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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4517/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4517/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Girardi Angelo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
RI AN, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 18.06.2025 Parte_1
1 Proc. R.G. n. 4517/2025
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 30.08.2008 in Capaccio (SA) con [nato a CP_1
Foggia (FG) il 27.05.1975 (C.F. )], dal quale sono nate due C.F._2 figlie, (13.04.2011) e (16.12.2012), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare con l'obbligo di ciascun coniuge di corrispondere il 50% della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
2) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé; 3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato nel ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 per le figlie minori;
5) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 13.10.2025 si costituiva chiedendo l'affidamento CP_1 congiunto con collocamento paritario e, conseguenzialmente, il mantenimento diretto delle minori e la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 13.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) le figlie minori (13.04.2011) e (16.12.2012) restano Per_1 Per_2 congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
2) la casa familiare sita in Montecorvino Pugliano (SA), al Viale Giuseppe Verdi n.
33 resta assegnata alla sig.ra per viverci con le figlie;
entrambi i Parte_1 genitori continueranno pagare al 50% la rata di mutuo gravante sulla predetta casa familiare sino all'estinzione del debito;
il sig si impegna a lasciare CP_1 la casa familiare entro il 1° dicembre 2025;
2 Proc. R.G. n. 4517/2025
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 8:30 in periodo non scolastico); nelle settimane che non si concludono con il weekend del padre, le minori resteranno con il sig. terrà con se le CP_1 minori dal martedì all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00 in periodo non scolastico) sino al giovedì entro le ore 20:00 con riaccompagnamento presso la residenza materna;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno delle minori – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà a partire da dicembre 2025 un assegno di CP_1 mantenimento di euro 300,00 (150,00 per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.r ; Parte_1
5) l'assegno unico per le due figlie sarà integralmente percepito dalla madre;
il sig.
– che attualmente percepisce per intero l'assegno – a partire da CP_2 dicembre 2025 verserà quanto percepito alla sig.ra sino a che Parte_1
l'INPS non inizierà a versare l'importo direttamente in suo favore;
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
3 Proc. R.G. n. 4517/2025
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 28.12.1976 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(FG) il 27.05.1975 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
4 Proc. R.G. n. 4517/2025
13.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4517/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Girardi Angelo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
RI AN, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 18.06.2025 Parte_1
1 Proc. R.G. n. 4517/2025
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 30.08.2008 in Capaccio (SA) con [nato a CP_1
Foggia (FG) il 27.05.1975 (C.F. )], dal quale sono nate due C.F._2 figlie, (13.04.2011) e (16.12.2012), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa familiare con l'obbligo di ciascun coniuge di corrispondere il 50% della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
2) l'affidamento congiunto delle minori con collocamento presso di sé; 3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato nel ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 per le figlie minori;
5) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 13.10.2025 si costituiva chiedendo l'affidamento CP_1 congiunto con collocamento paritario e, conseguenzialmente, il mantenimento diretto delle minori e la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 13.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) le figlie minori (13.04.2011) e (16.12.2012) restano Per_1 Per_2 congiuntamente affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
2) la casa familiare sita in Montecorvino Pugliano (SA), al Viale Giuseppe Verdi n.
33 resta assegnata alla sig.ra per viverci con le figlie;
entrambi i Parte_1 genitori continueranno pagare al 50% la rata di mutuo gravante sulla predetta casa familiare sino all'estinzione del debito;
il sig si impegna a lasciare CP_1 la casa familiare entro il 1° dicembre 2025;
2 Proc. R.G. n. 4517/2025
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà con sé le minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 8:30 in periodo non scolastico); nelle settimane che non si concludono con il weekend del padre, le minori resteranno con il sig. terrà con se le CP_1 minori dal martedì all'uscita di scuola (o dalle ore 12:00 in periodo non scolastico) sino al giovedì entro le ore 20:00 con riaccompagnamento presso la residenza materna;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
le minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno delle minori – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà a partire da dicembre 2025 un assegno di CP_1 mantenimento di euro 300,00 (150,00 per figlia) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.r ; Parte_1
5) l'assegno unico per le due figlie sarà integralmente percepito dalla madre;
il sig.
– che attualmente percepisce per intero l'assegno – a partire da CP_2 dicembre 2025 verserà quanto percepito alla sig.ra sino a che Parte_1
l'INPS non inizierà a versare l'importo direttamente in suo favore;
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
3 Proc. R.G. n. 4517/2025
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 28.12.1976 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(FG) il 27.05.1975 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
4 Proc. R.G. n. 4517/2025
13.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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