Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4937/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'Avv. ALOSI PIETRO;
parte ricorrente
E
, nato a [...], in data [...], rapp.to e Controparte_1
difeso dall'Avv. ODDO LAURA;
parte resistente
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
3.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso congiunto depositato.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore , Persona_1
nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, fosse regolato sulla base delle seguenti condizioni:
“1 ) II minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori (con abitazione prevalente presso la madre) i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sullo stesso provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per lo stesso relative anche all'istruzione e alla scelta delle cure sanitarie adeguate.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore del minore.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare al figlio un costante rapporto con i parenti di ciascuno ramo genitoriale.
La casa familiare sita in Palermo, Via Alcamo n. 24, in locazione, resterà assegnata alla IG.ra nell'interesse del minore con la stessa convivente Pt_1
unitamente agli arredi e corredi in essa contenuti ad eccezione dei beni personali già restituiti. Sarà quest'ultima a provvedere al pagamento del canone locativo e delle utenze 2) In considerazione del fatto che il padre svolge attività Controparte_1
lavorativa in Svizzera, lo stesso avrà diritto a sentire telefonicamente il figlio ogni giorno tra le 17,00 e le 20,00.
Inoltre viene previsto che nel periodo in cui il padre si troverà a Palermo, abitualmente una settimana ogni tre mesi, lo stesso avrà diritto di vedere il figlio ogni giorno dall'uscita di scuola fino alle 21.30 e due volte a settimana, il Lunedì ed il Mercoledì, dall'uscita di scuola all'indomani mattina (con diritto di pernottamento), con obbligo di riaccompagnarlo a scuola, nonché un fine settimana alternato con la dall'uscita di scuola del sabato (o in caso Pt_1
non è prevista la scuola dalle ore 10,00 prelevandolo dal domicilio materno) fino al lunedì mattina con obbligo di riaccompagnarlo a scuola.
I genitori potranno di comune accordo modificare il regime di visita in relazione alle esigenze lavorative del . CP_1
Festività
Le Parti considerate le esigenze lavorative del sig. potranno CP_1
concordare di anno in anno l'eventuale regime da applicare alle festività.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio con diritto al pernottamento due sere a settimana.
Compleanno genitori – minore.
Le parti concordano di festeggiare, ad anni alterni, il compleanno del minore ripartendo la giornata: dall'uscita di scuola (o comunque ora di pranzo) sino alle
18.00 e dalle ore 18.00 sino alle 22.00
3 ) Entrambi i genitori prowederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze del minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il figlio, della attuale situazione economica dei genitori, il IG.
si impegna a corrispondere alla a titolo di mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, un contributo mensile pari ad € 900,00 dal mese di Nov. 2024 al mese di
Aprile 2025, ed 800,00 dal mese di maggio 2025.
Il predetto assegno di mantenimento subirà l'aumento Istat annualmente come per legge.
L'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle spese straordinarie ad eccezione di quelle scolastiche individuate specificatamente nei libri di testo, cancelleria e materiale di corredo di inizio anno) che verranno ripartite al 50% previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Le parti concorderanno che il rimborso delle spese straordinarie affrontate dall'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione nella quale la predetta spesa è stata sostenuta.
4) II presente accordo avrà validità sin dalla sottoscrizione delle parti”.
3.Il ricorso va senz'altro accolto, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse del minore.
4.In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto,definitivamente pronunciando:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, intervenuto fra Parte_1
e , in ordine al regime di affidamento e di
[...] Controparte_1
mantenimento del figlio minore nato a Palermo in [...]_1
10.07.2021;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore.