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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2467 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Barbara Corvino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._2 mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Ferrante ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rende (CS), alla via
Brodolini n. 9
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- TERZO INTERVENIENTE -
OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 10.12.2025, i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi separazione personale tra i coniugi, senza statuizioni accessorie. Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 29.07.1996 con e CP_1 premesso, altresì, che dal matrimonio erano nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti ( nata il [...] e CP_2 [...]
nata il [...]), chiedeva pronunciarsi separazione personale tra i Per_1 coniugi, esponendo che il rapporto tra gli stessi era stato caratterizzato da incomprensioni caratteriali che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis e dalla conseguente interruzione di ogni forma di coabitazione a partire dall'anno
2000. La ricorrente non formulava istanze di statuizioni accessorie in ragione della propria autosufficienza economica e di quella di entrambe le figlie.
Si costituiva in giudizio il non opponendosi alla invocata pronuncia sullo CP_1 status e dichiarando di non avere, a sua volta, istanze di statuizioni accessorie.
All'udienza del 10.12.2025 dinanzi al relatore, venivano sentite le parti, le quali confermavano la propria volontà di separarsi. I difensori domandavano, quindi, tramutarsi la separazione giudiziale in separazione consensuale e chiedevano pronuncia sullo status, senza ulteriori statuizioni accessorie.
Il giudice, trasformata la separazione in consensuale, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda diretta a ottenere la separazione giudiziale dei coniugi , Parte_2 proposta dalla prima e alla quale ha aderito anche il secondo, va senza dubbio accolta, in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi (in particolare, la circostanza che i coniugi vivano, di fatto, già separati dall'anno 2000)
e le dichiarazioni rese da entrambi dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni accessorie. 3
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare in mancanza di domande delle parti, né ulteriori valutazioni da compiere, essendo maggiorenni e economicamente autosufficienti le figlie nate dall'unione coniugale.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Nulla sulle spese in ragione della trasformazione in consensuale della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale, proposta da nei confronti di Parte_1
, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattese, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, senza statuizioni accessorie;
CP_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma