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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1286 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (NA), elettivamente Parte_1 domiciliato in Aversa (CE), via Paolo Riverso n° 202, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Maiolica e dell'Avv. Paola Miriam Maiolica che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio Manzi di Roma del 17 dicembre
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024 ha Parte_1 premesso di aver presentato all' domanda di riconoscimento del beneficio CP_1 economico per malattia professionale rappresentata da “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti “contratta per l'attività lavorativa espletata. Ha allegato: - di aver lavorato dal 1996 all'attualità del ricorso come operaio, con mansioni di gruista e conducente di autocarro, alle dipendenze di varie società: , ” “ (cfr. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Estratto contributivo, all.to 6 al ricorso); - Che per l'espletamento delle suddette mansioni il ricorrente ha guidato automezzi pesanti e condotto mezzi meccanici;
- Che nello svolgimento delle suddette mansioni è stato esposto a rischi correlati a continui spostamenti di carichi, a frequenti flessioni e torsioni del corpo e a vibrazioni del corpo intero;
- che, tuttavia, l' non ha accolto l'istanza in CP_1 sede amministrativa per insufficienza della documentazione ritenendo che il rischio lavorativo cui è stato esposto non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Che tale valutazione è erronea, sussistendo il nesso eziologico tra la malattia denunciata “ernia discale lombare” e l'attività lavorativa espletata con postumi invalidanti in misura dell'8% così come valutate dal consulente di parte (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 9 al ricorso). Per_1
Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia e che dalla stessa è derivata un'inabilità permanente nella misura dell'8% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo beneficio, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1 stante l'inidoneità del rischio moribogeno per durata, frequenza ed intensità a cagionare l'insorgenza della patologia denunciata, in particolare sostenendo che il ricorrente non ha assolto l'onere di provare le mansioni ed il rischio lavorativo. Respinta la richiesta attorea di espletamento di consulenza medico legale, la causa è stata rinviata per discussione e decisione;
quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione dell'adito giudicante si reputa opportuno operare una ricostruzione di carattere generale relativa alle differenti tipologie di malattie professionali ed ai recenti interventi giurisprudenziali in merito che hanno chiarito alcuni punti prima controversi.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
• a) l'esistenza della malattia;
• b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
• c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto. Nella fattispecie in esame, l' in sede amministrativa ha dedotto che la CP_1 malattia denunciata non potesse avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza ed intensità come risultante da DVR aziendale.
Sotto il profilo strettamente medico ha, altresì, osservato che dagli esami strumentali eseguiti il ricorrente non risulta affetto da ernia discale bensì da spondilodiscoartrosi con protrusioni, patologia non tabellata;
in particolare, ha sostenuto che la malattia in questione deve ritenersi malattia ad eziologia multifattoriale e che l'onere di dimostrare l'eziologia professionale sia ad esclusivo carico del ricorrente, il quale, tuttavia, non avrebbe assolto tale onere.
Parte ricorrente, di contro, sostiene che la malattia professionale denunciata “Ernia discale del tratto lombare”, sia tabellata alla lista 1 codice I.
2.04 M51.2 delle tabelle ministeriali, richiamando la relazione tecnica del consulente di parte Dr. Per_1
A tal riguardo occorre evidenziare che la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di malattia professionale debba ritenersi – in ogni caso - unitaria. Sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate deve, infatti, sussistere uno “stretto nesso di derivazione causale”, non essendo sufficiente la mera possibilità di derivazione professionale o l'utilizzo di presunzioni tratte da ipotesi tecniche solo teoricamente possibili. La prova deve, cioè, essere valutata in termini di ragionevole certezza o di elevato grado di probabilità. Ai fini della presunzione legale il lavoratore non può limitarsi a provare la mera contrazione della malattia tabellata, ma deve dimostrare anche
“lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia”, in quanto “... solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Corte di Cassazione civile – sez. lavoro. n. 39751 del 13.12.2021)
La Corte di legittimità ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018,
Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016 Cass. n. 17438 del
12/10/2012). Tanto più che in applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni" (cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 1135/11;
7352/10). L'applicazione al caso di specie del canone ermeneutico che precede e, in particolare, la natura "non tabellata" della malattia dedotta dal ricorrente, impone di valutare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione, la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto. Sull'esistenza della malattia la parte ha fornito, come prova documentale a supporto della patologia una TC del 16.05.2015 e una RMN lombo sacrale del 4.05.2022 dalla quale risultano “Diffuse manifestazioni di spondiloartrosi interosomatica ed interapofisaria con produzioni osteofitarie somato marginali
“(cfr. documentazione sanitaria all.to n. 8 al ricorso). Tuttavia, giova evidenziare che parte resistente, in ordine a tale primo profilo di accertamento ha affermato, nella memoria di costituzione, che “Le caratteristiche morfologiche emerse con le indagini (TC e RMN) non coincidono propriamente con le stimmate iconografiche tipiche e caratteristiche legate ad esposizione a microtraumatismi cronici, considerato il mancato riscontro nell'intero tratto rachideo lombare di sclerosi delle limitanti somatiche, riduzione in altezza dei corpi vertebrali, schiacciamento degli spazi intervertebrali e produzione osteofitaria.”. Altresì, l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza CP_1 dell'esposizione a rischio lavorativo, precisando che il rischio lavorativo cui è stata esposta la parte ricorrente non è idoneo a provocare la malattia denunciata. In merito a quest'ultimo punto occorre evidenziare che, non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, le modalità di svolgimento delle mansioni indicate in ricorso non hanno trovato il necessario riscontro processuale con particolare riguardo all'espletamento di mansioni specifiche che hanno comportato l'assunzione di posture incongrue, microtraumi e vibrazioni al corpo intero, posto che la conferma probatoria delle predette allegazioni di parte ricorrente non può desumersi dalla sola documentazione in atti (fascicolo sanitario e documento di valutazione dei rischi) essendo quest'ultima di mera ricognizione formale della qualifica, ma va necessariamente contestualizzate con le reali condizioni di lavoro e con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore
(cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 17127 2002). Sebbene dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente ha iniziato a svolgere dall'anno 1996 l'attività lavorativa di operaio metalmeccanico addetto alle pulizie in ambito industriale e conducente di autocarro, tuttavia in mancanza dell'articolazione di mezzi istruttori, in sostanza lo scrivente giudice non ha potuto riscontrare l'effettiva frequenza delle operazioni poste in essere dal ricorrente che hanno determinato uno sforzo significativo per il distretto interessato idoneo a cagionare l'insorgere della noxa patogena, risultando di contro un vuoto probatorio non colmabile con il solo estratto contributivo, attesa la necessità di acquisire la prova della esposizione al rischio lavorativo specifico.
Ad avviso di chi scrive non è stata fornita alcuna dimostrazione che il ricorrente per un periodo prolungato di tempo e per l'intera durata della giornata lavorativa di 8 ore al giorno, dalle ore 07:30 alle 16:30 abbia esposto la zona lombare a continue pressioni, sovraccarichi e sollecitazioni, risultando indimostrata la circostanza che lo svolgimento di attività lavorativa di guida di mezzi automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici sia stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro, in assenza di ampie fasi di recupero nonostante la parte ricorrente abbia riportato in ricorso, che l'espletamento delle predette mansioni comportava il mantenimento di posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto dorso-lombare),vibrazioni trasmesse al corpo intero e movimentazione manuale e, quindi, nello stare per molte ore in posizione seduta e non corretta per la postura e soggetta a forti vibrazioni del rachide, della colonna vertebrale e del bacino durante la conduzione di mezzi pesanti e camion.
Non manca di sottolineare il Tribunale che il ricorrente per lunghi periodi è stato privo di occupazione interrompendo così l'esposizione al rischio morbigeno del distretto interessato dalla patologia denunciata (cfr. estratto contributivo in atti).
Ad ulteriore riscontro dell'insussistenza della noxa patogena rispetto alla patologia sofferta dal ricorrente si osserva che il DVR della ditta con CP_4 riferimento al rischio da vibrazione per gli operai con le mansioni del ricorrente indica “vibrazioni pari a 0,38 m/sec 2 ovvero un rischio di esposizione alle vibrazioni al di sotto del valore limite (cfr. memoria di costituzione , CP_1 valutazioni medico dott. e DVR, non contestate nello CP_1 Per_2 specifico, in atti). Per quanto concerne invece la valutazione del rischio da Movimentazione manuale di carichi (MMC) per le mansioni specifiche oggetto di analisi nel DVR sia per le azioni di sollevamento che per quelle di traino/spinta è emersa un'esposizione di livello basso al punto da non poter configurare le condotte ivi descritte come valida (con)causa di patologia denunciata. A tal proposito occorre, altresì, evidenziare che nessuna prova è stata fornita dalla difesa attorea con riferimento ai periodi di tempo durante i quali il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di imprese diverse dalla “ditta GPI s.r.l.”, non essendo stata data prova dell'esposizione del deducente a lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, in assenza di ausili efficaci (dimensioni e pesi dei carichi, numero e frequenza delle operazioni, tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno di sollevatori o carrelli ecc.).
Orbene, nel caso in esame, non vi è stata sufficiente allegazione dei fatti materiali, né prova sul punto con conseguente impossibilità di espletare un approfondimento mediante consulenza medico legale la quale può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica ma non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. Ciò tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo la quale: “il lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha
l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009).
“Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica … considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare
l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009 e Sez. L, Sentenza n. 21825 del 2014).
Ne discende il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente soccombente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite in favore dell' avendo depositato dichiarazione di esonero ai CP_1 sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Lì, 30 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1286 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (NA), elettivamente Parte_1 domiciliato in Aversa (CE), via Paolo Riverso n° 202, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Maiolica e dell'Avv. Paola Miriam Maiolica che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio Manzi di Roma del 17 dicembre
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024 ha Parte_1 premesso di aver presentato all' domanda di riconoscimento del beneficio CP_1 economico per malattia professionale rappresentata da “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti “contratta per l'attività lavorativa espletata. Ha allegato: - di aver lavorato dal 1996 all'attualità del ricorso come operaio, con mansioni di gruista e conducente di autocarro, alle dipendenze di varie società: , ” “ (cfr. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Estratto contributivo, all.to 6 al ricorso); - Che per l'espletamento delle suddette mansioni il ricorrente ha guidato automezzi pesanti e condotto mezzi meccanici;
- Che nello svolgimento delle suddette mansioni è stato esposto a rischi correlati a continui spostamenti di carichi, a frequenti flessioni e torsioni del corpo e a vibrazioni del corpo intero;
- che, tuttavia, l' non ha accolto l'istanza in CP_1 sede amministrativa per insufficienza della documentazione ritenendo che il rischio lavorativo cui è stato esposto non fosse idoneo a provocare la malattia denunciata;
- Che tale valutazione è erronea, sussistendo il nesso eziologico tra la malattia denunciata “ernia discale lombare” e l'attività lavorativa espletata con postumi invalidanti in misura dell'8% così come valutate dal consulente di parte (Cfr. relazione medico legale di parte Dott. – all. 9 al ricorso). Per_1
Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia e che dalla stessa è derivata un'inabilità permanente nella misura dell'8% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento del relativo beneficio, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite. Si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1 stante l'inidoneità del rischio moribogeno per durata, frequenza ed intensità a cagionare l'insorgenza della patologia denunciata, in particolare sostenendo che il ricorrente non ha assolto l'onere di provare le mansioni ed il rischio lavorativo. Respinta la richiesta attorea di espletamento di consulenza medico legale, la causa è stata rinviata per discussione e decisione;
quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione dell'adito giudicante si reputa opportuno operare una ricostruzione di carattere generale relativa alle differenti tipologie di malattie professionali ed ai recenti interventi giurisprudenziali in merito che hanno chiarito alcuni punti prima controversi.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
• a) l'esistenza della malattia;
• b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
• c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto. Nella fattispecie in esame, l' in sede amministrativa ha dedotto che la CP_1 malattia denunciata non potesse avere origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza ed intensità come risultante da DVR aziendale.
Sotto il profilo strettamente medico ha, altresì, osservato che dagli esami strumentali eseguiti il ricorrente non risulta affetto da ernia discale bensì da spondilodiscoartrosi con protrusioni, patologia non tabellata;
in particolare, ha sostenuto che la malattia in questione deve ritenersi malattia ad eziologia multifattoriale e che l'onere di dimostrare l'eziologia professionale sia ad esclusivo carico del ricorrente, il quale, tuttavia, non avrebbe assolto tale onere.
Parte ricorrente, di contro, sostiene che la malattia professionale denunciata “Ernia discale del tratto lombare”, sia tabellata alla lista 1 codice I.
2.04 M51.2 delle tabelle ministeriali, richiamando la relazione tecnica del consulente di parte Dr. Per_1
A tal riguardo occorre evidenziare che la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di malattia professionale debba ritenersi – in ogni caso - unitaria. Sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate deve, infatti, sussistere uno “stretto nesso di derivazione causale”, non essendo sufficiente la mera possibilità di derivazione professionale o l'utilizzo di presunzioni tratte da ipotesi tecniche solo teoricamente possibili. La prova deve, cioè, essere valutata in termini di ragionevole certezza o di elevato grado di probabilità. Ai fini della presunzione legale il lavoratore non può limitarsi a provare la mera contrazione della malattia tabellata, ma deve dimostrare anche
“lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia”, in quanto “... solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Corte di Cassazione civile – sez. lavoro. n. 39751 del 13.12.2021)
La Corte di legittimità ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018,
Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016 Cass. n. 17438 del
12/10/2012). Tanto più che in applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni" (cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 1135/11;
7352/10). L'applicazione al caso di specie del canone ermeneutico che precede e, in particolare, la natura "non tabellata" della malattia dedotta dal ricorrente, impone di valutare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione, la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto. Sull'esistenza della malattia la parte ha fornito, come prova documentale a supporto della patologia una TC del 16.05.2015 e una RMN lombo sacrale del 4.05.2022 dalla quale risultano “Diffuse manifestazioni di spondiloartrosi interosomatica ed interapofisaria con produzioni osteofitarie somato marginali
“(cfr. documentazione sanitaria all.to n. 8 al ricorso). Tuttavia, giova evidenziare che parte resistente, in ordine a tale primo profilo di accertamento ha affermato, nella memoria di costituzione, che “Le caratteristiche morfologiche emerse con le indagini (TC e RMN) non coincidono propriamente con le stimmate iconografiche tipiche e caratteristiche legate ad esposizione a microtraumatismi cronici, considerato il mancato riscontro nell'intero tratto rachideo lombare di sclerosi delle limitanti somatiche, riduzione in altezza dei corpi vertebrali, schiacciamento degli spazi intervertebrali e produzione osteofitaria.”. Altresì, l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza CP_1 dell'esposizione a rischio lavorativo, precisando che il rischio lavorativo cui è stata esposta la parte ricorrente non è idoneo a provocare la malattia denunciata. In merito a quest'ultimo punto occorre evidenziare che, non essendo stata articolata alcuna prova testimoniale, le modalità di svolgimento delle mansioni indicate in ricorso non hanno trovato il necessario riscontro processuale con particolare riguardo all'espletamento di mansioni specifiche che hanno comportato l'assunzione di posture incongrue, microtraumi e vibrazioni al corpo intero, posto che la conferma probatoria delle predette allegazioni di parte ricorrente non può desumersi dalla sola documentazione in atti (fascicolo sanitario e documento di valutazione dei rischi) essendo quest'ultima di mera ricognizione formale della qualifica, ma va necessariamente contestualizzate con le reali condizioni di lavoro e con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore
(cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 17127 2002). Sebbene dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente ha iniziato a svolgere dall'anno 1996 l'attività lavorativa di operaio metalmeccanico addetto alle pulizie in ambito industriale e conducente di autocarro, tuttavia in mancanza dell'articolazione di mezzi istruttori, in sostanza lo scrivente giudice non ha potuto riscontrare l'effettiva frequenza delle operazioni poste in essere dal ricorrente che hanno determinato uno sforzo significativo per il distretto interessato idoneo a cagionare l'insorgere della noxa patogena, risultando di contro un vuoto probatorio non colmabile con il solo estratto contributivo, attesa la necessità di acquisire la prova della esposizione al rischio lavorativo specifico.
Ad avviso di chi scrive non è stata fornita alcuna dimostrazione che il ricorrente per un periodo prolungato di tempo e per l'intera durata della giornata lavorativa di 8 ore al giorno, dalle ore 07:30 alle 16:30 abbia esposto la zona lombare a continue pressioni, sovraccarichi e sollecitazioni, risultando indimostrata la circostanza che lo svolgimento di attività lavorativa di guida di mezzi automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici sia stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro, in assenza di ampie fasi di recupero nonostante la parte ricorrente abbia riportato in ricorso, che l'espletamento delle predette mansioni comportava il mantenimento di posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto dorso-lombare),vibrazioni trasmesse al corpo intero e movimentazione manuale e, quindi, nello stare per molte ore in posizione seduta e non corretta per la postura e soggetta a forti vibrazioni del rachide, della colonna vertebrale e del bacino durante la conduzione di mezzi pesanti e camion.
Non manca di sottolineare il Tribunale che il ricorrente per lunghi periodi è stato privo di occupazione interrompendo così l'esposizione al rischio morbigeno del distretto interessato dalla patologia denunciata (cfr. estratto contributivo in atti).
Ad ulteriore riscontro dell'insussistenza della noxa patogena rispetto alla patologia sofferta dal ricorrente si osserva che il DVR della ditta con CP_4 riferimento al rischio da vibrazione per gli operai con le mansioni del ricorrente indica “vibrazioni pari a 0,38 m/sec 2 ovvero un rischio di esposizione alle vibrazioni al di sotto del valore limite (cfr. memoria di costituzione , CP_1 valutazioni medico dott. e DVR, non contestate nello CP_1 Per_2 specifico, in atti). Per quanto concerne invece la valutazione del rischio da Movimentazione manuale di carichi (MMC) per le mansioni specifiche oggetto di analisi nel DVR sia per le azioni di sollevamento che per quelle di traino/spinta è emersa un'esposizione di livello basso al punto da non poter configurare le condotte ivi descritte come valida (con)causa di patologia denunciata. A tal proposito occorre, altresì, evidenziare che nessuna prova è stata fornita dalla difesa attorea con riferimento ai periodi di tempo durante i quali il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di imprese diverse dalla “ditta GPI s.r.l.”, non essendo stata data prova dell'esposizione del deducente a lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, in assenza di ausili efficaci (dimensioni e pesi dei carichi, numero e frequenza delle operazioni, tempi di lavoro e di recupero, utilizzo o meno di sollevatori o carrelli ecc.).
Orbene, nel caso in esame, non vi è stata sufficiente allegazione dei fatti materiali, né prova sul punto con conseguente impossibilità di espletare un approfondimento mediante consulenza medico legale la quale può soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica ma non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio. Ciò tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo la quale: “il lavoratore che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha
l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009).
“Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica … considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare
l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009 e Sez. L, Sentenza n. 21825 del 2014).
Ne discende il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente soccombente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite in favore dell' avendo depositato dichiarazione di esonero ai CP_1 sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Lì, 30 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri