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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 288/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MEDA MARTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ZAFFINO MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Benevento (BN) il
27/10/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
04/10/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
[...]
, nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B. assegnare la casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (Pn) alla via della Ferrovia nr. 4 di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, alla sig.ra che la occuperà assieme ai due figli e Parte_1 Per_1 Per_2
[...
e per l'effetto continuerà a sostenerne, in via esclusiva, i relativi costi di gestione (eccezion fatta per il pagamento del mutuo di cui si dirà nel proseguo);
C. affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori continueranno ad esercitare in modo condiviso la propria responsabilità genitoriale in modo che sia pienamente rispettato il principio della bigenitorialità come espressamente novellato nell'art. 337 ter c.c., in virtù del quale la figlia minorenne continuerà
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
D. il sig. , fin tanto che alloggerà in Caserma, potrà e dovrà CP_1
tenere con sé la figlia minore , secondo il seguente programma: Persona_2
a. a fine settimana alternati: venerdì, sabato e domenica pomeriggio
(dalle ore 17.30 alle ore 19.30) senza pernotto;
b. nr. 1 visita infrasettimanale: giovedì;
c. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia, il sig. previo accordo e congruo preavviso con CP_1
la sig.ra potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
quando lo vorrà;
2 E. nel momento in cui il sig. reperirà un alloggio abitativo proprio, CP_1
potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore , secondo il seguente Persona_2
programma:
a. a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio (dalle ore 13.00) al lunedì mattina (sino alle ore 8.00);
b. un giorno infrasettimanale con pernotto: dal lunedì pomeriggio al martedì mattina;
c. metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Le parti alterneranno di anno in anno le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua etc);
d. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolasstici della figlia, il sig. previo accordo e congruo preavviso con la CP_2
sig.ra potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia CP_3
quando lo vorrà;
F. stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento a CP_1
favore della figlia minore sig.ra per € 300,00, da Persona_2
versarsi entro il giorno 25 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra Pt_1
in forma tracciabile e alle coordinate bancarie già note alle parti. Il
[...]
succitato importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
G. stabilire che le spese straordinarie riguardanti la figlia, come da protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Pordenone
vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. La quota parte delle spese sostenute dovrà essere versata al genitore che vi ha provveduto, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione;
H. stabilire che l'assegno unico e universale sia percepito al 50% da entrambi i coniugi;
I. disporre che entrambi i genitori possano godere delle detrazioni relative alle spese straordinarie cd. sanitarie nella misura del 50%;
3 J. entrambi i coniugi continueranno a farsi carico, per la metà ciascuno, del pagamento della rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale sita in San Vito al Tagliamento (Pn) alla via della Ferrovia nr. 4 e ciò
fino alla relativa scadenza (cfr. all. 6);
K. per quanto alla gestione dell'animale domestico, il sig. a CP_1
fine settimana alterni, si prenderà cura dell'animale prelevandolo dal luogo in cui esso si troverà per portarlo a passeggio e alle lezioni di addestramento;
L. le spese relative al mantenimento dell'animale, (ivi comprese quelle relative alle cure veterinarie) saranno interamente a carico del sig. ; CP_1
M. la sig.ra si impegna sin da ora a non ostacolare in alcun Parte_1
modo la partecipazione del sig. alle Missioni Militari di varia CP_1
natura legate al suo lavoro;
N. i genitori s'impegnino, con comunicazione da darsi con congruo preavviso,
a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici,
insegnati, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia;
Persona_2
O. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro;
P. i coniugi prestano, sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
Q. dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_4
[..
[...] [...]
[...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Benevento (BN), in data
[...]
27/10/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BENEVENTO (BN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 54, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 288/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MEDA MARTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to ZAFFINO MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Benevento (BN) il
27/10/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Persona_1
04/10/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
[...]
, nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B. assegnare la casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (Pn) alla via della Ferrovia nr. 4 di proprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno, alla sig.ra che la occuperà assieme ai due figli e Parte_1 Per_1 Per_2
[...
e per l'effetto continuerà a sostenerne, in via esclusiva, i relativi costi di gestione (eccezion fatta per il pagamento del mutuo di cui si dirà nel proseguo);
C. affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori continueranno ad esercitare in modo condiviso la propria responsabilità genitoriale in modo che sia pienamente rispettato il principio della bigenitorialità come espressamente novellato nell'art. 337 ter c.c., in virtù del quale la figlia minorenne continuerà
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
D. il sig. , fin tanto che alloggerà in Caserma, potrà e dovrà CP_1
tenere con sé la figlia minore , secondo il seguente programma: Persona_2
a. a fine settimana alternati: venerdì, sabato e domenica pomeriggio
(dalle ore 17.30 alle ore 19.30) senza pernotto;
b. nr. 1 visita infrasettimanale: giovedì;
c. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia, il sig. previo accordo e congruo preavviso con CP_1
la sig.ra potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
quando lo vorrà;
2 E. nel momento in cui il sig. reperirà un alloggio abitativo proprio, CP_1
potrà e dovrà tenere con sé la figlia minore , secondo il seguente Persona_2
programma:
a. a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio (dalle ore 13.00) al lunedì mattina (sino alle ore 8.00);
b. un giorno infrasettimanale con pernotto: dal lunedì pomeriggio al martedì mattina;
c. metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Le parti alterneranno di anno in anno le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua etc);
d. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolasstici della figlia, il sig. previo accordo e congruo preavviso con la CP_2
sig.ra potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia CP_3
quando lo vorrà;
F. stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento a CP_1
favore della figlia minore sig.ra per € 300,00, da Persona_2
versarsi entro il giorno 25 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra Pt_1
in forma tracciabile e alle coordinate bancarie già note alle parti. Il
[...]
succitato importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
G. stabilire che le spese straordinarie riguardanti la figlia, come da protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Pordenone
vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. La quota parte delle spese sostenute dovrà essere versata al genitore che vi ha provveduto, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione;
H. stabilire che l'assegno unico e universale sia percepito al 50% da entrambi i coniugi;
I. disporre che entrambi i genitori possano godere delle detrazioni relative alle spese straordinarie cd. sanitarie nella misura del 50%;
3 J. entrambi i coniugi continueranno a farsi carico, per la metà ciascuno, del pagamento della rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale sita in San Vito al Tagliamento (Pn) alla via della Ferrovia nr. 4 e ciò
fino alla relativa scadenza (cfr. all. 6);
K. per quanto alla gestione dell'animale domestico, il sig. a CP_1
fine settimana alterni, si prenderà cura dell'animale prelevandolo dal luogo in cui esso si troverà per portarlo a passeggio e alle lezioni di addestramento;
L. le spese relative al mantenimento dell'animale, (ivi comprese quelle relative alle cure veterinarie) saranno interamente a carico del sig. ; CP_1
M. la sig.ra si impegna sin da ora a non ostacolare in alcun Parte_1
modo la partecipazione del sig. alle Missioni Militari di varia CP_1
natura legate al suo lavoro;
N. i genitori s'impegnino, con comunicazione da darsi con congruo preavviso,
a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici,
insegnati, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia;
Persona_2
O. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro;
P. i coniugi prestano, sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
Q. dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_4
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[...] [...]
[...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Benevento (BN), in data
[...]
27/10/2003;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BENEVENTO (BN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 54, parte I, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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