Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.
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- 1. Il “Pianeta carcere” nei giorni del COVID 19 ed il Pubblico Ministero. Nota del Procuratore Generale Presso la Corte di Cassazione di Stefano TocciStefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premesse - 2. La custodia cautelare -3. L'esecuzione penale 1.Premesse La nota del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione costituisce un primo ed importante documento di orientamento emesso dal superiore ufficio nella prospettiva di suggerire riflessioni e soluzioni pratiche al più drammatico dei problemi che il mondo giudiziario è chiamato ad affrontare in piena emergenza COVID 19, ossia la carcerazione e la gestione del “pianeta carcere”. È noto come per il nostro Paese la gestione della dimensione carceraria costituisca una emergenza permanente, mai risolta nonostante molteplici interventi settoriali che il Legislatore ha provato a mettere in opera da dieci …
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Sommario: 1. Premesse - 2. La custodia cautelare -3. L'esecuzione penale 1.Premesse La nota del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione costituisce un primo ed importante documento di orientamento emesso dal superiore ufficio nella prospettiva di suggerire riflessioni e soluzioni pratiche al più drammatico dei problemi che il mondo giudiziario è chiamato ad affrontare in piena emergenza COVID 19, ossia la carcerazione e la gestione del “pianeta carcere”. È noto come per il nostro Paese la gestione della dimensione carceraria costituisca una emergenza permanente, mai risolta nonostante molteplici interventi settoriali che il Legislatore ha provato a mettere in opera da dieci …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha confermato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce, con la quale, in data 15 ottobre 2025, era stata ammessa [omissis] in via provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. d), l. n. 354/1975, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 2022/328, rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [omissis] adducendo tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 47 ord. pen., eccependone …
Leggi di più… - 5. Affidamento in prova ai servizi sociali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2018, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
01023-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.4120/2018 Domenico Carcano CC 30/10/2018 Vincenzo Siani Giuseppe Santalucia R.G.N. 20968/18 Francesco Centofanti Carlo Renoldi -· Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL EN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 1/2/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1/2/2018, il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da EN IL e lo aveva ammesso alla misura della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di un anno di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 910/2016 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 10/1/2017, che aveva assorbito condanne per i reati di falso e appropriazione indebita, commessi nel 2005 e nel 2013. Secondo il tribunale pugliese, invero, IL, persona cardiopatica dichiarata invalida civile nella misura del 100%, doveva ritenersi soggetto non socialmente pericoloso, del "tutto estraneo a tematiche criminose". Nondimeno, considerata la menzionata condizione di invalidità civile e la conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa, così come l'attività di volontariato allegata, l'ordinanza aveva escluso che potesse essere accolta la richiesta di affidamento, هی n u venendo viceversa applicata la misura della detenzione domiciliare in considerazione della sussistenza di un valido domicilio, dell'entità della pena espianda, oltre alla menzionata assenza di pericolosità sociale.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso IL per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Montecalvo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47 Ord. pen.. Richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente censura che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale costituisce una misura alternativa alla detenzione finalizzata a contribuire alla rieducazione del condannato e a prevenire, al contempo, il pericolo che egli ricada nella commissione di altri reati. Pertanto, quando, come nel caso in esame, l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose. Nel caso in esame, l'indagine condotta dal Tribunale di sorveglianza si sarebbe arrestata alla considerazione dello stato di invalido civile del soggetto, ritenendo impossibile l'esplicazione di attività lavorativa e, quindi, escludendone l'accesso alla misura dell'affidamento al servizio sociale. In questo modo, sarebbe stato valorizzato soltanto un elemento, in ogni caso ininfluente e irrilevante, dal momento che l'art. 47 Ord. pen. non collega l'accesso all'istituto alla possibilità di svolgere attività lavorativa, né tantomeno la esclude in caso di impossibilità per ragioni di salute. In ogni caso, il Tribunale avrebbe confuso la pensione di invalidità con quella di inabilità, che escluderebbe l'esercizio della professione e imporrebbe la cancellazione dall'albo professionale ai sensi degli artt. 34 e 35 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
3. In data 18/6/2018, è stata depositata in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha applicato la misura della detenzione domiciliare in base alle precarie condizioni di salute di EN IL, soggetto cardiopatico e invalido civile al 100%; condizioni tali da non consentirgli alcuno 2 svolgimento di attività lavorativa nell'ambito del richiesto affidamento in prova ai " servizi sociali. Secondo quanto si ricava dalla motivazione del provvedimento, la ravvisata impossibilità di svolgere l'attività lavorativa parrebbe rappresentare l'unico e assorbente motivo del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 47 della legge n. 354/1975. Va, tuttavia, ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale si deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, verificando se gli elementi valutativi disponibili consentano di trarre un giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Aspetto, questo, che rappresenta l'obiettivo della misura alternativa, sicché lo svolgimento di un'attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l'accesso alla misura (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735), assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, ma non tale da rappresentare certamente una condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile per ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso il 30/10/2018 11 Presidente Il Consigliere estensore Domenico Cargano Carla Renoldi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2019 IL GANGELLIERE Stefania FAIELLA 3