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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 349/2023 R.G.A.C.C., promossa da
; , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
– appellanti – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Marialisa Russo del foro di Bari ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Chiariello e Nicola Gargano CP_2 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari;
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea Violante e dall'avv. Paola CP_3
Violante;
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Tarquilio e dall'avv. Luigi Di Leo ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellati –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 06.05.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e deducevano: Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 14 - che la loro nonna, era deceduta in data 24.10.2007, lasciando quali Persona_1 eredi, oltre ad essi istanti (figli del MO figlio della de cuius , i figli Persona_2
, e , ed aveva disposto delle sue sostanze con testamento CP_4 CP_1 CP_2 pubblico del 5.12.2006;
- che, nel testamento, la aveva disposto di tutti suoi beni, e, precisamente: Per_1
a) 2/3 dell'appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, piano secondo, li aveva attribuiti in loro favore;
b) 1/3 del medesimo appartamento in favore della figlia CP_2
c) due appartamentini al piano rialzato dell'immobile in Torre a Mare, alla via Mazzini n.
17/b, li aveva attribuiti in favore del figlio;
CP_4
d) l'appartamento sito al primo piano del medesimo immobile in Torre a Mare, alla via
Mazzini n. 17/b, lo aveva attribuito al figlio;
CP_1
- che, nel testamento, la de cuius dava atto di aver donato £ 55.000.000 (pari ad €
28.405,12) al figlio MO;
in pari data, donava alla figlia , con Per_2 CP_2 dispensa dalla collazione, la villa sita in Torre a Mare, alla via Mazzini, n. 17/b e, con separato atto, donava al figlio , senza dispensa da collazione, € 225.000,00 in CP_1 contanti;
- che, dopo l'apertura della successione, si dava corso all'inventario, nel corso del quale si accertava l'esistenza di un conto cointestato tra la de cuius e la figlia sul CP_2 quale era residuato, in esito a spese per il sostentamento della l'importo di € Per_1
12.737,82, poi trasferito dalla su un conto corrente di sua esclusiva CP_2 titolarità; tanto premesso, chiedevano:
a) che fosse accertata l'entità, al momento dell'apertura della successione, del patrimonio della de cuius deceduta in Bari il 24.10.2007, Persona_1 anche accertando l'esistenza di crediti della de cuius nei confronti della figlia gestore di fatto del predetto patrimonio;
CP_2
b) che fosse disposta la «divisione dei beni e dei crediti facenti parte dell'asse ereditario e dei quali la de cuius non avesse disposto con il predetto testamento»;
c) che fosse disposta la riduzione «delle quote ereditarie e, all'occorrenza, le donazioni effettuate dalla de cuius a favore degli altri coeredi fino a reintegrare la porzione ad essi spettante, qualora fosse emersa una lesione delle quote di legittima”.
pagina 2 di 14 Con comparsa di risposta del 14.12.2009, si costituiva in giudizio , la quale CP_2 contestava la domanda e proponeva domanda riconvenzionale, volta a dichiarare sussistente il suo credito restitutorio per le anticipazioni effettuate a favore della de cuius, per le spese di manutenzione degli immobili di sua proprietà, gli oneri fiscali, le spese funerarie e le attività di assistenza, nonché al fine di ottenere lo scioglimento della comunione legale dell'appartamento sito in Bari, al corso Sonnino 129, piano secondo e l'attuazione degli oneri contenuti nelle disposizioni testamentarie «relativamente a quanto indicato dalla de cuius sugli immobili siti in Torre a Mare».
Con comparsa del 14.12.2009, si costituiva in giudizio il quale, oltre al CP_1 rigetto della domanda attorea, chiedeva, in via riconvenzionale, l'operatività della collazione in relazione alle donazioni ricevute in vita da dante causa degli Persona_2 attori, nonché la condanna degli stessi al pagamento di € 9.543,00 quale rimborso per le spese relative alla dichiarazione di successione da lui sostenute in via esclusiva.
Si costituiva altresì, con atto del 14.12.2009, il quale aderiva alla CP_5 domanda di divisione, previa collazione, presentata dagli attori.
La causa veniva istruita con produzioni documentali delle parti nonché con una prova per interpello formale ed una CTU, volta ad individuare e a stimare i beni componenti la massa ereditaria nonchè a determinare se vi fosse lesione della quota di legittima.
Interrotto il giudizio per il decesso di , con ricorso per riassunzione del CP_5
14.2.2020, gli attori lo riassumevano e si costituivano e , in CP_3 Parte_3 qualità di eredi di . CP_5
All'udienza del 03.10.22 gli attori, preso atto delle stime effettuate dal CTU, dichiaravano che la domanda di riduzione era da ritenersi assorbita in quella di divisione, previa collazione delle donazioni effettuate dalla de cuius a favore dei figli.
Con sentenza n. 2325/23 del 9.5.2023, pubblicata il 12.6.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di riduzione proposta da e dichiarava Pt_1 Parte_2 inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dagli attori con l'adesione di , e;
rigettava la domanda CP_2 CP_3 Parte_3 riconvenzionale proposta da;
infine, dichiarava inammissibile la domanda CP_2 riconvenzionale proposta da , condannando gli attori alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore di tutti i convenuti.
In estrema sintesi, il Tribunale:
a) dichiarava infondata la domanda di riduzione, in quanto - accertato il valore dell'asse ereditario in € 1.216.203,35 - la quota disponibile era di € 405.401,10, mentre la quota pagina 3 di 14 di riserva era pari ad € 202.700,55 per i figli e ad € 101.350,27 per i nipoti della de cuius, con la conseguenza che, avendo ricevuto gli attori una quota ereditaria complessiva di € 207.405,12 (pari a € 103.702,56 ciascuno), non risultava lesa la quota legittima;
b) dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bari alla via Sonnino 129, ritenendo che nessuna delle parti avesse dato dimostrazione dell'esistenza del diritto di proprietà su detto bene in capo alla defunta al momento dell'apertura della successione, della successiva permanenza del diritto in capo agli eredi e dell'assenza di iscrizioni ipotecarie, non essendo stati prodotti i certificati storici catastali e la documentazione ipocatastale concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente al bene de quo nell'ultimo ventennio, ovvero, quanto meno, della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
c) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, poiché attinente alla domanda di divisione ereditaria;
CP_1
d) dichiarava infondata la domanda riconvenzionale proposta da volta a CP_2 far valere un credito nei confronti della massa ereditaria per le anticipazioni effettuate per conto della de cuius, per le spese di manutenzione degli immobili e per l'attività di assistenza svolta a beneficio della madre, in ragione della genericità di tale domanda e dell'assenza di prova;
e) rigettava altresì la domanda volta a far valere un credito per l'assistenza prestata alla madre, della quale si era sempre presa cura, in ragione della mancanza di prova dell'obbligo giuridico, confermata dal dovere morale di assistenza comunque previsto dall'art. 433 n. 2 c.c.;
f) poneva le spese processuali integralmente a carico degli attori in ragione della loro
“maggioritaria soccombenza”.
Avverso detta sentenza, proponevano appello gli attori, deducendo, quale primo motivo,
l'errata applicazione dell'art. 567 c.p.c., dell'art. 1113 c.c. e dell'art. 784 c.p.c.; l'errata pretesa della probatio diabolica di cui alla domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
All'uopo, esponevano:
- che era errata l'argomentazione per cui era indispensabile l'allegazione, alla domanda, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, ovvero - quanto meno - della pagina 4 di 14 relazione notarile in sostituzione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, posto che la domanda in questione non poteva essere assimilata ad un giudizio di rivendicazione, richiedente cioè la prova della proprietà ininterrotta nell'ultimo ventennio, da acquisire con la documentazione ipocatastale o con la certificazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c.;
- che detto restrittivo orientamento era stato fatto oggetto di verifica da parte della
Suprema Corte che, a partire dall'anno 2020, ne aveva rilevato l'erroneità concettuale, chiarendo che il deposito in giudizio della c.d. documentazione ipocatastale – quella stessa richiesta dall'art. 567 c.p.c. al creditore procedente per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitori – non è necessario ai fini della ammissibilità e/o della procedibilità della domanda di divisione di beni immobili;
- che, con riferimento all'obiezione per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva)
a prescindere della prova della comproprietà, avrebbe impedito la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi dell'art. 1113 c.c. e dell'art. 784 c.p.c.., era ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 c.c. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di improcedibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, posto che un tale onere, infatti, non era previsto da quelle norme, nè giustificato in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione;
- che la prova della proprietà dell'appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, in capo alla de cuius al momento della sua morte, era stata offerta mediante la produzione dei certificati catastali;
- che il CTU, poi, in sede di determinazione del valore dell'asse ereditario, aveva acquisito nuova visura catastale, in cui risultavano le intestazioni, pro-quota, in capo agli attori ed alla sig.ra relativamente all'immobile in Corso Sonnino, nonché la CP_2 planimetria catastale dello stesso.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti eccepivano la violazione dell'art. 724 e dell'art. 734 c.c., nonché l'errata valutazione dei beni oggetto di divisione ereditaria, il cui oggetto era così costituito:
a) somma di denaro di € 30.681,09 accertata sul conto corrente della de cuius al momento dell'apertura della successione e trattenuta da;
CP_2
pagina 5 di 14 b) appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, foglio n. 98, part. 427, sub. 5,
Cat. A/2, da dividersi con le modalità indicate dalla de cuius (2/3 in favore degli attori ed
1/3 in favore di ); CP_2
c) donazione della somma di € 225.000,00 effettuata senza dispensa dalla collazione in data 5.12.2006, in favore del coerede . CP_1
All'uopo, osservavano:
- che, pertanto, doveva conferire alla massa € 30.681,09 (da lei detenuta) CP_2
e ricevere la quota di € 51.136,22, per cui aveva diritto a un conguaglio di € 20.455,13;
- che doveva conferire € 225.000,00 per collazione e ricevere la quota di € CP_1
51.136,22, per cui doveva corrispondere agli altri eredi la somma di € 168.182,76;
- che le eredi di ( e ) dovevano ricevere la quota di € CP_5 Pt_3 CP_3
51.136,22;
- che la divisione andava operata, previa collazione, diviso cinque eredi universali e pertanto dovevano ricevere la quota di € 51.136,22 cadauno.
Con il terzo motivo di appello, censuravano il capo della sentenza con cui erano stati condannati al pagamento delle spese di lite, giusta “maggioritaria soccombenza”, stanti sia le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente al momento della domanda (a seguito della modifica di cui all'art. 45, comma 11, della l. n.
69/2009) che la soccombenza reciproca.
Tanto premesso, chiedevano che, in via cautelare ed urgente, venisse concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata sussistendo, sia il “fumus boni iuris”, sia il “periculum in mora”; nel merito, chiedevano:
1. di accertare e dichiarare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di divisione ereditaria e, per l'effetto, previa collazione della donazione ricevuta da
[...]
, che si procedesse alla divisione nei modi di cui agli artt. 784 e ss. c.p.c. CP_1 dei beni e dei crediti facenti parte dell'asse ereditario e dei quali la de cuius non aveva disposto con testamento nonché allo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile di Corso Sonnino, nei termini indicati in narrativa;
2. che venisse disposta la compensazione delle spese processuali di primo grado, salva diversa regolamentazione per effetto dell'auspicato accoglimento della domanda di divisione, in caso di opposizione da parte dei singoli condividenti;
3. che venissero poste tutte le spese di CTU e della divisione a carico della massa da dividere e, in caso di contestazione, a carico della parte soccombente.
pagina 6 di 14 Si costituiva , che impugnava e contestava quanto dedotto nell'atto di CP_1 appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata ed osservando che l'obbligo di collazione postula come necessaria la preesistenza tra i soggetti di una comunione ereditaria sui beni relitti;
in caso di divisione testamentaria che aveva esaurito il relictum, (come nel concreto), questa aveva prevenuto il sorgere di una contitolarità, escludendo la necessità di procedere a collazione.
Si costituiva altresì , la quale si rimetteva alla Corte in ordine alla domanda CP_2 di scioglimento della comunione dell'immobile in Corso Sonnino 129; in relazione al secondo motivo di appello (relativo alla richiesta di collazione della somma di €
225.000,00 donata dalla de cuius a , senza dispensa dalla collazione, e CP_1 della somma di € 30.681,09, asseritamente rinvenuta su conto corrente cointestato alla de cuius e ad essa appellata), rimarcava:
- che, avendo il testatore provveduto a dividere per testamento i suoi beni ereditari,
l'istituto della collazione non poteva operare, non sussistendo un relictum da dividere;
- che, quanto alla asserita somma di € 30.681,09 rinvenuta su conto corrente, essa in realtà ammontava alla somma di € 12.737,82, che aveva prelevato in quanto era cointestataria del conto;
- che aveva utilizzato le somme presenti sul conto cointestato per le esigenze personali della de cuius, nonché alle spese funerarie e per la liquidazione della badante dopo la morte della zia;
- che, tutt'al più, poteva essere conferita alla massa ereditaria la somma di € 6.368,91;
- che, quanto al motivo secondo cui gli appellanti erano due distinti eredi universali (e non nipoti ex filio in rappresentanza del defunto padre), la tesi era palesemente infondata, stante il disposto del testamento, dove erano stati chiaramente individuati in rappresentanza del defunto figlio MO;
Per_2
- che, quanto all'altro motivo sulle spese, essa era stata disposta dal primo giudice considerando la maggioritaria soccombenza degli appellanti, sicchè la sentenza era immune da censure al riguardo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva (quale erede di , che si riportava alle medesime CP_3 CP_5 considerazioni, in fatto e in diritto, esposte da posto che la quota donata CP_2
a era stata correttamente imputata ai fini del calcolo della quota CP_1 disponibile, rientrando nell'asse ereditario.
pagina 7 di 14 Anche (erede di si costituiva e chiedeva il rigetto della Parte_3 CP_5 domanda per le medesime argomentazioni.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, in cui è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
1.- Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado relativa al rigetto della domanda di divisione dell'immobile in Corso Sonnino 129, loro attribuito (per i 2/3) dalla de cuius a mezzo testamento pubblico, osservando che il restrittivo orientamento giurisprudenziale sul punto, relativo alla necessità della documentazione ipo-catastale e delle iscrizioni ipotecarie, a favore e contro, era stato superato dalla giurisprudenza di legittimità a far data dal 2020, sicchè non v'erano ostacoli acchè la domanda di divisione dell'appartamento venisse decisa.
Sul punto, l'appellato ha ritenuto la sentenza condivisibile, rilevando CP_1
l'indispensabilità della produzione della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni contro relative ai beni da dividere nell'ultimo ventennio, al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto dominicale, mentre si è sostanzialmente CP_2 rimessa alla decisione della Corte.
e , quali eredi di , non hanno preso posizione sul Parte_3 CP_3 CP_5 punto.
1.1.- A parere della Corte, il motivo è fondato.
1.2. - E' noto che la Suprema Corte, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius -
o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che pure in presenza di contestazioni dei coeredi non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021), con questo rilevando che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute pagina 8 di 14 dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n. 25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2,
c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113
c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli pagina 9 di 14 aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere (imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato) un adempimento previsto a pena di inammissibilità e improcedibilità della domanda, stante la produzione dei certificati catastali attestanti la proprietà in capo alla comune dante causa, la planimetria dello stesso immobile, l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà in capo alla dante causa e le risultanze del CTU, non v'è ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
1.3. - Ne deriva che, in riforma della impugnata sentenza, la domanda di divisione dell'immobile di Corso Sonnino in Bari deve ritenersi ammissibile.
2. – Venendo adesso al secondo motivo, relativo all'oggetto della divisione e alla conseguente massa da dividere che - secondo parte appellante - ricomprenderebbe non solo l'immobile, ma anche la somma rivenuta dal CTU sul conto corrente cointestato della de cuius (€ 30.681,00) nonché la donazione del denaro (€ 225.000,00) senza dispensa dalla collazione, effettuato in favore dell'altro coerede , reputa la Corte che CP_1 il relativo motivo sia fondato per quanto di ragione.
2.1. - Muovendo anzitutto dalla donazione in favore di senza dispensa dalla CP_1 collazione, secondo l'argomentazione degli appellanti, il testamento, pur contenendo una
"divisio inter liberos", non escluderebbe la collazione, perché accanto al relictum oggetto della "divisio inter liberos", esisterebbe un altro relictum non ancora diviso, cioè quello relativo alla somma derivante dal conto corrente e la somma donata senza dispensa dalla collazione, che costituirebbe parte dell'asse da dividere tra i coeredi.
2.1. - Il motivo relativo alla dispensa dalla collazione, per quanto suggestivo, è infondato.
2.2. - Ed invero, la "divisio inter liberos" ha riguardato l'intero patrimonio della testatrice.
Consegue da ciò che l'intervenuta divisione testamentaria dispensa dalla collazione, perché, riguardando la divisione l'intero patrimonio, la dispensa deve ritenersi totale.
Il secondo comma dell'art. 734 c.c. invocato dagli appellanti dispone che, “se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore”.
Ora, è evidente che il disposto del secondo comma dell'art. 734 c.c. prevede una lacuna nella divisione testamentaria rispetto alla vocazione testamentaria, e, quindi,
pagina 10 di 14 coerentemente provvede a colmarla;
quando tale lacuna non è ravvisabile, perché il testamento ha provveduto solo in ordine ad una quota dell'"universum ius", allora non è più un problema di divisione, ma un problema di vocazione, e quindi un problema di concorso tra successione legittima e successione testamentaria, secondo la norma generale di cui all'art. 457 c.c.
L'indagine diretta a stabilire se, oltre alla divisione, anche la vocazione testamentaria sia stata parziale, si incentra sulla interpretazione del testamento, per la ricerca della volontà del testatore, tenendo presente che si fa luogo alle due distinte vocazioni ereditarie, se non emerge (se non risulta, suona testualmente l'inciso) una diversa volontà del testatore.
Alla luce di siffatti principi, esaminando ed interpretando il testamento, non sussistono dubbi (e sul punto convengono anche le altre parti) che, con la "divisio inter liberos", la de cuius intese esaurire tutto il suo patrimonio, per cui deve escludersi nella fattispecie l'esistenza di una volontà concreta del testatore nel senso voluto dal secondo comma dell'art. 734 c.c.
3.- Venendo adesso alla questione del conto corrente, il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato (v. osservazioni alla CTU pag. 19) che, alla data del decesso della de cuius, il saldo del conto corrente cointestato tra la de cuius e la figlia CP_2 ammontava ad € 30.681,09, da cui occorreva detrarre la somma di € 2.500,00 sostenuta per le spese funerarie (€ 28.181,00).
Detta somma è stata cponsiderata dal CTU ai fini del calcolo del reclictum, da cui detrarre i debiti e aggiungere il donatum, onde accertare l'eventuale lesione di legittima, come richiesto da parte attrice (che poi aveva – in sede di comparsa conclusionale, dopo le conclusioni della CTU – dichiarato che la domanda di divisione assorbiva quella di riduzione).
Dopo la morte della madre, la figlia – quale cointestataria del conto - ha incassato la somma, acceso un altro conto e ivi depositato la somma che residuava.
Ora, reputa la Corte che anche se non esiste più una somma da dividere, posto che detta somma è stata appresa nella sua interezza dalla coerede , ciò nondimeno il CP_2 recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione pagina 11 di 14 da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).
Orbene, secondo la Suprema Corte, la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria
(Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario (v. Cass.
26951/2024), “in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte” (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n.
24034).
Ciò comporta che nell'azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l'azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal de cuius o le somme di denaro illecitamente prelevate da altro erede, come nella specie, tanto più che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione
(sull'efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vedi Cass., Sez. 2,
22/8/2018, n. 20961; Cass., Sez. 2, 27/12/2013, n. 28697).
Ne deriva che, detratte le spese per il funerale (le altre spese sono antecedenti al decesso della de cuius), trattandosi di somme rivenienti da conto corrente cointestato con la de cuius, ma che appartenevano – la circostanza è incontestata – per intero alla de cuius in quanto rivenienti dalla vendita di due suoi beni immobili, la somma di €
28.181,00 va restituita alla massa da dividere.
pagina 12 di 14 4.- Quanto al fatto di aver considerato nella quota degli attori, quale anticipazione, la donazione di € 28.405,12 (corrispondente a £ 55.000.000), quale somma donata in vita dalla de cuius al figlio MO , perché derivante da espressione contenuta nel Per_2 testamento, non corroborata da alcuna documentazione (atto pubblico di donazione), va detto che, sul punto, il primo giudice ha ritenuto intempestiva la contestazione, perché effettuata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e non di osservazioni alla CTU.
4.1. - Ora, anche le Sezioni Unite n. 5624 del 21/02/2022, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza all'interno della Corte, hanno affermato che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche (come nella specie) in comparsa conclusionale o in appello, per cui deve riconoscersi, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, va detto però che, nell'atto di appello, non è stata sollevata alcuna specifica censura sulla statuizione di rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima.
Né è stato contestato il punto della motivazione con cui il primo giudice ha rilevato che gli attori non avevano mai contestato che, al loro genitore, fosse stata donata la somma in questione, come richiamata dalla testatrice.
5.- In definitiva, la divisione deve attenere al solo immobile di via Sonnino n. 129, secondo piano e alla somma di denaro di € 28.181,00, da dividere tra i coeredi nominati nel testamento, ovvero tra , le germane e , CP_2 Parte_3 CP_3 [...]
e gli attori, i quali sono stati nominati quali nipoti ex filio in rappresentanza del CP_1 padre e, come tali, hanno diritto ad una quota unica.
6.- Quanto al quomodo della divisione, non avendo gli appellanti chiesto di rimanere in comunione sulla quota né richiesto l'attribuzione dell'immobile ex art. 720 c.c., non è possibile definire il giudizio, per cui la causa necessita di rimessione della causa sul ruolo per un approfondimento istruttorio, posto che è del tutto mancato un progetto di divisione e la valutazione [di €/mq. 2.100 (valore complessivo di € 268.800,00)] è stata effettuata dal CTU al tempo dell'apertura della successione e non già al momento della divisione;
inoltre, appare opportuno che il CTU chiarisca - previa valutazione tecnica, se pagina 13 di 14 l'immobile sia o meno divisibile in natura, secondo il triplice criterio della possibilità di frazionamento (divisibilità fisica), della possibilità di utilizzo indipendente (comodità di godimento), e della necessità di preservare il valore e la funzionalità dell'immobile
(evitare pregiudizi); infine, deve essergli demandata indagine – non espletata in primo grado – se l'immobile presenti o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge n. 47/85 e se vi siano iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto del cespite alla data di apertura della successione sino alla trascrizione della domanda.
Ne deriva che la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per un approfondimento istruttorio con il nominato CTU del giudizio di primo grado, Ing.
. Persona_3
Quanto al terzo motivo di appello, relativo alle spese del primo grado di giudizio, esso va rimesso al definitivo, come pure le spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
confronti di , , e nel giudizio avente nr. Rg.
[...] CP_2 CP_1 Pt_3 CP_3
996/23 così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara l'ammissibilità della domanda di divisione proposta dagli attori relativamente all'immobile in Bari al Corso
Sonnino n. 129;
- accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara che nella massa da dividere è compresa la somma di € 28.181,00 che è CP_2 tenuta a restituire;
- dispone come da separata ordinanza per un approfondimento istruttorio, tramite la riconvocazione del CTU nominato nel giudizio di primo grado ing. G. ; Per_3
- rimette al definitivo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 6 maggio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 349/2023 R.G.A.C.C., promossa da
; , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio;
– appellanti – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Marialisa Russo del foro di Bari ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Chiariello e Nicola Gargano CP_2 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari;
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea Violante e dall'avv. Paola CP_3
Violante;
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Tarquilio e dall'avv. Luigi Di Leo ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellati –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 06.05.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani e deducevano: Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 14 - che la loro nonna, era deceduta in data 24.10.2007, lasciando quali Persona_1 eredi, oltre ad essi istanti (figli del MO figlio della de cuius , i figli Persona_2
, e , ed aveva disposto delle sue sostanze con testamento CP_4 CP_1 CP_2 pubblico del 5.12.2006;
- che, nel testamento, la aveva disposto di tutti suoi beni, e, precisamente: Per_1
a) 2/3 dell'appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, piano secondo, li aveva attribuiti in loro favore;
b) 1/3 del medesimo appartamento in favore della figlia CP_2
c) due appartamentini al piano rialzato dell'immobile in Torre a Mare, alla via Mazzini n.
17/b, li aveva attribuiti in favore del figlio;
CP_4
d) l'appartamento sito al primo piano del medesimo immobile in Torre a Mare, alla via
Mazzini n. 17/b, lo aveva attribuito al figlio;
CP_1
- che, nel testamento, la de cuius dava atto di aver donato £ 55.000.000 (pari ad €
28.405,12) al figlio MO;
in pari data, donava alla figlia , con Per_2 CP_2 dispensa dalla collazione, la villa sita in Torre a Mare, alla via Mazzini, n. 17/b e, con separato atto, donava al figlio , senza dispensa da collazione, € 225.000,00 in CP_1 contanti;
- che, dopo l'apertura della successione, si dava corso all'inventario, nel corso del quale si accertava l'esistenza di un conto cointestato tra la de cuius e la figlia sul CP_2 quale era residuato, in esito a spese per il sostentamento della l'importo di € Per_1
12.737,82, poi trasferito dalla su un conto corrente di sua esclusiva CP_2 titolarità; tanto premesso, chiedevano:
a) che fosse accertata l'entità, al momento dell'apertura della successione, del patrimonio della de cuius deceduta in Bari il 24.10.2007, Persona_1 anche accertando l'esistenza di crediti della de cuius nei confronti della figlia gestore di fatto del predetto patrimonio;
CP_2
b) che fosse disposta la «divisione dei beni e dei crediti facenti parte dell'asse ereditario e dei quali la de cuius non avesse disposto con il predetto testamento»;
c) che fosse disposta la riduzione «delle quote ereditarie e, all'occorrenza, le donazioni effettuate dalla de cuius a favore degli altri coeredi fino a reintegrare la porzione ad essi spettante, qualora fosse emersa una lesione delle quote di legittima”.
pagina 2 di 14 Con comparsa di risposta del 14.12.2009, si costituiva in giudizio , la quale CP_2 contestava la domanda e proponeva domanda riconvenzionale, volta a dichiarare sussistente il suo credito restitutorio per le anticipazioni effettuate a favore della de cuius, per le spese di manutenzione degli immobili di sua proprietà, gli oneri fiscali, le spese funerarie e le attività di assistenza, nonché al fine di ottenere lo scioglimento della comunione legale dell'appartamento sito in Bari, al corso Sonnino 129, piano secondo e l'attuazione degli oneri contenuti nelle disposizioni testamentarie «relativamente a quanto indicato dalla de cuius sugli immobili siti in Torre a Mare».
Con comparsa del 14.12.2009, si costituiva in giudizio il quale, oltre al CP_1 rigetto della domanda attorea, chiedeva, in via riconvenzionale, l'operatività della collazione in relazione alle donazioni ricevute in vita da dante causa degli Persona_2 attori, nonché la condanna degli stessi al pagamento di € 9.543,00 quale rimborso per le spese relative alla dichiarazione di successione da lui sostenute in via esclusiva.
Si costituiva altresì, con atto del 14.12.2009, il quale aderiva alla CP_5 domanda di divisione, previa collazione, presentata dagli attori.
La causa veniva istruita con produzioni documentali delle parti nonché con una prova per interpello formale ed una CTU, volta ad individuare e a stimare i beni componenti la massa ereditaria nonchè a determinare se vi fosse lesione della quota di legittima.
Interrotto il giudizio per il decesso di , con ricorso per riassunzione del CP_5
14.2.2020, gli attori lo riassumevano e si costituivano e , in CP_3 Parte_3 qualità di eredi di . CP_5
All'udienza del 03.10.22 gli attori, preso atto delle stime effettuate dal CTU, dichiaravano che la domanda di riduzione era da ritenersi assorbita in quella di divisione, previa collazione delle donazioni effettuate dalla de cuius a favore dei figli.
Con sentenza n. 2325/23 del 9.5.2023, pubblicata il 12.6.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di riduzione proposta da e dichiarava Pt_1 Parte_2 inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dagli attori con l'adesione di , e;
rigettava la domanda CP_2 CP_3 Parte_3 riconvenzionale proposta da;
infine, dichiarava inammissibile la domanda CP_2 riconvenzionale proposta da , condannando gli attori alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore di tutti i convenuti.
In estrema sintesi, il Tribunale:
a) dichiarava infondata la domanda di riduzione, in quanto - accertato il valore dell'asse ereditario in € 1.216.203,35 - la quota disponibile era di € 405.401,10, mentre la quota pagina 3 di 14 di riserva era pari ad € 202.700,55 per i figli e ad € 101.350,27 per i nipoti della de cuius, con la conseguenza che, avendo ricevuto gli attori una quota ereditaria complessiva di € 207.405,12 (pari a € 103.702,56 ciascuno), non risultava lesa la quota legittima;
b) dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bari alla via Sonnino 129, ritenendo che nessuna delle parti avesse dato dimostrazione dell'esistenza del diritto di proprietà su detto bene in capo alla defunta al momento dell'apertura della successione, della successiva permanenza del diritto in capo agli eredi e dell'assenza di iscrizioni ipotecarie, non essendo stati prodotti i certificati storici catastali e la documentazione ipocatastale concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente al bene de quo nell'ultimo ventennio, ovvero, quanto meno, della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
c) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
, poiché attinente alla domanda di divisione ereditaria;
CP_1
d) dichiarava infondata la domanda riconvenzionale proposta da volta a CP_2 far valere un credito nei confronti della massa ereditaria per le anticipazioni effettuate per conto della de cuius, per le spese di manutenzione degli immobili e per l'attività di assistenza svolta a beneficio della madre, in ragione della genericità di tale domanda e dell'assenza di prova;
e) rigettava altresì la domanda volta a far valere un credito per l'assistenza prestata alla madre, della quale si era sempre presa cura, in ragione della mancanza di prova dell'obbligo giuridico, confermata dal dovere morale di assistenza comunque previsto dall'art. 433 n. 2 c.c.;
f) poneva le spese processuali integralmente a carico degli attori in ragione della loro
“maggioritaria soccombenza”.
Avverso detta sentenza, proponevano appello gli attori, deducendo, quale primo motivo,
l'errata applicazione dell'art. 567 c.p.c., dell'art. 1113 c.c. e dell'art. 784 c.p.c.; l'errata pretesa della probatio diabolica di cui alla domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
All'uopo, esponevano:
- che era errata l'argomentazione per cui era indispensabile l'allegazione, alla domanda, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, ovvero - quanto meno - della pagina 4 di 14 relazione notarile in sostituzione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, posto che la domanda in questione non poteva essere assimilata ad un giudizio di rivendicazione, richiedente cioè la prova della proprietà ininterrotta nell'ultimo ventennio, da acquisire con la documentazione ipocatastale o con la certificazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c.;
- che detto restrittivo orientamento era stato fatto oggetto di verifica da parte della
Suprema Corte che, a partire dall'anno 2020, ne aveva rilevato l'erroneità concettuale, chiarendo che il deposito in giudizio della c.d. documentazione ipocatastale – quella stessa richiesta dall'art. 567 c.p.c. al creditore procedente per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitori – non è necessario ai fini della ammissibilità e/o della procedibilità della domanda di divisione di beni immobili;
- che, con riferimento all'obiezione per cui la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni dell'ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva)
a prescindere della prova della comproprietà, avrebbe impedito la verifica del contraddittorio in rapporto all'eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione giudiziale ai sensi dell'art. 1113 c.c. e dell'art. 784 c.p.c.., era ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 c.c. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di improcedibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, posto che un tale onere, infatti, non era previsto da quelle norme, nè giustificato in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione;
- che la prova della proprietà dell'appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, in capo alla de cuius al momento della sua morte, era stata offerta mediante la produzione dei certificati catastali;
- che il CTU, poi, in sede di determinazione del valore dell'asse ereditario, aveva acquisito nuova visura catastale, in cui risultavano le intestazioni, pro-quota, in capo agli attori ed alla sig.ra relativamente all'immobile in Corso Sonnino, nonché la CP_2 planimetria catastale dello stesso.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti eccepivano la violazione dell'art. 724 e dell'art. 734 c.c., nonché l'errata valutazione dei beni oggetto di divisione ereditaria, il cui oggetto era così costituito:
a) somma di denaro di € 30.681,09 accertata sul conto corrente della de cuius al momento dell'apertura della successione e trattenuta da;
CP_2
pagina 5 di 14 b) appartamento sito in Bari al Corso Sonnino n. 129, foglio n. 98, part. 427, sub. 5,
Cat. A/2, da dividersi con le modalità indicate dalla de cuius (2/3 in favore degli attori ed
1/3 in favore di ); CP_2
c) donazione della somma di € 225.000,00 effettuata senza dispensa dalla collazione in data 5.12.2006, in favore del coerede . CP_1
All'uopo, osservavano:
- che, pertanto, doveva conferire alla massa € 30.681,09 (da lei detenuta) CP_2
e ricevere la quota di € 51.136,22, per cui aveva diritto a un conguaglio di € 20.455,13;
- che doveva conferire € 225.000,00 per collazione e ricevere la quota di € CP_1
51.136,22, per cui doveva corrispondere agli altri eredi la somma di € 168.182,76;
- che le eredi di ( e ) dovevano ricevere la quota di € CP_5 Pt_3 CP_3
51.136,22;
- che la divisione andava operata, previa collazione, diviso cinque eredi universali e pertanto dovevano ricevere la quota di € 51.136,22 cadauno.
Con il terzo motivo di appello, censuravano il capo della sentenza con cui erano stati condannati al pagamento delle spese di lite, giusta “maggioritaria soccombenza”, stanti sia le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente al momento della domanda (a seguito della modifica di cui all'art. 45, comma 11, della l. n.
69/2009) che la soccombenza reciproca.
Tanto premesso, chiedevano che, in via cautelare ed urgente, venisse concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata sussistendo, sia il “fumus boni iuris”, sia il “periculum in mora”; nel merito, chiedevano:
1. di accertare e dichiarare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di divisione ereditaria e, per l'effetto, previa collazione della donazione ricevuta da
[...]
, che si procedesse alla divisione nei modi di cui agli artt. 784 e ss. c.p.c. CP_1 dei beni e dei crediti facenti parte dell'asse ereditario e dei quali la de cuius non aveva disposto con testamento nonché allo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile di Corso Sonnino, nei termini indicati in narrativa;
2. che venisse disposta la compensazione delle spese processuali di primo grado, salva diversa regolamentazione per effetto dell'auspicato accoglimento della domanda di divisione, in caso di opposizione da parte dei singoli condividenti;
3. che venissero poste tutte le spese di CTU e della divisione a carico della massa da dividere e, in caso di contestazione, a carico della parte soccombente.
pagina 6 di 14 Si costituiva , che impugnava e contestava quanto dedotto nell'atto di CP_1 appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata ed osservando che l'obbligo di collazione postula come necessaria la preesistenza tra i soggetti di una comunione ereditaria sui beni relitti;
in caso di divisione testamentaria che aveva esaurito il relictum, (come nel concreto), questa aveva prevenuto il sorgere di una contitolarità, escludendo la necessità di procedere a collazione.
Si costituiva altresì , la quale si rimetteva alla Corte in ordine alla domanda CP_2 di scioglimento della comunione dell'immobile in Corso Sonnino 129; in relazione al secondo motivo di appello (relativo alla richiesta di collazione della somma di €
225.000,00 donata dalla de cuius a , senza dispensa dalla collazione, e CP_1 della somma di € 30.681,09, asseritamente rinvenuta su conto corrente cointestato alla de cuius e ad essa appellata), rimarcava:
- che, avendo il testatore provveduto a dividere per testamento i suoi beni ereditari,
l'istituto della collazione non poteva operare, non sussistendo un relictum da dividere;
- che, quanto alla asserita somma di € 30.681,09 rinvenuta su conto corrente, essa in realtà ammontava alla somma di € 12.737,82, che aveva prelevato in quanto era cointestataria del conto;
- che aveva utilizzato le somme presenti sul conto cointestato per le esigenze personali della de cuius, nonché alle spese funerarie e per la liquidazione della badante dopo la morte della zia;
- che, tutt'al più, poteva essere conferita alla massa ereditaria la somma di € 6.368,91;
- che, quanto al motivo secondo cui gli appellanti erano due distinti eredi universali (e non nipoti ex filio in rappresentanza del defunto padre), la tesi era palesemente infondata, stante il disposto del testamento, dove erano stati chiaramente individuati in rappresentanza del defunto figlio MO;
Per_2
- che, quanto all'altro motivo sulle spese, essa era stata disposta dal primo giudice considerando la maggioritaria soccombenza degli appellanti, sicchè la sentenza era immune da censure al riguardo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva (quale erede di , che si riportava alle medesime CP_3 CP_5 considerazioni, in fatto e in diritto, esposte da posto che la quota donata CP_2
a era stata correttamente imputata ai fini del calcolo della quota CP_1 disponibile, rientrando nell'asse ereditario.
pagina 7 di 14 Anche (erede di si costituiva e chiedeva il rigetto della Parte_3 CP_5 domanda per le medesime argomentazioni.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, in cui è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
1.- Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado relativa al rigetto della domanda di divisione dell'immobile in Corso Sonnino 129, loro attribuito (per i 2/3) dalla de cuius a mezzo testamento pubblico, osservando che il restrittivo orientamento giurisprudenziale sul punto, relativo alla necessità della documentazione ipo-catastale e delle iscrizioni ipotecarie, a favore e contro, era stato superato dalla giurisprudenza di legittimità a far data dal 2020, sicchè non v'erano ostacoli acchè la domanda di divisione dell'appartamento venisse decisa.
Sul punto, l'appellato ha ritenuto la sentenza condivisibile, rilevando CP_1
l'indispensabilità della produzione della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni contro relative ai beni da dividere nell'ultimo ventennio, al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto dominicale, mentre si è sostanzialmente CP_2 rimessa alla decisione della Corte.
e , quali eredi di , non hanno preso posizione sul Parte_3 CP_3 CP_5 punto.
1.1.- A parere della Corte, il motivo è fondato.
1.2. - E' noto che la Suprema Corte, pur condividendo l'esigenza, nel giudizio di divisione ereditaria, di offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius -
o più genericamente - la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato che pure in presenza di contestazioni dei coeredi non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (v. Cass. n. 1309-1966).
Sul punto, ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021), con questo rilevando che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute pagina 8 di 14 dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
E' stato ancora precisato che, sulla perdurante validità di questi principi, non ha avuto alcuna incidenza l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n. 25021-2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.
La Suprema Corte ha invero disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2,
c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113
c.c. (Cass. n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa;
tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, come ha dedotto il primo Giudice, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli.
Un tale onere, infatti, non è previsto da quelle norme, nè si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli pagina 9 di 14 aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991).
Ne deriva che, non essendo la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere (imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato) un adempimento previsto a pena di inammissibilità e improcedibilità della domanda, stante la produzione dei certificati catastali attestanti la proprietà in capo alla comune dante causa, la planimetria dello stesso immobile, l'assenza di contestazioni sulla comune proprietà in capo alla dante causa e le risultanze del CTU, non v'è ragione per ritenere la domanda di divisione inammissibile.
1.3. - Ne deriva che, in riforma della impugnata sentenza, la domanda di divisione dell'immobile di Corso Sonnino in Bari deve ritenersi ammissibile.
2. – Venendo adesso al secondo motivo, relativo all'oggetto della divisione e alla conseguente massa da dividere che - secondo parte appellante - ricomprenderebbe non solo l'immobile, ma anche la somma rivenuta dal CTU sul conto corrente cointestato della de cuius (€ 30.681,00) nonché la donazione del denaro (€ 225.000,00) senza dispensa dalla collazione, effettuato in favore dell'altro coerede , reputa la Corte che CP_1 il relativo motivo sia fondato per quanto di ragione.
2.1. - Muovendo anzitutto dalla donazione in favore di senza dispensa dalla CP_1 collazione, secondo l'argomentazione degli appellanti, il testamento, pur contenendo una
"divisio inter liberos", non escluderebbe la collazione, perché accanto al relictum oggetto della "divisio inter liberos", esisterebbe un altro relictum non ancora diviso, cioè quello relativo alla somma derivante dal conto corrente e la somma donata senza dispensa dalla collazione, che costituirebbe parte dell'asse da dividere tra i coeredi.
2.1. - Il motivo relativo alla dispensa dalla collazione, per quanto suggestivo, è infondato.
2.2. - Ed invero, la "divisio inter liberos" ha riguardato l'intero patrimonio della testatrice.
Consegue da ciò che l'intervenuta divisione testamentaria dispensa dalla collazione, perché, riguardando la divisione l'intero patrimonio, la dispensa deve ritenersi totale.
Il secondo comma dell'art. 734 c.c. invocato dagli appellanti dispone che, “se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore”.
Ora, è evidente che il disposto del secondo comma dell'art. 734 c.c. prevede una lacuna nella divisione testamentaria rispetto alla vocazione testamentaria, e, quindi,
pagina 10 di 14 coerentemente provvede a colmarla;
quando tale lacuna non è ravvisabile, perché il testamento ha provveduto solo in ordine ad una quota dell'"universum ius", allora non è più un problema di divisione, ma un problema di vocazione, e quindi un problema di concorso tra successione legittima e successione testamentaria, secondo la norma generale di cui all'art. 457 c.c.
L'indagine diretta a stabilire se, oltre alla divisione, anche la vocazione testamentaria sia stata parziale, si incentra sulla interpretazione del testamento, per la ricerca della volontà del testatore, tenendo presente che si fa luogo alle due distinte vocazioni ereditarie, se non emerge (se non risulta, suona testualmente l'inciso) una diversa volontà del testatore.
Alla luce di siffatti principi, esaminando ed interpretando il testamento, non sussistono dubbi (e sul punto convengono anche le altre parti) che, con la "divisio inter liberos", la de cuius intese esaurire tutto il suo patrimonio, per cui deve escludersi nella fattispecie l'esistenza di una volontà concreta del testatore nel senso voluto dal secondo comma dell'art. 734 c.c.
3.- Venendo adesso alla questione del conto corrente, il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato (v. osservazioni alla CTU pag. 19) che, alla data del decesso della de cuius, il saldo del conto corrente cointestato tra la de cuius e la figlia CP_2 ammontava ad € 30.681,09, da cui occorreva detrarre la somma di € 2.500,00 sostenuta per le spese funerarie (€ 28.181,00).
Detta somma è stata cponsiderata dal CTU ai fini del calcolo del reclictum, da cui detrarre i debiti e aggiungere il donatum, onde accertare l'eventuale lesione di legittima, come richiesto da parte attrice (che poi aveva – in sede di comparsa conclusionale, dopo le conclusioni della CTU – dichiarato che la domanda di divisione assorbiva quella di riduzione).
Dopo la morte della madre, la figlia – quale cointestataria del conto - ha incassato la somma, acceso un altro conto e ivi depositato la somma che residuava.
Ora, reputa la Corte che anche se non esiste più una somma da dividere, posto che detta somma è stata appresa nella sua interezza dalla coerede , ciò nondimeno il CP_2 recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione pagina 11 di 14 da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).
Orbene, secondo la Suprema Corte, la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria
(Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario (v. Cass.
26951/2024), “in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte” (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n.
24034).
Ciò comporta che nell'azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l'azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal de cuius o le somme di denaro illecitamente prelevate da altro erede, come nella specie, tanto più che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione
(sull'efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vedi Cass., Sez. 2,
22/8/2018, n. 20961; Cass., Sez. 2, 27/12/2013, n. 28697).
Ne deriva che, detratte le spese per il funerale (le altre spese sono antecedenti al decesso della de cuius), trattandosi di somme rivenienti da conto corrente cointestato con la de cuius, ma che appartenevano – la circostanza è incontestata – per intero alla de cuius in quanto rivenienti dalla vendita di due suoi beni immobili, la somma di €
28.181,00 va restituita alla massa da dividere.
pagina 12 di 14 4.- Quanto al fatto di aver considerato nella quota degli attori, quale anticipazione, la donazione di € 28.405,12 (corrispondente a £ 55.000.000), quale somma donata in vita dalla de cuius al figlio MO , perché derivante da espressione contenuta nel Per_2 testamento, non corroborata da alcuna documentazione (atto pubblico di donazione), va detto che, sul punto, il primo giudice ha ritenuto intempestiva la contestazione, perché effettuata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e non di osservazioni alla CTU.
4.1. - Ora, anche le Sezioni Unite n. 5624 del 21/02/2022, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza all'interno della Corte, hanno affermato che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche (come nella specie) in comparsa conclusionale o in appello, per cui deve riconoscersi, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, va detto però che, nell'atto di appello, non è stata sollevata alcuna specifica censura sulla statuizione di rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima.
Né è stato contestato il punto della motivazione con cui il primo giudice ha rilevato che gli attori non avevano mai contestato che, al loro genitore, fosse stata donata la somma in questione, come richiamata dalla testatrice.
5.- In definitiva, la divisione deve attenere al solo immobile di via Sonnino n. 129, secondo piano e alla somma di denaro di € 28.181,00, da dividere tra i coeredi nominati nel testamento, ovvero tra , le germane e , CP_2 Parte_3 CP_3 [...]
e gli attori, i quali sono stati nominati quali nipoti ex filio in rappresentanza del CP_1 padre e, come tali, hanno diritto ad una quota unica.
6.- Quanto al quomodo della divisione, non avendo gli appellanti chiesto di rimanere in comunione sulla quota né richiesto l'attribuzione dell'immobile ex art. 720 c.c., non è possibile definire il giudizio, per cui la causa necessita di rimessione della causa sul ruolo per un approfondimento istruttorio, posto che è del tutto mancato un progetto di divisione e la valutazione [di €/mq. 2.100 (valore complessivo di € 268.800,00)] è stata effettuata dal CTU al tempo dell'apertura della successione e non già al momento della divisione;
inoltre, appare opportuno che il CTU chiarisca - previa valutazione tecnica, se pagina 13 di 14 l'immobile sia o meno divisibile in natura, secondo il triplice criterio della possibilità di frazionamento (divisibilità fisica), della possibilità di utilizzo indipendente (comodità di godimento), e della necessità di preservare il valore e la funzionalità dell'immobile
(evitare pregiudizi); infine, deve essergli demandata indagine – non espletata in primo grado – se l'immobile presenti o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge n. 47/85 e se vi siano iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto del cespite alla data di apertura della successione sino alla trascrizione della domanda.
Ne deriva che la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per un approfondimento istruttorio con il nominato CTU del giudizio di primo grado, Ing.
. Persona_3
Quanto al terzo motivo di appello, relativo alle spese del primo grado di giudizio, esso va rimesso al definitivo, come pure le spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
confronti di , , e nel giudizio avente nr. Rg.
[...] CP_2 CP_1 Pt_3 CP_3
996/23 così provvede:
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara l'ammissibilità della domanda di divisione proposta dagli attori relativamente all'immobile in Bari al Corso
Sonnino n. 129;
- accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara che nella massa da dividere è compresa la somma di € 28.181,00 che è CP_2 tenuta a restituire;
- dispone come da separata ordinanza per un approfondimento istruttorio, tramite la riconvocazione del CTU nominato nel giudizio di primo grado ing. G. ; Per_3
- rimette al definitivo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 6 maggio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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