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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4053/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4053/2023
Oggi all'udienza del 29 ottobre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 4053 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 tra pagina 1 di 6 (C.F. ), nata a [...] il [...] (Albania) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], in Parte_2 C.F._2 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...], tutti residenti in Altamura (BA), alla C.F._3 via Francesco Petrarca, n° 79B ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Altamura (BA), alla Via Vittorio Veneto n° 76, presso e nello studio dell'Avv. Marisa Clemente (C.F. ), dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta C.F._4 procura allegata telematicamente al presente atto, ex art. 83, comma 3 c.p.c., (comunicazioni di rito al numero di fax 080.3101869 e/o all'indirizzo pec:
Email_1
ATTRICE Contro
con sede legale in Palermo, Calata Marinai d'Italia e Controparte_1 sede operativa/direzionale in Genova, Via Balleydier, 7 - P. IVA: , in persona del P.IVA_1 proprio rappresentante legale pro tempore, Dott. , assistita, rappresentata e Parte_3 difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Mario Riolfo del foro di Genova (C.F.
) che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art 176 c.p.c. di voler C.F._5 ricevere le comunicazioni presso il numero di Fax 0185-1633839 e indirizzo di PEC: così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_2
11 febbraio 2005 n. 68 ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Chiavari (GE), Vico A. Oneto 5 Convenuta
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Spese compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , hanno Persona_1
convenuto in giudizio la società per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso alla loro figlia minore Per_1
A sostegno della propria domanda hanno dedotto che:
- in data 31.08.2021, la minore in compagnia dei genitori/attori, si Persona_1
Contro imbarcava sul traghetto della direzione Durres – Bari, previa prenotazione effettuata in data 26.08.2021 (tiket GN – 6638326);
- dopo poche ore dall'imbarco, la minore, recandosi alla toilette accompagnata dalla madre ed accingendosi ad aprire la porta ivi preposta, subiva un forte trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra, con fuoriuscita di sostanza ematica;
-nell'immediatezza, la madre conduceva la minore al punto di pronto intervento della nave ed ivi giunta le impiantavano una stecca di Zimmer, consigliando di raggiungere un'adeguata struttura sanitaria una volta giunti a destinazione.
- all'arrivo, la minore veniva sottoposta a visita medica presso il P.S. del Policlinico di Bari, come da referto n° 2021-041656, all'esito della quale veniva diagnosticato trauma da schiacciamento apice III dito, mano sinistra;
- in data 03.09.2021, inviava formale richiesta di risarcimento danni e contestuale messa in mora, riscontrata negativamente dalla n data 15.11.2021. CP_1
Si costituiva ritualmente la società la quale contestava Controparte_1
la domanda e ne chiesto il rigetto .
Istruita in via documentale e mediante assunzione di prova testimoniale, la causa, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 29.10.2025 a seguito dell'udienza cartolare.
* * *
Deve anzitutto chiarirsi che il titolo della responsabilità astrattamente imputabile alla convenuta deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 1681 c.c., a mente del quale «salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle
pagina 3 di 6 cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».
Parte attrice ha, infatti, prodotto a sostegno della domanda il proprio titolo di viaggio, in tal modo chiaramente deducendo una responsabilità contrattuale della convenuta per i danni non patrimoniali cagionati alla figlia minore durante il viaggio.
Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, ad avviso della giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sull'altra parte l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr. ex multis Cass. n. 11198/2003; Cass. 11194 del 2003).
La norma in esame pone, infatti, a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, tuttavia, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (ex plurimis, Cass. n. 7423 del 1999).
Più specificamente, secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cc e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (Cass. n. 3285 del 2006).
Declinando i predetti postulati al caso di specie, deve ritenersi che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
Nell'atto di citazione, infatti, è stata semplicemente dedotta la causazione del danno da parte della cosa, e, segnatamente, che la mano minore sarebbe rimasta incastrata nella porta del bagno della nave all'atto della sua chiusura.
Sul punto, poi, non ci si può peraltro esimere dal rilevare come, mentre parte attrice , nell'atto di citazione (pagg. 1-2), ha asserito che “ la minore, recandosi alla toilette accompagnata dalla madre ed accingendosi ad aprire la porta ivi preposta, subiva un forte trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra per la improvvisa chiusura della porta “, la teste Testimone_1
ha dichiarato che “.. la porta non era tutta aperta ma soltanto un poco, la porta è stata spinta dalla pagina 4 di 6 madre e dopo che è entrata ha lasciato la porta e la porta improvvisamente si è richiusa e la mano della bambina rimaneva incastrata”.
Orbene, in disparte la predetta parziale contraddittorietà tra le asserzioni attoree e le dichiarazioni rese dalla teste presente ai fatti , nel caso di specie, invero, non è emerso che la porta sia stata difettosa.
Anzi, l'istruttoria svolta ha fatto emergere dati che portano invece a determinazioni opposte.
La teste infatti ha riferito che “… la porta è stata spinta dalla madre e dopo che è entrata ha lasciato la porta e la porta improvvisamente si è richiusa e la mano della bambina rimaneva incastrata. Io non ho fatto caso che la bambina aveva messo la mano nella porta.”
Tale testimonianza consente di ritenere provata la circostanza che la chiusura della porta automatica della nave, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non sia stata affatto improvvisa, ma determinata dal rilascio della porta , dopo l'apertura, da parte della madre, senza prima accorgersi che la minore aveva messo la mano nella porta.
Ne consegue che il dedotto sinistro è stato determinato, non certo da una anomalia, ma è frutto di una disattenzione, come tale idonea a recidere il nesso causale tra il sinistro e la chiusura della porta automatica.
A ciò va aggiunto, che sebbene, come riferito in citazione e confermato dalla teste , nell'immediatezza del sinistro la minore è stata condotta al punto di pronto intervento della nave , né in tale occasione né successivamente , durante il tragitto, parte attrice ha denunciato la ravvisata anomalia /malfunzionamento della porta.
Anche nel referto del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari risulta annotato “ rif. Trauma da schiacciamento accidentale in nave”.
Ebbene, con particolare riguardo alla fattispecie che qui interessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro» (Cass. n. 13635 del 2001).
pagina 5 di 6 Nel caso in esame, deve ritenersi che parte attrice, una volta aperta la porta del bagno per entrare, essendo la minore dietro di lei, avrebbe dovuto assicurarsi prima del rilascio della porta che la minore aveva già varcato l'ingesso, avuto riguardo al meccanismo di chiusura automatica che caratterizza le porte dell'imbarcazione.
Tale condotta non può che considerarsi di per sé idonea ad escludere la responsabilità del vettore, non potendo condividersi l'assunto della difesa attorea secondo cui l'evento occorso al viaggiatore avrebbe potuto essere evitato usando la ordinaria diligenza da parte del personale in servizio, ovvero attraverso una accurata sorveglianza delle porte, nel caso di specie omessa.
Le suesposte considerazioni inducono a ravvisare con certezza l'esclusiva colpa del danneggiato nella verificazione dell'evento, per effetto di una condotta imprudente, e ad escludere, per l'effetto, il nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività del vettore.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le suddette motivazioni appaiono idonee ad escludere la responsabilità della società convenuta altresì sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., dal momento che la prova del nesso eziologico risulta presupposto strutturale indefettibile per l'operatività anche della predetta fattispecie normativa.
La peculiarità della vicenda e la verificazione del sinistro, inducono a ritenere sussistenti ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
Cos deciso in Palermo , 27 novembre 2025
Il GOT
dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4053/2023
Oggi all'udienza del 29 ottobre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 4053 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 tra pagina 1 di 6 (C.F. ), nata a [...] il [...] (Albania) Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il [...], in Parte_2 C.F._2 qualità di genitori, esercenti la potestà genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...], tutti residenti in Altamura (BA), alla C.F._3 via Francesco Petrarca, n° 79B ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Altamura (BA), alla Via Vittorio Veneto n° 76, presso e nello studio dell'Avv. Marisa Clemente (C.F. ), dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta C.F._4 procura allegata telematicamente al presente atto, ex art. 83, comma 3 c.p.c., (comunicazioni di rito al numero di fax 080.3101869 e/o all'indirizzo pec:
Email_1
ATTRICE Contro
con sede legale in Palermo, Calata Marinai d'Italia e Controparte_1 sede operativa/direzionale in Genova, Via Balleydier, 7 - P. IVA: , in persona del P.IVA_1 proprio rappresentante legale pro tempore, Dott. , assistita, rappresentata e Parte_3 difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Mario Riolfo del foro di Genova (C.F.
) che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art 176 c.p.c. di voler C.F._5 ricevere le comunicazioni presso il numero di Fax 0185-1633839 e indirizzo di PEC: così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_2
11 febbraio 2005 n. 68 ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Chiavari (GE), Vico A. Oneto 5 Convenuta
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Spese compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , hanno Persona_1
convenuto in giudizio la società per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso alla loro figlia minore Per_1
A sostegno della propria domanda hanno dedotto che:
- in data 31.08.2021, la minore in compagnia dei genitori/attori, si Persona_1
Contro imbarcava sul traghetto della direzione Durres – Bari, previa prenotazione effettuata in data 26.08.2021 (tiket GN – 6638326);
- dopo poche ore dall'imbarco, la minore, recandosi alla toilette accompagnata dalla madre ed accingendosi ad aprire la porta ivi preposta, subiva un forte trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra, con fuoriuscita di sostanza ematica;
-nell'immediatezza, la madre conduceva la minore al punto di pronto intervento della nave ed ivi giunta le impiantavano una stecca di Zimmer, consigliando di raggiungere un'adeguata struttura sanitaria una volta giunti a destinazione.
- all'arrivo, la minore veniva sottoposta a visita medica presso il P.S. del Policlinico di Bari, come da referto n° 2021-041656, all'esito della quale veniva diagnosticato trauma da schiacciamento apice III dito, mano sinistra;
- in data 03.09.2021, inviava formale richiesta di risarcimento danni e contestuale messa in mora, riscontrata negativamente dalla n data 15.11.2021. CP_1
Si costituiva ritualmente la società la quale contestava Controparte_1
la domanda e ne chiesto il rigetto .
Istruita in via documentale e mediante assunzione di prova testimoniale, la causa, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 29.10.2025 a seguito dell'udienza cartolare.
* * *
Deve anzitutto chiarirsi che il titolo della responsabilità astrattamente imputabile alla convenuta deve essere ricondotto nell'alveo dell'art. 1681 c.c., a mente del quale «salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle
pagina 3 di 6 cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».
Parte attrice ha, infatti, prodotto a sostegno della domanda il proprio titolo di viaggio, in tal modo chiaramente deducendo una responsabilità contrattuale della convenuta per i danni non patrimoniali cagionati alla figlia minore durante il viaggio.
Dalla natura contrattuale della responsabilità del vettore, ad avviso della giurisprudenza prevalente, discende che grava sul viaggiatore la prova, oltre che del contratto di trasporto e del danno subito, anche del nesso causale tra quest'ultimo e l'attività del vettore, incombendo invece sull'altra parte l'onere di dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr. ex multis Cass. n. 11198/2003; Cass. 11194 del 2003).
La norma in esame pone, infatti, a carico del vettore una presunzione di responsabilità, la quale opera, tuttavia, a condizione che il trasportato abbia precedentemente fornito la prova del nesso causale tra il sinistro e il trasporto (ex plurimis, Cass. n. 7423 del 1999).
Più specificamente, secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cc e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità (Cass. n. 3285 del 2006).
Declinando i predetti postulati al caso di specie, deve ritenersi che la domanda attorea non sia meritevole di accoglimento.
Nell'atto di citazione, infatti, è stata semplicemente dedotta la causazione del danno da parte della cosa, e, segnatamente, che la mano minore sarebbe rimasta incastrata nella porta del bagno della nave all'atto della sua chiusura.
Sul punto, poi, non ci si può peraltro esimere dal rilevare come, mentre parte attrice , nell'atto di citazione (pagg. 1-2), ha asserito che “ la minore, recandosi alla toilette accompagnata dalla madre ed accingendosi ad aprire la porta ivi preposta, subiva un forte trauma da schiacciamento del terzo dito della mano sinistra per la improvvisa chiusura della porta “, la teste Testimone_1
ha dichiarato che “.. la porta non era tutta aperta ma soltanto un poco, la porta è stata spinta dalla pagina 4 di 6 madre e dopo che è entrata ha lasciato la porta e la porta improvvisamente si è richiusa e la mano della bambina rimaneva incastrata”.
Orbene, in disparte la predetta parziale contraddittorietà tra le asserzioni attoree e le dichiarazioni rese dalla teste presente ai fatti , nel caso di specie, invero, non è emerso che la porta sia stata difettosa.
Anzi, l'istruttoria svolta ha fatto emergere dati che portano invece a determinazioni opposte.
La teste infatti ha riferito che “… la porta è stata spinta dalla madre e dopo che è entrata ha lasciato la porta e la porta improvvisamente si è richiusa e la mano della bambina rimaneva incastrata. Io non ho fatto caso che la bambina aveva messo la mano nella porta.”
Tale testimonianza consente di ritenere provata la circostanza che la chiusura della porta automatica della nave, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non sia stata affatto improvvisa, ma determinata dal rilascio della porta , dopo l'apertura, da parte della madre, senza prima accorgersi che la minore aveva messo la mano nella porta.
Ne consegue che il dedotto sinistro è stato determinato, non certo da una anomalia, ma è frutto di una disattenzione, come tale idonea a recidere il nesso causale tra il sinistro e la chiusura della porta automatica.
A ciò va aggiunto, che sebbene, come riferito in citazione e confermato dalla teste , nell'immediatezza del sinistro la minore è stata condotta al punto di pronto intervento della nave , né in tale occasione né successivamente , durante il tragitto, parte attrice ha denunciato la ravvisata anomalia /malfunzionamento della porta.
Anche nel referto del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari risulta annotato “ rif. Trauma da schiacciamento accidentale in nave”.
Ebbene, con particolare riguardo alla fattispecie che qui interessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro» (Cass. n. 13635 del 2001).
pagina 5 di 6 Nel caso in esame, deve ritenersi che parte attrice, una volta aperta la porta del bagno per entrare, essendo la minore dietro di lei, avrebbe dovuto assicurarsi prima del rilascio della porta che la minore aveva già varcato l'ingesso, avuto riguardo al meccanismo di chiusura automatica che caratterizza le porte dell'imbarcazione.
Tale condotta non può che considerarsi di per sé idonea ad escludere la responsabilità del vettore, non potendo condividersi l'assunto della difesa attorea secondo cui l'evento occorso al viaggiatore avrebbe potuto essere evitato usando la ordinaria diligenza da parte del personale in servizio, ovvero attraverso una accurata sorveglianza delle porte, nel caso di specie omessa.
Le suesposte considerazioni inducono a ravvisare con certezza l'esclusiva colpa del danneggiato nella verificazione dell'evento, per effetto di una condotta imprudente, e ad escludere, per l'effetto, il nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività del vettore.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le suddette motivazioni appaiono idonee ad escludere la responsabilità della società convenuta altresì sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., dal momento che la prova del nesso eziologico risulta presupposto strutturale indefettibile per l'operatività anche della predetta fattispecie normativa.
La peculiarità della vicenda e la verificazione del sinistro, inducono a ritenere sussistenti ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
Cos deciso in Palermo , 27 novembre 2025
Il GOT
dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6