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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2025. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1834/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dagli avvocati Mauro Sandri ed Olav Gianmaria Taraldsen, Parte_1 a presso come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to Controparte_1 resso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso di merito con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato, in data 11/03/2022, la ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere dipendente del resistente come docente CP_1 presso l'Istituto scolastico pubblico, proponeva impugnazione avverso il decreto sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per volontà personale di non vaccinarsi con conseguente sospensione della retribuzione, emesso in data 12.01.2022 dal Dirigente Scolastico, deducendo l'illegittimità di tale atto per i seguenti motivi: per manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L. n. 5/2022, per violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento, rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2008, per la violazione dell'art. 3 co. 3
TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa, di altre direttive europee e della giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, per mancata previsione di un assegno alimentare in detto caso di sospensione.
Evidenziava, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento della ricorrente prima di procedere con la sua sospensione e
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere, in via cautelare ed urgenza, la sospensione dell'atto impugnato, disponendo, l'accesso ai locali scolastici della ricorrente previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48- 72 ore con costo a carico della parte resistente con condanna al pagamento in
1 ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte. Nel merito chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento della ricorrente, prima di procedere con la sua sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio del ricorrente, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e la CP_2 corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto. Chiedeva , altresì, sempre nel merito , per tutte le argomentazioni indicate in ricorso e nelle relative conclusioni, di disapplicare la norma che impone detto obbligo vaccinale. Chiedeva di accertare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui doveva trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
ordinare alla resistente l'immediata riassunzione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso della medesima ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il che Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva come in atti per il rigetto della stessa con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Giurisdizione
In via preliminare deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 28429/22.
Merito
Il ricorso non può trovare accoglimento condividendo la scrivente le argomentazioni dei precedenti giurisprudenziali in atti, sulla medesima questione di diritto, che si richiamano in tale sede anche ai sensi
2 dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c. (Cfr. Tribunale di Benevento sentenze numeri 375/2023 e
1150/2023 , Tribunale di Napoli Nord sentenze numeri 4611/2023 e 4682/2023) .
Manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale
Venendo al merito con il D.L. 26/11/2021, n. 172, art. 2, è stato inserito, dopo l'art.
4-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conv. dalla l. 76/2021, un art.
4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge
3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e degli Istituti penitenziari) a mente del quale: “
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID- 19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
[…] 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a).
L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma
3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e
3 terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. […] 5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma
5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
Con la suddetta norma, il legislatore ha esteso, a decorrere dal 15.12.2021, l'obbligo vaccinale al personale della scuola.
Il contenuto dell'obbligo è quello individuato dall'art.
3-ter del medesimo d.l. 44/2021, anch'esso inserito dal d.l. 172/2021, che dispone che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
L'accertamento dell'inadempimento, in assenza di ragioni che comportino l'esenzione dall'obbligo medesimo ex art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, determina la sospensione dal diritto di esercitare l'attività lavorativa e dalla retribuzione. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo è, a sua volta, punito con una sanzione amministrativa.
Venendo alla fattispecie in esame, deve osservarsi che parte ricorrente è stata sospesa in data 12.01.2022 in applicazione di quanto disposto dal d.l. n. 44/01 ratione temporis applicabile
Non è in contestazione il dato fattuale che la ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale previsto dalla legge.
4 Per quel che concerne le i doglianze sollevate in ricorso, volte a contestare la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto tale, tenuto conto della natura ancora sperimentale dei vaccini nonché dell'assenza di prova della loro efficacia nel ridurre il numero di contagi, si osserva, coerentemente con l'orientamento già espresso da altri Tribunali (Tribunale di Terni 15/02/2023, n. 65, Tribunale di
Bolzano 28/10/2022, n. 159, Tribunale di Napoli 30/06/2023, n. 4396), il cui contenuto si ritiene di condividere anche in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che il sindacato giurisdizionale non può spingersi sino alla valutazione circa il merito delle scelte legislative, risultando dunque del tutto irrilevanti le argomentazioni del ricorrente sull'efficacia dei vaccini in uso e sulla ricorrenza delle reazioni avverse, in quanto tale analisi è in questa sede inibita, nella misura in cui la giurisdizione non può spingersi sino a sindacare le scelte del legislatore e, dunque, della legge, alla quale, ai sensi dell'art. 101 Cost., anche il giudice nell'esercizio della sua funzione è soggetto.
In ogni caso, le censure del ricorrente relative a presunti profili di incostituzionalità o violazione del diritto dell'Unione Europea non paiono cogliere nel segno
Si osserva, in primo luogo, che i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid-19 non sono farmaci sperimentali, come afferma la ricorrente, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti Europei n.
726/2004 e n. 507/2006 dalle Autorità competenti, vale a dire da quella europea (EMA) e da quella italiana (AIFA), le quali – nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva – ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19, virus inserito dalla direttiva UE 739/2020 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive.
Si tratta di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della "autorizzazione condizionata" prevista e regolata dai citati regolamenti per le "situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità".
Come osservato dal Consiglio di Stato, che qui si richiama: "L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti […] e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata" (Cons. Stato, 20 ottobre 2021, sentenza n. 7045).
5 In ragione della autorizzazione da parte delle Autorità competenti, rilasciata sulla base di dati certificati e validati, nessun rilievo in questa sede giurisdizionale possono avere le contestazioni del ricorrente circa l'insicurezza, l'inefficacia e inadeguatezza dei vaccini.
La valutazione che ha condotto il legislatore a estendere l'obbligo vaccinale a una serie di categorie di lavoratori, aventi maggiori contatti sociali, in particolare con soggetti fragili – quali sono gli studenti delle scuole – è giustificata dalla pericolosità del virus e dalla necessità di tutelare la salute pubblica.
La temporanea privazione della retribuzione, inoltre, appare un contemperamento bilanciato nel perseguimento dell'obiettivo, di valore costituzionale, di proteggere la salute della collettività, senza alcuna lesione degli artt. 4 e 36 della Costituzione.
Vengono qui fatte proprie le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, sebbene con riguardo all'obbligo di vaccinazione dei sanitari, ma con argomenti certamente trasversali, secondo cui: "La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'articolo 4 del DL n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo e anzitutto di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque a beneficio della persona, secondo il richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità anche gravi come i tumori e le cardiopatie o per l'avanzato stato di età) che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o socio sanitario nei luoghi di cura e assistenza Nel bilanciamento tra i due valori, quello all'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars 2 per la cosiddetta esitazione vaccinale. L'obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che oltre ad implicare il delicato bilanciamento tra fondamentali valori (quello dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica), investe lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è ovvio che sia e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e dunque l'informazione e il suo contrario la disinformazione – e la democrazia" (Cons. Stato, sent. n. 7045/2021 cit.).
Inoltre, le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dalle esenzioni o dal differimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021, in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale (ipotesi, come già rilevato, non verificatasi nel caso di specie).
6 Al giudice spetta unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, che, nella fattispecie in esame, risulta adottato nel pieno rispetto della citata normativa.
Violazione diritto comunitario
Né, comunque, risultano fondate le ulteriori doglianze, con cui la ricorrente censura la normativa che ha introdotto l'obbligo vaccinale per contrasto con la Carta costituzionale e con varie fonti del diritto comunitario e internazionale.
Al riguardo, si osserva che le questioni sollevate in ricorso sono state a più riprese affrontate dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su analoghe censure;
appaiono, dunque, manifestamente infondate le richieste di sollevare incidente di costituzionalità o di rimettere gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, alla luce dei condivisibili percorsi argomentativi seguiti dalla Corte e dell'assenza di elementi nuovi nelle difese del ricorrente.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2022 - 9 febbraio 2023, n. 15, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, come modificati dal D.L. n. 172 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 172 del 2021, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma
2, del medesimo D.L. n. 44 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost.
Del resto, già in precedenza la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della l. 5 giugno 1990, n. 135
(Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), ha affermato che la tutela della salute, sancita dall'art. 32 della Costituzione quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […] implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona
a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio
7 rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse"
(sentenza 2 giugno 1994, n. 218).
Lo Stato ha un potere di intervento e di prescrizione in materia di vaccinazioni che gode di copertura costituzionale, al fine di bilanciare la libertà del singolo con il diritto alla salute dei terzi.
A tale riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 5, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'obbligo di vaccinazione di cui al d.l. 7 giugno 2017, n. 73 contro morbillo, parotite, rosolia, varicella, ha osservato che: "la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n.
258 del 1994). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi
è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato,
e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva
(tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del
“ 2004). Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)".
La prescrizione della vaccinazione obbligatoria è dunque ritenuta dalla Corte costituzionale consentita allorquando, a fronte della prescrizione legislativa, vengono perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria, come si è verificato nella situazione di pandemia, ove la prescrizione dell'adempimento, da parte delle categorie indicate dalla legge, costituisce misura del tutto proporzionata nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici.
8 Nel necessario bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso prevalente, rispetto all'interesse dei singoli che non vogliono sottoporsi al vaccino, quello pubblico finalizzato alla tutela dei soggetti fragili e a circoscrivere il più possibile il rischio all'interno di strutture, come le scuole, potenzialmente in grado di incrementare la circolazione del virus
E, dunque, il legislatore stesso:
a) muove dal dichiarato e cristallino presupposto (peraltro ormai costituente fatto pressoché notorio) della sussistenza di una grave emergenza pandemica (a livello non solo nazionale bensì mondiale);
b) prevede la misura di cui si discetta al fine di tutelare la salute pubblica, adottando il provvedimento in esame, quindi, proprio al fine di tutelare non uno ma più diritti riconosciuti, garantiti e protetti dalla
Carta costituzionale nonché dai principi sovranazionali citati, tra i quali la salute collettiva e la salute di ogni singolo individuo, sicché proprio i principi che il ricorrente assumerebbe violati sono quelli protetti e tutelati, con la disposizione in esame, dal legislatore.
Orbene, a parere di chi scrive, nel periodo temporale in cui sono state emanate le norme in questione, connotato da un'emergenza epidemiologica per certi versi ignota ed inesplorata e dagli effetti estremamente pericolosi ed afflittivi su vari versanti della vita di ogni singolo individuo e della collettività (primo fra tutti proprio il diritto alla salute), il bilanciamento operato dal legislatore
(ovviamente con prognosi ex ante) sia pienamente legittimo, laddove è stato scelto di imporre un obbligo di vaccinazione per coloro i quali sono a contatto con soggetti fragili quali gli alunni delle scuole;
obbligo la cui violazione è sanzionata, tra l'altro, non già con il totale sacrificio di altro diritto di rango costituzionale (quello al lavoro), bensì con una mera e temporanea compressione dello stesso limitata nel tempo.
In conclusione, la scelta del legislatore, a fronte dell'evento pandemico e delle note conseguenze sulla salute pubblica, giustifica – nel necessario bilanciamento degli interessi – l'esigibilità dell'obbligo di vaccinazione richiesto al lavoratore e la tollerabilità per lo stesso della scelta di non vaccinarsi, scelta che non comporta comunque le soluzioni drastiche quali la risoluzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la sua temporanea sospensione.
La disciplina nazionale in materia di obbligo vaccinale applicata alla ricorrente neppure si pone in contrasto con il diritto unionale, posto che la materia degli obblighi di vaccinazione non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia.
Come è noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendone la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea, in ragione del principio di attribuzione di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, in virtù del quale: "l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri".
9 A tale riguardo, la Corte di Cassazione chiarisce che: "Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa" (Cass. civ., 27 settembre 2018, n. 2372).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione europea.
In materia di tutela della salute l'Unione ha competenza per svolgere esclusivamente “azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri”.
Se tale rilievo risulta assorbente per escludere qualsiasi contrasto con la normativa europea, va in ogni caso osservato che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall'art.
4-ter D.L. 44/2021 in ipotesi di rifiuto del docente a vaccinarsi è una conseguenza rispondente ai requisiti di proporzionalità sanciti dall'art. 52 della Carta europea dei diritti fondamentali (cd. Carta di Nizza), essendo rispettate tutte le condizioni poste da tale norma per giustificare l'introduzione di limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà assicurate dalla Carta stessa, vale a dire che siano prescritte con legge, che rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, che siano proporzionate.
Di recente, poi, la Corte Costituzione con la sentenza n. 14/2023 ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, anche prendendo in considerazione il particolare momento storico, l'emergenza pandemica, l'evoluzione della normativa ed il raffronto con la normativa europea, il legislatore abbia agito ragionevolmente, anche in considerazione dell'assenza di pericoli certi per la salute dei soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale.
Se tale rilievo risulta assorbente per escludere qualsiasi contrasto con la normativa europea .
Altresì non vi è ragione di vedere, nel caso di specie, qualsivoglia tipo di discriminazione ai sensi della normativa europea.
Dirimente, in tal caso, è che il richiamo al concetto di discriminazione è del tutto improprio non essendo chiaro quale sarebbe, nella specie, il fattore di discriminazione oggetto di protezione (sul concetto di fattore di discriminazione e di discriminazione indiretta ai sensi delle fonti sovranazionali ed interne si veda, per tutte, Trib. Firenze, sez. lavoro, ordinanza del 22 ottobre 2019, Giudice C. Consani).
Non appare in ogni caso pertinente il richiamo al considerando 36 e 37 pagina 7 Regolamento Europeo
10 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia e coloro che , per ragioni di salute , non possono effettuare il ,fattispecie in cui non rientra la ricorrente .
Del tutto apodittica e non dimostrata e l'assunta violazione dell'art 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita e proibisce la privazione intenzionale della vita di chiunque così come in relazione agli artt 5 e 14 , posto che l'obbligo è stato sancito per un periodo breve e solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Senza sottacere che il principio di autodeterminazione è salvaguardato dalla facoltà data agli insegnanti di non sottoporsi a detti trattamenti , venendo al più in rilievo , l'impossibilità di svolgimento , pur sempre limitata nel tempo come è avvenuto , dell'attività lavorativa .
Obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R. N.3/1957
La parte ricorrente censura il provvedimento datoriale anche sotto il profilo della mancata previsione del versamento di un assegno alimentare, citando le previsioni di legge – art. 82 del D.P.R. 10/01/1957,
n. 3 e art. 500 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 – che, in tema di sanzioni disciplinari, prevedono che al lavoratore sospeso sia concesso un assegno alimentare.
L'ipotesi della sospensione per inosservanza dell'obbligo di vaccinazione è, tuttavia, completamente diversa, in quanto scevra da profili disciplinari, sicché non è fondatamente prospettabile un'estensione analogica della disciplina dettata per fattispecie differenti, e ispirata a una ratio differente: ratio che, nel caso dell'assegno alimentare, è quella di attribuire un'erogazione assistenziale, finalizzata ad assicurare le esigenze di vita di chi risulta medio tempore ancora dipendente, per il tempo necessario per l'accertamento della sua responsabilità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/05/2022, n. 15799), laddove, nel caso della sospensione disposta per violazione dell'obbligo vaccinale, la cessazione della sospensione
è rimessa a una libera scelta del lavoratore, che può in qualsiasi momento decidere di sottoporsi alla vaccinazione, determinando il venir meno della sospensione stessa.
Sulla incomparabilità degli istituti si è autorevolmente pronunciata anche la Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 15/2023, relativa proprio al personale scolastico: “nel meccanismo degli artt.
4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al
11 lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3. In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4. La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5. I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva,
l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica
12 applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera. Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
Residua da analizzare l'ulteriore questione oggetto di censura da parte del ricorrente, ed in particolare l'irragionevolezza della normativa nella parte in cui non prevedeva la necessità di provvedere ad un diverso collocamento del lavoratore prima di addivenire alla sua sospensione dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione.
Rispetto a tale aspetto, peraltro, la ricorrente nel corso del giudizio ha dedotto che l'irragionevolezza della normativa sarebbe resa evidente dal fatto che lo stesso legislatore successivamente ha modificato la norma prevedendo proprio tale obbligo.
La censura appare manifestamente infondata.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/23, infatti, la normativa prevista dal legislatore in relazione all'emergenza pandemica è una normativa che giustifica le differenze esistenti nella regolamentazione delle varie categorie lavorative in base alla diversa necessità di tutelare la collettività rispetto al rischio corso.
La stessa sentenza, inoltre, esplicitamente riferisce che proprio l'obbligo di collocare in diverse mansioni i lavoratori prima di addivenire alla loro sospensione può essere ragionevolmente previsto per una categoria di lavoratori e non per altre proprio per le ragioni di tutela dell'interesse e della salute pubblica.
A ciò si deve aggiungere – sempre secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale – che il decorso del tempo, la diversa comprensione del fenomeno pandemico ed il crescere degli strumenti con cui affrontarlo hanno giustificato anche il diverso orientarsi del legislatore nel corso del tempo.
Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, deve ritenersi che in considerazione del periodo in relazione al quale è stata disposta la sospensione della ricorrente la normativa sia immune da censure costituzionali, in quanto prevista nel corretto bilanciamento dei diversi interessi in campo.
13 Evidentemente, peraltro, nessun rilievo può assumere la circostanza che successivamente la normativa sia mutata, proprio perché, come ribadito dalla Corte Costituzionale nelle citate sentenze, proprio l'evolversi della situazione pandemica e delle conoscenze sviluppate per affrontare la stessa giustificano il diverso trattamento, riguardando lo stesso situazioni che non possono che definirsi diverse.
Ne discende l'infondatezza della domanda anche sotto questo profilo.
Gli obblighi del datore di lavoro
La parte ricorrente - premettendo che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza del luogo di lavoro - dal pericolo del diffondersi del virus Sars-CoV-2 ai sensi dell'art. 2087 c.c. ha richiesto di ordinare al di imporre a tutti i lavoratori di svolgere, con CP_1 cadenza ogni 48-72 ore o quella ritenuta necessaria, i tamponi antigenico, Rt-PCR o, se ritenuto valido, salivare, al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro e che tale costo sia posto a carico della parte datoriale.
Ebbene tale domanda non appare meritevole di accoglimento in assenza di una specifica disposizione normativa che imponga un obbligo in tal senso.
Ritenute quindi manifestamente infondate le questioni prospettate dalla ricorrente, deve ribadirsi la correttezza del provvedimento ministeriale, essendo lo stesso diretta applicazione della legge.
Dalla legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta discende, altresì, il rigetto di tutte le altre domande proposte che risultano, pertanto, assorbite.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, della natura interpretativa delle stesse e dell'esistenza di precedenti non univoci nella giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
14
in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to Controparte_1 resso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso di merito con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato, in data 11/03/2022, la ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere dipendente del resistente come docente CP_1 presso l'Istituto scolastico pubblico, proponeva impugnazione avverso il decreto sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per volontà personale di non vaccinarsi con conseguente sospensione della retribuzione, emesso in data 12.01.2022 dal Dirigente Scolastico, deducendo l'illegittimità di tale atto per i seguenti motivi: per manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L. n. 5/2022, per violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento, rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2008, per la violazione dell'art. 3 co. 3
TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa, di altre direttive europee e della giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, per mancata previsione di un assegno alimentare in detto caso di sospensione.
Evidenziava, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento della ricorrente prima di procedere con la sua sospensione e
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere, in via cautelare ed urgenza, la sospensione dell'atto impugnato, disponendo, l'accesso ai locali scolastici della ricorrente previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48- 72 ore con costo a carico della parte resistente con condanna al pagamento in
1 ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte. Nel merito chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento della ricorrente, prima di procedere con la sua sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio del ricorrente, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e la CP_2 corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto. Chiedeva , altresì, sempre nel merito , per tutte le argomentazioni indicate in ricorso e nelle relative conclusioni, di disapplicare la norma che impone detto obbligo vaccinale. Chiedeva di accertare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui doveva trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
ordinare alla resistente l'immediata riassunzione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso della medesima ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il che Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva come in atti per il rigetto della stessa con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Giurisdizione
In via preliminare deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 28429/22.
Merito
Il ricorso non può trovare accoglimento condividendo la scrivente le argomentazioni dei precedenti giurisprudenziali in atti, sulla medesima questione di diritto, che si richiamano in tale sede anche ai sensi
2 dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c. (Cfr. Tribunale di Benevento sentenze numeri 375/2023 e
1150/2023 , Tribunale di Napoli Nord sentenze numeri 4611/2023 e 4682/2023) .
Manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale
Venendo al merito con il D.L. 26/11/2021, n. 172, art. 2, è stato inserito, dopo l'art.
4-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conv. dalla l. 76/2021, un art.
4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge
3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e degli Istituti penitenziari) a mente del quale: “
1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID- 19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
[…] 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a).
L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma
3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e
3 terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. […] 5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma
5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
Con la suddetta norma, il legislatore ha esteso, a decorrere dal 15.12.2021, l'obbligo vaccinale al personale della scuola.
Il contenuto dell'obbligo è quello individuato dall'art.
3-ter del medesimo d.l. 44/2021, anch'esso inserito dal d.l. 172/2021, che dispone che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
L'accertamento dell'inadempimento, in assenza di ragioni che comportino l'esenzione dall'obbligo medesimo ex art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, determina la sospensione dal diritto di esercitare l'attività lavorativa e dalla retribuzione. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo è, a sua volta, punito con una sanzione amministrativa.
Venendo alla fattispecie in esame, deve osservarsi che parte ricorrente è stata sospesa in data 12.01.2022 in applicazione di quanto disposto dal d.l. n. 44/01 ratione temporis applicabile
Non è in contestazione il dato fattuale che la ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale previsto dalla legge.
4 Per quel che concerne le i doglianze sollevate in ricorso, volte a contestare la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto tale, tenuto conto della natura ancora sperimentale dei vaccini nonché dell'assenza di prova della loro efficacia nel ridurre il numero di contagi, si osserva, coerentemente con l'orientamento già espresso da altri Tribunali (Tribunale di Terni 15/02/2023, n. 65, Tribunale di
Bolzano 28/10/2022, n. 159, Tribunale di Napoli 30/06/2023, n. 4396), il cui contenuto si ritiene di condividere anche in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che il sindacato giurisdizionale non può spingersi sino alla valutazione circa il merito delle scelte legislative, risultando dunque del tutto irrilevanti le argomentazioni del ricorrente sull'efficacia dei vaccini in uso e sulla ricorrenza delle reazioni avverse, in quanto tale analisi è in questa sede inibita, nella misura in cui la giurisdizione non può spingersi sino a sindacare le scelte del legislatore e, dunque, della legge, alla quale, ai sensi dell'art. 101 Cost., anche il giudice nell'esercizio della sua funzione è soggetto.
In ogni caso, le censure del ricorrente relative a presunti profili di incostituzionalità o violazione del diritto dell'Unione Europea non paiono cogliere nel segno
Si osserva, in primo luogo, che i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid-19 non sono farmaci sperimentali, come afferma la ricorrente, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti Europei n.
726/2004 e n. 507/2006 dalle Autorità competenti, vale a dire da quella europea (EMA) e da quella italiana (AIFA), le quali – nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva – ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da Covid-19, virus inserito dalla direttiva UE 739/2020 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive.
Si tratta di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della "autorizzazione condizionata" prevista e regolata dai citati regolamenti per le "situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità".
Come osservato dal Consiglio di Stato, che qui si richiama: "L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti […] e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata" (Cons. Stato, 20 ottobre 2021, sentenza n. 7045).
5 In ragione della autorizzazione da parte delle Autorità competenti, rilasciata sulla base di dati certificati e validati, nessun rilievo in questa sede giurisdizionale possono avere le contestazioni del ricorrente circa l'insicurezza, l'inefficacia e inadeguatezza dei vaccini.
La valutazione che ha condotto il legislatore a estendere l'obbligo vaccinale a una serie di categorie di lavoratori, aventi maggiori contatti sociali, in particolare con soggetti fragili – quali sono gli studenti delle scuole – è giustificata dalla pericolosità del virus e dalla necessità di tutelare la salute pubblica.
La temporanea privazione della retribuzione, inoltre, appare un contemperamento bilanciato nel perseguimento dell'obiettivo, di valore costituzionale, di proteggere la salute della collettività, senza alcuna lesione degli artt. 4 e 36 della Costituzione.
Vengono qui fatte proprie le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, sebbene con riguardo all'obbligo di vaccinazione dei sanitari, ma con argomenti certamente trasversali, secondo cui: "La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'articolo 4 del DL n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo e anzitutto di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque a beneficio della persona, secondo il richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità anche gravi come i tumori e le cardiopatie o per l'avanzato stato di età) che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o socio sanitario nei luoghi di cura e assistenza Nel bilanciamento tra i due valori, quello all'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars 2 per la cosiddetta esitazione vaccinale. L'obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che oltre ad implicare il delicato bilanciamento tra fondamentali valori (quello dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica), investe lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è ovvio che sia e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e dunque l'informazione e il suo contrario la disinformazione – e la democrazia" (Cons. Stato, sent. n. 7045/2021 cit.).
Inoltre, le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dalle esenzioni o dal differimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021, in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale (ipotesi, come già rilevato, non verificatasi nel caso di specie).
6 Al giudice spetta unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, che, nella fattispecie in esame, risulta adottato nel pieno rispetto della citata normativa.
Violazione diritto comunitario
Né, comunque, risultano fondate le ulteriori doglianze, con cui la ricorrente censura la normativa che ha introdotto l'obbligo vaccinale per contrasto con la Carta costituzionale e con varie fonti del diritto comunitario e internazionale.
Al riguardo, si osserva che le questioni sollevate in ricorso sono state a più riprese affrontate dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su analoghe censure;
appaiono, dunque, manifestamente infondate le richieste di sollevare incidente di costituzionalità o di rimettere gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, alla luce dei condivisibili percorsi argomentativi seguiti dalla Corte e dell'assenza di elementi nuovi nelle difese del ricorrente.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2022 - 9 febbraio 2023, n. 15, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, come modificati dal D.L. n. 172 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 172 del 2021, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma
2, del medesimo D.L. n. 44 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost.
Del resto, già in precedenza la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della l. 5 giugno 1990, n. 135
(Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), ha affermato che la tutela della salute, sancita dall'art. 32 della Costituzione quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […] implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona
a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio
7 rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse"
(sentenza 2 giugno 1994, n. 218).
Lo Stato ha un potere di intervento e di prescrizione in materia di vaccinazioni che gode di copertura costituzionale, al fine di bilanciare la libertà del singolo con il diritto alla salute dei terzi.
A tale riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 5, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'obbligo di vaccinazione di cui al d.l. 7 giugno 2017, n. 73 contro morbillo, parotite, rosolia, varicella, ha osservato che: "la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n.
258 del 1994). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi
è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato,
e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).
Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva
(tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del
“ 2004). Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)".
La prescrizione della vaccinazione obbligatoria è dunque ritenuta dalla Corte costituzionale consentita allorquando, a fronte della prescrizione legislativa, vengono perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria, come si è verificato nella situazione di pandemia, ove la prescrizione dell'adempimento, da parte delle categorie indicate dalla legge, costituisce misura del tutto proporzionata nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici.
8 Nel necessario bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso prevalente, rispetto all'interesse dei singoli che non vogliono sottoporsi al vaccino, quello pubblico finalizzato alla tutela dei soggetti fragili e a circoscrivere il più possibile il rischio all'interno di strutture, come le scuole, potenzialmente in grado di incrementare la circolazione del virus
E, dunque, il legislatore stesso:
a) muove dal dichiarato e cristallino presupposto (peraltro ormai costituente fatto pressoché notorio) della sussistenza di una grave emergenza pandemica (a livello non solo nazionale bensì mondiale);
b) prevede la misura di cui si discetta al fine di tutelare la salute pubblica, adottando il provvedimento in esame, quindi, proprio al fine di tutelare non uno ma più diritti riconosciuti, garantiti e protetti dalla
Carta costituzionale nonché dai principi sovranazionali citati, tra i quali la salute collettiva e la salute di ogni singolo individuo, sicché proprio i principi che il ricorrente assumerebbe violati sono quelli protetti e tutelati, con la disposizione in esame, dal legislatore.
Orbene, a parere di chi scrive, nel periodo temporale in cui sono state emanate le norme in questione, connotato da un'emergenza epidemiologica per certi versi ignota ed inesplorata e dagli effetti estremamente pericolosi ed afflittivi su vari versanti della vita di ogni singolo individuo e della collettività (primo fra tutti proprio il diritto alla salute), il bilanciamento operato dal legislatore
(ovviamente con prognosi ex ante) sia pienamente legittimo, laddove è stato scelto di imporre un obbligo di vaccinazione per coloro i quali sono a contatto con soggetti fragili quali gli alunni delle scuole;
obbligo la cui violazione è sanzionata, tra l'altro, non già con il totale sacrificio di altro diritto di rango costituzionale (quello al lavoro), bensì con una mera e temporanea compressione dello stesso limitata nel tempo.
In conclusione, la scelta del legislatore, a fronte dell'evento pandemico e delle note conseguenze sulla salute pubblica, giustifica – nel necessario bilanciamento degli interessi – l'esigibilità dell'obbligo di vaccinazione richiesto al lavoratore e la tollerabilità per lo stesso della scelta di non vaccinarsi, scelta che non comporta comunque le soluzioni drastiche quali la risoluzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la sua temporanea sospensione.
La disciplina nazionale in materia di obbligo vaccinale applicata alla ricorrente neppure si pone in contrasto con il diritto unionale, posto che la materia degli obblighi di vaccinazione non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia.
Come è noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendone la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea, in ragione del principio di attribuzione di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, in virtù del quale: "l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri".
9 A tale riguardo, la Corte di Cassazione chiarisce che: "Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa" (Cass. civ., 27 settembre 2018, n. 2372).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione europea.
In materia di tutela della salute l'Unione ha competenza per svolgere esclusivamente “azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri”.
Se tale rilievo risulta assorbente per escludere qualsiasi contrasto con la normativa europea, va in ogni caso osservato che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall'art.
4-ter D.L. 44/2021 in ipotesi di rifiuto del docente a vaccinarsi è una conseguenza rispondente ai requisiti di proporzionalità sanciti dall'art. 52 della Carta europea dei diritti fondamentali (cd. Carta di Nizza), essendo rispettate tutte le condizioni poste da tale norma per giustificare l'introduzione di limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà assicurate dalla Carta stessa, vale a dire che siano prescritte con legge, che rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, che siano proporzionate.
Di recente, poi, la Corte Costituzione con la sentenza n. 14/2023 ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, anche prendendo in considerazione il particolare momento storico, l'emergenza pandemica, l'evoluzione della normativa ed il raffronto con la normativa europea, il legislatore abbia agito ragionevolmente, anche in considerazione dell'assenza di pericoli certi per la salute dei soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale.
Se tale rilievo risulta assorbente per escludere qualsiasi contrasto con la normativa europea .
Altresì non vi è ragione di vedere, nel caso di specie, qualsivoglia tipo di discriminazione ai sensi della normativa europea.
Dirimente, in tal caso, è che il richiamo al concetto di discriminazione è del tutto improprio non essendo chiaro quale sarebbe, nella specie, il fattore di discriminazione oggetto di protezione (sul concetto di fattore di discriminazione e di discriminazione indiretta ai sensi delle fonti sovranazionali ed interne si veda, per tutte, Trib. Firenze, sez. lavoro, ordinanza del 22 ottobre 2019, Giudice C. Consani).
Non appare in ogni caso pertinente il richiamo al considerando 36 e 37 pagina 7 Regolamento Europeo
10 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia e coloro che , per ragioni di salute , non possono effettuare il ,fattispecie in cui non rientra la ricorrente .
Del tutto apodittica e non dimostrata e l'assunta violazione dell'art 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita e proibisce la privazione intenzionale della vita di chiunque così come in relazione agli artt 5 e 14 , posto che l'obbligo è stato sancito per un periodo breve e solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Senza sottacere che il principio di autodeterminazione è salvaguardato dalla facoltà data agli insegnanti di non sottoporsi a detti trattamenti , venendo al più in rilievo , l'impossibilità di svolgimento , pur sempre limitata nel tempo come è avvenuto , dell'attività lavorativa .
Obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R. N.3/1957
La parte ricorrente censura il provvedimento datoriale anche sotto il profilo della mancata previsione del versamento di un assegno alimentare, citando le previsioni di legge – art. 82 del D.P.R. 10/01/1957,
n. 3 e art. 500 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 – che, in tema di sanzioni disciplinari, prevedono che al lavoratore sospeso sia concesso un assegno alimentare.
L'ipotesi della sospensione per inosservanza dell'obbligo di vaccinazione è, tuttavia, completamente diversa, in quanto scevra da profili disciplinari, sicché non è fondatamente prospettabile un'estensione analogica della disciplina dettata per fattispecie differenti, e ispirata a una ratio differente: ratio che, nel caso dell'assegno alimentare, è quella di attribuire un'erogazione assistenziale, finalizzata ad assicurare le esigenze di vita di chi risulta medio tempore ancora dipendente, per il tempo necessario per l'accertamento della sua responsabilità (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/05/2022, n. 15799), laddove, nel caso della sospensione disposta per violazione dell'obbligo vaccinale, la cessazione della sospensione
è rimessa a una libera scelta del lavoratore, che può in qualsiasi momento decidere di sottoporsi alla vaccinazione, determinando il venir meno della sospensione stessa.
Sulla incomparabilità degli istituti si è autorevolmente pronunciata anche la Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 15/2023, relativa proprio al personale scolastico: “nel meccanismo degli artt.
4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al
11 lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3. In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4. La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5. I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva,
l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica
12 applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera. Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
Residua da analizzare l'ulteriore questione oggetto di censura da parte del ricorrente, ed in particolare l'irragionevolezza della normativa nella parte in cui non prevedeva la necessità di provvedere ad un diverso collocamento del lavoratore prima di addivenire alla sua sospensione dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione.
Rispetto a tale aspetto, peraltro, la ricorrente nel corso del giudizio ha dedotto che l'irragionevolezza della normativa sarebbe resa evidente dal fatto che lo stesso legislatore successivamente ha modificato la norma prevedendo proprio tale obbligo.
La censura appare manifestamente infondata.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/23, infatti, la normativa prevista dal legislatore in relazione all'emergenza pandemica è una normativa che giustifica le differenze esistenti nella regolamentazione delle varie categorie lavorative in base alla diversa necessità di tutelare la collettività rispetto al rischio corso.
La stessa sentenza, inoltre, esplicitamente riferisce che proprio l'obbligo di collocare in diverse mansioni i lavoratori prima di addivenire alla loro sospensione può essere ragionevolmente previsto per una categoria di lavoratori e non per altre proprio per le ragioni di tutela dell'interesse e della salute pubblica.
A ciò si deve aggiungere – sempre secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale – che il decorso del tempo, la diversa comprensione del fenomeno pandemico ed il crescere degli strumenti con cui affrontarlo hanno giustificato anche il diverso orientarsi del legislatore nel corso del tempo.
Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, deve ritenersi che in considerazione del periodo in relazione al quale è stata disposta la sospensione della ricorrente la normativa sia immune da censure costituzionali, in quanto prevista nel corretto bilanciamento dei diversi interessi in campo.
13 Evidentemente, peraltro, nessun rilievo può assumere la circostanza che successivamente la normativa sia mutata, proprio perché, come ribadito dalla Corte Costituzionale nelle citate sentenze, proprio l'evolversi della situazione pandemica e delle conoscenze sviluppate per affrontare la stessa giustificano il diverso trattamento, riguardando lo stesso situazioni che non possono che definirsi diverse.
Ne discende l'infondatezza della domanda anche sotto questo profilo.
Gli obblighi del datore di lavoro
La parte ricorrente - premettendo che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza del luogo di lavoro - dal pericolo del diffondersi del virus Sars-CoV-2 ai sensi dell'art. 2087 c.c. ha richiesto di ordinare al di imporre a tutti i lavoratori di svolgere, con CP_1 cadenza ogni 48-72 ore o quella ritenuta necessaria, i tamponi antigenico, Rt-PCR o, se ritenuto valido, salivare, al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro e che tale costo sia posto a carico della parte datoriale.
Ebbene tale domanda non appare meritevole di accoglimento in assenza di una specifica disposizione normativa che imponga un obbligo in tal senso.
Ritenute quindi manifestamente infondate le questioni prospettate dalla ricorrente, deve ribadirsi la correttezza del provvedimento ministeriale, essendo lo stesso diretta applicazione della legge.
Dalla legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta discende, altresì, il rigetto di tutte le altre domande proposte che risultano, pertanto, assorbite.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, della natura interpretativa delle stesse e dell'esistenza di precedenti non univoci nella giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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