Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 524
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non possa essere impugnata per vizi inerenti alle cartelle di pagamento sottese, qualora queste ultime siano state ritualmente notificate e non opposte nei termini. Inoltre, ha evidenziato che la notifica di un atto interruttivo della prescrizione, contenente gli atti presupposti, ha sanato eventuali vizi precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i termini prescrizionali (decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali, triennale per la tassa automobilistica) non fossero maturati alla data di notifica dell'atto impugnato, tenuto conto della notifica di un atto interruttivo precedente e della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 524
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 524
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo