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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3542 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3542/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. SABA IRENE e l'avv. SABA ISABELLA
) VIA ZAMENHOF 8 56125 PISA;
C.F._2
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
(C.F. ), con l'avv. MANCUSI CP_1 P.IVA_1
MARIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
23.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1068/2020, ottenuto dal convenuto per il pagamento della somma di
€ 30.660,73, a titolo di rimborso di finanziamento ottenuto in data
26/11/2008, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
1652758 (doc. 3) con per l'estinzione Controparte_2
di una precedente pratica nr 1102244 (doc 4). La somma oggetto di mutuo era pari ad € 24.436,80, da rimborsarsi mediante versamento di nr 48 ratei mensili di € 509,10 (doc 5) cadauna oltre alle spese di incasso relative alla modalità di pagamento utilizzata e di cui la prima maggiorata di € 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge.
Ha eccepito la prescrizione del diritto di credito e la probabile nullità delle clausole contrattuali pattuite, con riferimento alla maturazione di interessi usurari e/o anatocistici, avendo parte mutuataria restituito parte del capitale mutuato (pari a € 6.665,00) e tenuto conto da un lato del capitale a suo tempo mutuato, e, dall'altro, della somma ingiunta.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, sia con riferimento alla assoluta genericità dell'eccezione avente ad oggetto la presunta invalidità degli interessi pattuiti.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla attestazione di avvenuta ricezione della comunicazione inoltrata dal creditore opposto in data 10.1.2020 e contenente costituzione in mora del debitore (cfr. docc. 9a e 9b, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
2 Inoltre, con ordinanza del 18.6.2024, e sulla base della giurisprudenza di legittimità specificamente intervenuta sul punto
(cfr. per tutte Cass. 9479/2023), è stato richiesto alle parti di chiarire se nel contratto di finanziamento sussistesse pattuizione che, avuto riguardo alla qualità delle parti, potesse ritenersi nulla.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento, e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato da dichiararsi esecutivo.
In ordine alla eccepita prescrizione del diritto di credito, infatti, e pure a fronte della ritenuta non autenticità della sottoscrizione della comunicazione di messa in mora del debitore (cfr. perizia in atti), si osserva quanto segue.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte convenuta opposta, infatti, la data di decorrenza dalla prescrizione del diritto di credito al rimborso deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata
(27/12/2012) e non dalla data di conclusione del contratto: l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, fonda la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso cfr. Cass. 30 agosto 2011, Sez. III, n. 17798, e da ultimo Cass.
4232/2023). Nel caso in cui, poi, vi sia stata la comunicazione di decadenza del beneficio del termine, al più detto termine decennale decorre da quest'ultima comunicazione (21/02/2011).
3 Quanto, poi, alla validità ed efficacia delle condizioni contrattuali pattuite nel contratto di finanziamento, è opportuno osservare quanto segue.
L'opposizione proposta dalla parte attrice, come accennato, già conteneva la contestazione, per quanto generica, della validità delle clausole pattuite all'interno del contratto di finanziamento posto alla base del credito al rimborso.
A seguito della soprarichiamata ordinanza, specificamente volta a sollecitare il contraddittorio in ordine alla validità delle clausole pattuite avuto riguardo alla qualità del debitore (pacificamente un consumatore), non vi è stata alcuna più precisa articolazione dell'eccezione già formulata in citazione, né, soprattutto, l'allegazione di fatti rilevanti in tal senso (né in punto di pattuizione di oneri illegittimi per il mutuatario, né in punto di pattuizione di interessi ultra-legali). Neppure vi è materialmente allegata la perizia dedotta come prodotta (quale “doc. 2”) con la memoria conclusionale del
16.5.2024.
A fronte di ciò, viene in considerazione la documentazione (contratto ed estratto conto) prodotta dalla parte convenuta con la comparsa di costituzione, dalla quale non emerge alcun profilo di nullità negoziale, con riferimento agli oneri pattuiti accessori alla restituzione del capitale, né con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del credito, avuto riguardo alla documentazione prodotta, fin dalla comparsa, dal cessionario ed attestazione CP_1
la cessione (pubblicata in G. U.), e la conseguente titolarità del diritto di credito, agito.
4 Ne consegue, infondata, come sopra chiarito, l'eccezione di prescrizione del credito, l'infondatezza dell'opposizione, cui deve seguire la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
5
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3542 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3542/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. SABA IRENE e l'avv. SABA ISABELLA
) VIA ZAMENHOF 8 56125 PISA;
C.F._2
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
(C.F. ), con l'avv. MANCUSI CP_1 P.IVA_1
MARIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
23.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1068/2020, ottenuto dal convenuto per il pagamento della somma di
€ 30.660,73, a titolo di rimborso di finanziamento ottenuto in data
26/11/2008, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
1652758 (doc. 3) con per l'estinzione Controparte_2
di una precedente pratica nr 1102244 (doc 4). La somma oggetto di mutuo era pari ad € 24.436,80, da rimborsarsi mediante versamento di nr 48 ratei mensili di € 509,10 (doc 5) cadauna oltre alle spese di incasso relative alla modalità di pagamento utilizzata e di cui la prima maggiorata di € 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge.
Ha eccepito la prescrizione del diritto di credito e la probabile nullità delle clausole contrattuali pattuite, con riferimento alla maturazione di interessi usurari e/o anatocistici, avendo parte mutuataria restituito parte del capitale mutuato (pari a € 6.665,00) e tenuto conto da un lato del capitale a suo tempo mutuato, e, dall'altro, della somma ingiunta.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, sia con riferimento alla assoluta genericità dell'eccezione avente ad oggetto la presunta invalidità degli interessi pattuiti.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla attestazione di avvenuta ricezione della comunicazione inoltrata dal creditore opposto in data 10.1.2020 e contenente costituzione in mora del debitore (cfr. docc. 9a e 9b, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
2 Inoltre, con ordinanza del 18.6.2024, e sulla base della giurisprudenza di legittimità specificamente intervenuta sul punto
(cfr. per tutte Cass. 9479/2023), è stato richiesto alle parti di chiarire se nel contratto di finanziamento sussistesse pattuizione che, avuto riguardo alla qualità delle parti, potesse ritenersi nulla.
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento, e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato da dichiararsi esecutivo.
In ordine alla eccepita prescrizione del diritto di credito, infatti, e pure a fronte della ritenuta non autenticità della sottoscrizione della comunicazione di messa in mora del debitore (cfr. perizia in atti), si osserva quanto segue.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte convenuta opposta, infatti, la data di decorrenza dalla prescrizione del diritto di credito al rimborso deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata
(27/12/2012) e non dalla data di conclusione del contratto: l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, fonda la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso cfr. Cass. 30 agosto 2011, Sez. III, n. 17798, e da ultimo Cass.
4232/2023). Nel caso in cui, poi, vi sia stata la comunicazione di decadenza del beneficio del termine, al più detto termine decennale decorre da quest'ultima comunicazione (21/02/2011).
3 Quanto, poi, alla validità ed efficacia delle condizioni contrattuali pattuite nel contratto di finanziamento, è opportuno osservare quanto segue.
L'opposizione proposta dalla parte attrice, come accennato, già conteneva la contestazione, per quanto generica, della validità delle clausole pattuite all'interno del contratto di finanziamento posto alla base del credito al rimborso.
A seguito della soprarichiamata ordinanza, specificamente volta a sollecitare il contraddittorio in ordine alla validità delle clausole pattuite avuto riguardo alla qualità del debitore (pacificamente un consumatore), non vi è stata alcuna più precisa articolazione dell'eccezione già formulata in citazione, né, soprattutto, l'allegazione di fatti rilevanti in tal senso (né in punto di pattuizione di oneri illegittimi per il mutuatario, né in punto di pattuizione di interessi ultra-legali). Neppure vi è materialmente allegata la perizia dedotta come prodotta (quale “doc. 2”) con la memoria conclusionale del
16.5.2024.
A fronte di ciò, viene in considerazione la documentazione (contratto ed estratto conto) prodotta dalla parte convenuta con la comparsa di costituzione, dalla quale non emerge alcun profilo di nullità negoziale, con riferimento agli oneri pattuiti accessori alla restituzione del capitale, né con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del credito, avuto riguardo alla documentazione prodotta, fin dalla comparsa, dal cessionario ed attestazione CP_1
la cessione (pubblicata in G. U.), e la conseguente titolarità del diritto di credito, agito.
4 Ne consegue, infondata, come sopra chiarito, l'eccezione di prescrizione del credito, l'infondatezza dell'opposizione, cui deve seguire la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 15/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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