Sentenza 26 aprile 1968
Massime • 1
La legge 14 luglio 1965, n.818 ha previsto la sospensione dei termini processuali, fra i quali vanno compresi anche quelli stabiliti per le impugnazioni, solo quando essi vadano a scadere durante il periodo di tempo tassativamente fissato, quello cioe compreso fra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno. La norma non trova applicazione neppure se il termine stesso scada immediatamente prima o immediatamente dopo il periodo considerato. ( V. 1243-68, massima n. 332756).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1968, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1968 |
Testo completo
La legge 14 luglio 1965, n.818 ha previsto la sospensione dei termini processuali, fra i quali vanno compresi anche quelli stabiliti per le impugnazioni, solo quando essi vadano a scadere durante il periodo di tempo tassativamente fissato, quello cioe compreso fra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno. La norma non trova applicazione neppure se il termine stesso scada immediatamente prima o immediatamente dopo il periodo considerato. ( V. 1243-68, massima n. 332756).*