Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 aprile 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2082/2024 del ruolo generale lavoro TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di NA, (codice fiscale , fax 081-4979313, posta certificata: P.IVA_2
servizio polisweb: ADS80030620639), Email_1 domiciliataria in NA alla via A. Diaz, n. 11 Appellante E
nato a [...] il [...] e residente in [...] al Corso CP_1
Italia n. 435, C.F. , rappresentata e difesa, dall'avv. Katiuscia C.F._1
Verlingieri, c.f. , mail pec: C.F._2 Email_2 dall'avv.Emilio Maddalena, c.f. mail pec: C.F._3
e Lavorgna, c.f. Email_3
, mail pec: ed unitamente ai predetti C.F._4 Email_4 elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi pec, in virtù di procura in atti. Comunicazioni di Cancelleria tramite posta certificata ai suddetti indirizzi o a mezzo fax al n. 082422019. Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1316/2024 pubbl. il 21/02/2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso introduttivo, depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il 26.7.2023 il lavoratore in epigrafe – dipendente del Parte_1 resistente, con la qualifica di Addetto ai servizi di vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F2, presso la sede di AS T'EL di NA (afferente alla Direzione Regionale Musei) fino al 01.09.2022 (data di collocamento in quiescenza) – dedusse che:
1
-l'Amministrazione con ordine di servizio n. 119 del 24.11.2004 (cfr. all. 2.4) aveva istituito turni comandati di 8 ore presso tutti i siti della Direzione Regionale Musei compreso il AS T'EL, con la conseguenza che il personale addetto ai servizi di vigilanza comandato nei predetti turni prestava 2 ore e 10 minuti di lavoro giornaliero straordinario debitamente autorizzato e contabilizzato nel monte ore di lavoro eccedente;
- presso tutti i siti della Direzione Regionale Musei compreso AS T'EL, con ordine di servizio n. 57 del 5.5.2017 (cfr. all. 2.5), erano stati predisposti turni comandati antimeridiani di consegna di 7 ore e 20 minuti (7.00-14.20, 7.15-14.35, 7.30-14.50) e di 7 ore (7.45-14.45, 8.10-15.10), in virtù dei quali il personale addetto ai servizi di vigilanza prestava rispettivamente 1 ora e 30 minuti ed 1 ora e 10 minuti di lavoro giornaliero eccedente il normale orario di lavoro (di 5 ore e 50 minuti), anch'esse confluite nella banca ore quale lavoro straordinario autorizzato. Il ricorrente aveva accumulato, alla data del pensionamento del 31.08.2022, un monte di 1703 ore e 43 minuti di lavoro eccedente l'ordinario, contabilizzato ma non retribuito, né recuperato, come attestato dall'Amministrazione con nota del 29.09.2022 (cfr. all. 2.6) Ritenuto provato – sulla base della normativa di legge e contrattuale richiamata - il diritto alla monetizzazione, avendo il ricorrente prestato lavoro eccedente l'ordinario, autorizzato, sulla base delle tabelle allegate al CCNL 2006/2009 del comparto Ministeri (che prevedono, in favore del dipendente con posizione economica AREA II, livello retributivo F2, che effettua lavoro straordinario feriale, un trattamento economico accessorio rappresentato da un'indennità lorda oraria pari ad € 12,11 (cfr. all. 2.9), chiese il pagamento della somma lorda totale di € 20.628,53 (ventimilaseicentoventotto/53), oltre accessori e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il eccepì la parziale prescrizione del credito Parte_1 in applicazione del termine quinquennale di cui all' art. 2948 n. 4 c.c. , in mancanza di atti interruttivi, con rifermento al quinquennio antecedente la notifica del ricorso, avvenuta in data 28 dicembre 2023. Concluse ritenendo prescritte tutte le somme asseritamente dovute antecedenti al 28 dicembre 2018. Nel merito rilevò l'infondatezza dell'avverso ricorso, ritenendo che non poteva essere riconosciuto valore di autorizzazione in sanatoria alla successiva certificazione delle ore di lavoro in eccedenza rilasciata dall'Amministrazione, avente una funzione di mera contabilizzazione. Osservò poi che il ricorrente aveva qualificato come ore straordinarie, non retribuite dall'Amministrazione, delle eccedenze orarie giornaliere riconducibili all'orario di turnazione avente carattere multiperiodale;
infine che l'accumulo di ore in eccedenza, anche in carenza di svolgimento di straordinario autorizzato, era da ricondursi al fatto che chi timbrava in uscita anziché all'orario prestabilito ma con alcuni minuti di ritardo, accumulava ogni giorno quei minuti che nel corso del tempo si erano trasformati nelle ore lavorate in eccedenza di cui al prospetto riepilogativo. Da ultimo contestò l'avversa pretesa per errata e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018. Concluse per il rigetto. Il Giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse il ricorso, ritenendo non contestato oltre che provato dalla documentazione in atti - alla data del
2 31.8.2022 - il numero di ore di lavoro supplementare in accredito, indicato in ricorso, espletate in attuazione degli ordini di servizio n. 119/2004 e n. 57/2017 e non retribuite dall'Amministrazione. (v. allegati nn. 4, 5 e 6 in produz. di parte attrice). Richiamata la più recente giurisprudenza con riguardo all'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario accumulato in banca ore dal ricorrente ovvero ad un consenso datoriale comunque espresso, ai fini della retribuibilità dello straordinario, disattesa l'eccezione di prescrizione, dichiarò il diritto del ricorrente al pagamento di n.
1.703 ore e 43 minuti ore a titolo di lavoro straordinario. Non essendo state sollevate contestazioni in ordine alla quantificazione delle ore effettuate in eccesso e delle somme richieste, condannò parte resistente al pagamento della somma lorda di € 20.628,53 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al saldo effettivo e spese di lite, con attribuzione. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo gravame il , con atto Parte_1 depositato in data 23.7.2024, reiterando l'eccezione di prescrizione parziale del credito erroneamente disattesa dal Tribunale;
nel merito, deducendo che il primo Giudice aveva erroneamente:
- implicitamente ritenuto assolto l'onere della prova incombente su controparte circa la effettiva riferibilità delle ore eccedentarie allo svolgimento di servizio straordinario;
− ritenuto sussistente una, sia pur implicita, autorizzazione allo svolgimento di prestazione lavorativa straordinaria (del tutto obliterando le difese sul punto svolte circa l'esistenza di un turno di lavoro cd. multiperiodale). Ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, respingersi comunque integralmente le domande ex adverso proposte; vinte le spese di lite. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito con propria memoria chiedendo, sulla base di plurimi motivi, il rigetto dell'appello. Vinte le spese. All'odierna udienza, “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Il ricorrente – dipendente del MIBACT a tempo indeterminato con la qualifica di Addetto ai servizi di vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F2, presso la sede di AS T'EL di NA (afferente alla Direzione Regionale Musei), collocato in quiescenza il 01.09.2022 - ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le ore non retribuite né recuperate di lavoro autorizzato prestato oltre il normale orario, così come risultanti dal saldo della “banca delle ore” indicato nel prospetto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed allegato ad ogni ricorso di primo grado. In applicazione delle tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto Ministeri e del trattamento economico accessorio della retribuzione rappresentato da un'indennità lorda oraria precisata in atti, moltiplicata per il numero di ore indicato in ricorso, aveva chiesto la liquidazione della somma lorda sopra indicata, asseritamente dovuta, oltre accessori e spese. In diritto aveva sostenuto, a fondamento della pretesa, che le ore che confluivano nella “banca delle ore” erano da reputarsi necessariamente ore di straordinario
3 autorizzate, secondo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999 (CCNL 1998/2001), che così dispone: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”. L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono […] le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate […] le quali possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, come affermato dalla stessa difesa erariale in primo grado. 2.La tesi di parte ricorrente, sin dal primo grado, si fonda sull'assunto della prova scritta del credito costituita da un prospetto rilasciato dalla stessa Amministrazione, attestante, in modo certo e determinato, che il dipendente/odierno appellato - in relazione all'organizzazione di lavoro definita dagli ordini di servizio n. 119 del 24.11.2004 e n. 57 del 5.5.2017, che prevedevano lo svolgimento di 1 ora e 30 minuti e di 1 ora e 10 minuti di lavoro giornaliero eccedente il normale orario di lavoro pari a 5 ore e 50 minuti e per tal motivo erano state inserite dall'Amministrazione nella - aveva svolto lavoro CP_2 straordinario da destinare a recupero com ella misura precisata in ricorso. Ad avviso di parte ricorrente il documento della elaborato dalla stessa CP_2
Amministrazione, attestante il monte ore di lavoro eccedente effettuato dal lavoratore, rappresentava la prova scritta idonea dell'esistenza nell'an e nel quantum del credito;
controparte ha sostenuto invece che l'attestazione abbia una mera funzione di contabilizzazione e che nella confluiscono sia le ore CP_2 eccedenti il normale orario lavorativo preventivamente autorizzate che quelle non autorizzate, “rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. A conferma del fatto che le ore in oggetto siano state autorizzate – e quindi costituiscono lavoro straordinario, a prescindere o meno dall'esistenza di fondi – il ricorrente ha richiamato gli ordini di servizio n. 119 del 24.11.2004 e n. 57 del
4 5.5.2017, cui il Giudice ha ritenuto di attribuire il contenuto di un atto autorizzatorio. Il collegio condivide – in linea di principio- le conclusioni del Giudice di primo grado in ordine al valore da attribuire a tale ordine di servizio, come già ritenuto in precedenti decisioni di questa Corte relative a cause analoghe. Invero, dal documento stesso si ricava che erano stati istituiti turni comandati antimeridiani di consegna di 7 ore e 20 minuti (7.00-14.20, 7.15-14.35, 7.30- 14.50) e di 7 ore (7.45-14.45, 8.10-15.10), in virtù dei quali il personale addetto ai servizi di vigilanza prestava rispettivamente 1 ora e 30 minuti ed 1 ora e 10 minuti di lavoro giornaliero eccedente il normale orario di lavoro (di 5 ore e 50 minuti). Non si tratta affatto di atti di carattere generale-programmatico. Al contrario, in particolare l'ordine di servizio del 2017 detta una disciplina dettagliata delle modalità orarie, e non solo, di svolgimento della prestazione dei lavoratori. Si era precisato infatti che “in considerazione delle carenze organiche di personale dell'area di vigilanza e delle problematiche lavorative dovute alle esigenze di servizio ed alla diversa dislocazione delle sedi afferenti al Polo Museale della Campania si rende necessaria l'istituzione di turni di lavoro che assicurino il corretto passaggio di consegne tra il turno della guardia di notte smontante ed il turno di sottoguardia pomeridiana montante. Si dispone pertanto l'istituzione di turni comandati antimeridiani di consegna nella fascia oraria di ingresso che va dalle ore 7.00 alle ore 8.10. Le turnazioni previste sono le seguenti: (7.00-14.20, 7.15-14.35, 7.30-14.50; 7.45- 14.35; 8.10-15.10)…..I dipendenti impegnati in tali turni dovranno assicurare il passaggio di consegna con il turno notturno smontante e con il turno di sottoguardia pomeridiana montante …..Il tempo lavorato in eccedenza rispetto al turno ordinario verrà accreditato e successivamente smaltito in conformità con la normativa vigente”. Da tale ordine di servizio si ricava chiaramente l'autorizzazione dei dipendenti a svolgere, secondo l'organizzazione dei turni, lavoro straordinario, il cui ammontare è specificamente predeterminato dall'ordine di servizio stesso, che ne indica la durata precisa. Il contenuto dell'atto, nel richiamare la necessità di istituire i suddetti turni di lavoro, per le esigenze proprie di un servizio che non tollera interruzioni nella vigilanza delle strutture del patrimonio culturale, ha portata evidentemente autorizzatoria, rendendo legittime le prestazioni eccedenti l'orario ordinario cui espressamente fa riferimento. Il collegio non ignora che l'art. 26 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 ha disposto in via generale che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. La giurisprudenza di legittimità, in linea con il pregresso orientamento del G.A., si era espressa nel senso che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2509 del 31/01/2017 - Rv. 643066
- 01).
5 In motivazione la Corte aveva osservato che, “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione. Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. 3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi. Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto Ministeri;
dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione" …..”. Nel quadro di tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non può non rilevarsi che nella fattispecie l'Amministrazione ha organizzato il servizio per una necessità di continuità della vigilanza dei beni culturali, prevedendo per ciascun turno un orario superiore a quello ordinario (di h. 5 e min 50). Il , non avendo Parte_1 rimodulato l'orario settimanale per evitare che l'eccedenza oraria di ciascun turno determinasse l'accumulo di ore aggiuntive da retribuire, ha legittimato lo straordinario che è divenuto strumento indispensabile per assicurare la turnazione di un servizio definito necessario, non suscettibile di riduzione o interruzione e che dunque deve intendersi in questi termini autorizzato;
di conseguenza, la prestazione resa dal dipendente non può non essere remunerata. Peraltro è stato recentemente sottolineato che l'autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario non richiede un atto formale ed espresso poiché (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) “(…) qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini 6 stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa (..)… Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino”. Tale orientamento si sta consolidando (v. tra le più recenti C. Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024; C. Cass. Ordinanza n. 4984/2025).
3. Il ha poi contestato l'omessa considerazione da parte del primo Giudice Parte_1 dell'orario multiperiodale: esso consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, in applicazione della disciplina contrattuale collettiva di comparto (art. 22 CCNL citato in atti).
In genere in questa ipotesi di lavoro flessibile l'organizzazione è strutturata in modo da fronteggiare prevedibili esigenze di determinati uffici o servizi dell'Ente, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa.
Nella specie tuttavia non consta una simile organizzazione;
non sono stati individuati i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario, secondo una previsione annuale, né le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro (per es. mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative).
Inoltre che vi sia stato uno sforamento dell'orario settimanale è attestato dallo stesso che ha registrato in le ore supplementari. Parte_1 CP_2
7 4.Infine nell'attestazione è indicato il dato numerico finale complessivo;
alcuna precisazione, in sede di contabilizzazione, è stata fatta con riguardo alle causali delle eccedenze orarie, non potendo quindi distinguersi le ore di straordinario rispetto ai minuti (10) di tolleranza per gli orari di entrata ed uscita enfatizzati dalla difesa erariale. Avendo il ricorrente agito sul presupposto di tale conto delle ore - come documentato dalla datrice- sarebbe stato onere di quest'ultima, in via di eccezione di distinguere le ore riferibili al lavoro straordinario dallo sforamento dell'orario di uscita per la tolleranza di 10 minuti;
e ciò anche in ragione della disponibilità dei dati utili allo scopo.
Peraltro non sempre la suddetta tolleranza porta ad un accredito di minuti, posto che in genere il meccanismo trova, di fatto, al suo interno un bilanciamento mediante compensazione, nel senso che la flessibilità opera sia in entrata che in uscita, ora a vantaggio dell'una parte, ora dell'altra nell'ambito del rapporto di lavoro.
5.Parte resistente in primo grado aveva genericamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati antecedentemente al 28 dicembre 2018, avuto riguardo - quale unico atto interruttivo – alla notifica del ricorso avvenuta in data 28 dicembre 2023. Il Tribunale ne aveva ritenuto l'infondatezza rilevando che “Una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, e segnatamente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario autorizzato ovvero di prestazioni lavorative inerenti all'attività istituzionale svolte oltre l'orario ordinario con il consenso del datore, sarebbe stato onere del allegare e provare l'estinzione di tale diritto e, Parte_1 segnatamente, che queste ultime sono state espletate in un arco temporale rispetto al quale, al momento della proposizione della domanda, il termine di prescrizione era ormai compiuto. Pertanto, non avendo il convenuto allegato nulla di specifico al riguardo, tale eccezione è infondata”. L'appellante ha sostenuto che era onere del lavoratore provare l'origine del credito vantato, cioè che le ore contabilizzate fossero tutte riferibili a prestazioni straordinarie (e non anche, ad esempio, allo sforamento dell'orario di uscita, considerata la tolleranza di 10 min. prevista negli stessi ordini di servizio richiamati da controparte) e quando tali prestazioni sarebbero state svolte. La censura non intacca la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha correttamente ritenuto che fosse onere della parte resistente allegare e provare il fatto (parzialmente) estintivo del credito, rilevando che il non aveva Parte_1 allegato – quale fatto estintivo- che talune prestazioni fossero state espletate in un arco temporale rispetto al quale, al momento della proposizione della domanda, il termine di prescrizione era ormai compiuto. Avrebbe dovuto il allegare e provare che una parte delle prestazioni era Parte_1 stata resa nel periodo asseritamente coperto da prescrizione e, in sede di appello, confutare la motivazione della sentenza al riguardo. In ogni caso, dai dati allegati e documentati (v. nota del Dirigente del 29.9.2022 – doc. 6 in produzione parte ricorrente) non è dato di evincere in quale ambito temporale sia stato svolto il “lavoro supplementare in accredito”, ma solo il totale di n.
1.073 ore e 43 minuti maturato fino al 31.8.2022. La dicitura utilizzata, generica ed omnicomprensiva, non evoca distinzioni tra le causali dello sforamento orario, né consente di collocare una parte delle prestazioni oltre il termine 8 quinquennale a ritroso dalla notifica del ricorso ed operarne una quantificazione ai fini di una eventuale rideterminazione dei conteggi.
6.Con riguardo alla quantificazione, nella specie il saldo risulta dai prospetti allegati al ricorso che, in assenza di contestazioni contabili, sono stati recepiti in sentenza. In parte qua va quindi confermata la sentenza e la condanna dell'Amministrazione a corrispondere al dipendente l'importo richiesto per il titolo di causa, non essendo stato articolato sul punto uno specifico motivo di gravame. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del , mentre non è dovuto da parte di quest'ultimo dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Katiuscia Verlingieri, avv. Emilio Maddalena ed avv. Emilio Lavorgna. Così deciso in NA, il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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