Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 9 maggio 2025 ex art 281 sexies comma III cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 355/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Elena Federici - C.F.: – del Foro di C.F._1
Pavia e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliata in Mortara (PV), via XX Settembre n. 28 (p.e.c.:
Email_1
- ricorrente- contro
Sig. (C.F.: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio del sottoscritto suo procuratore avv. Elena Callegari (c.f.
– pec: nel C.F._3 Email_2 cui studio in Vigevano alla via Dante n.12 ha eletto domicilio come da procura alle liti allegata in atti
- resistente–
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente e Parte Resistente: “congiuntamente chiedono che Codesto Tribunale Voglia rimettere la causa in decisione al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni - accertare e dichiarare, in capo al sig. nato a [...] il [...] – C.F.: Controparte_1
- l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 C.F._2 tà degli immobili siti nel Comune di Mortara (PV), contraddistinti al NCT al Foglio 22, Mappale 151, seminativo arborato Classe 4, are 978, R.D. € 2,53, R.A. € 3,03 e, conseguentemente, - ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione del relativo provvedimento. Spese compensate.”
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La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio il Sig. chiedendo di “- accertare e Controparte_1 dichiarare, in ca l'intervenuto acquisto per Controparte_1 usucapione, ex art. 1158 c.c., della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Mortara (PV), contraddistinti al NCT al Foglio 22, Mappale 151, seminativo arborato Classe 4, are 978, R.D. € 2,53, R.A. € 3,03 e, conseguentemente, - ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione del relativo provvedimento.”
In particolare deduceva:
-- che è intestataria del terreno identificato al NCT Parte_1 del Comune di Mortara sub Foglio 22, Mappale 151, seminativo arborato Classe 4, are 978, R.D. € 2,53, R.A. € 3,03 (doc. 1);
- che sul terreno indicato quantomeno dal 1996 – e, pertanto, da oltre vent'anni - esercita il possesso in modo manifesto, continuato, ininterrotto ed indisturbato il sig. che, da allora, lo Controparte_1 ha sempre coltivato e vi ha depositato beni di sua esclusiva proprietà;
- che essendo intenzione del sig. oltre che di CP_1 Pt_1
regolarizzare la posizione giuridica del terreno in discorso, in
[...] modo da attribuirne la formale intestazione a chi effettivamente ha esercitato ed esercita sul medesimo il possesso, nel 2022 i predetti hanno dato corso ed ultimato un procedimento di mediazione, comunque obbligatorio - ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 – ai fini della procedibilità della presente azione;
- che tale procedimento si è concluso con l'accordo di conciliazione del 01/06/2022 (doc. 2), alla luce del quale , Pt_1 dichiarando di non aver in alcun modo esercitato, quantomeno da vent'anni, i propri diritti sul terreno in oggetto, ha riconosciuto l'acquisto della proprietà per usucapione dello stesso in capo al sig.
CP_1
- che il verbale di accordo accertativo dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, nonostante il dettato del richiamato D. Lgs. 28/2010, non è ritenuto idoneo alla trascrizione nei Registri della Conservatoria Immobiliare, non essendo sufficiente a realizzare effetti costitutivi o dispositivi;
- che la trascrizione del solo accordo darebbe vita ad un diritto di proprietà a titolo derivativo e non, invece, a titolo originario;
2 - che l'introduzione del giudizio de quo, pertanto, si rende necessaria per estendere erga omnes gli effetti accertativi dell'accordo raggiunto;
- che per quanto sia inusuale che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione provenga dal soggetto destinato a spogliarsi della proprietà stessa, si evidenzia la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente, identificabile - mero titolo esemplificativo - nella necessità di vedersi esonerata dalla responsabilità verso terzi legata alla manutenzione del bene, piuttosto che dal pagamento degli oneri fiscali legati alla proprietà.
Si è costituito il Sig associandosi alla Controparte_1 domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in capo a sé della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Mortara e così catastalmente censiti: N.C.T. Comune di Mortara, Foglio 22, mappale 151, seminativo arborato, classe 4, are 978, R.D. € 2,53=, R.A. € 3,03=.
All'uopo dichiarando di far proprie le argomentazioni e le produzioni documentali della parte ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione a seguito di note scritte dal 9 maggio 2025.
Ebbene, alla luce delle congiunte conclusioni come sopra indicate delle Parti, Ricorrente e Resistente, due sono i punti da esaminare.
Deve ritenersi che, come correttamente osservato da Parte Ricorrente sussista l'interesse ad agire di , al fine di veder Pt_1 accertare la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione del Sig Controparte_1
Né, anche alla luce della integrale associazione del Resistente alle domande della Ricorrente, può ritenersi una cessazione della materia del contendere, sul rilievo del titolo idoneo alla trascrizione nei Registri della Conservatoria Immobiliare.
In conclusione la domanda deve essere accolta
Le spese di lite come indicato nelle conclusioni delle Parti devono essere interamente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
3 1. accerta e dichiara, in capo al sig. nato a [...] Controparte_1
Cipriano d'Aversa il 06/09/1953 – C.F.: C.F._2
- l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., della piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Mortara (PV), contraddistinti al NCT al Foglio 22, Mappale 151, seminativo arborato Classe 4, are 978, R.D. € 2,53, R.A. € 3,03
2. dispone la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II., ove ritualmente richiesta dalle Parti;
3. Spese compensate.
Così deciso in Pavia il 10 giugno 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c., depositata il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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