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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHINE' GINEVRA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5010/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003433703000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003433703000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003433703/000 notificatagli il 04.06.2025 per € 57.481,02, relativa a nove cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutti gli atti sottesi erano stati ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che l'avviso di accertamento contestato era stato già impugnato e che il relativo ricorso era stato rigettato con sentenza n.2211/10/2017 depositata il 16.05.2017, divenuta definitiva.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutti gli atti presupposti, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, ed in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2021
9000757803000 in data 25.11.2021 a mani della moglie, atto contenente tutti gli atti presupposti contestati, e che ha così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), quinquennale
(tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 04.06.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e tenuto conto della sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 23.01.2026 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHINE' GINEVRA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5010/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003433703000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003433703000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 29.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003433703/000 notificatagli il 04.06.2025 per € 57.481,02, relativa a nove cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutti gli atti sottesi erano stati ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che l'avviso di accertamento contestato era stato già impugnato e che il relativo ricorso era stato rigettato con sentenza n.2211/10/2017 depositata il 16.05.2017, divenuta definitiva.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutti gli atti presupposti, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, ed in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2021
9000757803000 in data 25.11.2021 a mani della moglie, atto contenente tutti gli atti presupposti contestati, e che ha così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), quinquennale
(tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 04.06.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e tenuto conto della sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio
Calabria, 23.01.2026 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna