Versione
25 luglio 1986
25 luglio 1986
Art. 2. 1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 27/01/2014, n. 11Provvedimento: […] Secondo quanto statuito dalle richiamate decisioni del giudice amministrativo, mentre a tutte le opere in conglomerato cementizio, normale, precompresso e a struttura metallica si applicano le norme in materia antisismica contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alla costruzione delle linee elettriche esterne si applica la normativa speciale di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), e alla relativa normativa di attuazione. Pertanto, la disposizione regionale impugnata avrebbe inteso unicamente adeguare la normativa regionale a quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 339 del 1986.Leggi di più...
- norme della regione toscana·
- energia·
- impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica·
- ricorso del governo·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- illegittimità costituzionale parziale .·
- contrasto con la normativa statale sul regime semplificato·
- attività di tassidermia e imbalsamazione·
- formazione professionale·
- interventi soggetti a scia·
- illegittimità costituzionale .·
- disciplina delle attività energetiche·
- interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle linee guida·
- asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni