Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. 7389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione: dott. Enrico Quaranta Presidente dott.ssa Arlen Picano giudice relatore dott.ssa Rita Di Salvo giudice all'esito della Camera di Consiglio del 21.02.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
Avv. quale procuratore di sé medesima, elett.te domiciliata presso il suo studio in Parte_1
Caserta, alla via Roma 162
-Attrice- e
Controparte_1
-convenuto contumace
OGGETTO: azione di revocazione delle ordinanze n. 4162 del 20 marzo 2023 (R.G. n. 5811/2022, repertorio n. 1207/23 del 20 marzo 2023) e del 4 maggio 2023 ex art. 395 comma IV e V cpc
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.11.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'avv. agiva in revocazione ex art. 395 comma Parte_1
IV e V cpc avverso le ordinanze collegiali in oggetto, emesse dal Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione collegiale, a definizione del giudizio rg 5811/2022. Tale procedimento, a sua volta, era pagina 1 di 8
In particolare, l'avv. ha contestato la violazione dell'art. 395 comma IV cpc per n. 2 errori di Parte_1
fatto che il Tribunale avrebbe commesso nelle due impugnate ordinanze: 1) la compensazione parziale delle spese di lite, in luogo della condanna dell' al pagamento relativo sia per il giudizio dinanzi CP_2
alla Corte di ON sia per il successivo giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale;
2) l'omessa liquidazione di tutti gli onorari dovuti.
Inoltre, parte istante ha contestato la violazione dell'art. 395 comma V cpc, ritenendo che il Tribunale abbia pronunciato un'ordinanza in contrasto con l'ordinanza della Corte. Pertanto, ella ha rassegnato le seguenti conclusioni: “sospendere il termine per proporre il ricorso per ON;
revocare
l'impugnata ordinanza n. 4162 del 20 marzo 2023, R.G. n. 5811/2022, repertorio n. 1207/23 del 20 marzo 2023 e l'impugnata ordinanza del 4 maggio 2023 e comunicata il 5 maggio 2023 a norma dell'art. 395 n. 4 e 5 c.p.c. e per l'effetto tenuto conto delle conclusioni dell'Atto di citazione in riassunzione della riassunzione ex art. 392 c.p.c. dell'ordinanza della ON, condannare il convenuto in persona del Presidente p.t.; al Controparte_3
pagamento della residua somma dovuta alla parte attrice, oltre al pagamento della somma di euro
2200,70, dovuta per gli onorari erroneamente esclusi, come illustrato in premessa (applicando i valori medi come indicato dalla Suprema Corte di ON); al pagamento delle riconosciute somme maggiorate degli interessi dalla data del 13 marzo 2007, di cui alla analitica e dettagliata nota spese- diritti-onorari ovvero dalla data di maturazione del credito al soddisfo, come illustrato in premessa;
al pagamento delle spese per il giudizio di primo grado di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 in ossequio al DM n. 55/2014 come illustrato in premessa;
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento delle spese del giudizio di rinvio alla luce dei rilievi formulati in premessa e come da note spese allegate, ovvero:
-condannare l' in persona del Presidente p.t. al Controparte_3 pagamento, in favore dell'avv. delle spese, diritti ed onorari del giudizio di Parte_1
legittimità, pari ad euro 5.131,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, (applicando i valori minimi) giusta allegata Nota Spese del giudizio di legittimità R.G. 5286/17, oltre al pagamento di euro
583,12 per spese esenti così come documentate (contributo unificato pari ad euro 196,00, contributo unificato per la tassa di registrazione dell'ordinanza resa dalla ON pari ad euro 200,00, marca da bollo pari ad euro 27,00 per la iscrizione del ricorso al ruolo, marca da bollo pari ad euro
pagina 2 di 8 4,41 per il ritiro copia nota d'iscrizione a ruolo, marca da bollo pari ad euro 15,71 per il ritiro di copia conforme dell'ordinanza della ON, spese di trasferta pari ad euro 140,00 ( CP_4
) giusta Nota Spese allegata al giudizio R.G. 5811/22;
[...] CP_5
-condannare, altresì, l' in persona del Controparte_3
Presidente p.t. al pagamento in favore dell'avv. delle spese, diritti ed onorari del Parte_1
giudizio in riassunzione pari ad euro 5.737,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge
(applicando i valori minimi) giusta Nota Spese allegata al giudizio R.G. 5811/22;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio di revocazione.”
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, restava contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2024, viste le note di trattazione scritta, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali (30+20).
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, occorre innanzitutto scrutinare l'ammissibilità del rimedio esperito dall'avv. a seguito della decisione n. 89/21 della Corte Cost. Parte_1
La Corte è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395
n. 4 cpc e 14 del dlgs n. 150/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di assoggettare al rimedio impugnatorio citato l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 14 d.lvo 1° settembre 2011 n 150, viziata da errore di fatto.
Il giudice rimettente, muovendo dall'assunto secondo cui l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore, sebbene abbia contenuto decisorio e sia inappellabile, non sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, in ragione della forma del provvedimento che definisce tale procedimento, ha dubitato della legittimità costituzionale delle previsioni censurate, anzitutto in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevole esclusione del rimedio impugnatorio che si determinerebbe a fronte della possibilità di esperire lo stesso rimedio per le sentenze inappellabili, pronunciate in unico grado o in grado di appello, così dandosi luogo ad un'irragionevole disparità di trattamento nell'accesso alla tutela giurisdizionale tra soggetti che versano nelle medesime condizioni giuridiche;
inoltre, anche in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto, impedendo, in relazione alla forma del provvedimento definitorio adottato (ordinanza), la possibilità di avvalersi del mezzo di impugnazione della revocazione, realizzerebbe una ingiustificata compromissione del diritto di agire in giudizio della parte che intenda far valere l'errore di fatto, così precludendole, in modo irragionevole, ogni possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale.
pagina 3 di 8 La Corte ha ritenuto infondata la questione, ritenendo applicabile un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate, in virtù della quale deve ritenersi che la revocazione, per errore di fatto, possa essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, precisando che, un'interpretazione solamente letterale dell'art. 395 c.p.c., che limiti alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale ex artt. 3 e 24 Cost.. La Corte ha anche ricordato come abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 n. 4 cpc, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva la revocazione per errore di fatto avverso provvedimenti formalmente diversi dalle sentenze (esempio: ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, sfratto per morosità ecc. ), proprio sul presupposto che, attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale di tali ordinanze, sarebbe stato irrazionale e lesivo dei diritti delle parti escludere la possibilità di emendarle dall'errore determinato dalla mancata o inesatta percezione dei documenti versati in causa (sentenza n.
558 del 1989). Pertanto, nel confermare le direttrici ermeneutiche tracciate dai richiamati precedenti, la
Corte ha reputato non più attuale la conclusione del giudice remittente, per la quale la formulazione dell'art. 395 n. 4 cpc, che limita alle sentenze i provvedimenti impugnabili per revocazione, non consenta un'interpretazione adeguatrice, atta ad estenderne la portata alle decisioni rese in forma di ordinanza, evidenziando come il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consenta, in realtà, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cpc, un'interpretazione costituzionalmente orientata che, adeguando tale disposizione agli artt. 3 e 24 Cost., garantisce l'accesso al rimedio revocatorio, per emendare dall'errore percettivo, determinante ai fini della decisione, ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato.
Pertanto, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 395 cpc, come richiamata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, deve ritenersi ammissibile il rimedio impugnatorio esperito dall'avv. avverso l'ordinanza ex art. 14 d.lgs 150/2011. Parte_1
In merito ai due errori di fatto lamentati dall'avv. , su cui si fonerebbe l'azione di revocazione Parte_1
ex art. 395 n. 4 cpc, si osserva quanto segue:
1) Errata compensazione parziale delle spese di lite
Secondo parte attrice la revocanda ordinanza n. 4162 del 20 marzo 2023 (rg. 5811/2022), in punto di spese di lite, sarebbe dipesa da un errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, in quanto pagina 4 di 8 sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, ovvero che la Suprema Corte di ON abbia rigettato il ricorso.
In realtà, quanto dedotto sul punto non appare veritiero, poiché la decisione assunta dal Collegio, in merito alla compensazione parziale delle spese sia del giudizio di ON sia del giudizio riassunto, non è dipesa dall'erronea supposizione che il ricorso in ON fosse stato rigettato, anzi, il
Collegio ha così motivato la compensazione: “Con riferimento alle spese di lite, come affermato dalla
Suprema Corte, avendo trovato accoglimento parziale il proposto ricorso per ON, il giudice del rinvio deve provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Le spese del giudizio R.g. n. 10734/2014 e del presente giudizio di rinvio vengono compensate per ½, avendo, le pretese della ricorrente, trovato accoglimento per un importo notevolmente inferiore a quello oggetto della domanda. Allo stesso modo, vengono compensate per ½ le spese del giudizio di legittimità, considerato l'accoglimento parziale dei motivi di impugnazione.
Ferma restando la compensazione parziale, le spese residue seguono la soccombenza del resistente
”, per cui è evidente che la pronuncia delle spese non è stata assunta sul presupposto Controparte_1
del rigetto del ricorso, ma sul presupposto del duo accoglimento parziale. Sul punto si precisa, infatti, che non può parlarsi di un accoglimento pieno del ricorso, come sosterrebbe parte ricorrente, in quanto gli alla pag. 6 dell'ordinanza, hanno precisato che il secondo motivo di ricorso poteva Parte_2
ritenersi fondato solamente in parte, deducendo che “Le censure in parte qua della ricorrente vanno altresì disattese quanto alla pretesa relativa agli onorari di cui al giudizio di cognizione sopra richiamato, in quanto volta ad ottenere una duplicazione dei compensi per l'attività di ricerca di documenti e di ispezione dei luoghi, posto che la tariffa contempla un'unica voce per entrambe le attività. Inoltre, del pari infondata si palesa la pretesa della ricorrente di conseguire gli onorari della assunta conciliazione della controversia…”. In ogni caso, va precisato che la Corte non ha ordinato al
Tribunale di liquidare le spese di lite in favore dell'avv. , ma gli ha solo affidato l'onere di Parte_1
“pronunciare anche sulle spese di legittimità”, lasciandolo libero di valutare la soccombenza dell'una o dell'altra parte. Pertanto, non essendoci alcun errore sul fatto, l'ordinanza non potrà essere modificata sul punto.
2) Mancata liquidazione di tutti gli onorari
Secondo parte attrice, la revocanda ordinanza n. 4162 del 20 marzo 2023 avrebbe omesso di liquidare tutti gli onorari dovuti, per un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, poiché avrebbe supposto l'esistenza di un fatto la cui verità sarebbe esclusa dalla documentazione in atti, ossia che con l'ordinanza del 15 luglio 2016 erano stati già liquidati tutti gli onorari. In particolare, la ricorrente richiede la liquidazione degli onorari per le seguenti attività:
pagina 5 di 8 “- Processo ordinario cognizione R.G. n. 2508/85: assistenza c.t.u. punto 16 euro 1141,37;
- Procedura esecutiva R.E. 382/06: consultazione cliente per processo esecutivo punto 13 euro 724,33; redazione precetto del 13.12.05 x IDSC punto 52 euro 290,00;
- Procedura esecutiva R.E. n. 379/06: redazione precetto del 13.12.05 x IDSC punto 52 euro 45,00”.
Anche tale censura non appare fondata, tenuto conto che, la mancata liquidazione di tali voci di onorario non è dipesa da un errore di fatto, ossia dalla supposizione che le attività relative alle suddette voci fossero state già liquidate, ma è dipesa da altra ragione, ossia dal fatto che la liquidazione degli onorari non era stata oggetto di rilievi da parte della ON.
Appare necessario ribadire che il giudice del rinvio è tenuto a seguire ed applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, che rappresenta la ratio decidendi seguita dal giudice di legittimità, contenuto nella pronuncia di ON in virtù del vincolo discendente dall'art. 384 co. 1 cpc., per cui il giudice del rinvio, quale giudice ad quem, deve dare risposta solamente alle richieste che la
ON (giudice a quo) ha precisato nell'ordinanza di rinvio.
Pertanto, il Collegio, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto solamente verificare se le prestazioni di cui alla parcella (non riconosciute dal giudice di merito) erano state effettivamente svolte ed andavano quindi liquidate, senza doversi pronunciare anche sugli onorari.
In pratica, la mancata liquidazione delle voci di onorario de quibus non è dipesa da un errore di fatto, come sosterrebbe parte attrice, ma dalla preclusione derivante dal vincolo discendente dell'art. 384 co.
1 cpc., per cui il giudice del rinvio, quale giudice ad quem, deve dare risposta solamente alle richieste che la ON (giudice a quo) ha precisato nell'ordinanza di rinvio.
Parte attrice ha chiesto la revocazione dell'ordinanza del 20 marzo 2023 anche nella parte in cui non avrebbe riconosciuto alla ricorrente gli interessi legali dalla data della messa in mora, sull'errato presupposto dell'inesistenza di un fatto la cui verità emergerebbe dalla documentazione, ossia che gli interessi legali non erano stati richiesti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né richiamati nel Ricorso per
ON. In realtà, anche tale censura appare infondata, non ricorrendo alcun errore sul fatto, tenuto conto che il mancato riconoscimento degli interessi non è dipeso dall'erronea supposizione che gli stessi non fossero stati richiesti dalla ricorrente nel ricorso originario, ma dal fatto che la Corte non avesse statuito nulla in merito, trovando applicazione il principio, richiamato più volte dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione, secondo cui il mandato affidato al giudice ad quem consisterebbe nel riesaminare solamente gli aspetti indicati dall'ordinanza di rinvio, per cui, se un errore vi è stato nella loro esclusione non è un errore del giudice di rinvio, ma del giudice originariamente adito.
Secondo parte attrice, le ordinanze in contestazione sarebbero infine revocabili, non solo per i presunti errori di fatto precedentemente analizzati, ma anche ex art. 395 comma 5 cpc, in quanto contrarie ad pagina 6 di 8 altra precedente ordinanza, avente fra le parti autorità di cosa giudicata. In particolare, secondo l'avv.
, le ordinanze de quibus sarebbero contrarie all'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Parte_1
ON, poiché il Collegio, quale giudice di rinvio, non si sarebbe mantenuto nell'alveo tracciato nell'ordinanza della ON di annullamento dell'ordinanza del 15 luglio 2016 del Tribunale di
S.Maria C.V., non avendo proceduto alla nuova regolamentazione delle spese per le precedenti fasi di merito e per il giudizio di legittimità, come indicato dalla ON nella ordinanza di rinvio, nonché per aver rivalutato nuovamente il ricorso ex art. 702 bis proposto dalla ricorrente, escludendo, arbitrariamente, la fondatezza della domanda, valutata positivamente dalla Suprema Corte.
In punto di diritto, in materia di revocazione, il motivo revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n.
5, c.p.c., si ha quando ricorrano, in via cumulativa, i seguenti presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata. Tale conflitto è ipotizzabile solo quando vi sia identità soggettiva ed oggettiva dei giudizi, tale per cui le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti e con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. È necessario, dunque, che sussista una strutturale concordanza degli elementi costitutivi dell'azione promossa tra le medesime parti nei due giudizi;
b) la mancata pronuncia da parte del Giudice sulla relativa eccezione, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta in giudizio o, comunque, non sia stata presa in esame dal
Giudice, poiché, in caso contrario, non sarebbe ravvisabile il carattere "occulto" del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, rileva l'insussistenza dell'asserito contrasto, poiché i giudicati sono contrassegnati da diversità di petitum e causa petendi, infatti, dal tenore dell'ordinanza della Suprema Corte, non emerge alcun contrasto in punto di liquidazione delle spese, tenuto conto che la Suprema Corte si è limitata a statuire che il giudice del rinvio avrebbe dovuto operare una nuova regolamentazione delle stesse per tutte le fasi del giudizio, tenendo conto dell'esito del rinvio, principio a cui il Collegio si è attenuto, come si evince dalla motivazione, precedentemente richiamata, in punto di spese. Inoltre, dall'ordinanza di legittimità non emerge la valutazione positiva della domanda della ricorrente ex art 702 bis cpc. In realtà, la pronuncia della Suprema Corte non ha assolutamente investito il merito, ma, accogliendo il primo motivo di ricorso e parzialmente il secondo, ha fissato il principio di diritto a cui si sarebbe dovuto attenere il giudice di rinvio, che, come già chiarito in precedenza, avrebbe dovuto solamente riesaminare alcune voci di “diritti”, escludendole solo se relative ad attività non espletate oppure se costituenti duplicazioni, senza doversi pronunciare anche sugli onorari,
pagina 7 di 8 principio a cui il Collegio si è attenuto, per cui non si vede dove l'ordinanza collegiale confligga con la pronuncia della Corte.
Per tutte le ragioni esposte la domanda di revocazione va rigettata.
Data la contumacia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica: rigetta la domanda;
Così deciso nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Arlen Picano dott. Enrico Quaranta
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