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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/08/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE VANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Roma, n.
7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
PICCOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Avvocato Fulvio
Croce, n. 14;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno diritti ed obblighi Per_1 connessi al loro status genitoriale secondo le responsabilità di legge, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggior interesse per il figlio. 2) Il figlio continuerà a vivere, mantenendovi la relativa Per_1 residenza, presso la casa della madre, sita in Arezzo, loc. Tregozzano. I genitori, rispettivamente, rimarranno a vivere ove attualmente si trovano ma avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente il cambio delle rispettive dimore e/o residenze, per rendersi reperibili ai fini della genitorialità. Il sig. potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario e regime di alternanza: Prima CP_1 settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con
l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
3) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra quale assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 figlio a somma mensile di Euro 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT e dovrà essere corrisposta il primo di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel c/c intestato alla sig.ra a far data dell'iscrizione al ruolo del presente ricorso. 4) le spese non coperte Pt_1 dall'assegno ordinario faranno carico il 50% a ciascuno coniuge, così come regolate dalle linee
Guida del CNF in vigore alla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, il cui contenuto deve essere inteso quivi integralmente ritrascritto. 5) Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno. 6) Per quanto riguarda le attività ludiche e sportive del minore attualmente in corso, anche ai fini delle spese straordinarie da ripartire al 50%, verranno mantenute e proseguite da ambo i genitori. 7) disporre che gli assegni familiari e le detrazioni siano fruiti integralmente dalla madre . 8) Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del presente giudizio.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Pertanto si chiede che l'intestato Tribunale di Arezzo così provveda in relazione all'affidamento del minore: “1) Affido condiviso 2) Modalità di collocazione paritaria secondo lo schema che segue, sia nel caso in cui il Giudice dovesse provvedere in via provvisoria e di urgenza nell'interesse di sia per il provvedimento definitivo: 1° SETTIMANA Parte_2
.”
3) In conseguenza della richiesta collocazione paritaria, nessun assegno di mantenimento reciproco per le spese ordinarie che saranno sostenute da ognuno dei genitori nel tempo in cui il figlio sarà collocato presso di loro;
corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo approvato e vigente presso il Tribunale di Arezzo;
4) Per quanto riguarda gli assegni familiari e le detrazioni siano fruiti nella misura del 50% ciascuno. 5) Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari d visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanza e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 24.02.2025, la ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione
[...] Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato Parte_2
a Bibbiena (AR) il 22.11.2015, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figlio oltre che un contributo al mantenimento ordinario a carico del resistente pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro l'1 di ogni mese a mezzo dii bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Ha infine chiesto che venissero poste a carico di entrambi i genitori le spese per le attività ludiche e sportive del minore e che gli assegni familiari oltre che le detrazioni fiscali venissero posti integralmente a favore della ricorrente.
A sostegno delle sue istanze, la ha rappresentato di sostenere mensilmente spese ingenti Pt_1 rispetto al proprio reddito e, stante il mancato supporto economico per il figlio da parte del resistente, di aver dovuto chiedere ausilio, seppur saltuariamente, ad amici e parenti per sostenere le spese familiari.
Al riguardo, ha specificato di aver chiesto più volte al resistente un contributo al mantenimento per ma lo stesso avrebbe corrisposto per il figlio solo il rimborso delle spese straordinarie Per_1 rifiutandosi di corrispondere ulteriori somme nonostante le sue possibilità economiche e il supporto logistico ed economico offertogli dai suoi genitori.
Ad oggi la ricorrente non riuscirebbe ad affrontare da sola tutte le spese mensili e ogni mese la sua situazione economica si aggreverebbe a causa dei debiti, dovuti ai prestiti ricevuti, da saldare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso le abitazioni degli stessi.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita tra e i genitori e, in Per_1 ragione del collocamento paritario, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, ha chiesto la fruizione da parte di entrambe le parti degli assegni familiari oltre che delle detrazioni nella misura del 50% ciascuno.
A supporto delle sue richieste, ha rappresentato di essersi trasferito, dopo la fine della convivenza con la ricorrente, dapprima presso i propri genitori e poi, contraendo un mutuo per cui attualmente versa mensilmente euro 460,00, presso l'appartamento in cui ad oggi vive.
Ha specificato di percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.500,00/1.700,00 e di sostenere spese ingenti al pari di quelle dedotte dalla ricorrente.
In ordine a quanto rappresentato dalla ricorrente circa il supporto dei genitori del ha CP_1 evidenziato che anche la molto spesso ne beneficerebbe e che gli stessi, in ragione Pt_1 dell'affetto infinito che provano per difficilmente rifiuterebbero di darle una mano. Per_1
Da ultimo, ha contestato quanto richiesto dalla ricorrente circa il contributo al mantenimento ordinario per il minore e circa la fruizione integrale a favore della stessa degli assegni familiari.
All'udienza del 08.07.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Relativamente all'affido del minore, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] Parte_2
(AR) il 22.11.2015, ad entrambi i genitori, il quale dunque deve essere confermato.
In ordine alla domanda di modifica del collocamento prevalente del minore e del regime di frequentazione padre - figlio, come formulata dal resistente, si ritiene di rigettare quanto richiesto dallo stesso in quanto non si reputa necessario né vantaggioso per il minore uno stravolgimento delle sue abitudini di vita, considerati gli orari lavorativi del padre nonché l'età di e preso atto Per_1 altresì che il presente procedimento è stato instaurato per lo più per questioni economiche/patrimoniali.
Pertanto, si conferma e si dispone il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna oltre che il regime di frequentazione già in essere, ovvero secondo il seguente calendario:
“Prima settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con
l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”.
Con riguardo alle questioni economiche, tenuto conto delle buste paga oltre che dei rendiconti relativi agli anni 2023/2024 allegate dalla ricorrente (la quale percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.300,00, corrisponde un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00 e riceve l'assegno unico universale di euro 235,00) e preso atto degli estratti conto relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 depositati dal resistente (il quale percepisce uno stipendio mensile pari a circa 1800,00 euro e corrisponde mensilmente la rata del mutuo contratto pari ad euro 460,00), si ritiene congruo disporre a carico del resistente, , quale contributo al mantenimento ordinario per il figlio Controparte_1 minore la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici Istat, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alla ricorrente
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, come da Parte_1 protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
In ordine a quanto richiesto dalla ricorrente in relazione alla richiesta di godere esclusivamente del beneficio degli assegni familiari e delle detrazioni, questo Collegio rileva che questa richiesta merita accoglimento in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre. Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso del minore nato a [...] il Parte_2
22.11.2015, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori:
“Prima settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con
l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”;
4) dispone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento ordinario Controparte_1 di euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) dispone a favore della ricorrente la fruizione integrale degli assegni familiari e delle detrazioni;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BEATRICE VANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Roma, n.
7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
PICCOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Avvocato Fulvio
Croce, n. 14;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno diritti ed obblighi Per_1 connessi al loro status genitoriale secondo le responsabilità di legge, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di maggior interesse per il figlio. 2) Il figlio continuerà a vivere, mantenendovi la relativa Per_1 residenza, presso la casa della madre, sita in Arezzo, loc. Tregozzano. I genitori, rispettivamente, rimarranno a vivere ove attualmente si trovano ma avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente il cambio delle rispettive dimore e/o residenze, per rendersi reperibili ai fini della genitorialità. Il sig. potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario e regime di alternanza: Prima CP_1 settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con
l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
3) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra quale assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 figlio a somma mensile di Euro 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT e dovrà essere corrisposta il primo di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel c/c intestato alla sig.ra a far data dell'iscrizione al ruolo del presente ricorso. 4) le spese non coperte Pt_1 dall'assegno ordinario faranno carico il 50% a ciascuno coniuge, così come regolate dalle linee
Guida del CNF in vigore alla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, il cui contenuto deve essere inteso quivi integralmente ritrascritto. 5) Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno. 6) Per quanto riguarda le attività ludiche e sportive del minore attualmente in corso, anche ai fini delle spese straordinarie da ripartire al 50%, verranno mantenute e proseguite da ambo i genitori. 7) disporre che gli assegni familiari e le detrazioni siano fruiti integralmente dalla madre . 8) Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del presente giudizio.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Pertanto si chiede che l'intestato Tribunale di Arezzo così provveda in relazione all'affidamento del minore: “1) Affido condiviso 2) Modalità di collocazione paritaria secondo lo schema che segue, sia nel caso in cui il Giudice dovesse provvedere in via provvisoria e di urgenza nell'interesse di sia per il provvedimento definitivo: 1° SETTIMANA Parte_2
.”
3) In conseguenza della richiesta collocazione paritaria, nessun assegno di mantenimento reciproco per le spese ordinarie che saranno sostenute da ognuno dei genitori nel tempo in cui il figlio sarà collocato presso di loro;
corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo approvato e vigente presso il Tribunale di Arezzo;
4) Per quanto riguarda gli assegni familiari e le detrazioni siano fruiti nella misura del 50% ciascuno. 5) Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari d visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanza e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 24.02.2025, la ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione
[...] Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato Parte_2
a Bibbiena (AR) il 22.11.2015, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – figlio oltre che un contributo al mantenimento ordinario a carico del resistente pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro l'1 di ogni mese a mezzo dii bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Ha infine chiesto che venissero poste a carico di entrambi i genitori le spese per le attività ludiche e sportive del minore e che gli assegni familiari oltre che le detrazioni fiscali venissero posti integralmente a favore della ricorrente.
A sostegno delle sue istanze, la ha rappresentato di sostenere mensilmente spese ingenti Pt_1 rispetto al proprio reddito e, stante il mancato supporto economico per il figlio da parte del resistente, di aver dovuto chiedere ausilio, seppur saltuariamente, ad amici e parenti per sostenere le spese familiari.
Al riguardo, ha specificato di aver chiesto più volte al resistente un contributo al mantenimento per ma lo stesso avrebbe corrisposto per il figlio solo il rimborso delle spese straordinarie Per_1 rifiutandosi di corrispondere ulteriori somme nonostante le sue possibilità economiche e il supporto logistico ed economico offertogli dai suoi genitori.
Ad oggi la ricorrente non riuscirebbe ad affrontare da sola tutte le spese mensili e ogni mese la sua situazione economica si aggreverebbe a causa dei debiti, dovuti ai prestiti ricevuti, da saldare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2025, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento Controparte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso le abitazioni degli stessi.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita tra e i genitori e, in Per_1 ragione del collocamento paritario, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, ha chiesto la fruizione da parte di entrambe le parti degli assegni familiari oltre che delle detrazioni nella misura del 50% ciascuno.
A supporto delle sue richieste, ha rappresentato di essersi trasferito, dopo la fine della convivenza con la ricorrente, dapprima presso i propri genitori e poi, contraendo un mutuo per cui attualmente versa mensilmente euro 460,00, presso l'appartamento in cui ad oggi vive.
Ha specificato di percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.500,00/1.700,00 e di sostenere spese ingenti al pari di quelle dedotte dalla ricorrente.
In ordine a quanto rappresentato dalla ricorrente circa il supporto dei genitori del ha CP_1 evidenziato che anche la molto spesso ne beneficerebbe e che gli stessi, in ragione Pt_1 dell'affetto infinito che provano per difficilmente rifiuterebbero di darle una mano. Per_1
Da ultimo, ha contestato quanto richiesto dalla ricorrente circa il contributo al mantenimento ordinario per il minore e circa la fruizione integrale a favore della stessa degli assegni familiari.
All'udienza del 08.07.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Relativamente all'affido del minore, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] Parte_2
(AR) il 22.11.2015, ad entrambi i genitori, il quale dunque deve essere confermato.
In ordine alla domanda di modifica del collocamento prevalente del minore e del regime di frequentazione padre - figlio, come formulata dal resistente, si ritiene di rigettare quanto richiesto dallo stesso in quanto non si reputa necessario né vantaggioso per il minore uno stravolgimento delle sue abitudini di vita, considerati gli orari lavorativi del padre nonché l'età di e preso atto Per_1 altresì che il presente procedimento è stato instaurato per lo più per questioni economiche/patrimoniali.
Pertanto, si conferma e si dispone il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna oltre che il regime di frequentazione già in essere, ovvero secondo il seguente calendario:
“Prima settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con
l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”.
Con riguardo alle questioni economiche, tenuto conto delle buste paga oltre che dei rendiconti relativi agli anni 2023/2024 allegate dalla ricorrente (la quale percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.300,00, corrisponde un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00 e riceve l'assegno unico universale di euro 235,00) e preso atto degli estratti conto relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 depositati dal resistente (il quale percepisce uno stipendio mensile pari a circa 1800,00 euro e corrisponde mensilmente la rata del mutuo contratto pari ad euro 460,00), si ritiene congruo disporre a carico del resistente, , quale contributo al mantenimento ordinario per il figlio Controparte_1 minore la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici Istat, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese alla ricorrente
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, come da Parte_1 protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
In ordine a quanto richiesto dalla ricorrente in relazione alla richiesta di godere esclusivamente del beneficio degli assegni familiari e delle detrazioni, questo Collegio rileva che questa richiesta merita accoglimento in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la madre. Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo
Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso del minore nato a [...] il Parte_2
22.11.2015, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre
Parte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figlio, sempre facendo salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori:
“Prima settimana: il pomeriggio del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 20.30, con
l'onere di riportare il figlio presso l'abitazione materna, mentre il venerdì con pernotto intermedio, con l'onere di riportare il figlio presso la casa materna entro le ore 15:30; Seconda settimana: il pomeriggio dall'uscita da scuola del martedì e del giovedì con pernotto e onere di riaccompagnarlo la mattina a scuola;
il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 20:30 della domenica, quindi con pernotto intermedio. Lo schema delle modalità di frequentazione di con i genitori sarà Per_1 quindi il seguente:
Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con il figlio ad anni alterni, mentre i giorni ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole, ad esclusione dei periodi estivi in cui i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con il figlio, con l'intesa che dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi entro il mese di maggio di ogni anno.”;
4) dispone a carico del resistente, , un contributo a titolo mantenimento ordinario Controparte_1 di euro 150,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) dispone a favore della ricorrente la fruizione integrale degli assegni familiari e delle detrazioni;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni