TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 27/03/2025 nella causa RG n. 76/2022 promossa da assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dalla dr.ssa MOTISI GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, esponendo di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento in terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di Biella per gli aa.ss. 2021/2024, dichiarando, tra l'altro, di avere svolto il servizio militare nel 91/92 e che per tale servizio gli era stato riconosciuto il punteggio di 0.6, mentre egli riteneva di avere diritto al punteggio di 6; ha chiesto, pertanto, l'accertamento del suo diritto a tale valutazione e la condanna del alla relativa attribuzione (con conseguente CP_1 punteggio complessivo di 17.10). Costituendosi in giudizio, il , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del go e la carenza di interesse ad agire, ha contestato il fondamento della domanda nel merito, chiedendone il rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Ebbene, non vi è contestazione in ordine alle circostanze di fatto poste alla base della domanda.
Si esamineranno dunque le questioni giuridiche controverse. Sussiste, innanzitutto, interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'ipotetica attribuzione di un maggior punteggio consentirebbe alla parte attrice di conseguire indubbiamente un concreto ed apprezzabile risultato utile, ossia una migliore posizione nella graduatoria. Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale richiama l'orientamento già espresso dal medesimo Ufficio Giudiziario, dal quale non ritiene doversi discostare.
Si riporta, pertanto, ex art. 118 disp. att. quanto condivisibilmente statuito nella pronuncia assunta dalla dr.ssa M. Cerizza, in data 11.10.2023, causa rgl 161/23:
“Ai sensi dell'articolo 63 co. 1 decreto legislativo 165/ 2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono normalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La domanda del ricorrente ha ad oggetto un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione: pertanto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente deve essere respinta.
1 Ai sensi della medesima disposizione, il giudice ordinario può disapplicare nel caso concreto, ma non annullare in via generale, atti amministrativi ritenuti illegittimi: non è pertanto risultato necessario disporre la notifica degli atti del presente procedimento ai controinteressati. Come rammentato dal resistente, il dm 50/21 (“Graduatorie ata di circolo e di istituto di terza fascia 2021- 23), all'allegato A (“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ata) nelle Avvertenze, al punto A, dispone: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E'considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Considerato che il ricorrente ha pacificamente prestato al servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego, il resistente ha correttamente valutato detto servizio come reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Non risulta corretto affermare, come invece sostiene il ricorrente, che i criteri per la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge di cui al decreto ministeriale 50 /21 contrastino con norme di rango costituzionale e primario.
Anzitutto non sussiste alcun contrasto con l'art. 3 Cost:
considerato che
il ricorrente non ha dovuto allontanarsi dal servizio presso il MIM per prestare il servizio militare obbligatorio, appare del tutto ragionevole che il periodo di leva non gli venga valutato come servizio effettivo resto presso il MIM nella medesima qualifica, ma come servizio reso presso altre amministrazioni statali: potrebbe, per contro, ritenersi irragionevole valutare il servizio di leva prestato prima dell'instaurazione del rapporto di impiego più favorevolmente rispetto al servizio prestato presso qualunque altra amministrazione statale.
Inoltre, non sussiste alcun contrasto con gli articoli 485, co. 7 e 569, co. 3 d. lgs. 297/94: tali disposizioni prevedono infatti che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati debbano essere considerati validi “a tutti gli effetti” (es. ricostruzione di carriera, compilazione della graduatoria…) ma non obbligano espressamente il MIM a considerarli come servizio prestato presso l'amministrazione stessa.
Infine sussiste piena compatibilità del d. m. 50/21 con la norma speciale di cui all'articolo 2050, co. 1 e 2 l. 66/2010, la quale impone di considerare i periodi di effettivo servizio militare “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, precisando che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato , in pendenza di rapporto di lavoro”. Pertanto il punteggio ricevuto dal ricorrente al momento dell'inserimento in graduatoria deve ritenersi attribuito in forza di un decreto ministeriale legittimo e non contrastante con fonti normative di rango superiore (…)”.
Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la presenza di pronunce in senso difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-spese integralmente compensate tra le parti.
Biella, 27/03/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 27/03/2025 nella causa RG n. 76/2022 promossa da assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dalla dr.ssa MOTISI GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, esponendo di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento in terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di Biella per gli aa.ss. 2021/2024, dichiarando, tra l'altro, di avere svolto il servizio militare nel 91/92 e che per tale servizio gli era stato riconosciuto il punteggio di 0.6, mentre egli riteneva di avere diritto al punteggio di 6; ha chiesto, pertanto, l'accertamento del suo diritto a tale valutazione e la condanna del alla relativa attribuzione (con conseguente CP_1 punteggio complessivo di 17.10). Costituendosi in giudizio, il , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione del go e la carenza di interesse ad agire, ha contestato il fondamento della domanda nel merito, chiedendone il rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Ebbene, non vi è contestazione in ordine alle circostanze di fatto poste alla base della domanda.
Si esamineranno dunque le questioni giuridiche controverse. Sussiste, innanzitutto, interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'ipotetica attribuzione di un maggior punteggio consentirebbe alla parte attrice di conseguire indubbiamente un concreto ed apprezzabile risultato utile, ossia una migliore posizione nella graduatoria. Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale richiama l'orientamento già espresso dal medesimo Ufficio Giudiziario, dal quale non ritiene doversi discostare.
Si riporta, pertanto, ex art. 118 disp. att. quanto condivisibilmente statuito nella pronuncia assunta dalla dr.ssa M. Cerizza, in data 11.10.2023, causa rgl 161/23:
“Ai sensi dell'articolo 63 co. 1 decreto legislativo 165/ 2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono normalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La domanda del ricorrente ha ad oggetto un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione: pertanto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente deve essere respinta.
1 Ai sensi della medesima disposizione, il giudice ordinario può disapplicare nel caso concreto, ma non annullare in via generale, atti amministrativi ritenuti illegittimi: non è pertanto risultato necessario disporre la notifica degli atti del presente procedimento ai controinteressati. Come rammentato dal resistente, il dm 50/21 (“Graduatorie ata di circolo e di istituto di terza fascia 2021- 23), all'allegato A (“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ata) nelle Avvertenze, al punto A, dispone: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E'considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Considerato che il ricorrente ha pacificamente prestato al servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego, il resistente ha correttamente valutato detto servizio come reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Non risulta corretto affermare, come invece sostiene il ricorrente, che i criteri per la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge di cui al decreto ministeriale 50 /21 contrastino con norme di rango costituzionale e primario.
Anzitutto non sussiste alcun contrasto con l'art. 3 Cost:
considerato che
il ricorrente non ha dovuto allontanarsi dal servizio presso il MIM per prestare il servizio militare obbligatorio, appare del tutto ragionevole che il periodo di leva non gli venga valutato come servizio effettivo resto presso il MIM nella medesima qualifica, ma come servizio reso presso altre amministrazioni statali: potrebbe, per contro, ritenersi irragionevole valutare il servizio di leva prestato prima dell'instaurazione del rapporto di impiego più favorevolmente rispetto al servizio prestato presso qualunque altra amministrazione statale.
Inoltre, non sussiste alcun contrasto con gli articoli 485, co. 7 e 569, co. 3 d. lgs. 297/94: tali disposizioni prevedono infatti che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati debbano essere considerati validi “a tutti gli effetti” (es. ricostruzione di carriera, compilazione della graduatoria…) ma non obbligano espressamente il MIM a considerarli come servizio prestato presso l'amministrazione stessa.
Infine sussiste piena compatibilità del d. m. 50/21 con la norma speciale di cui all'articolo 2050, co. 1 e 2 l. 66/2010, la quale impone di considerare i periodi di effettivo servizio militare “con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, precisando che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato , in pendenza di rapporto di lavoro”. Pertanto il punteggio ricevuto dal ricorrente al momento dell'inserimento in graduatoria deve ritenersi attribuito in forza di un decreto ministeriale legittimo e non contrastante con fonti normative di rango superiore (…)”.
Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la presenza di pronunce in senso difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-spese integralmente compensate tra le parti.
Biella, 27/03/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
2