permanente nella misura del 34% oltre alla invalidità temporanea totale e parziale;
-danno morale e dinamico-relazionale per la sofferenza patita;
-spese mediche e medico-legali;
-lucro cessante, per la maturata parziale inabilità lavorativa, per complessivi euro 350.920,18.
Ravvisava i presupposti per vedere emessa condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., anche in considerazione della condotta serbata dai convenuti nell'ambito della procedura di negoziazione assistita sfociata in un nulla di fatto.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui alla precedente narrativa,
Nel merito, in via principale,
pagina 3 di 29 ACCERTARE la solidale responsabilità civile dei convenuti, in relazione al sinistro per cui
è causa, per i danni patrimoniali e non patrimoniali a esso conseguiti, per i motivi di cui alla precedente narrativa;
e, per l'effetto,
DICHIARARE TENUTI E CONDANNARE i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice, da liquidarsi nella misura di euro 350.920,18, ovvero nell'importo risultante di giustizia, all'esito dell'istruttoria, con gli interessi e gli accessori di legge;
In ogni caso,
CON VITTORIA di spese, competenze e onorari del giudizio, come per legge, con aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014;
CON CONDANNA ex art. 96, co. 3, c.p.c.”.
La data d'udienza indicata in atto di citazione era quella del 15 settembre 2022.
La convenuta , costituitasi in data 6 agosto 2022: Parte_2
-non contestava le modalità di accadimento del sinistro;
-deduceva però che la condotta della trasportata non poteva dirsi esente da colpa: lo al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa, senza idonea Parte_4
patente di guida e soprattutto in stato di ebbrezza, come accertato dagli operanti che lo contravvenzionavano di conseguenza;
parte attrice aveva accettato il maggior rischio da ciò derivato, e doveva ritenersi corresponsabile almeno nella misura del 50%;
-deduceva l'eccessività delle voci di danno invocate da parte attrice;
contestava anche le spese mediche, potendosi l'attrice avvalere del Servizio Sanitario Nazionale;
-contestava la dedotta perdita della capacità lavorativa, essendo necessaria la prova rigorosa e certa di una effettiva riduzione del reddito derivante dall'invalidità accertata.
Invocava il diritto di regresso anticipato verso l'assicurato.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
In via principale: liquidare il danno come sarà provato o ritenuto di giustizia, limitatamente alle lesioni strumentalmente accertate, applicando un concorso di colpa a carico dell'attrice stessa nella misura di almeno il 50% di responsabilità, o in quella diversa percentuale ritenuta accertata;
pagina 4 di 29 in tale ipotesi di condanna, con regresso da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei confronti di per l'importo pagato e con contestuale Parte_4
ordine del Giudice a questi di rimborso immediato di dette somme al F.G.V.S., anche per spese legali;
In via istruttoria:
-acquisire copia del fascicolo penale relativo al procedimento a carico di Parte_4
n. 9378/2019 notizie di reato Tribunale Penale di Bologna;
[...]
-ordinare all'attrice la produzione della documentazione o e in via CP_1 CP_2 subordinata ordinare all'Istituto competente l'esibizione in giudizio di copia della documentazione inerente alla pratica di con la specifica di quanto Parte_1 liquidato per rendita a titolo d'indennità per danno biologico e specifico e per indennità temporanea all'attualità, nonché di tutta la documentazione medica inerente il danno in oggetto;
-in caso di ammissione della CTU medico legale, si chiede che il consulente d'ufficio, acquisendo la cartella clinica dell'attrice presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, riscontri la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice in relazione alla tipologia di sinistro e verifichi se siano state strumentalmente accertate in sede clinica;
verifichi se il quadro lesivo prospettato dalla richiedente, in quanto documentato da elementi che possono essere considerati oggettivi con il criterio della evidenza scientifica, configuri, un'ipotesi di danno alla persona;
in caso positivo accerti e valuti la durata del danno biologico temporaneo;
verifichi eventuali preesistenze;
accerti infine la congruità e la riconducibilità di tutte le spese mediche, prodotte in ricorso alle lesioni subite nell'evento in oggetto, la loro opportunità e necessità e la presenza delle necessarie prescrizioni mediche;
si nomina CTP medico il dott. Persona_2
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., svoltasi in presenza in data 15 settembre 2022:
-la parte attrice e educevano come a verbale;
Parte_2
-la scrivente Giudicante: dichiarava la contumacia del convenuto nei cui Parte_4
confronti la notifica si era perfezionata in data 31 marzo 2022; assegnava a ai Parte_2
sensi dell'art. 292 c.p.c., termine del 30 novembre 2022 per la notifica della comparsa di risposta al convenuto contumace assegnava i termini per il deposito delle Parte_4
memorie ex art. 183/6 c.p.c., fissando udienza di prosecuzione in data 20 aprile 2023.
pagina 5 di 29 attivava la notifica ex art. 292 c.p.c. in data 16 settembre 2022; il Parte_2
perfezionamento per il destinatario si verificava in data 21 settembre 2022.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183/6 c.p.c. entro i termini assegnati.
All'udienza in presenza del 20 aprile 2023 la scrivente Giudicante, ogni altra istanza istruttoria rigettata:
§ disponeva CTU medico-legale;
§ nominava quale CTU la dott. Persona_3
§ fissava udienza con trattazione cartolare in data 15 giugno 2023, con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte.
Il CTU nominato depositava giuramento e dichiarazione di riservatezza.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2023:
§ veniva conferito incarico al CTU sul seguente quesito:
“Il CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
visitata la parte attrice nata l'[...] ed esperito ogni altro Parte_1
accertamento del caso, ivi compresa l'acquisizione dei supporti strumentali relativi ai referti già prodotti:
1) LESIONI: verifichi se la perizianda abbia riportato lesioni nel sinistro stradale per cui è causa (occorso in data 22 marzo 2019), descrivendone in caso affermativo la natura,
l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale
e/o parziale;
inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad
pagina 6 di 29 incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26.5.2004 per la macropermanenti;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese mediche documentate (doc. attoreo n. 8)”;
§ venivano assegnati i tre termini ex art. 195 c.p.c. e fissata udienza di prosecuzione in data
14 marzo 2024.
Il CTU depositava la relazione in data 21 gennaio 2024.
All'udienza del 14 marzo 2024, su concorde istanza delle parti veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 27 marzo 2025, con termine per note conclusive sino al 28 febbraio 2025.
Le parti depositavano le note conclusive entro il termine assegnato.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
B)
1.
A superamento di quanto evidenziato dalla scrivente Giudicante in occasione della prima udienza, va rilevata la tardività della costituzione di Parte_2
pagina 7 di 29 Giova a tal proposito ricordare che “La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento” (Cass. 12044/2010).
In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“Detto principio - al quale si è attenuta la Corte di merito, giudicando preclusa la possibilità per il convenuto di proporre la domanda riconvenzionale, essendo la comparsa di risposta che la conteneva stata depositata il 12 settembre 2000, a fronte di un'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione per il 4 ottobre 2000 - è conforme all'orientamento di questa Corte, che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale anche ai termini processuali da computarsi a ritroso, come si ricava dalle seguenti pronunce:
-da Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2007, n. 12490, che, "tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale", ha giudicato tardiva "la costituzione ... avvenuta soltanto diciotto giorni prima dell'udienza indicata in citazione (udienza 3 ottobre 1996, costituzione depositata il 13 settembre 1996)", e ritenute maturate le "preclusioni di legge, tra cui l'impossibilità di chiamare in causa un terzo";
-da Cass., Sez. 1^, 12 settembre 2003, n. 13444, la quale ha sottolineato che il termine per la costituzione del convenuto ha la funzione "di consentire all'altra parte di prendere visione della comparsa di risposta in tempo utile per l'udienza di prima comparizione. Il che, necessariamente, impone di tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale";
-da Cass., Sez. 1^, 11 giugno 2003, n. 9351, la quale - con riguardo al termine decadenziale di venti giorni prima per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. - ha ritenuto, in un caso nel quale l'udienza di comparizione era stata fissata nell'appello principale per il 5 ottobre, che, "ricadendo il 15 settembre .. nell'ambito del periodo di sospensione feriale dei termini, esso non possa essere assunto in
pagina 8 di 29 alcun modo in considerazione a nessun fine, tanto meno a quello di integrare il termine dei venti giorni prima, fissato dall'art. 166 cod. proc. civ.";
-da Cass., Sez. 3^, 20 maggio 1983, n. 3494, con riguardo al termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436 cod. proc. civ., per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro;
-da Cass., Sez. 2^, 7 ottobre 2005, n. 19530, in relazione al termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., le parti, nel giudizio di cassazione, possono depositare memorie illustrative (nel caso, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo)”.
Nel caso in esame, premesso che alla presente causa si applica il rito ante riforma Cartabia:
-l'udienza ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione era quella del 15 settembre 2022;
-non veniva effettuato alcun differimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c.;
-la convenuta per effettuare costituzione tempestiva avrebbe dovuto Parte_2
depositare la comparsa di risposta almeno 20 giorni prima di tale data;
-non computandosi la data dell'udienza e dovendosi computare a ritroso il termine di 20 giorni, dilatato dal periodo di sospensione feriale dei termini (per l'anno 2022, dal 1° agosto al 31 agosto), avrebbe dovuto depositare la comparsa di risposta in Parte_2
data 26 luglio 2022 (6 gg luglio + 14 gg settembre);
-invece, ha depositato la comparsa di risposta in data 6 agosto 2022 in Parte_2
costanza del periodo feriale, dunque meno di 20 giorni prima della prima udienza.
A ciò consegue che a è preclusa la formulazione della domanda Parte_2
riconvenzionale trasversale di rivalsa (c.d. regresso anticipato) nei confronti del convenuto
Parte_4
A tal proposito giova richiamare Cass. 12662/2021: “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art.
269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”.
pagina 9 di 29 Lasciando in disparte la questione della necessità o meno del differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., emerge chiaro il principio in forza del quale il convenuto per potere ammissibilmente formulare domanda riconvenzionale trasversale è tenuto a costituirsi tempestivamente.
La tardiva costituzione non incide invece sull'eccezione ex art. 1227 co. 1 c.c. (concorso di colpa dell'attrice), formulata da n sede di costituzione in giudizio. Parte_2
Di ciò si dirà infra.
2.
2.a.
L'articolo 141 del Codice Assicurazioni, disciplinante il risarcimento spettante al terzo trasportato, prevede quanto segue:
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato
è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante la sentenza 35318/2022 ha così statuito, per quanto qui di interesse:
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte
pagina 10 di 29 dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (si vedano, in motivazione, i capitoli 10,11,12)”.
Nel caso in esame, avendosi a che fare pacificamente con un unico veicolo coinvolto (cioè col motociclo di proprietà e condotto dal convenuto su cui era trasportata la Parte_4
parte attrice), si è al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 141 C. Ass. cosicché il sinistro va valutato nella sua dinamica secondo le regole ordinarie, nel senso che non vale per il trasportato il favor previsto dalla norma de qua.
In senso contrario a quanto appena osservato non rileva che il motociclo Yamaha condotto dallo dopo l'urto contro ostacoli fissi sia arrivato ad attingere, in scivolata, Parte_4
l'autovettura Ford Fiesta in sosta sulla pubblica via (doc. 1 attoreo, pag. 1); infatti, per potersi avere il coinvolgimento di almeno due veicoli, occorre che il sinistro si sia verificato mediante il loro scontro diretto in sede di circolazione.
Occorre anche soppesare la questione delle condizioni in cui il conducente Parte_4
si poneva alla guida del motociclo.
Le valutazioni su tali questioni possono essere qui effettuate ex art. 1227 c.c., cioè a prescindere dalla costituzione tardiva di Parte_2
Infatti:
*
-la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza
d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno …” (Cass.
4770/2023);
-vedasi anche Cass. 11258/2018: “Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
pagina 11 di 29 è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso”;
-quindi, è sufficiente introdurre mediante allegazione gli elementi di fatto del concorso di colpa, su cui la controparte sia posta nella condizione di contraddire, per ritenere ammessa la valutazione sul punto a opera del Giudicante;
*
-nel caso di specie, la questione del concorso di colpa è stata espressamente allegata in causa da sin dal momento della sua costituzione in giudizio, e su di essa la Parte_2
parte attrice ha argomentato come in atti, cosicché alla scrivente Giudicante è consentito affrontarla.
2.b.
2.b.1.
Orbene, in primo luogo la dinamica del sinistro è assai chiara.
Come emerge dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, accorsa sul posto nell'immediatezza dei fatti unitamente alla Polizia di Stato, e dalle dichiarazioni rese da
(di passaggio sul posto) e da (di pattuglia quale guardia Testimone_1 Testimone_2
giurata), nonché dalla trasportata documento 1 attoreo): Parte_1
-in data 22 marzo 2019 alle ore 04.15 lo alla guida del motociclo Yamaha di Parte_4
sua proprietà con a bordo quale passeggera la percorreva la Via Irnerio di Parte_1
Bologna con direzione via Malaguti;
-poi lo giunto all'intersezione con Viale Filopanti, perdeva il controllo del Parte_4
motociclo, colpiva il cordolo del marciapiede alla propria destra, urtava il palo semaforico ivi presente (rompendo il pulsante di chiamata pedonale), attraversava diagonalmente la
Via Malaguti e finiva la corsa contro una Ford Fiesta in sosta regolare sulla via pubblica e senza persone a bordo;
-le tracce di scarrocciamento iniziavano in Viale Filopanti e proseguivano sulla Via
Malaguti, dal che si comprende che il motociclo era già a terra durante tale tragitto;
-per effetto dell'urto, la adeva malamente a terra;
Parte_1
pagina 12 di 29 -gli operanti della Polizia di Stato accorsi sul posto trovavano la riversa sul Parte_1
ciglio della strada, dolorante e in stato confusionale;
-la avendo riportato gravi lesioni, veniva condotta in Ospedale;
Parte_1
-quanto allo la Polizia di Stato lo trovava “mentre vagava nei pressi Parte_4
dell'incidente in evidente stato confusionale, pertanto veniva riaccompagnato sul posto e custodito sul … mezzo di servizio … “;
-lo veniva sottoposto ad accertamento alcoolimetrico dapprima alle ore Parte_4
05.06 (esito pari a 1,17 g/litro) e poi alle ore 05.22 (esito pari a 1,24 g/litro);
siccome una volta rintracciato lamentava dolore al polso, veniva fatto CP_3
salire su un'ambulanza, dalla quale però usciva durante il trasporto verso l'Ospedale, dandosi alla fuga;
-la Polizia Locale contravvenzionava lo per guida senza patente, per avere Parte_4
condotto il motociclo senza mantenere il controllo della guida, per avere posto il veicolo in circolazione privo di copertura R.C. obbligatoria e per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche.
A fronte di ciò, emerge senza tema di smentita l'esclusiva responsabilità dello ella causazione del sinistro. Parte_4
2.b.2.
In secondo luogo, va adeguatamente soppesata la circostanza del (percepibile) stato di ubriachezza dello l momento del sinistro. Parte_4
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue:
“L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva
2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva
(o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi
pagina 13 di 29 concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.”
(Cass. 24920/2024).
Si veda anche Cass. 1386/2023: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c.. …”.
Tale pronuncia si pone in linea con quella di Cass. 11698/2014, in forza della quale
“L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)”.
Nel caso qui in esame, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, è possibile addivenire alle seguenti considerazioni.
Non è consentito mettere in dubbio lo stato di ubriachezza dello in quanto al Parte_4
documento 1 attoreo risultano accluse le risultanze della duplice verifica alcoolimetrica effettuata dagli operanti sul posto (si veda il verbale di accertamenti urgenti attestante i risultati dell'etilometro).
pagina 14 di 29 Entrambi i risultati attestano la presenza di un elevato grado di alcool nel corpo del predetto.
Che si sia trattato di una grave alterazione alcoolica, lo si desume:
-dall'entità dei risultati degli accertamenti alcoolimetrici;
-dalla tipologia del sinistro (lo perdeva completamente il controllo del Parte_4
mezzo finendo contro un palo semaforico);
-dalle condotte poste in essere dallo ubito dopo il sinistro: egli si preoccupò Parte_4
soltanto di estrarre il ciclomotore da sotto la Ford Fiesta ove era rimasto incastrato, dopodiché, senza minimamente fare caso alla rimasta ferita sul ciglio della Parte_1
strada, si mise a vagare nelle vicinanze ove gli operanti della Polizia di Stato lo trovarono da lì a poco, in stato confusionale;
inoltre, lo fu fatto salire su Parte_4
un'autoambulanza, ma durante il tragitto verso l'Ospedale si dileguò dandosi alla fuga.
Vi è da dire anche che non risulta che lo abbia negato di essersi trovato in Parte_4
stato di ebbrezza al momento del sinistro;
né risulta che egli abbia impugnato il verbale di accertamento avente ad oggetto la violazione consistita nella guida in stato di ebbrezza.
Stando così le cose, si deve pervenire a una valutazione di sicura consapevolezza e percezione da parte della rispetto alle condizioni dello nel Parte_1 Parte_4
momento in cui essa accettava un passaggio in moto.
La conclamata ubriachezza dello accertata dagli operanti in modo Parte_4
inconfutabile un'ora dopo il sinistro, consente di ravvisare una pacifica e percepibile esternazione di chiari segni di ubriachezza a maggior ragione nel momento -antecedente al sinistro- in cui la (che evidentemente aveva trascorso la serata con lo Parte_1
accettò di farsi dare un passaggio in moto. Parte_4
A fronte della conclamata ubriachezza dello chiaramente percepibile ab Parte_4
externo, la avrebbe dovuto chiedere un passaggio a qualcuno rimasto Parte_1
completamente sobrio, o chiamare un taxi, o almeno imporre allo di Parte_4
attendere il tempo necessario per tornare lucido.
pagina 15 di 29 Pertanto, lo stato di ubriachezza del conducente, noto alla trasportata, deve avere una necessaria ricaduta (sfavorevole alla rispetto al nesso causale e al danno Parte_1
risarcibile, e deve portare a una diminuzione percentuale a svantaggio dell'attrice che si pose per proprio fatto e colpa in una condizione di rischio evitabile.
2.c.
Conclusivamente, così ricostruiti i fatti e soppesati i principi di diritto, ritiene la scrivente
Giudicante che la quota di corresponsabilità ai sensi dell'articolo 1227 co. 1 c.c., che nel caso di specie deve gravare sulla per la sottovalutazione del palese stato Parte_1
alterato dello er uso di alcolici, debba essere quantificata in una percentuale Parte_4
pari al 30%.
3.
Tanto accertato, non resta che affrontare le voci di danno lamentate dalla parte attrice, nata l'11 ottobre 1994 e quindi di anni 24 alla data del sinistro per cui è causa avvenuto il 22 marzo 2019.
Si ricorda (vedi retro sub A) che le voci di danno prospettate in atto di citazione sono le seguenti:
-invalidità temporanea totale e parziale, come da relazioni del perito medico-legale della parte attrice, la seconda delle quali redatta in data 22 giugno 2021;
-danno biologico permanente nella misura del 34%;
-danno morale e dinamico-relazionale;
-spese mediche e medico-legali;
-lucro cessante, per la maturata parziale inabilità lavorativa, per complessivi euro 350.920,18.
Questo Giudice intende fare proprie le risultanze dell'elaborato peritale depositato in data
21 gennaio 2024 dal CTU dott. in Medicina Legale e delle Persona_4
Assicurazioni, non ravvisando motivi per discostarsene anche perché non sono state riscontrate incongruenze o illogicità manifeste, salvo alcuni aspetti di cui si dirà infra.
pagina 16 di 29 Si segnala ad ogni buon conto:
-che solo il CTP di ha formulato osservazioni rispetto alla relazione, cui il Parte_2
CTU ha idoneamente risposto (v. infra);
-che la parte attrice nelle note conclusive pag. 5 ha aderito alle conclusioni del CTU.
3.a.
3.a.1.
Il CTU:
-ha esaminato e descritto la documentazione medica agli atti di causa;
-ha evidenziato che a seguito della caduta la riportava (vedasi certificato di Parte_1
dimissioni dall'Ospedale Maggiore) la “frattura biossea bifocale esposta … gamba sinistra
+ frattura malleolo mediale + frattura I e V metatarsale piede sinistro”;
-ha descritto i vari interventi chirurgici (resisi necessari anche per la comparsa di deficit neurologici e di complicanze settiche), le cure prestate e le visite specialistiche cui veniva sottoposta la PRIMICERI;
-ha menzionato da ultimo la relazione della psicologa dott. in data 5 ottobre Persona_5
2020, attestante l'inizio a settembre 2020 di un percorso terapeutico, e la relazione neuropsichiatrica del prof. in data 21 ottobre 2020 recante diagnosi di Persona_6
“Disturbo dell'adattamento con umore depresso qualificabile di entità grave …”;
-ha visitato ed esaminato la PRIMICERI in data 18 luglio 2023 (dunque a completa stabilizzazione del quadro clinico) effettuando colloquio anamnestico con la stessa;
dal colloquio è emerso che il percorso psicoterapeutico era stato interrotto circa un anno prima
(dunque, nell'estate del 2022).
3.a.2.
Il CTU alle pagine da 27 a 29 della relazione ha segnalato che la vicenda della
è piuttosto complessa, anche perché il punto cruciale della storia clinica è la Parte_1
lesione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) manifestatasi nell'immediato post- operatorio dell'intervento chirurgico eseguito nel luglio 2019 per ridurre la frattura esposta alla gamba sinistra.
pagina 17 di 29 Il CTU ha soppesato l'approccio chirurgico adottato dai Sanitari del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Maggiore di Bologna in occasione di tale intervento, e anche la sepsi manifestatasi successivamente, formulando le seguenti considerazioni:
“Valutando ora l'operazione chirurgica, gli ortopedici eseguirono un accesso pararotuleo laterale, andando quindi a introdurre il chiodo endomidollare e bloccandolo con due viti prossimali e due distali. Da questo accesso e per il tipo di sintesi effettuata, risulta abbastanza inverosimile che la lesione del nervo peroneo sia riconducibile ad un errore medico, in quanto il decorso del nervo stesso non rientrava nel campo operatorio, così come non era visualizzabile ed eventualmente isolabile. Pertanto, con il criterio del più probabile che non, si ritiene che la lesione neurologica riportata dalla perizianda sia direttamente conseguente al tipo di frattura che ha riportato, e verosimilmente sia stata causata nel momento della riduzione, ma non per errore medico, piuttosto per una rara e imprevedibile complicanza che prevede che il nervo resti intrappolato o venga trazionato durante l'allineamento dei monconi o per la presenza di un ematoma che lo ha compresso.
A supporto di quanto appena affermato, la descrizione dell'approccio chirurgico dell'intervento effettuato in luglio 2019: “si pratica accesso posterolaterale al ginocchio sinistro, dieresi parti molli, si reperta n peroneo superficiale e lo si isola. Stimolazioni con elettrodo mostrano funzionalità dell'estensione piede sinistro in ogni sua parte”;
l'approccio postero-laterale permetteva di individuare il nervo, proprio perché quello era il suo decorso anatomico, al contrario dell'approccio pararotuleo laterale.
Per quanto riguarda il proseguo dell'iter clinico della perizianda, si ritiene, al contrario, che quanto accaduto dopo il primo intervento sia attribuibile a complicanze derivanti da colpa medica. In particolare, il ricovero di agosto 2019 si ritiene sia diretta conseguenza di una infezione intraoperatoria originata dall'intervento eseguito nel luglio 2019, ossia la rimozione del chiodo per perdita della riduzione e applicazione di placca. Il breve lasso di tempo trascorso tra l'operazione chirurgica e l'insorgenza di febbre con deiscenza della ferita depongono per un'infezione intraoperatoria, così come l'isolamento dello stafilococco aureo meticillino resistente quale patogeno responsabile dell'infezione”.
Orbene, rileva la scrivente Giudicante che nessuna delle parti costituite, entro lo stabilizzarsi del thema decidendum, aveva introdotto la questione di una eventuale colpa medica (interferente con la colpa dello er la causazione del sinistro). Parte_4
pagina 18 di 29 Tuttavia, al fine di evitare fraintendimenti, si rende necessario osservare quanto segue:
* va condiviso quanto evidenziato dal CTU rispetto alla lesione dello SPE;
infatti, le manovre e le attività operatorie descritte in cartella consentono di escludere colpa medica;
* non sono invece condivisibili le considerazioni del CTU in ordine alla sepsi;
come noto, le infezioni infraoperatorie o comunque nosocomiali non sono debellabili al
100%; si tratta di un rischio che il paziente corre sempre, in occasione di qualsiasi intervento, massimamente a fronte di interventi ortopedici quale quello in esame, comportante fra l'altro l'inserimento di placca e di altri elementi nel corpo, con ferita chirurgica da medicare attentamente a domicilio;
nel caso in esame, la ferita manifestava deiscenza a fine agosto 2019 e a ciò seguivano ulteriori interventi e cure, sino alla scomparsa del fenomeno infettivo;
la sepsi solo a pena di inammissibili forzature è qui da ascrivere a “colpa medica”, anche perché non risulta in alcun modo che il fenomeno settico, appena manifestatosi, non abbia ricevuto un attento esame e un attento percorso di cura anche di tipo chirurgico;
ergo, anche le cure, gli interventi e il maggior periodo di inabilità temporanea originati dalla sepsi vanno addebitati in via esclusiva allo che si metteva alla guida Parte_4
del motociclo in stato di ubriachezza, in spregio alla preservazione della incolumità fisica della accettando il rischio che la stessa potesse subire gravi lesioni in caso di Parte_1
caduta (come infatti avveniva) con ogni conseguenza del caso che va fatta gravare sul conducente (ivi compreso il rischio di complicanze chirurgiche e di sepsi), ferma la percentuale del 30% gravante sulla trasportata-danneggiata per proprio fatto Parte_1
colposo; peraltro si deve constatare che la parte attrice a fronte della CTU nulla ha contestato rispetto alla esclusione della maggiore inabilità temporanea da sepsi, cosicché in concreto tale periodo va escluso dal calcolo del danno risarcibile (v. infra).
3.b.
Il CTU ha risposto al primo e al secondo punto del quesito (lesioni e nesso di causalità):
pagina 19 di 29 -descrivendo i 4 interventi cui veniva sottoposta la PRIMICERI a seguito del sinistro e delle complicanze insorte;
-escludendo che la perizianda fosse portatrice di patologie preesistenti idonee a influire negativamente sul decorso della malattia;
-evidenziando che la lesione neurologica (primo intervento) influiva negativamente sulla ripresa funzionale dell'arto inferiore sinistro;
-evidenziando che i successivi interventi chirurgici non determinavano un aggravamento delle condizioni della perizianda, “se non un prolungarsi dell'inabilità temporanea”;
-ravvisando nesso causale fra il sinistro stradale per cui è causa e le lesioni riportate dalla perizianda, “intese come frattura pluriframmentaria diafisaria scomposta di tibia e perone.
Frattura del malleolo tibiale. Frattura del I metatarso e della base del V metatarso”. Per quanto esposto finora, anche la lesione dello SPE è da considerarsi complicanza della frattura biossea di gamba stessa”.
Le considerazioni del CTU vanno qui condivise in quanto coerenti con le emergenze di causa e con quanto prima osservato.
3.c.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità temporanea (terzo punto del quesito), il
CTU:
-ha indicato una ITT di gg 8 e una ITP al 75% di gg 90 (circa tre mesi);
-ha escluso il restante periodo poiché “non in nesso con l'incidente ma con le complicanze operatorie già descritte”;
-ha indicato una inabilità lavorativa di 10 mesi;
-ha valutato la sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo fra
“abbastanza importante e importante” (5,5-6/7).
Orbene, ci si attesta sulla ITT di gg 8 e sulla ITP al 75% per gg. 90, escludendosi l'ulteriore periodo di inabilità originato dalla sepsi nulla avendo preteso parte attrice rispetto a tale voce.
pagina 20 di 29 3.d.
3.d.1.
Rispetto al quarto punto del quesito (danno biologico permanente), il CTU ha operato le seguenti valutazioni:
-“Alla visita medico legale si è resa evidente una marcata limitazione funzionale dell'arto inferiore sinistro, determinata principalmente dalla lesione nervosa. Non è possibile, infatti, scorporare il danno funzionale da quello neurologico che compromette la funzionalità della gamba sinistra.
Gli eventuali postumi permanenti derivanti dalle fratture, infatti, vengono assorbiti dal deficit dello SPE, che compromette la deambulazione, possibile solamente con steppage, oltre all'impossibilità della mobilizzazione dell'alluce, atteggiato in iperestensione.
Essendo trascorsi ormai 4 anni dall'evento, si ritiene che tale menomazione non sia ormai più suscettibile di miglioramento, ed essendo stabilizzata, può essere valutata nella misura del 28%. Tale percentuale ricomprende sia il danno anatomico-funzionale che estetico, derivante dalle numerose cicatrici”;
-quanto alla sofferenza soggettiva, ha osservato che “Non si ritiene che sussista un danno morale specifico”.
Poi il CTU, rispondendo alle osservazioni del CTP di ott. ha Parte_2 Persona_2
evidenziato quanto segue (pag. 35 della relazione):
<Nelle osservazioni del Dott. si legge: Per_2
“Il CTU concorda sul fatto che la lesione dello SPE non fu causata dal trauma subito e conviene sul fatto che furono le manovre chirurgiche a determinare la sofferenza neurologica tuttora presente”.
Come già ampiamente discusso, si precisa che la lesione dello SPE non si sia verificata nell'immediatezza della frattura di gamba, ma verosimilmente durante le manovre di riduzione della frattura o per ematoma e schiacciamento del nervo stesso determinato dalla frattura, ma non per errore medico.
Pertanto, si ritiene che la lesione dello SPE sia diretta conseguenza della frattura biossea di gamba riportata nel sinistro per cui si è in causa.
pagina 21 di 29 Si concorda con il CTP che esista anche una colpa medica, ma solo relativamente alla incapacità temporanea dei mesi successivi al primo intervento chirurgico. Pertanto, la percentuale di danno biologico riconosciuta, ossia il 28%, è comprensiva della frattura biossea e della lesione dello SPE, in quanto il danno nervoso assorbe interamente il danno funzionale derivate dalla frattura di gamba”. >>.
La scrivente Giudicante, dato atto che anche con riguardo al danno biologico permanente la parte attrice ha aderito alle risultanze della CTU, ritiene pertinenti i ragionamenti operati dal CTU e riconosce quindi come dovuta la percentuale del 28%.
3.d.2.
Per scrupolo si segnala, quanto alla personalizzazione, che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito quanto segue: “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. …” (Cass. 23469/2018).
Vedasi anche Cass. 30293/2023 in motivazione, punti 2.2. e 2.3.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha dedotto né tantomeno provato conseguenze dannose “del tutto anomale, eccezionali e peculiari“ a supporto del l'aumento originariamente richiesto.
Infatti:
a. la parte attrice non ha formulato istanze di prova orale né prodotto specifici documenti, idonei ad attestare lo svolgimento ante sinistro delle attività di sport e ballo descritte in atto di citazione;
pagina 22 di 29 b. come emerge dalla relazione del CTU sub “sintomatologia” a pagina 15, la ha Parte_1 riferito al CTU “di avere interrotto circa un anno fa il percorso psicologico”; si tratta delle sedute di psicoterapia (non di psicoanalisi, come invece si legge in atto di citazione) iniziate con la dott. a settembre 2020, cessate a luglio 2022 cioè un anno Per_5
prima della visita del CTU che si svolgeva il 18 luglio 2023; tale psicoterapia non è idonea a implementare il danno biologico permanente in quanto la ha sentito l'esigenza di una terapia psicologica circa un anno e mezzo dopo il Parte_1
sinistro per cui è causa, abbandonandola meno di due anni dopo, a riprova della mancanza di esiti permanenti sulla sua psiche, aggiuntivi rispetto al danno biologico accertato dal
CTU;
c. quanto al “disturbo dell'adattamento con umore depresso qualificabile di entità grave”, attestato dal prof. nella relazione del 21 ottobre 2020, si tratta di una valutazione Per_6
cui non risulta che abbiano fatto seguito valutazioni di aggiornamento una volta stabilizzato il quadro clinico della perizianda;
neppure vi è traccia della prescrizione di farmaci;
neppure sotto tale punto di vista, quindi, sono emersi elementi idonei a implementare il danno biologico;
d. quanto al dedotto danno alla vita di relazione, si deve constatare che la parte attrice non si è messa in prova sul punto;
in ogni caso la presenza di cicatrici e di una andatura incerta sono elementi già soppesati dal CTU nel momento in cui ha quantificato il danno biologico permanente del 28%;
e. va in ogni caso condivisa la valutazione del CTU che esclude un danno da sofferenza soggettiva nel contesto del danno biologico permanente.
3.e.
In ordine alle spese mediche, il CTU rispondendo al quinto punto del quesito ha osservato quanto segue:
pagina 23 di 29 “Si ritiene che le spese mediche contenute nel documento 8 di parte attorea siano congrue al sinistro e quindi rimborsabili tranne:
• Ricevuta n. 46 del 31.03.2020 di Euro 160,00 del Dott. per 4 sedute di FKT;
Per_7
• Scontrino di farmacia Vittoria del 04.04.2020 per acquisto di parafarmaco;
• Successivi scontrini di farmacia per acquisto di farmaci dall'aprile 2020 in poi;
• Ricevuta n. 72 del 25.06.2020 di Euro 80,00 del Dott. per 2 sedute di FKT;
Per_7
• Ricevuta n. 14 dell'08.04.2021 di Euro 60,00 della D.ssa Gelati per certificato per richiesta di invalidità civile”.
Il CTU purtroppo, così appesantendo il lavoro del Giudicante, non ha indicato il totale spettante alla detratte tali voci. Parte_1
Ad ogni buon conto la parte attrice nelle note conclusive, a pagina 5:
-ha evidenziato che le spese mediche di cui al documento 8 ammontano a complessivi euro
9.067,00 al lordo delle voci escluse dal CTU;
-non ha contestato le detrazioni operate dal CTU.
Pertanto va effettuato il seguente conteggio: totale euro 9.067 – euro 691 (così calcolati: euro 160,00 dott. / euro 23,00 Farmacia Per_7
Vittoria 4.4.2020 / euro 368,00 per farmaci acquistati in farmacia dall'aprile 2020 in poi: il conteggio viene qui effettuato a forfait stante la congerie di documenti / euro 80,00 dott.
/ euro 60,00 dott.ssa Gelati) = euro 8.376,00. Per_7
Giova aggiungere che non può condividersi quanto sostenuto da nelle note Parte_2
conclusive, laddove la convenuta ha dedotto che non sarebbero rimborsabili le prestazioni mediche di cui la avrebbe potuto avvalersi rivolgendosi al Servizio Sanitario Parte_1
Nazionale invece che a strutture e professionisti privati.
A tal proposito è utile richiamare la sentenza n. 29308/2023 con la quale la Corte di
Cassazione ha chiarito che “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale”.
pagina 24 di 29 3.f.
La parte attrice nell'atto di citazione assumeva di avere patito parziale danno alla capacità lavorativa “come anche comprovata dalle certificazioni di invalidità civile e handicap”, costituente “presupposto per la determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante”.
Tale pretesa non è stata insistita da parte attrice nelle note conclusive, e deve considerarsi rinunciata.
4.
Occorre ora procedere alla liquidazione del dovuto.
Va fatta applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 avuto riguardo al danno non patrimoniale al bene salute (macropermanenti).
La Tabella Unica Nazionale (di cui al D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025) attiene ai sinistri e ai casi di responsabilità medica verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025), quindi non si applica al caso di specie.
Tenuto conto delle voci accertate come dovute, si perviene ai seguenti risultati:
*danno biologico temporaneo: potendosi applicare un valore punto da euro 115 a euro 173, e avendo il CTU dato atto dell'esistenza di una sofferenza significativa durante il periodo di invalidità temporanea, sussistono i presupposti per liquidare euro 140,00 / die;
pertanto, vanno effettuati i seguenti conteggi: gg 8 al 100% = euro 1.120,00 gg 90 al 75% = euro 9.450,00
Totale euro 10.570,00;
*danno biologico permanente:
28% (valore punto euro 4.767,63); trattandosi di soggetto di anni 24 al momento del fatto, si perviene a calcolare un danno biologico permanente pari a euro 118.142,00;
*spese mediche:
pagina 25 di 29 euro 8.376,00.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (invalidità temporanea + biologico + spese) si ottengono complessivi euro 137.088,00.
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi pari al saggio legale calcolati sulla somma capitale devalutata al marzo 2019 pari a euro 116.077,90 via via rivalutata dal 22 marzo 2019 a oggi e così euro 150.139,60.
Così complessivamente, arrotondati, euro 150.140,00.
Operata la diminuzione del 30% ex art. 1227 co. 1 c.c. (pari a euro 45.042,00), si perviene a complessivi euro 105.098,00 alla data della presente sentenza.
Su detto importo spettano alla parte attrice gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia sino al saldo.
Conclusivamente, le parti convenute vanno condannate in solido al risarcimento del danno, liquidato ut supra.
5.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte attrice nelle note conclusive.
Va in ogni caso richiamato per relationem quanto statuito mediante l'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 20 aprile 2023 in ordine:
-all'inammissibilità della prova per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria 2;
-all'inammissibilità della acquisizione in blocco degli atti del procedimento penale nei confronti dello Parte_4
-all'inutilità dell'istanza di esibizione formulata da Parte_2
pagina 26 di 29 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce dell'ammontare della somma complessivamente accertata come dovuta e quindi attribuita a parte attrice (euro 105.098,00), si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 12.000,00 (inferiori ai valori medi atteso che l'importo liquidato si attesta ben al di sotto dell'ammontare medio dello scaglione;
e già comprensivi dell'aumento richiesto da parte attrice nelle note conclusive ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis c.p.c., con la precisazione che gli unici atti navigabili sono la memoria n. 2 e le note scritte depositate in data 8 giugno 2023) oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 1.251,65 (euro 1.241,00 per C.U. e marca
+ euro 10,65 per notifica dell'atto di citazione allo . Parte_4
pagina 27 di 29 2.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU (liquidate -con decreto emesso in data 11 marzo 2024- in complessivi euro 2.859,03 oltre IVA; il decreto non risulta opposto ex art. 170 DPR 115/2002) vanno poste in via definitiva in solido a carico dei convenuti.
3.
L'istanza ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla parte attrice va rigettata:
-sia a fronte dell'esito decisorio raggiunto (a fronte di complessivi euro 350.000 circa richiesti da parte attrice mediante l'atto di citazione, è stata accertata come dovuta la minor somma di euro 105.098 ben inferiore alla metà del domandato);
-sia in considerazione del fatto che si è costituita nel presente giudizio quale Parte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il che giustifica la scelta di attendere l'esito della causa (a fronte delle varie incertezze del caso di specie, da dipanare in sentenza all'esito di CTU) per procedere al risarcimento della somma accertata come dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:
• Condanna i convenuti quale impresa designata Parte_2
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e in Parte_4
solido fra loro al pagamento in favore della parte attrice a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni accertati, di complessivi euro 105.098,00 calcolati ad oggi oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo.
• Dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla convenuta nella qualità ut supra, tardivamente Parte_2
costituita, nei confronti dell'altro convenuto Parte_4
pagina 28 di 29 • Condanna le parti convenute nella qualità ut Parte_2
supra e in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 12.000,00 Parte_1
per compenso di avvocato ed euro 1.251,65 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
• Pone in via definitiva le spese di CTU in solido a carico dei convenuti
[...]
nella qualità ut supra e Parte_2 Parte_4
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Bologna in data 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 29 di 29