Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 73/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 02.10.1938, (C.F.: ), nata Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria il 13.08.1966 e (C.F.: Parte_3
), nata a [...] l'[...], tutti elettivamente C.F._3 domiciliati in Condofuri (RC), Via Duca D'Aosta n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Sebastiano Gasparone (p.e.c.: - fax: Email_1
0965/784128), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._5 già rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Tomaselli (p.e.c.:
; Email_2
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_3 C.F._6
20.06.1936, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Francesco Cananzi
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Eva Gafà, che lo rappresenta e difende, giusta pro cura in atti;
APPELLATO
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_4 C.F._7 il 31.05.1953, (C.F.: ), nata a [...] CP_2 C.F._8
(RC) il 31.07.1976, (C.F.: ), nata a [...] Parte_4 C.F._9
(RC) il 01.07.1980, C.F.: ), nato a [...] Parte_5 C.F._10
(RC) il 01.11.1987, quali eredi di , tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Palmi (RC), alla via Francesco Cilea n. 53, presso lo studio degli Avv.ti
Francesco Napoli, Filippo Napoli e Annamaria Napoli, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 47/2019 resa dal Tribunale di Palmi il
15.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 580/2012 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, il 02.02.2024 ed il 03.02.2024, ovvero, per gli appellanti, nei seguenti termini: “….precisa le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, a tutti gli atti e documenti di causa e insiste nell'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi formulate e chiede
Altresì, questa difesa evidenzia l'illegittimità della sentenza n. 47/19, emessa dal Tribunale Civile di Palmi, per aver trasferito ai promissari acquirenti la proprietà degli immobili oggetto dei rispettivi preliminari di compravendita in assenza della documentazione afferente la commerciabilità dei beni, tanto in relazione alla regolarità edilizia ed urbanistica, quanto in relazione alla coerenza catastale per come previsto dall'art. 40 della L. n. 47/1985, dagli artt. 30, 31, 32 e 46 del D.P.R. n. 380/2001, art. 29 comma 1 bis della L. n. 52/1985.
L'avv. Sebastiano Gasparone chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per gli appellati, come appresso: ”Gli eredi del Dott ritengono confacente alle Parte_1 proprieesigenze difensive richiamare tutte le difese fatte valere dal loro dante causa, che essi hanno fatto proprie giusta coeva comparsa di costituzione, ed alle quali intendono riportarsi al fine della precisazione delle conclusioni.-
Pertanto,
SI PRECISANO le conclusioni come da atti e verbali di causa, e si chiede la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.-.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<-Gli attori in epigrafe convenivano in giudizio parte convenuta al fine di far eseguire ex art. 2932
c.c. dei contratti preliminari di compravendita di beni immobili (meglio descritti in c itazione) del convenuto (loro fratello) nonché della defunta mogli CP_5 Parte_6
Descrivevano le dinamiche dei preliminari, del prezzo fissato per il valore dei terreni, delle peculiari modalità (estinzione di debiti di parte convenuta) con cui si era saldato il prezzo pattuito. Ricostruivano, inoltre, con puntuale precisione, anche le più ampie vicende economiche dei fratelli
CP_5
Documentavano, infine, che, nonostante innumerevoli solleciti, mai si era giunti alla stipula dell'atto pubblico e concludevano come da atti di causa chiedendo che, previo accertamento dell'obbligo di pagamento, detti preliminari dovesse essere eseguiti in forma specifica con sentenza del giudice.
Parte convenuta si costituiva, sollevando, in primis, eccezione di prescrizione dell'azione per decorso del termine decennale (per inerzia degli attori) decorrente dalla data di sottoscrizione dei preliminari stessi.
Nel merito, rilevava parte convenuta la contraddittorietà del comportamento attoreo come incompatibile con atto congiuntamente sottoscritto nel 1998 e volto ad una divisione di un terreno sito in Seminara loc. Calderaro e Ronciglio.
Si contestava poi l'impossibilità di eseguire in forma specifica il preliminare con riferimento ai terreni di C.da Chiusa Seminara perché in comunione dei beni e promesso in vendita solo da uno dei comunisti. Infine, si chiedeva la rescissione per lesione dei preliminari perché sottoscritti, in proprio danno economico, con approfittamento consapevole dello stato di bisogno da parte degli attori e ciò ai sensi dell'art. 1448 c.c..
Chiedevano, quindi, il rigetto della domanda attrice.
La causa, con istruttoria documentale, veniva trattenuta in decisione il 25.10.2018.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi (…) definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- Accertata la regolare esecuzione delle scritture preliminari di compravendita relative agli immobili ora descritti, dispone il loro trasferimento a favore degli attori e Parte_7 Pt_8
e contro i convenuti che verranno ora indicati in questi termini:
[...]
1) la piena proprietà, in ragione di un 1/2 indiviso, del fondo rustico sito in agro di Seminara, in Contrada Chiusa, esteso ha 1.36.60, riportato nel Nuovo Catasto Terreni del detto Comune al foglio di mappa 28, particella 59. Questo contr Controparte_6
2) la piena proprietà, in ragione di un 1/3 indiviso, dell'appezzamento di terreno agricolo sito in agro di Seminara, località Calderaro e Ronciglio, con annesso fabbricato rurale, esteso ha. 4.49,88, contraddistinto nel N.C.T. del detto Comune al foglio 8, particelle 77,78,79 e 80. Questo contro
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...
Controparte_10
3) la piena proprietà di un 1/3 indiviso del fabbricato sito in Seminara, alla v ia Luzzatti, nel N.C.E.U. del detto Comune individuato al foglio di mappa 18, particelle 191, 192 sub 1, 192 sub 2, 193 e 312. Questo contro Controparte_6 4) la piena proprietà di un 1/4 indiviso del fondo rustico sito in agro di Seminara, con fabbricato rurale, esteso are 88,80, in catasto ricadente al foglio di mappa 22, particelle 75 e 122. Questo contro
Controparte_6
5) la piena proprietà di un 1/4 indiviso del fondo rustico sito in agro di Seminara, esteso ha 1.73.00, riportato in catasto al foglio di mappa 28, particelle 35 e 36, ed al foglio di mappa 29, particella 77. Questo contro Controparte_6
Ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio competente di eseguire la trascrizione di quanto deciso nei termini di legge.
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, comprensive di esborsi, liquidate in €.
6.500,00 oltre accessori se dovuti.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 23.01.2019, Parte_1 Parte_2
e esponendo sette motivi di gravame.
[...] Parte_3
Con la prima doglianza veniva preliminarmente impugnata quella parte di sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932
c.c. - sollevata in prime cure dagli odierni appellanti con la propria comparsa di costituzione e risposta - fosse inammissibile, poiché proposta oltre il termine di venti giorni prima della data di comparizione stabilita nell'atto di citazione e quindi in aperta violazione dell'art. 167 c.p.c..
Detta pronuncia, secondo gli appellanti, non avrebbe infatti tenuto conto della circostanza che, essendo stata, la data di prima comparizione, differita dal Giudice per motivi organizzativi, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. (nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti), l'eccezione sarebbe stata tempestivamente proposta.
Con il secondo motivo veniva dedotto l'errore in diritto, asseritamente comme sso dal
Tribunale, laddove quest'ultimo ha accolto la domanda attorea sulla base di contratti preliminari di compravendita sottoscritti dalla loro dante causa in Parte_6 relazione ai quali le eredi e Parte_9 Controparte_7 [...] non avevano mai prestato il consenso alla stipula né mai esercitato la volontà CP_8 di vendere gli immobili.
In altre parole, secondo le predette appellanti, poiché i contratti preliminari de quibus avrebbero ad oggetto quote proprietarie inscindibil i, lo strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto non sarebbe attivabile in assenza del consenso di tutti i comproprietari.
Con la terza, la quarta, la quinta e la sesta censura, gli appellanti insistevano nella reiterazione della eccezione di prescrizione, poiché, non essendo stato stabilito un termine all'interno dei preliminari di compravendita e non avendo i promissari acquirenti mai posto in essere alcun atto interruttivo, il termine prescrizionale ordinario per esercitare la relativa azione ex art. 2932 c.c. sarebbe decorso dalla data di stipula dei predetti contratti.
Il settimo punto di censura ricalcava, in qualche modo, quanto già esposto a proposito del secondo motivo.
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso sopra esplicitato, con la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 06.08.2019, in qualità di procuratore di Controparte_4
, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di Persona_1 inammissibilità del gravame e, nel merito, il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 21.10.2019,
il quale chiedeva preliminarmente la declaratoria di Parte_7 inammissibilità del gravame e, nel merito, il suo rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 07.12.2023 si costituiva in giudizio, in luogo dell'Avv. Angelo
Tomaselli, per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
l'Avv. Sebastiano Gasparone. Parte_3
A seguito del decesso di , si costituivano Persona_1 volontariamente in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il 03.02.2024,
e Controparte_4 Controparte_7 CP_11 Per_2
, riportandosi alle conclusioni già formalizzate dal proprio dante causa.
[...]
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati con le rispettive comparse di costituzione e risposta.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti va evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Va, altrettanto in via preliminare, affrontata l'eccezione di illegittimità della sentenza impugnata - proposta in maniera del tutto generica dagli appellanti solo con le note di trattazione scritta depositate il 02.02.2024 e meglio sviscerata solo in comparsa conclusionale - per avere, il Tribunale di Palmi, trasferito ai promissari acquirenti la proprietà degli immobili oggetto dei rispettivi preliminari di compravendita in assenza della documentazione afferente la commerciabilità dei beni, tanto in relazione alla regolarità edilizia ed urbanistica, quanto in relazione alla coerenza catastale per come previsto dall'art. 40 della L. n. 47/1985, dagli artt. 30, 31, 32 e 46 del D.P.R. n.
380/2001, art. 29 comma 1 bis della L. n. 52/1985.
Ed invero gli appellanti, né in sede di proposizione del gravame, né, tanto meno, con la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore, hanno eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata nei termini di cui sopra, di talché, in forza del principio in base al quale: “Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“ né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione” (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478; Cass. civ. n. 11547/2019; Cass. civ. n. 315/2012), l'eccezione in parola va disattesa. Nel merito l'appello è infondato e va quindi respinto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Quanto al primo motivo, se ne rileva l'inconsistenza giuridica.
Ed invero l'eccezione di prescrizione dell'azione è stata correttamente dichiarata inammissibile dal primo Giudice poiché proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata ben oltre i termini previsti dall'art. 166 c.p.c. nella sua vecchia formulazione vigente ratione temporis (ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione), di talché gli attuali appellanti sono incorsi nelle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..
Né è fondato l'assunto secondo cui la costituzione in giudizio sarebbe avvenuta senza alcun ritardo in virtù del fatto che il Tribunale avrebbe differito l'udienza di prima comparizione a norma dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., in quanto non solo tale circostanza non corrisponde a realtà - essendo stata, la prima udienza, differita d'ufficio ai sensi dell'art. 185 bis, comma 4 (non coincidendo con il giorno in cui il Giudice designato avrebbe tenuto udienza) - ma anche poiché sulla questione (che, in diversi casi, aveva creato non pochi problemi interpretativi) è intervenuta la Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 03/02/2020, n. 2394), chiarendo che: “In tema di procedimento civile, nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”.
Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio rientra pienamente nel novero di cui alla citata pronuncia di legittimità sicché va confermata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione in quanto è maturata la decadenza di cui all'art. 166 c.p.c..
Anche la seconda doglianza è destituita di fondamento e va rigettata.
Si condividono, in proposito, le deduzioni difensive svolte nella comparsa di costituzione e risposta dalla difesa di Controparte_4 [...]
e secondo cui la circostanza – sostenuta CP_2 Parte_4 Parte_5 dagli appellanti - che uno dei cespiti promessi in vendita fosse oggetto di comunione legale con non è stata affatto dimostrata in prime cure. Parte_6
Non solo. E' stato anche correttamente osservato come il potere dispositivo del bene oggetto di comunione legale non spetti necessariamente ad entrambi i coniugi in via congiunta, ma anche ad uno solo di essi, mentre al coniuge non partecipante all'atto viene attribuito semplicemente il diritto di dissentire dalla relativa stipulazione, potendone richiedere l'annullamento nel termine di un anno dalla sua conoscenza, ex art. 184 c.c.. (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20439 del 29 luglio 2019, secondo cui: ”Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.”).
Nella fattispecie, peraltro, non è stato affatto provato l'eventuale dissenso della Pt_6 nella stipulazione dei preliminari di vendita, né, tanto meno, risulta essere
[...] stata esperita, da quest'ultima, nei termini di legge l'eventuale azione ai sensi dell'art. 184 c.c..
Né, infine, risulta che gli odierni appellanti, nella loro qualità di eredi di Pt_6
abbiano agito ai sensi dell'art. 184 c.c. - entro un anno dal decesso della loro
[...] dante causa - al fine di far valere l'annullabilità dei preliminari di vendita per mancanza di consenso alla loro stipula.
Venendo, poi, alla trattazione dei motivi articolati ai punti tre, quattro, cinque e sei dell'appello – che, per mera comodità espositiva e per la sostanziale analogia degli argomenti toccati, verranno affrontati congiuntamente - valga quanto segue.
Anche nel merito l'eccezione di prescrizione dell'azione proposta ex art. 2932 c.c. è priva di pregio giuridico.
Una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31369 del 24 ottobre 2022), ha chiarito che: ”In tema di contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., non inizia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo.”.
In altre parole, se dall'interpretazione complessiva del preliminare di vendita risulta stabilito - o comunque oggettivamente evincibile - un termine a decorrere dal quale il contratto definitivo può essere stipulato, la relativa azione prevista dall'art 2932 c.c. può essere esercitata a partire dallo spirare di tale data.
Nel caso di specie, nei preliminari di vendita oggetto del presente giudizio era stato previsto che, solo dopo l'avvenuta cancellazione delle trascrizioni ed ipoteche gravanti sui beni oggetto di contratto, si sarebbe potuto procedere alla stipula dei relativi rogiti.
Tale evenienza – per come documentato in atti – si è verificata nell'anno 2010, di talché l'eventuale decorso del termine per la prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. avrebbe potuto computarsi solo a partire da tale data. La settima censura, dovendosi ritenere una sorta di mera ripetizione di quanto esposto al punto due dell'atto di gravame, deve ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 64.000,00), in complessivi €. 7.160,00, in favore di ciascuna delle parti appellate, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_3 notificato telematicamente in data 23.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna Parte_1 Parte_2
e alla rifusione delle Parte_3 Controparte_1 CP_2 spese relative al presente giudizio in favore di che liquida in Parte_7 complessivi €. 7.160,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Condanna Parte_1 Parte_2
e alla rifusione delle Parte_3 Controparte_1 CP_2 spese relative al presente giudizio in favore di Controparte_4 [...]
e che liquida in complessivi €. 7.160,00, CP_7 CP_11 Persona_2 oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)