Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5094/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5094/2024 V.G. posta in decisione il 31/01/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(RA), via Don Luigi Sturzo n. 10 (avv. Paola Zannoni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Paola Zannoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
02/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 02.07.2016 in Faenza (RA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 42, p. I, anno 2016;
preso atto che l'udienza del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
3. Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
4. Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente alla loro istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando li avrà con sé.
5. Stabilire che le parti rispettino il seguente calendario di visita dei figli:
1- a settimane alterne, ciascun genitore terrà con sé i figli tre giorni consecutivi, dal pomeriggio prima di cena (h. 19:00 ca.) della domenica fino al mattino del mercoledì, occupandosi di ritirarli dal domicilio dell'altro genitore e di accompagnarli a scuola o alle diverse destinazioni nel periodo considerato;
2- l'altro genitore, invece, terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio, occupandosi di andarli a ritirare da scuola o da altre destinazioni, e li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola o alle altre destinazioni;
3- il genitore che in quella stessa settimana li avrà tenuti dalla domenica sera al mercoledì mattina, li ritirerà il venerdì pomeriggio presso la scuola o altre destinazioni e li terrà con sé fino alla domenica alle ore 19 ca.; e così di settimana in settimana, salvo l'opportuna flessibilità di tempo e orario dovuti a esigenze personali dei ricorrenti o dei figli stessi (es. malattia, trasferte lavorative più o meno prolungate).
Lo stesso regime di visita sarà seguito nel periodo di sospensione dal calendario scolastico in cui ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane anche non consecutive, da giugno a settembre, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che le ferie della sig.ra con i figli saranno pressoché sempre fissate nel Pt_1
periodo di chiusura dello stabilimento della SA (datore della sig.ra . Pt_1
Altri brevi viaggi con uno dei genitori andranno preferibilmente organizzati nei periodi di propria competenza secondo calendario ordinario di visita, ma si potranno concordare deroghe, purché vi sia previo accordo delle parti con preavviso di almeno un mese.
Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore e precisamente: ad anni alterni, dal 24 al 30 di dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Durante le festività pasquali, i figli trascorreranno l'intero periodo con l'uno o l'altro genitore, in base all'esigenza di permettere loro di coltivare la frequentazione di ciascun ramo parentale, dovendo raggiungere destinazioni remote per festeggiare con le rispettive famiglie di origine.
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, il genitore non prevalentemente collocatario corrisponda all'altro genitore l'importo mensile complessivamente pari ad euro 400,00,
(quattrocento/00) anticipatamente ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Stabilire che il genitore non prevalentemente collocatario partecipi, in misura pari al 75%, al pagamento delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, ivi compresi eventuali costi per tasse, libri e trasporto, ricreative, sportive e straordinarie sostenute per la prole, se documentate e concordate con l'altro genitore. Con particolare riferimento alle spese di mensa per i figli, siano esse da qualificarsi come ordinarie o straordinarie, esse saranno sostenute interamente dal genitore non prevalentemente collocatario, come già avviene.
8. Disporre l'assegnare della casa coniugale, sita in Faenza (RA), Via Don Luigi Sturzo n. 10, int. 2, composta da un appartamento con annessi garage e cantina, identificati nel Catasto Fabbricati del
Comune di Faenza al foglio 170, con la particella 247, rispettivamente al sub. 3 (l'appartamento); al sub. 11 (il garage); e al sub. 10 (la cantina), alla sig.ra presso la quale è collocata Parte_1
prevalentemente la prole, con ogni arredo e corredo individuato in separato elenco;
disporre che l'altro genitore se ne allontani entro la data del 15.04.2025, asportando i propri beni personali.
9. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.” Così deciso il 31.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi