Articolo 2 della Legge 28 giugno 1986, n. 339
Articolo 1Articolo 3
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25 luglio 1986
Art. 2. 1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 25 luglio 1986
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