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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1009/2025 V.G., promosso da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. CA DI (C.F.: Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
contro
: il (c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
(NON COSTITUITO) -OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 2564/2025 del 17/06/2025 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 157/2025 V.G., col quale veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta dall'odierna opponente con ricorso depositato in data
02.02.2025, per l'irragionevole durata del giudizio introdotto con atto di opposizione a stima e citazione notificato il 06.11.1995 (iscritto al RGN. 5766/1995 del Tribunale di Bari), ancora pendente al momento della proposizione dell'istanza ex L. 89/2001, per la mancata integrazione della documentazione richiesta, in particolare del certificato di pendenza della causa avanti la Suprema Corte di Cassazione.
pagina 1 di 4 Con ricorso tempestivamente depositato il 17.07.2025 l'opponente impugnava il decreto eccependo di aver allegato al ricorso depositato il 2 febbraio 2025 l'estratto, relativo alla procedura rgn. 14985/2024 del
“portale servizi telematici della Corte di Cassazione”, attestante l'iscrizione a ruolo dei ricorso e la pendenza del procedimento e che a tutt'oggi il ricorso non è stato deciso dalla Corte di Cassazione depositando in questa fase ulteriore estratto del “portale servizi telematici della Corte di Cassazione, attestante la perdurante pendenza del procedimento, evidenziando -pure- che poiché il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato il 2 febbraio 2025 ed il ricorso in cassazione è stato depositato il 4 luglio 2024, indi, la irrilevanza della documentazione richiesta dal Giudice designato e la infondatezza dell'affermazione, contenuta nel decreto di rigetto, che il mancato deposito della documentazione richiesta, sia “indicativa della circostanza che la parte non ha interesse alla pronuncia richiesta con il ricorso”.
La doglianza appare fondata anche se la domanda alla luce delle successive considerazioni non può essere accolta.
Nell'ambito del procedimento per l'equo indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine perentorio di sei mesi stabilito dall'articolo 4 per la proposizione della domanda si riferisce esclusivamente al deposito del ricorso munito dei requisiti di cui all'articolo 125 c.p.c., richiamato dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, e non si estende al deposito della documentazione prescritta dall'articolo 3, comma 3. La necessità di allegare unitamente al ricorso la copia autentica degli atti processuali relativi al procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione del termine di durata ragionevole non costituisce condizione di ammissibilità della domanda, non contenendo l'articolo 3 alcuna espressa menzione in tal senso, né potendosi tale requisito ricavare dal solo avverbio "unitamente" che introduce il comma 3. Il rinvio all'articolo 640 c.p.c., primi due commi, contenuto nel quarto comma dell'articolo 3, conferma che il giudice può invitare il ricorrente a integrare i documenti prodotti, potere che risulterebbe incompatibile con una rigida interpretazione che configuri come necessari e sufficienti ai fini del procedere tutti gli atti elencati nel comma 3. I requisiti di forma e contenuto che governano la validità degli atti processuali sono per definizione interni all'atto stesso, come si ricava dall'articolo 156 c.p.c., e non possono dipendere da un'attività di produzione documentale che riguarda la prova del diritto azionato e non la corretta postulazione mediante domanda giudiziale dotata dei requisiti di ammissibilità. Conseguentemente, il deposito degli atti e documenti elencati nell'articolo 3, comma 3, può sopravvenire in qualunque momento utile prima che il presidente della Corte o il consigliere designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 640 c.p.c., comma 1. Qualora la domanda sia respinta con decreto per insufficiente documentazione, il ricorrente può produrre gli atti e documenti mancanti nella successiva fase di opposizione, che per la sua natura pienamente devolutiva non pagina 2 di 4 subordina l'esercizio di tale facoltà ad alcuna previa concessione di termine. (Cassazione civile Sez.
VI sentenza n. 22453 del 4 novembre 2016).
Ciò posto, l'odierno opponente ha versato in atti l'estratto, relativo alla procedura RGN. 14985/2024 del “portale servizi telematici della Corte di Cassazione”, attestante l'iscrizione a ruolo del ricorso e la pendenza del procedimento, precisando che a tutt'oggi il ricorso non è stato deciso.
Occorre, però, considerare che "in tema di equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, in caso di decesso di una parte, l'erede ha diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte, nonché iure proprio l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi in giudizio”.
Nel caso in esame l'opponente dal tenore del ricorso, NON ha spiegato la domanda Parte_1 anche nella qualità di erede della sig.ra (sua dante causa, che aveva introdotto il giudizio Persona_1 presupposto con atto di opposizione a stima e citazione notificato il 06.11.1995, iscritto al RGN. 5766/1995 del
Tribunale di Bari), si legge infatti nel “ricorso per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ex legge 24/03/2001 n.89 e successive modificazioni, che l'Avv. CA DI a nome e nell'interesse di … CHIEDE … Voglia S.E. il Presidente della Corte di Appello di Bari Parte_1 dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un procedimento avviato con domanda giudiziale depositata in data 6 novembre 1995, dinanzi al Tribunale di Bari, attualmente pendente dinanzi alla Corte di
Cassazione, è stata violata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, la ricorrente ha diritto all'equa riparazione ex art.2 della Legge
24.03.2001, n.89 e successive modificazioni;
per l'effetto ingiungere con decreto motivato all'Amministrazione dello Stato debitore, in persona del Ministro della Giustizia, il pagamento della equa riparazione in favore della ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi dovuti, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore dell'avv.
CA DI che se ne dichiara antistatario”.
In conseguenza deve essere quindi accertata solo la durata effettiva dell'ulteriore decorso della procedura dal momento in cui la abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi Pt_1 nel giudizio presupposto, con esclusione dei periodi intercorrenti tra la pubblicazione dei provvedimenti definitori di ciascuna fase e la proposizione di eventuali impugnative.
L'art. 3 comma 3 della legge 89/2001 stabilisce che unitamente al ricorso deve essere depositata, tra gli altri, copia autentica delle comparse e delle memorie relative al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
pagina 3 di 4 Ciò posto, sicuramente indispensabili a tal fine, e da depositare necessariamente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 89/2001, si rivelano quindi gli atti di parte introduttivi dei singoli gradi di giudizio e relative notifiche, i verbali di causa, i provvedimenti definitori di ciascuna fase di giudizio, atti necessari per verificare l'esatta durata del processo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene questa Corte che dagli atti depositati è riscontrabile la presenza nel giudizio presupposto dell'odierna opponente solo a far data dal procedimento iscritto al
RGN 1193/2022 (in data 09.09.2022) svoltosi avanti alla prima sezione civile della Corte di Appello di
Bari e conclusosi con la sentenza n. 543/2024 pubblicata il 10.04.2024 (durato 1 anno, 9 mesi e 9 giorni), di poi, impugnata avanti la Suprema Corte di Cassazione il 18.06.2024
È evidente pertanto che, per quanto attiene la posizione della non avendo il giudizio Parte_1
RGN. 1193/2002 superato la durata ragionevole di due anni ex art. 2, comma 2-bis della L. 89/2001, nessun indennizzo può essere liquidato in suo favore. Anche a voler considerare il periodo di mesi 7 e giorni 15 dalla notifica del ricorso per cassazione (18.06.2024) al deposito del ricorso ex L. 89/2001 in data 02.02.2025, neppure può ritenersi superata la durata ragionevole di anni tre.
La domanda non può quindi essere accolta.
Nulla per le spese atteso che il opposto non si è costituito. CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 1009/2025 V.G., promosso da Parte_1 con ricorso depositato il 17.07.2025 contro il , avverso il decreto n. Controparte_1 cronol. 2564/2025 del 17/06/2025 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del
Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 157/2025 V.G., così decide:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi telematicamente l'08.10.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 1009/2025 V.G., promosso da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. CA DI (C.F.: Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
contro
: il (c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
(NON COSTITUITO) -OPPOSTO-
AVVERSO il decreto n. cronol. 2564/2025 del 17/06/2025 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 157/2025 V.G., col quale veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta dall'odierna opponente con ricorso depositato in data
02.02.2025, per l'irragionevole durata del giudizio introdotto con atto di opposizione a stima e citazione notificato il 06.11.1995 (iscritto al RGN. 5766/1995 del Tribunale di Bari), ancora pendente al momento della proposizione dell'istanza ex L. 89/2001, per la mancata integrazione della documentazione richiesta, in particolare del certificato di pendenza della causa avanti la Suprema Corte di Cassazione.
pagina 1 di 4 Con ricorso tempestivamente depositato il 17.07.2025 l'opponente impugnava il decreto eccependo di aver allegato al ricorso depositato il 2 febbraio 2025 l'estratto, relativo alla procedura rgn. 14985/2024 del
“portale servizi telematici della Corte di Cassazione”, attestante l'iscrizione a ruolo dei ricorso e la pendenza del procedimento e che a tutt'oggi il ricorso non è stato deciso dalla Corte di Cassazione depositando in questa fase ulteriore estratto del “portale servizi telematici della Corte di Cassazione, attestante la perdurante pendenza del procedimento, evidenziando -pure- che poiché il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato il 2 febbraio 2025 ed il ricorso in cassazione è stato depositato il 4 luglio 2024, indi, la irrilevanza della documentazione richiesta dal Giudice designato e la infondatezza dell'affermazione, contenuta nel decreto di rigetto, che il mancato deposito della documentazione richiesta, sia “indicativa della circostanza che la parte non ha interesse alla pronuncia richiesta con il ricorso”.
La doglianza appare fondata anche se la domanda alla luce delle successive considerazioni non può essere accolta.
Nell'ambito del procedimento per l'equo indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine perentorio di sei mesi stabilito dall'articolo 4 per la proposizione della domanda si riferisce esclusivamente al deposito del ricorso munito dei requisiti di cui all'articolo 125 c.p.c., richiamato dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, e non si estende al deposito della documentazione prescritta dall'articolo 3, comma 3. La necessità di allegare unitamente al ricorso la copia autentica degli atti processuali relativi al procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione del termine di durata ragionevole non costituisce condizione di ammissibilità della domanda, non contenendo l'articolo 3 alcuna espressa menzione in tal senso, né potendosi tale requisito ricavare dal solo avverbio "unitamente" che introduce il comma 3. Il rinvio all'articolo 640 c.p.c., primi due commi, contenuto nel quarto comma dell'articolo 3, conferma che il giudice può invitare il ricorrente a integrare i documenti prodotti, potere che risulterebbe incompatibile con una rigida interpretazione che configuri come necessari e sufficienti ai fini del procedere tutti gli atti elencati nel comma 3. I requisiti di forma e contenuto che governano la validità degli atti processuali sono per definizione interni all'atto stesso, come si ricava dall'articolo 156 c.p.c., e non possono dipendere da un'attività di produzione documentale che riguarda la prova del diritto azionato e non la corretta postulazione mediante domanda giudiziale dotata dei requisiti di ammissibilità. Conseguentemente, il deposito degli atti e documenti elencati nell'articolo 3, comma 3, può sopravvenire in qualunque momento utile prima che il presidente della Corte o il consigliere designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 640 c.p.c., comma 1. Qualora la domanda sia respinta con decreto per insufficiente documentazione, il ricorrente può produrre gli atti e documenti mancanti nella successiva fase di opposizione, che per la sua natura pienamente devolutiva non pagina 2 di 4 subordina l'esercizio di tale facoltà ad alcuna previa concessione di termine. (Cassazione civile Sez.
VI sentenza n. 22453 del 4 novembre 2016).
Ciò posto, l'odierno opponente ha versato in atti l'estratto, relativo alla procedura RGN. 14985/2024 del “portale servizi telematici della Corte di Cassazione”, attestante l'iscrizione a ruolo del ricorso e la pendenza del procedimento, precisando che a tutt'oggi il ricorso non è stato deciso.
Occorre, però, considerare che "in tema di equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, in caso di decesso di una parte, l'erede ha diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte, nonché iure proprio l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi in giudizio”.
Nel caso in esame l'opponente dal tenore del ricorso, NON ha spiegato la domanda Parte_1 anche nella qualità di erede della sig.ra (sua dante causa, che aveva introdotto il giudizio Persona_1 presupposto con atto di opposizione a stima e citazione notificato il 06.11.1995, iscritto al RGN. 5766/1995 del
Tribunale di Bari), si legge infatti nel “ricorso per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ex legge 24/03/2001 n.89 e successive modificazioni, che l'Avv. CA DI a nome e nell'interesse di … CHIEDE … Voglia S.E. il Presidente della Corte di Appello di Bari Parte_1 dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un procedimento avviato con domanda giudiziale depositata in data 6 novembre 1995, dinanzi al Tribunale di Bari, attualmente pendente dinanzi alla Corte di
Cassazione, è stata violata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, la ricorrente ha diritto all'equa riparazione ex art.2 della Legge
24.03.2001, n.89 e successive modificazioni;
per l'effetto ingiungere con decreto motivato all'Amministrazione dello Stato debitore, in persona del Ministro della Giustizia, il pagamento della equa riparazione in favore della ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi dovuti, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore dell'avv.
CA DI che se ne dichiara antistatario”.
In conseguenza deve essere quindi accertata solo la durata effettiva dell'ulteriore decorso della procedura dal momento in cui la abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi Pt_1 nel giudizio presupposto, con esclusione dei periodi intercorrenti tra la pubblicazione dei provvedimenti definitori di ciascuna fase e la proposizione di eventuali impugnative.
L'art. 3 comma 3 della legge 89/2001 stabilisce che unitamente al ricorso deve essere depositata, tra gli altri, copia autentica delle comparse e delle memorie relative al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
pagina 3 di 4 Ciò posto, sicuramente indispensabili a tal fine, e da depositare necessariamente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 89/2001, si rivelano quindi gli atti di parte introduttivi dei singoli gradi di giudizio e relative notifiche, i verbali di causa, i provvedimenti definitori di ciascuna fase di giudizio, atti necessari per verificare l'esatta durata del processo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene questa Corte che dagli atti depositati è riscontrabile la presenza nel giudizio presupposto dell'odierna opponente solo a far data dal procedimento iscritto al
RGN 1193/2022 (in data 09.09.2022) svoltosi avanti alla prima sezione civile della Corte di Appello di
Bari e conclusosi con la sentenza n. 543/2024 pubblicata il 10.04.2024 (durato 1 anno, 9 mesi e 9 giorni), di poi, impugnata avanti la Suprema Corte di Cassazione il 18.06.2024
È evidente pertanto che, per quanto attiene la posizione della non avendo il giudizio Parte_1
RGN. 1193/2002 superato la durata ragionevole di due anni ex art. 2, comma 2-bis della L. 89/2001, nessun indennizzo può essere liquidato in suo favore. Anche a voler considerare il periodo di mesi 7 e giorni 15 dalla notifica del ricorso per cassazione (18.06.2024) al deposito del ricorso ex L. 89/2001 in data 02.02.2025, neppure può ritenersi superata la durata ragionevole di anni tre.
La domanda non può quindi essere accolta.
Nulla per le spese atteso che il opposto non si è costituito. CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001, iscritto al RGN. 1009/2025 V.G., promosso da Parte_1 con ricorso depositato il 17.07.2025 contro il , avverso il decreto n. Controparte_1 cronol. 2564/2025 del 17/06/2025 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del
Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN. 157/2025 V.G., così decide:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi telematicamente l'08.10.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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