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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado, iscritta al ruolo n. 3276/2013, avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli, vertente
TRA
“ , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio Parte_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di intervento, dall'avv. Ernesto
Grandinetti e dall'avv. Federico Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Nizza n. 73;
INTERVENTRICE
E
“ , nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della AD, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notar Per_1 rep. n. 6352, racc. n. 3270, dall'avv. Luca Apicella, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Annalisa Loria in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 145;
CONVENUTA
E
NASR HA BE HE;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte interventrice rassegnava le proprie conclusioni come da nota scritta del 25.2.2025, mentre la rassegnava le proprie conclusioni come da nota scritta del Controparte_1
24.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Occorre preliminarmente rilevare come la presente sentenza ha ad oggetto la domanda di rivalsa formulata da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 danni del Fondo di Garanzia Vittime della AD. Trattasi dell'ultima domanda rimasta da esaminare, con riferimento ai procedimenti riuniti recanti R.G. n. 1137/2011 e 3276/2013. Sotto tale profilo, invero, occorre riepilogare l'iter processuale dei procedimenti recanti R.G. n. 1137/2011 e 3276/2013.
A) Procedimento recante R.G. n. 1137/2011.
Con atto di citazione del 18.1.2011, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Salerno la e al fine di Controparte_2 Controparte_3 conseguire il risarcimento dei danni attinenti alle gravi lesioni patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.6.2009, alle ore 13:55 circa, in Battipaglia, alla via Aversana SP/312.
Ed invero, l'attore esponeva che, in tali circostanze, mentre viaggiava quale terzo trasportato sul motoveicolo Aprila ETX 125 RV2 tg. DA43552, di proprietà di e condotto da Controparte_3
, assicurato per la RCA con la compagnia (oggi Persona_2 Controparte_4
), in seguito alla collisione con la Mercedes tg AS048KT di proprietà e condotta Parte_1 da SR HA BE HE, veniva sbalzato dalla sella rovinando in terra.
A causa del sinistro, l'attore subiva lesioni gravissime in conseguenza delle quali perdeva l'uso dell'occhio destro e la possibilità di deambulare autonomamente, aveva frequenti crisi epilettiche, bradipragismo e bradilalia, con rallentamento di ogni movimento e della parola, con notevole incidenza sulla capacità cognitiva ed intellettiva di un soggetto ancora in età giovanile (18 anni al momento del sinistro), e conseguente stato di depressione con forti ripercussioni sull'aspetto psicologico, con l'accertamento di un danno biologico permanente in misura dell'80% , con incidenza sulla capacità lavorativa generica del 100%, una ITT di 240 gg, una ITP al 50% di 120 gg ed una ITP al 25% di 120 gg.
Tanto premesso, e rilevato di non aver ricevuto alcuna offerta di risarcimento dalla compagnia garante per la RCA del motociclo, concludeva chiedendo la condanna in solido di e della Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni da lui subiti a qualsiasi titolo in conseguenza del Parte_1 sinistro oggetto di causa.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo che il Controparte_3 sinistro oggetto di causa si era verificato per colpa esclusiva del conducente della Mercedes, SR
HA BE HE, il quale, uscendo da una curva all'altezza del Km 7 della SP 312 in direzione monti – mare, aveva invaso l'opposta corsia di marcia collidendo con il motociclo condotto da e con a bordo l'attore. Persona_2 Tanto premesso, e considerato che la vettura che aveva causato il sinistro risultava assicurata con la
.p.a.”, concludeva perché fosse disposta la chiamata in causa della CP_5 Controparte_3 predetta compagnia assicurativa e di SR HA BE HE, dei quali chiedeva altresì la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni cagionati al motociclo di sua proprietà, vinte le spese e le competenze di lite.
Il medesimo , con memoria integrativa della comparsa di risposta, deduceva Controparte_3 inoltre il negligente comportamento della nella gestione del sinistro nei Controparte_2 confronti dell'attore per non aver ancora provveduto al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo con conseguente aumento delle somme dovute che, in caso di superamento dei limiti del massimale della polizza e responsabilità del sinistro da attribuirsi esclusivamente al , CP_3 avrebbero determinato un ulteriore danno a suo carico.
Deducendo inoltre che la , all'atto di sottoscrizione della polizza, aveva violato i Parte_1 minimi previsti dalla legge in relazione al massimale per i sinistri, chiedeva che questa fosse condannata al pagamento in favore dell'attore di tutte le somme che, nel caso di sua soccombenza in giudizio, avrebbe dovuto corrispondere in favore di , con riguardo agli importi che Parte_2 eventualmente avessero superato il massimale imposto dalla Parte_1
Si costituiva in giudizio anche la con comparsa del tempestivamente Controparte_2 depositata in data 10.5.2011, premettendo che ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. l'assicuratore del vettore del terzo trasportato risponde entro il massimale minimo di legge, così chiedendo di contenere entro tale limite il risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Con atto di intervento depositato in data 10.5.2011, intervenivano in giudizio CO
, e , rispettivamente genitori e fratelli dell'attore Controparte_7 CP_8 CP_9
, instando per la condanna di e della Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni da loro subiti a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riguardo alla incidenza negativa sulla vita familiare e sul rapporto con i congiunti.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la TE
”, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancanza
[...] di procura ad hoc e per eccessiva genericità, ed eccependo inoltre la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che, da controlli effettuati, era emerso che l'autovettura Mercedes tg. AS048KT, al momento del sinistro, era priva di valida copertura assicurativa con la , così contestando CP_5 tutte le domande proposte nei suoi confronti da , e chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza del 6.6.2012 veniva dichiarata la contumacia di SR HA BE HE, il quale, benché regolarmente citato in giudizio, non si era costituito. Con atto di intervento depositato in data 9.12.2011 interveniva in giudizio anche Persona_2
deducendo una dinamica del sinistro analoga a quella prospettata da e
[...] Controparte_3 concludendo perché fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di SR HA BE HE nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, perché questi fosse condannato, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, con vittoria di spese di lite. Controparte_11
Con ordinanza depositata il 7.8.2012 si disponeva che il terzo intervenuto, , Persona_2 notificasse, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., il suo atto di intervento volontario nei confronti di SR
HA BE HE.
Veniva inoltre rigettata l'istanza dell'attore e dei terzi intervenuti, CO [...]
, e di chiamare in causa il Fondo di Garanzia Vittime CP_7 CP_8 CP_12 della AD (in quanto essi non avevano spiegato domande nei confronti della , per cui le difese CP_5 di quest'ultima non potevano far sorgere nei loro confronti l'interesse a chiamare in causa ulteriori terzi); era rigettata anche l'istanza del convenuto, e del terzo intervenuto, Controparte_3
, di chiamare in causa il Fondo di Garanzia Vittime della AD (perché non Persona_2 risultava inviata nei confronti di quest'ultima la preventiva richiesta di risarcimento danni, di cui all'art. 287 D. Lgs. 209/2005).
All'udienza del 20.2.2013 il procuratore di depositava atto di intervento Persona_2 notificato a SR HA BE HE;
inoltre, anche nell'interesse di , Controparte_3 reiterava l'istanza di chiamare in causa il Fondo, deducendo di aver inviato, in data 8.4.2011, sia alla
, in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della AD, che alla Controparte_13
Consap, la preventiva richiesta di risarcimento danni, che depositava in giudizio.
Il Got, alla medesima udienza del 20.2.2013, autorizzava la chiamata in causa del Fondo di Garanzia
Vittime della AD, da parte del convenuto e del terzo intervenuto Controparte_3 [...]
. Per_2
Pertanto, la , nella qualità di impresa designata per la regione Campania Controparte_14 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della AD, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 17.10.2013, instando per la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande proposte nei propri confronti;
in ipotesi di accoglimento delle suddette domande, chiedeva di accogliere l'azione di regresso proposta nei confronti di SR HA BE
HE e, per l'effetto, di condannare lo stesso a rivalere la di ogni eventuale esborso CP_1 sostenuto.
All'udienza del 13.11.2013, la era autorizzata a notificare la Controparte_1 comparsa di costituzione nei confronti del convenuto contumace. All'udienza del 16.4.2014, il procuratore dell'attore e dei terzi intervenuti Parte_2 _6
, e dichiarava che i suoi assistiti erano
[...] Controparte_7 CP_8 CP_12 stati risarciti nei limiti del massimale dalla e che, pertanto, in virtù di Controparte_2 accordi intercorsi con la predetta compagnia assicurativa, abbandonavano il giudizio;
venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Dichiarata la nullità della notifica della comparsa di costituzione della nei confronti Controparte_1 del contumace, alla successiva udienza del 16.3.2016, tale ente assicurativo dichiarava di rinunciare alla domanda di regresso nei confronti di SR HA BE HE e chiedeva la riunione del giudizio RG n. 1137/2011 con il giudizio RG n. 3276/2013, riunione che veniva disposta con ordinanza del 5.8.2016.
B) Procedimento recante R.G. n. 3276/2013
Con atto di citazione del 9.4.2013, , Parte_2 CO Parte_3
e convenivano in giudizio SR HA BE HE e la CP_8 CP_9
, in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della AD, Controparte_13 chiedendone, in base alle medesime allegazioni spiegate nel giudizio RG n. 1137/2011, la condanna al risarcimento in favore degli attori di ogni danno subito a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con il pagamento della somma che, previa detrazione dell'acconto già versato dalla sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria, vinte le spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.7.2013, si costituiva anche in tale giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande attoree e chiedendo, in CP_13 caso di accoglimento delle stesse e in accoglimento della domanda di regresso spiegata nei confronti di SR HA BE HE, di condannare quest'ultimo a rivalere la da ogni eventuale CP_1 esborso.
All'udienza del 18.12.2013 veniva dichiarata la contumacia di SR HA BE HE, il quale, benché regolarmente citato in giudizio, non si era costituito, nei cui confronti veniva disposta la notifica della comparsa di costituzione della Controparte_1
Con atto di intervento del 26.11.2013, interveniva in tale giudizio la al fine Controparte_2 di spiegare azione di rivalsa, ex art. 141, IV comma Cod. Ass., nei confronti dell'
[...]
, nella qualità indicata, chiedendone la condanna alla refusione in favore della Controparte_1 di tutte le somme versate in favore dei soggetti danneggiati e trasportati sul Controparte_2 veicolo di proprietà di , vinte le spese di lite. Controparte_3
Trattazione congiunta dei giudizi. Disposta la riunione dei giudizi, con sentenza parziale n. 23/2017 del 31.12.2016, il Tribunale, parzialmente pronunziando nel giudizio recante R..G. n. 1137/2011 : 1) dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011
RG, dall'attore, , nei confronti dei convenuti, e Parte_2 Controparte_3 [...]
”; nonché relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta, nel medesimo CP_2 giudizio N. 1137/2011 RG, nei confronti dei medesimi convenuti da CO [...]
, e , terzi intervenuti;
2) dichiarava inammissibile, per CP_7 CP_8 CP_9 sopravvenuta carenza di interesse, la domanda proposta nel giudizio N. 1137/2011 RG dal convenuto nei confronti di nella memoria integrativa della comparsa Controparte_3 Controparte_2 di risposta depositata in data 10.5.2011, avente ad oggetto la condanna di al pagamento in CP_2 favore di di tutte quelle somme allo stesso dovute a titolo di risarcimento danni, che Parte_2 avessero superato il massimale negligentemente imposto dalla di € 774.685,35 al momento CP_2 della stipula del contratto;
3) erano compensate tra le parti le spese del giudizio, relativamente alle domande decise di cui ai precedenti punti nn. 1) e 2).
Con separata e contestuale ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per l'udienza del 2.2.2017 per la sua prosecuzione, con la precisazione che il giudizio N. 1137/2011 RG (a cui era riunito il giudizio
N. 3276/2013 RG) doveva proseguire tra tutte le altre parti, ad eccezione degli attori e di CP_2
(quindi, doveva proseguire tra , la , SR
[...] Controparte_3 Persona_2 CP_5
HA BE HE, e le nella qualità indicata), per la decisione delle Controparte_13 ulteriori domande in esso proposte;
così come doveva proseguire il giudizio riunito N. 3276/2013 RG per la decisione di tutte le domande in esso proposte.
Con ordinanza del 31.3.2017 il Tribunale riteneva opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie articolate dalle parti in entrambi i giudizi, decidere in ordine all'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per incompletezza del contenuto della preventiva richiesta di risarcimento danni, eccezione formulata dalla , nella qualità Controparte_1 indicata, sia nel giudizio N. 3276/2013, relativamente alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dagli attori ( , e Parte_2 CO Controparte_7 CP_9
, sia nel giudizio N. 1137/2011 RG, relativamente alla domanda proposta nei suoi CP_8 confronti da (convenuto) e da (terzo intervenuto), e, Controparte_3 Persona_2 pertanto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2017, al fine di decidere in ordine alle suindicate eccezioni e a tutte le ulteriori domande per cui non era necessaria attività istruttoria.
Sicché, con sentenza parziale depositata il 26.4.2018, il Tribunale, parzialmente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 1137/2011 e sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 3276/2013 così statuiva: 1) Dichiara l'improponibilità della domanda trasversale di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, da (terzo Persona_2 intervenuto) nei confronti di SR HA BE HE e della , nella Controparte_14 qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD;
2) Dichiara la proponibilità della domanda trasversale di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011
RG, da (convenuto) nei confronti di SR HA BE HE e della Controparte_3 [...]
, nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD;
Controparte_14
3) Dichiara abbandonata per rinuncia la domanda di rivalsa proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, dalla , nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo delle Controparte_14
Vittime della AD, nei confronti di SR HA BE HE;
4) Rigetta le domande trasversali di risarcimento danni proposte, nel giudizio N. 1137/211 RG, da e Controparte_3 Persona_2 nei confronti della;
5) Dichiara
[...] TE
l'improponibilità della domanda proposta dagli attori, nel giudizio N. 3276/2013 RG, nei confronti della , nella qualità indicata, e di SR HA BE HE;
6) Controparte_14
Dichiara assorbita nella dichiarazione di improponibilità della domanda degli attori la domanda trasversale di rivalsa proposta dalla , nella qualità indicata, e di SR Controparte_14
HA BE HE;
7) Dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la sua prosecuzione, ai fini della decisione della domanda di risarcimento danni patrimoniali proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, da (convenuto) nei confronti di SR HA Controparte_3
BE HE e della , nella qualità di impresa designata alla Gestione Controparte_14 del Fondo per le Vittime della AD;
nonché della domanda di rivalsa, ex art. 141, comma 4, Cod.
Ass., proposta, nel giudizio N. 3276/2013, dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
, nella qualità indicata;
8) Compensa le spese processuali tra tutte le parti del giudizio Controparte_14
N. 1137/2011 RG, relativamente alle domande decise con la presente sentenza;
9) Compensa le spese processuali tra tutte le parti del giudizio N. 3276/2013 RG, relativamente a tutte le domande decise con la presente sentenza.
Pertanto, la causa era rimessa sul ruolo, così ammettendosi le richieste istruttorie articolate dalle parti in causa.
Sicché, espletata l'istruttoria orale ed acquisita la disponibilità dei procuratori del , nonché CP_3 della con riferimento al deposito della perizia stragiudiziale espletata da parte Controparte_1 del fiduciario di tale ente assicurativo sul motociclo interessato dal sinistro, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.7.2022, ove veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. Di poi, con ulteriore sentenza parziale n. 270/2023, il Tribunale, parzialmente pronunziando sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte di nei Controparte_3 confronti della , nella qualità di impresa designata alla Gestione Controparte_1 del Fondo per le Vittime della AD, nonché nei confronti di SR HA BE HE, nell'ambito del giudizio n. 1137/2011 R.G., riunito al procedimento recante R.G. n. 3276/2013, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvedeva: 1) accoglie la domanda di , e, per l'effetto, condanna la , nella qualità Controparte_3 Controparte_1 di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD, nonché SR HA BE
HE, al pagamento dell'importo di € 1.550,00, oltre rivalutazione ed interessi, nelle modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di Controparte_1 impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD, nonché SR HA BE
HE, alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in € 24,56 per Controparte_3 spese vive ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da attribuire in favore dell'avv. Rosario Santese;
3) dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la sua prosecuzione, con riferimento alla domanda di rivalsa proposta nel giudizio N. 3276/2013 dalla nei confronti della Controparte_2
, nella qualità indicata. Controparte_15
Quindi, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data, la
[...]
veniva invitata a documentare l'esistenza del potere rappresentativo in sede Parte_1 sostanziale in capo al dott. firmatario della procura alle liti in atti, nonché ad interloquire CP_16 in merito alla natura giuridica dell'azione così formulata da parte di Parte_1 nel caso di specie.
Con ordinanza del 28.4.2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, con riferimento alla domanda di rivalsa, nei confronti del contumace Controparte_17
All'udienza del 19.10.2023 veniva dichiarata la nullità della notifica, disponendosene la rinnovazione. Di poi, riscontrato il fallimento del tentativo di rinnovazione della notifica, veniva disposta una nuova rinnovazione della stessa.
Dichiarata quindi la contumacia del litisconsorte necessario, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 28.2.2025.
La domanda di rivalsa è improponibile.
In linea del tutto preliminare, occorre ribadire il contenuto dell'ordinanza del 23.5.2024, con cui la veniva autorizzata a rinnovare, per la seconda volta, la notifica Parte_1 dell'atto di integrazione del contraddittorio, nei confronti del sig. Controparte_17 Sotto tale profilo, infatti, risulta sufficientemente provato che tale ente assicurativo aveva provveduto alla prima rinnovazione della notifica in data 16.11.2023 e che il plico era stato restituito al mittente soltanto in data 15.12.2023, rilevandosi l'impossibilità di perfezionamento dell'iter notificatorio.
Ed effettivamente, anche tenuto conto dell'evidente difficoltà di rintracciare il responsabile civile, circostanza che ha contraddistinto tutti tentativi di notifica effettuati nei confronti di tale parte in entrambi i giudizi riuniti, nonché dell'obiettiva impossibilità di addivenire ad una notifica in forma diversa da quella di cui all'art. 143 c.p.c., non può in alcun modo censurarsi in parte qua la condotta tenuta da parte dello stesso ente assicurativo.
Infatti, avuto riguardo alla data dell'udienza di rinvio (20.3.2024), ed ai tempi necessari per il perfezionamento della notifica di cui all'art. 143 c.p.c., non sarebbe stato possibile rispettare il termine libero a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi in alcun modo imputabile l'omessa riattivazione di tale iter notificatorio, così dovendosi ribadire la legittimità della condotta posta in essere da parte del predetto ente assicurativo (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 15.7.2016, n. 14595).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'improponibilità della domanda formulata da parte di tale ente assicurativo.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare come la concludeva Parte_1 nel senso che “accertato il diritto di rivalsa ex art. 141, IV comma 4 cda di nei Parte_1 confronti di , nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S.”, tale Controparte_1 ultimo ente venisse “condannato a rifondere di tutte le somme versate, ex art. 141 Parte_1 cda, in favore dei soggetti danneggiati e trasportati sul veicolo di proprietà del sig.
[...]
”. CP_3
In tal senso, tale ente allegava di aver provveduto a corrispondere, in favore dei signori _2
, , e , l'importo
[...] CO Controparte_7 CP_8 CP_9 complessivo pari ad € 775.000,00.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla corretta decodificazione della natura giuridica della domanda così formulata da parte dell'ente assicurativo in esame.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi circa il fatto che, con riguardo alla posizione di _6
, e rispettivamente padre, madre e
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 fratelli del sig. , non possa venire in rilievo la disciplina di cui all'art. 141, IV comma Parte_2
c.p.c.
Ed infatti, appare evidente che, non potendo ritenersi in tal senso tali parti come trasportati stricto sensu inteso, queste ultime non avrebbero potuto in alcun modo esercitare la speciale tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005. A tutto voler concedere, infatti, la domanda così formulata da parte del predetto ente assicurativo risulta piuttosto riconducibile nell'alveo applicativo della più generale disciplina di cui all'art. 1916
c.c., subentrando così nei diritti dei predetti danneggiati verso i terzi responsabili.
Più in particolare, tali diritti risultano riconducibili nell'alveo dell'azione di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs. n. 209/2005. Sotto tale profilo, trattasi di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione
Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione di natura risarcitoria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III,
20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ.,
SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Pertanto, la subentrava direttamente in tali posizione giuridiche Parte_1 soggettive riferibili ai predetti danneggiati nei confronti, tra l'altro, della , nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della AD per la Regione Campania.
A conclusioni non dissimili deve addivenirsi con riguardo alla posizione del sig. . Parte_2
In linea del tutto generale, deve anzitutto evidenziarsi come il predetto sig. nell'ambito del _6 giudizio recante R.G. n. 1137/2011, aveva specificamente richiesto la condanna del sig.
[...]
, quale proprietario del motociclo su cui era trasportato, e della CP_3 Parte_1
quale “impresa assicuratrice del motoveicolo Aprilia ETX125 RV tg. DA43552, al risarcimento
[...] di tutti i danni subiti a qualsiasi titolo (nessuno escluso)”.
Ed invero, ad un'interpretazione sistematica della complessiva allegazione così dedotta, tale domanda non può che ricondursi nell'alveo della tutela risarcitoria di cui all'art. 2054 c.c. e dell'azione diretta ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. A voler ragionare in termini diversi, infatti, non risulterebbe invero agevolmente spiegabile la compatibilità di tale richiesta di condanna, tra l'altro, nei confronti del relativo responsabile civile, con la domanda di pagamento ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Né, a tutto voler concedere, risultavano in quella sede dedotti gli elementi costitutivi della speciale tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Sicché, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, avendo provveduto la Parte_1
alla liquidazione del risarcimento in esame, la stessa sia succeduta nel relativo diritto di credito
[...] vantato da parte del danneggiato nei confronti della , nella predetta qualità, ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs. n. 209/2005.
A tanto depone infatti la natura del credito così azionato, che veniva successivamente soddisfatto da parte della . Parte_1
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi, a tutto voler concedere, anche a voler astrattamente ritenere configurabile, nel caso di specie, l'esercizio della tutela di cui all'art. 141, IV comma d.lgs.
n. 209/2005.
Ed infatti, si è avuto modo di chiarire come l'azione di rivalsa, lato sensu intesa, di cui all'art. 141,
IV comma d.lgs. n. 209/2005, sia un'ordinaria ipotesi di surrogazione ai sensi dell'art. 1203, n. 5) e
1916 c.c., così venendo in rilievo una successione a titolo particolare nel diritto (Cass. Civ., SS.UU.,
29.4.2015, n. 8620; Sez. III, 11.5.2022, n. 14981): “l'assicurazione del vettore sta in giudizio in luogo degli originari creditori ed esercita quello che era il loro diritto, nei limiti in cui ha pagato”, così rivestendola qualità di “successore a titolo particolare dei creditori del diritto controverso” (Cass.
Civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27075).
Alcun dubbio, peraltro, può porsi in merito all'esperibilità dell'azione di rivalsa in esame anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, sussistendone i relativi presupposti di legge (Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14255).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, l'istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 si basa sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, nella liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo nella seconda fase è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti) (Cass. Civ., SS.UU., 30.11.2022, n.
35318).
In altre parole, è proprio il meccanismo della “rivalsa” che consente di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti coinvolte nel peculiare istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005: ad un accertamento ispirato al principio del vulneratus ante omnia reficiendus, proprio della tutela diretta del terzo trasportato, seguirà poi, in sede di esercizio della “rivalsa” da parte dell'ente che ha liquidato l'indennizzo, il necessario l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, secondo i più generali canoni di cui all'art. 2054 c.c. e 144 d.lgs. n. 209/2005.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, deve evidenziarsi che, quale che fosse l'azione concretamente esercitata da parte del sig. , nonché degli interventori nel giudizio Parte_2 recante R.G. n. 1137/2011, alcun dubbio si pone in merito al fatto che il diritto di “rivalsa” esercitato da parte della aveva ad oggetto proprio lo specifico credito vantato Parte_1 da tali parti ai sensi dei titoli indicati in precedenza. Trattasi, in altre parole dell'ordinaria azione risarcitoria ex art. 2054 c.c., nonché del diritto di cui all'art. 287 d.lgs. n. 209/2005, di cui era specificamente contestato l'adempimento alla condizione di proponibilità, come dedotto da parte della Controparte_1
Ne deriva, pertanto, che tale ente assicurativo era subentrato negli specifici diritti di credito così indicati: e non v'è dubbio, pertanto, in merito all'applicabilità, con riferimento alla sua posizione creditizia, della medesima condizione di proponibilità di cui agli artt. 287 e 145 d.lgs. n. 209/2005 prevista con riferimento al credito in cui l'ente veniva surrogato.
Nel caso di specie, quindi, non può che concludersi per l'improponibilità della domanda così formulata da parte della . Parte_1
Infatti, da un lato, non è possibile rivalutare l'adempimento alla predetta condizione con riferimento alla domanda risarcitoria già formulata da parte degli attori nel procedimento recante R.G. n.
3276/2013: al riguardo, infatti, è già stata emessa la sentenza parziale n. 2168/2018, senz'altro opponibile anche nei confronti della , ai sensi dell'art. 111, IV Parte_1 comma c.p.c.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, dalla documentazione in atti non risulta provato che la abbia autonomamente provveduto all'inoltro della predetta diffida;
Parte_1 tanto, peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che, risultando già in corso il giudizio, nemmeno avrebbe potuto essere assolta la condizione di cui al primo comma dell'art. 287 d.lgs. n. 209/2005, che avrebbe invece richiesto il necessario decorso del termine di sessanta giorni prima di introdurre il giudizio.
Risulta infine inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Ne consegue, pertanto, l'improponibilità della domanda.
L'obiettiva e significativa complessità delle questioni giuridiche risultate risolutive della vicenda per cui è causa depone per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di rivalsa formulata da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della Controparte_1
AD, nonché nei confronti di SR HA BE HE, nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
3276/2013, originariamente riunito al procedimento recante R.G. n. 3276/2013, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda di rivalsa;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 30.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
SENTENZA nella causa civile in I grado, iscritta al ruolo n. 3276/2013, avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli, vertente
TRA
“ , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio Parte_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di intervento, dall'avv. Ernesto
Grandinetti e dall'avv. Federico Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Nizza n. 73;
INTERVENTRICE
E
“ , nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia Vittime della AD, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notar Per_1 rep. n. 6352, racc. n. 3270, dall'avv. Luca Apicella, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Annalisa Loria in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 145;
CONVENUTA
E
NASR HA BE HE;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte interventrice rassegnava le proprie conclusioni come da nota scritta del 25.2.2025, mentre la rassegnava le proprie conclusioni come da nota scritta del Controparte_1
24.2.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Occorre preliminarmente rilevare come la presente sentenza ha ad oggetto la domanda di rivalsa formulata da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1 danni del Fondo di Garanzia Vittime della AD. Trattasi dell'ultima domanda rimasta da esaminare, con riferimento ai procedimenti riuniti recanti R.G. n. 1137/2011 e 3276/2013. Sotto tale profilo, invero, occorre riepilogare l'iter processuale dei procedimenti recanti R.G. n. 1137/2011 e 3276/2013.
A) Procedimento recante R.G. n. 1137/2011.
Con atto di citazione del 18.1.2011, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Salerno la e al fine di Controparte_2 Controparte_3 conseguire il risarcimento dei danni attinenti alle gravi lesioni patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.6.2009, alle ore 13:55 circa, in Battipaglia, alla via Aversana SP/312.
Ed invero, l'attore esponeva che, in tali circostanze, mentre viaggiava quale terzo trasportato sul motoveicolo Aprila ETX 125 RV2 tg. DA43552, di proprietà di e condotto da Controparte_3
, assicurato per la RCA con la compagnia (oggi Persona_2 Controparte_4
), in seguito alla collisione con la Mercedes tg AS048KT di proprietà e condotta Parte_1 da SR HA BE HE, veniva sbalzato dalla sella rovinando in terra.
A causa del sinistro, l'attore subiva lesioni gravissime in conseguenza delle quali perdeva l'uso dell'occhio destro e la possibilità di deambulare autonomamente, aveva frequenti crisi epilettiche, bradipragismo e bradilalia, con rallentamento di ogni movimento e della parola, con notevole incidenza sulla capacità cognitiva ed intellettiva di un soggetto ancora in età giovanile (18 anni al momento del sinistro), e conseguente stato di depressione con forti ripercussioni sull'aspetto psicologico, con l'accertamento di un danno biologico permanente in misura dell'80% , con incidenza sulla capacità lavorativa generica del 100%, una ITT di 240 gg, una ITP al 50% di 120 gg ed una ITP al 25% di 120 gg.
Tanto premesso, e rilevato di non aver ricevuto alcuna offerta di risarcimento dalla compagnia garante per la RCA del motociclo, concludeva chiedendo la condanna in solido di e della Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni da lui subiti a qualsiasi titolo in conseguenza del Parte_1 sinistro oggetto di causa.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo che il Controparte_3 sinistro oggetto di causa si era verificato per colpa esclusiva del conducente della Mercedes, SR
HA BE HE, il quale, uscendo da una curva all'altezza del Km 7 della SP 312 in direzione monti – mare, aveva invaso l'opposta corsia di marcia collidendo con il motociclo condotto da e con a bordo l'attore. Persona_2 Tanto premesso, e considerato che la vettura che aveva causato il sinistro risultava assicurata con la
.p.a.”, concludeva perché fosse disposta la chiamata in causa della CP_5 Controparte_3 predetta compagnia assicurativa e di SR HA BE HE, dei quali chiedeva altresì la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni cagionati al motociclo di sua proprietà, vinte le spese e le competenze di lite.
Il medesimo , con memoria integrativa della comparsa di risposta, deduceva Controparte_3 inoltre il negligente comportamento della nella gestione del sinistro nei Controparte_2 confronti dell'attore per non aver ancora provveduto al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo con conseguente aumento delle somme dovute che, in caso di superamento dei limiti del massimale della polizza e responsabilità del sinistro da attribuirsi esclusivamente al , CP_3 avrebbero determinato un ulteriore danno a suo carico.
Deducendo inoltre che la , all'atto di sottoscrizione della polizza, aveva violato i Parte_1 minimi previsti dalla legge in relazione al massimale per i sinistri, chiedeva che questa fosse condannata al pagamento in favore dell'attore di tutte le somme che, nel caso di sua soccombenza in giudizio, avrebbe dovuto corrispondere in favore di , con riguardo agli importi che Parte_2 eventualmente avessero superato il massimale imposto dalla Parte_1
Si costituiva in giudizio anche la con comparsa del tempestivamente Controparte_2 depositata in data 10.5.2011, premettendo che ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. l'assicuratore del vettore del terzo trasportato risponde entro il massimale minimo di legge, così chiedendo di contenere entro tale limite il risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Con atto di intervento depositato in data 10.5.2011, intervenivano in giudizio CO
, e , rispettivamente genitori e fratelli dell'attore Controparte_7 CP_8 CP_9
, instando per la condanna di e della Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni da loro subiti a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con particolare riguardo alla incidenza negativa sulla vita familiare e sul rapporto con i congiunti.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la TE
”, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancanza
[...] di procura ad hoc e per eccessiva genericità, ed eccependo inoltre la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che, da controlli effettuati, era emerso che l'autovettura Mercedes tg. AS048KT, al momento del sinistro, era priva di valida copertura assicurativa con la , così contestando CP_5 tutte le domande proposte nei suoi confronti da , e chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza del 6.6.2012 veniva dichiarata la contumacia di SR HA BE HE, il quale, benché regolarmente citato in giudizio, non si era costituito. Con atto di intervento depositato in data 9.12.2011 interveniva in giudizio anche Persona_2
deducendo una dinamica del sinistro analoga a quella prospettata da e
[...] Controparte_3 concludendo perché fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di SR HA BE HE nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, perché questi fosse condannato, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, con vittoria di spese di lite. Controparte_11
Con ordinanza depositata il 7.8.2012 si disponeva che il terzo intervenuto, , Persona_2 notificasse, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., il suo atto di intervento volontario nei confronti di SR
HA BE HE.
Veniva inoltre rigettata l'istanza dell'attore e dei terzi intervenuti, CO [...]
, e di chiamare in causa il Fondo di Garanzia Vittime CP_7 CP_8 CP_12 della AD (in quanto essi non avevano spiegato domande nei confronti della , per cui le difese CP_5 di quest'ultima non potevano far sorgere nei loro confronti l'interesse a chiamare in causa ulteriori terzi); era rigettata anche l'istanza del convenuto, e del terzo intervenuto, Controparte_3
, di chiamare in causa il Fondo di Garanzia Vittime della AD (perché non Persona_2 risultava inviata nei confronti di quest'ultima la preventiva richiesta di risarcimento danni, di cui all'art. 287 D. Lgs. 209/2005).
All'udienza del 20.2.2013 il procuratore di depositava atto di intervento Persona_2 notificato a SR HA BE HE;
inoltre, anche nell'interesse di , Controparte_3 reiterava l'istanza di chiamare in causa il Fondo, deducendo di aver inviato, in data 8.4.2011, sia alla
, in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della AD, che alla Controparte_13
Consap, la preventiva richiesta di risarcimento danni, che depositava in giudizio.
Il Got, alla medesima udienza del 20.2.2013, autorizzava la chiamata in causa del Fondo di Garanzia
Vittime della AD, da parte del convenuto e del terzo intervenuto Controparte_3 [...]
. Per_2
Pertanto, la , nella qualità di impresa designata per la regione Campania Controparte_14 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della AD, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 17.10.2013, instando per la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande proposte nei propri confronti;
in ipotesi di accoglimento delle suddette domande, chiedeva di accogliere l'azione di regresso proposta nei confronti di SR HA BE
HE e, per l'effetto, di condannare lo stesso a rivalere la di ogni eventuale esborso CP_1 sostenuto.
All'udienza del 13.11.2013, la era autorizzata a notificare la Controparte_1 comparsa di costituzione nei confronti del convenuto contumace. All'udienza del 16.4.2014, il procuratore dell'attore e dei terzi intervenuti Parte_2 _6
, e dichiarava che i suoi assistiti erano
[...] Controparte_7 CP_8 CP_12 stati risarciti nei limiti del massimale dalla e che, pertanto, in virtù di Controparte_2 accordi intercorsi con la predetta compagnia assicurativa, abbandonavano il giudizio;
venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Dichiarata la nullità della notifica della comparsa di costituzione della nei confronti Controparte_1 del contumace, alla successiva udienza del 16.3.2016, tale ente assicurativo dichiarava di rinunciare alla domanda di regresso nei confronti di SR HA BE HE e chiedeva la riunione del giudizio RG n. 1137/2011 con il giudizio RG n. 3276/2013, riunione che veniva disposta con ordinanza del 5.8.2016.
B) Procedimento recante R.G. n. 3276/2013
Con atto di citazione del 9.4.2013, , Parte_2 CO Parte_3
e convenivano in giudizio SR HA BE HE e la CP_8 CP_9
, in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della AD, Controparte_13 chiedendone, in base alle medesime allegazioni spiegate nel giudizio RG n. 1137/2011, la condanna al risarcimento in favore degli attori di ogni danno subito a qualsiasi titolo in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con il pagamento della somma che, previa detrazione dell'acconto già versato dalla sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria, vinte le spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.7.2013, si costituiva anche in tale giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande attoree e chiedendo, in CP_13 caso di accoglimento delle stesse e in accoglimento della domanda di regresso spiegata nei confronti di SR HA BE HE, di condannare quest'ultimo a rivalere la da ogni eventuale CP_1 esborso.
All'udienza del 18.12.2013 veniva dichiarata la contumacia di SR HA BE HE, il quale, benché regolarmente citato in giudizio, non si era costituito, nei cui confronti veniva disposta la notifica della comparsa di costituzione della Controparte_1
Con atto di intervento del 26.11.2013, interveniva in tale giudizio la al fine Controparte_2 di spiegare azione di rivalsa, ex art. 141, IV comma Cod. Ass., nei confronti dell'
[...]
, nella qualità indicata, chiedendone la condanna alla refusione in favore della Controparte_1 di tutte le somme versate in favore dei soggetti danneggiati e trasportati sul Controparte_2 veicolo di proprietà di , vinte le spese di lite. Controparte_3
Trattazione congiunta dei giudizi. Disposta la riunione dei giudizi, con sentenza parziale n. 23/2017 del 31.12.2016, il Tribunale, parzialmente pronunziando nel giudizio recante R..G. n. 1137/2011 : 1) dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011
RG, dall'attore, , nei confronti dei convenuti, e Parte_2 Controparte_3 [...]
”; nonché relativamente alla domanda di risarcimento danni proposta, nel medesimo CP_2 giudizio N. 1137/2011 RG, nei confronti dei medesimi convenuti da CO [...]
, e , terzi intervenuti;
2) dichiarava inammissibile, per CP_7 CP_8 CP_9 sopravvenuta carenza di interesse, la domanda proposta nel giudizio N. 1137/2011 RG dal convenuto nei confronti di nella memoria integrativa della comparsa Controparte_3 Controparte_2 di risposta depositata in data 10.5.2011, avente ad oggetto la condanna di al pagamento in CP_2 favore di di tutte quelle somme allo stesso dovute a titolo di risarcimento danni, che Parte_2 avessero superato il massimale negligentemente imposto dalla di € 774.685,35 al momento CP_2 della stipula del contratto;
3) erano compensate tra le parti le spese del giudizio, relativamente alle domande decise di cui ai precedenti punti nn. 1) e 2).
Con separata e contestuale ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per l'udienza del 2.2.2017 per la sua prosecuzione, con la precisazione che il giudizio N. 1137/2011 RG (a cui era riunito il giudizio
N. 3276/2013 RG) doveva proseguire tra tutte le altre parti, ad eccezione degli attori e di CP_2
(quindi, doveva proseguire tra , la , SR
[...] Controparte_3 Persona_2 CP_5
HA BE HE, e le nella qualità indicata), per la decisione delle Controparte_13 ulteriori domande in esso proposte;
così come doveva proseguire il giudizio riunito N. 3276/2013 RG per la decisione di tutte le domande in esso proposte.
Con ordinanza del 31.3.2017 il Tribunale riteneva opportuno, prima di provvedere sulle richieste istruttorie articolate dalle parti in entrambi i giudizi, decidere in ordine all'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per incompletezza del contenuto della preventiva richiesta di risarcimento danni, eccezione formulata dalla , nella qualità Controparte_1 indicata, sia nel giudizio N. 3276/2013, relativamente alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dagli attori ( , e Parte_2 CO Controparte_7 CP_9
, sia nel giudizio N. 1137/2011 RG, relativamente alla domanda proposta nei suoi CP_8 confronti da (convenuto) e da (terzo intervenuto), e, Controparte_3 Persona_2 pertanto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2017, al fine di decidere in ordine alle suindicate eccezioni e a tutte le ulteriori domande per cui non era necessaria attività istruttoria.
Sicché, con sentenza parziale depositata il 26.4.2018, il Tribunale, parzialmente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 1137/2011 e sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 3276/2013 così statuiva: 1) Dichiara l'improponibilità della domanda trasversale di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, da (terzo Persona_2 intervenuto) nei confronti di SR HA BE HE e della , nella Controparte_14 qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD;
2) Dichiara la proponibilità della domanda trasversale di risarcimento danni proposta, nel giudizio N. 1137/2011
RG, da (convenuto) nei confronti di SR HA BE HE e della Controparte_3 [...]
, nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD;
Controparte_14
3) Dichiara abbandonata per rinuncia la domanda di rivalsa proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, dalla , nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo delle Controparte_14
Vittime della AD, nei confronti di SR HA BE HE;
4) Rigetta le domande trasversali di risarcimento danni proposte, nel giudizio N. 1137/211 RG, da e Controparte_3 Persona_2 nei confronti della;
5) Dichiara
[...] TE
l'improponibilità della domanda proposta dagli attori, nel giudizio N. 3276/2013 RG, nei confronti della , nella qualità indicata, e di SR HA BE HE;
6) Controparte_14
Dichiara assorbita nella dichiarazione di improponibilità della domanda degli attori la domanda trasversale di rivalsa proposta dalla , nella qualità indicata, e di SR Controparte_14
HA BE HE;
7) Dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la sua prosecuzione, ai fini della decisione della domanda di risarcimento danni patrimoniali proposta, nel giudizio N. 1137/2011 RG, da (convenuto) nei confronti di SR HA Controparte_3
BE HE e della , nella qualità di impresa designata alla Gestione Controparte_14 del Fondo per le Vittime della AD;
nonché della domanda di rivalsa, ex art. 141, comma 4, Cod.
Ass., proposta, nel giudizio N. 3276/2013, dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
, nella qualità indicata;
8) Compensa le spese processuali tra tutte le parti del giudizio Controparte_14
N. 1137/2011 RG, relativamente alle domande decise con la presente sentenza;
9) Compensa le spese processuali tra tutte le parti del giudizio N. 3276/2013 RG, relativamente a tutte le domande decise con la presente sentenza.
Pertanto, la causa era rimessa sul ruolo, così ammettendosi le richieste istruttorie articolate dalle parti in causa.
Sicché, espletata l'istruttoria orale ed acquisita la disponibilità dei procuratori del , nonché CP_3 della con riferimento al deposito della perizia stragiudiziale espletata da parte Controparte_1 del fiduciario di tale ente assicurativo sul motociclo interessato dal sinistro, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.7.2022, ove veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. Di poi, con ulteriore sentenza parziale n. 270/2023, il Tribunale, parzialmente pronunziando sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte di nei Controparte_3 confronti della , nella qualità di impresa designata alla Gestione Controparte_1 del Fondo per le Vittime della AD, nonché nei confronti di SR HA BE HE, nell'ambito del giudizio n. 1137/2011 R.G., riunito al procedimento recante R.G. n. 3276/2013, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvedeva: 1) accoglie la domanda di , e, per l'effetto, condanna la , nella qualità Controparte_3 Controparte_1 di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD, nonché SR HA BE
HE, al pagamento dell'importo di € 1.550,00, oltre rivalutazione ed interessi, nelle modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di Controparte_1 impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della AD, nonché SR HA BE
HE, alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in € 24,56 per Controparte_3 spese vive ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da attribuire in favore dell'avv. Rosario Santese;
3) dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la sua prosecuzione, con riferimento alla domanda di rivalsa proposta nel giudizio N. 3276/2013 dalla nei confronti della Controparte_2
, nella qualità indicata. Controparte_15
Quindi, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data, la
[...]
veniva invitata a documentare l'esistenza del potere rappresentativo in sede Parte_1 sostanziale in capo al dott. firmatario della procura alle liti in atti, nonché ad interloquire CP_16 in merito alla natura giuridica dell'azione così formulata da parte di Parte_1 nel caso di specie.
Con ordinanza del 28.4.2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, con riferimento alla domanda di rivalsa, nei confronti del contumace Controparte_17
All'udienza del 19.10.2023 veniva dichiarata la nullità della notifica, disponendosene la rinnovazione. Di poi, riscontrato il fallimento del tentativo di rinnovazione della notifica, veniva disposta una nuova rinnovazione della stessa.
Dichiarata quindi la contumacia del litisconsorte necessario, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 28.2.2025.
La domanda di rivalsa è improponibile.
In linea del tutto preliminare, occorre ribadire il contenuto dell'ordinanza del 23.5.2024, con cui la veniva autorizzata a rinnovare, per la seconda volta, la notifica Parte_1 dell'atto di integrazione del contraddittorio, nei confronti del sig. Controparte_17 Sotto tale profilo, infatti, risulta sufficientemente provato che tale ente assicurativo aveva provveduto alla prima rinnovazione della notifica in data 16.11.2023 e che il plico era stato restituito al mittente soltanto in data 15.12.2023, rilevandosi l'impossibilità di perfezionamento dell'iter notificatorio.
Ed effettivamente, anche tenuto conto dell'evidente difficoltà di rintracciare il responsabile civile, circostanza che ha contraddistinto tutti tentativi di notifica effettuati nei confronti di tale parte in entrambi i giudizi riuniti, nonché dell'obiettiva impossibilità di addivenire ad una notifica in forma diversa da quella di cui all'art. 143 c.p.c., non può in alcun modo censurarsi in parte qua la condotta tenuta da parte dello stesso ente assicurativo.
Infatti, avuto riguardo alla data dell'udienza di rinvio (20.3.2024), ed ai tempi necessari per il perfezionamento della notifica di cui all'art. 143 c.p.c., non sarebbe stato possibile rispettare il termine libero a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi in alcun modo imputabile l'omessa riattivazione di tale iter notificatorio, così dovendosi ribadire la legittimità della condotta posta in essere da parte del predetto ente assicurativo (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 15.7.2016, n. 14595).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'improponibilità della domanda formulata da parte di tale ente assicurativo.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare come la concludeva Parte_1 nel senso che “accertato il diritto di rivalsa ex art. 141, IV comma 4 cda di nei Parte_1 confronti di , nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S.”, tale Controparte_1 ultimo ente venisse “condannato a rifondere di tutte le somme versate, ex art. 141 Parte_1 cda, in favore dei soggetti danneggiati e trasportati sul veicolo di proprietà del sig.
[...]
”. CP_3
In tal senso, tale ente allegava di aver provveduto a corrispondere, in favore dei signori _2
, , e , l'importo
[...] CO Controparte_7 CP_8 CP_9 complessivo pari ad € 775.000,00.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla corretta decodificazione della natura giuridica della domanda così formulata da parte dell'ente assicurativo in esame.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi circa il fatto che, con riguardo alla posizione di _6
, e rispettivamente padre, madre e
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 fratelli del sig. , non possa venire in rilievo la disciplina di cui all'art. 141, IV comma Parte_2
c.p.c.
Ed infatti, appare evidente che, non potendo ritenersi in tal senso tali parti come trasportati stricto sensu inteso, queste ultime non avrebbero potuto in alcun modo esercitare la speciale tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005. A tutto voler concedere, infatti, la domanda così formulata da parte del predetto ente assicurativo risulta piuttosto riconducibile nell'alveo applicativo della più generale disciplina di cui all'art. 1916
c.c., subentrando così nei diritti dei predetti danneggiati verso i terzi responsabili.
Più in particolare, tali diritti risultano riconducibili nell'alveo dell'azione di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs. n. 209/2005. Sotto tale profilo, trattasi di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione
Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione di natura risarcitoria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III,
20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ.,
SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Pertanto, la subentrava direttamente in tali posizione giuridiche Parte_1 soggettive riferibili ai predetti danneggiati nei confronti, tra l'altro, della , nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della AD per la Regione Campania.
A conclusioni non dissimili deve addivenirsi con riguardo alla posizione del sig. . Parte_2
In linea del tutto generale, deve anzitutto evidenziarsi come il predetto sig. nell'ambito del _6 giudizio recante R.G. n. 1137/2011, aveva specificamente richiesto la condanna del sig.
[...]
, quale proprietario del motociclo su cui era trasportato, e della CP_3 Parte_1
quale “impresa assicuratrice del motoveicolo Aprilia ETX125 RV tg. DA43552, al risarcimento
[...] di tutti i danni subiti a qualsiasi titolo (nessuno escluso)”.
Ed invero, ad un'interpretazione sistematica della complessiva allegazione così dedotta, tale domanda non può che ricondursi nell'alveo della tutela risarcitoria di cui all'art. 2054 c.c. e dell'azione diretta ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. A voler ragionare in termini diversi, infatti, non risulterebbe invero agevolmente spiegabile la compatibilità di tale richiesta di condanna, tra l'altro, nei confronti del relativo responsabile civile, con la domanda di pagamento ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Né, a tutto voler concedere, risultavano in quella sede dedotti gli elementi costitutivi della speciale tutela di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005.
Sicché, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, avendo provveduto la Parte_1
alla liquidazione del risarcimento in esame, la stessa sia succeduta nel relativo diritto di credito
[...] vantato da parte del danneggiato nei confronti della , nella predetta qualità, ai Controparte_1 sensi del combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs. n. 209/2005.
A tanto depone infatti la natura del credito così azionato, che veniva successivamente soddisfatto da parte della . Parte_1
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi, a tutto voler concedere, anche a voler astrattamente ritenere configurabile, nel caso di specie, l'esercizio della tutela di cui all'art. 141, IV comma d.lgs.
n. 209/2005.
Ed infatti, si è avuto modo di chiarire come l'azione di rivalsa, lato sensu intesa, di cui all'art. 141,
IV comma d.lgs. n. 209/2005, sia un'ordinaria ipotesi di surrogazione ai sensi dell'art. 1203, n. 5) e
1916 c.c., così venendo in rilievo una successione a titolo particolare nel diritto (Cass. Civ., SS.UU.,
29.4.2015, n. 8620; Sez. III, 11.5.2022, n. 14981): “l'assicurazione del vettore sta in giudizio in luogo degli originari creditori ed esercita quello che era il loro diritto, nei limiti in cui ha pagato”, così rivestendola qualità di “successore a titolo particolare dei creditori del diritto controverso” (Cass.
Civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27075).
Alcun dubbio, peraltro, può porsi in merito all'esperibilità dell'azione di rivalsa in esame anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, sussistendone i relativi presupposti di legge (Cass. Civ., Sez. III, 8.7.2020, n. 14255).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, l'istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 si basa sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, nella liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo nella seconda fase è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti) (Cass. Civ., SS.UU., 30.11.2022, n.
35318).
In altre parole, è proprio il meccanismo della “rivalsa” che consente di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti coinvolte nel peculiare istituto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209/2005: ad un accertamento ispirato al principio del vulneratus ante omnia reficiendus, proprio della tutela diretta del terzo trasportato, seguirà poi, in sede di esercizio della “rivalsa” da parte dell'ente che ha liquidato l'indennizzo, il necessario l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, secondo i più generali canoni di cui all'art. 2054 c.c. e 144 d.lgs. n. 209/2005.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, deve evidenziarsi che, quale che fosse l'azione concretamente esercitata da parte del sig. , nonché degli interventori nel giudizio Parte_2 recante R.G. n. 1137/2011, alcun dubbio si pone in merito al fatto che il diritto di “rivalsa” esercitato da parte della aveva ad oggetto proprio lo specifico credito vantato Parte_1 da tali parti ai sensi dei titoli indicati in precedenza. Trattasi, in altre parole dell'ordinaria azione risarcitoria ex art. 2054 c.c., nonché del diritto di cui all'art. 287 d.lgs. n. 209/2005, di cui era specificamente contestato l'adempimento alla condizione di proponibilità, come dedotto da parte della Controparte_1
Ne deriva, pertanto, che tale ente assicurativo era subentrato negli specifici diritti di credito così indicati: e non v'è dubbio, pertanto, in merito all'applicabilità, con riferimento alla sua posizione creditizia, della medesima condizione di proponibilità di cui agli artt. 287 e 145 d.lgs. n. 209/2005 prevista con riferimento al credito in cui l'ente veniva surrogato.
Nel caso di specie, quindi, non può che concludersi per l'improponibilità della domanda così formulata da parte della . Parte_1
Infatti, da un lato, non è possibile rivalutare l'adempimento alla predetta condizione con riferimento alla domanda risarcitoria già formulata da parte degli attori nel procedimento recante R.G. n.
3276/2013: al riguardo, infatti, è già stata emessa la sentenza parziale n. 2168/2018, senz'altro opponibile anche nei confronti della , ai sensi dell'art. 111, IV Parte_1 comma c.p.c.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, dalla documentazione in atti non risulta provato che la abbia autonomamente provveduto all'inoltro della predetta diffida;
Parte_1 tanto, peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che, risultando già in corso il giudizio, nemmeno avrebbe potuto essere assolta la condizione di cui al primo comma dell'art. 287 d.lgs. n. 209/2005, che avrebbe invece richiesto il necessario decorso del termine di sessanta giorni prima di introdurre il giudizio.
Risulta infine inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
in sede di comparsa conclusionale. CP_1
Ne consegue, pertanto, l'improponibilità della domanda.
L'obiettiva e significativa complessità delle questioni giuridiche risultate risolutive della vicenda per cui è causa depone per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di rivalsa formulata da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, nella qualità di impresa designata alla Gestione del Fondo per le Vittime della Controparte_1
AD, nonché nei confronti di SR HA BE HE, nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
3276/2013, originariamente riunito al procedimento recante R.G. n. 3276/2013, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità della domanda di rivalsa;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 30.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato