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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMATURO PIETRO Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAPITANO DI CASTRI 59 FRANCAVILLA FONTANA presso il difensore avv. AMMATURO PIETRO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUA Controparte_1 P.IVA_2 TERESA e dell'avv. MARCUCCI LUIGI ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 C.F._1
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA G. C. ABBA, 9 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BUA TERESA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis rejectis:
a) Accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in premessa, il grave inadempimento della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore;
Controparte_1
b) E per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
– tempore, della complessiva somma di € 11.268,36 (euro undicimiladuecentosessantotto/36) o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice;
c) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre Cap su voci soggette, come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO, antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, richiesta, deduzione ed eccezione, di merito, rito o istruttoria, così giudicare:
pagina 1 di 6 In via principale e nel merito:
- respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto
- assolvere l'odierna convenuta da qualsiasi pretesa risarcitoria per qualsivoglia titolo o ragione formulata e domandata dall'attrice nei suoi confronti;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a sostegno deducendo: Controparte_1
- in data 21.12.2020, l'attrice sottoscriveva con la un contratto avente ad Controparte_1
oggetto la fornitura del software denominato WintoWin Tech e dei servizi per la gestione delle attività connesse alla pubblicazione dei prodotti dell'azienda nei Marketplace, nonché i servizi di spedizione e amministrazione delle vendite online per la durata di 12 mesi, ad un costo di € 350,00, oltre IVA, una tantum e di € 399,00 mensili, oltre IVA;
- nel contratto veniva espressamente indicato che la società committente poteva inserire il proprio catalogo di prodotti con fotografie ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 1200
x 1200 con sfondo bianco obbligatorio, corredate dalla relativa descrizione, dell'indicazione del prezzo al pubblico (comprensivo di IVA e della percentuale spettante a ed Controparte_1
ai marketplace), del peso, di eventuali taglie, delle misure e dei tempi di consegna;
- il contratto elencava altresì le modalità di inserimento delle foto nel software e precisava che per procedere alla pubblicazione dei prodotti era fondamentale che l'azienda inserisse correttamente le foto dei prodotti in formato digitale ad alta risoluzione (1200 x 1200), con sfondo bianco e con testi informativi completi dei relativi codici a barre;
- sin dal primo tentativo di inserimento delle foto, l'attrice riscontrava difficoltà e solo dopo reiterate richieste da parte della la società convenuta comunicava che le foto da pubblicare Parte_1
dovevano avere caratteristiche diverse da quelle pattuite in contratto;
- la si attivava, pertanto, a rinnovare le fotografie, con notevole dispendio di tempo e Parte_1 risorse umane e, quindi, di costi per l'azienda stessa;
pagina 2 di 6 - per tutto il mese di gennaio 2022 la piattaforma rimaneva offline per manutenzione di sistema, non comunicata all'attrice la quale, dopo il suo ripristino, constatava che il formato delle foto era stato nuovamente ed unilateralmente modificato dalla società convenuta senza che questa ulteriore modifica fosse stata preventivamente comunicata;
- il comportamento della convenuta ha di fatto precluso alla di usufruire dei prodotti Parte_1
offerti e pattuiti con il contratto del 21.12.2020;
- tale condotta configura inadempimento contrattuale ed è fonte di danno patrimoniale.
La ha quindi chiesto la somma di € 6.268,36 a titolo di canoni mensili e una tantum Parte_1
(comprensivi di IVA) corrisposti alla e la somma di € 5.000,00 a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno.
La convenuta, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle avverse domande delle quali ha chiesto il rigetto, allegando che alcun inadempimento può essere attribuito alla
[...]
in quanto le difficoltà della erano dovute alla incapacità e/o negligenza di CP_1 Parte_1 quest'ultima; ha dedotto che, in ogni caso, l'attrice non avrebbe fornito alcun elemento probatorio circa la sussistenza di un danno quale quello ex adverso lamentato, né la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lamentato ed il presunto danno subito.
Ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, con rifusione delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di replica;
il relativo provvedimento risulta comunicato alle parti il 25.02.2025.
Le domande svolte dall'attrice e dirette a sentire dichiarare il grave inadempimento della
[...]
e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
11.268,36 (o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge) a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice, è infondata e va rigettata.
In diritto, e con specifico riferimento agli oneri probatori incombenti sulle parti in caso di domanda risarcitoria, si osserva che, poiché l'azione di adempimento, di risoluzione e quella risarcitoria hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento, l'onere probatorio gravante sul creditore (cioè su colui che propone tali azioni) è pressoché identico, in quanto è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo ma non l'inadempienza dell'obbligato convenuto, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto. Ed infatti, sia l'azione di risoluzione di inadempimento prevista dall'articolo 1453 c.c., sia quella di adempimento, sia quella di risarcimento pagina 3 di 6 dei danni, hanno in comune il titolo o il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere a norma dell'articolo 2697 c.c. che di provare l'esistenza di quel titolo e quindi l'insorgenza delle obbligazioni ad esse connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di aver adempiuto salvo che non opponga un'eccezione inademplenti non est adimplendum qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione è ancora dovuta
(cfr. Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n. 13533; conff. Cass. Civ. 02/982, 04/2387, 06/8615).
In base dunque al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice nei confronti della convenuta di cui agli artt. 1218, 1223 e ss e
2697 cc e dal principio della vicinanza della prova spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
mentre incombe sulla parte cui tale inadempimento è addebitato, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L,
26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ., sez. L, 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU,
23.09.2013, n. 21678).
Ciò detto, va anzitutto osservato che nessun contrasto può dirsi insorto tra le parti in ordine alla durata annuale del contratto ed alla avvenuta sottoscrizione dello stesso. Il contratto può dirsi, quindi, regolarmente sottoscritto tra le parti.
Il contratto, di durata annuale prevedeva, alla luce di quanto emerso dalla documentazione contrattuale in atti, che la convenuta fornisse l'utilizzo in licenza limitata e non esclusiva del software “Winto Win
Tech”, di proprietà della convenuta per la pubblicazione e la vendita online degli articoli proposti dall'azienda sui vari marketplace;
seguiva l'operazione di inserimento e caricamento del catalogo prodotti da effettuarsi ad opera della cliente.
A giudizio di questo Tribunale, le emergenze istruttorie rappresentano un comportamento della convenuta conforme agli impegni assunti, agli interessi in concreto perseguiti ed in linea alle vicende del rapporto contrattuale come si erano via via determinate, e ciò per i seguenti motivi:
- per quanto attiene alle doglianze di parte attrice in ordine al formato delle immagini, deve osservarsi che ciò che risulta documentato in atti sono le difficoltà della nel caricamento delle Parte_1
immagini e la riduzione del formato grafico delle foto, di guisa che risulta plausibile la spiegazione pagina 4 di 6 fornita dalla convenuta, secondo la quale ha ridotto la risoluzione grafica delle foto per CP_1
facilitare alla il caricamento delle immagini;
Parte_1
- dalla lettura delle e-mail allegate alla comparsa di costituzione emerge che ha svolto il CP_1
proprio compito con diligenza e coscienza, informando l'attrice della possibilità di usare il programma chiamato RemoveBG per risolvere le problematiche relative all'inserimento delle foto e si è resa disponibile a prestare la propria tempestiva assistenza in caso di bisogno: “Se non riuscite a farlo non esitate a riscriverci un ticket chiedendo un appuntamento telefonico per farlo insieme”;
- la doglianza di secondo cui la convenuta avrebbe negato per giorni un contatto CP_2
telefonico, va disattesa, atteso che risulta che la procedura seguita dall'attrice non fosse corretta, come sottolineato dal dipartimento tecnico della convenuta, che invitava l'attrice a richiedere un confronto mediante l'apertura di apposito ticket (ticket del 02/07/2021);
- dal 22/07/2021 l'attrice non ha più richiesto ticket di assistenza, sicché deve ritenersi che, una volta comprese le corrette modalità di caricamento dei prodotti, la abbia utilizzato la Parte_1
piattaforma senza dover più richiedere assistenza;
- quanto alla asserita impossibilità di utilizzare la piattaforma durante il mese di gennaio 2022 a causa di una lamentata manutenzione di sistema, va rilevato che trattasi di allegazione difensiva rimasta indimostrata e, dunque, come tale, inidonea a provare l'inadempimento della convenuta;
- il legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale, ha riferito che, nel CP_1 tentativo di facilitare ai clienti l'inserimento del proprio catalogo prodotti, la ha consentito CP_1
l'utilizzo di “risoluzione più confacente alle loro mancanze di capacità di gestione delle foto come previsto in contratto;
che dal punto di vista della convenuta il fatto di poter pubblicare foto con risoluzione più bassa era migliorativo rispetto a quanto previsto in contratto”, posto che per la realizzazione delle foto con minor risoluzione grafica era sufficiente l'utilizzo di un semplice telefonino e non bisogna fare investimenti né di natura economica né in termini di risorse umane;
che non c'era stato nessun ripristino della piattaforma perché non c'era stata alcuna manutenzione nei termini indicati dall'attrice. Il legale rappresentante della ha infine precisato che le CP_1
manutenzioni della convenuta sono ordinarie e si risolvono nel giro di 6-12 ore.
Alla luce di quanto precede non pare possa addebitarsi alla società convenuta un comportamento colpevole e fonte di inadempimento per aver precluso alla di usufruire dei prodotti offerti e Parte_1
pattuiti con il contratto del 21.12.2020, atteso che, per quel che risulta dagli atti, ha svolto il CP_1 proprio compito con diligenza e coscienza riducendo il formato grafico delle foto, informando l'attrice della possibilità di usare il programma chiamato RemoveBG per risolvere le problematiche relative pagina 5 di 6 all'inserimento delle foto e rendendosi disponibile a prestare la propria tempestiva assistenza in caso di bisogno.
Né utile e rilevante - oltre che generica- è la prova articolata nella memoria istruttoria attorea e ribadita nelle conclusioni.
Per mera completezza si evidenzia che, nella specie, oltre alla mancanza dell'elemento costitutivo dell'azione risarcitoria (inadempimento della convenuta), manca la prova dell'esistenza del nesso causale e del danno patrimoniale – sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (cfr. Cass. civ., sez. 2, 10.12.2012, n. 22376; conf.: Cass. civ., sez. 1, 30.09.2016 n. 19604, secondo cui quando è dedotto un danno patrimoniale nella componente del danno emergente, il preteso danneggiato deve allegare e fornire prova dei relativi esborsi e del nesso causale con l'inadempimento, ex art. 1223 cc;
ove il danneggiato deduca un danno da lucro cessante, deve allegare e provare specificamente, in termini di certezza, o almeno di elevata probabilità, il guadagno che si sarebbe verificato se il contratto fosse stato adempiuto esattamente: “La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto -al pari del danno da lucro cessante- se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
2) condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se e come dovute.
Milano, 19 marzo 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37943/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMMATURO PIETRO Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CAPITANO DI CASTRI 59 FRANCAVILLA FONTANA presso il difensore avv. AMMATURO PIETRO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUA Controparte_1 P.IVA_2 TERESA e dell'avv. MARCUCCI LUIGI ( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 C.F._1
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA G. C. ABBA, 9 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BUA TERESA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis rejectis:
a) Accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in premessa, il grave inadempimento della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore;
Controparte_1
b) E per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
– tempore, della complessiva somma di € 11.268,36 (euro undicimiladuecentosessantotto/36) o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice;
c) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre Cap su voci soggette, come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Maria AMMATURO, antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, richiesta, deduzione ed eccezione, di merito, rito o istruttoria, così giudicare:
pagina 1 di 6 In via principale e nel merito:
- respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto
- assolvere l'odierna convenuta da qualsiasi pretesa risarcitoria per qualsivoglia titolo o ragione formulata e domandata dall'attrice nei suoi confronti;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a sostegno deducendo: Controparte_1
- in data 21.12.2020, l'attrice sottoscriveva con la un contratto avente ad Controparte_1
oggetto la fornitura del software denominato WintoWin Tech e dei servizi per la gestione delle attività connesse alla pubblicazione dei prodotti dell'azienda nei Marketplace, nonché i servizi di spedizione e amministrazione delle vendite online per la durata di 12 mesi, ad un costo di € 350,00, oltre IVA, una tantum e di € 399,00 mensili, oltre IVA;
- nel contratto veniva espressamente indicato che la società committente poteva inserire il proprio catalogo di prodotti con fotografie ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 1200
x 1200 con sfondo bianco obbligatorio, corredate dalla relativa descrizione, dell'indicazione del prezzo al pubblico (comprensivo di IVA e della percentuale spettante a ed Controparte_1
ai marketplace), del peso, di eventuali taglie, delle misure e dei tempi di consegna;
- il contratto elencava altresì le modalità di inserimento delle foto nel software e precisava che per procedere alla pubblicazione dei prodotti era fondamentale che l'azienda inserisse correttamente le foto dei prodotti in formato digitale ad alta risoluzione (1200 x 1200), con sfondo bianco e con testi informativi completi dei relativi codici a barre;
- sin dal primo tentativo di inserimento delle foto, l'attrice riscontrava difficoltà e solo dopo reiterate richieste da parte della la società convenuta comunicava che le foto da pubblicare Parte_1
dovevano avere caratteristiche diverse da quelle pattuite in contratto;
- la si attivava, pertanto, a rinnovare le fotografie, con notevole dispendio di tempo e Parte_1 risorse umane e, quindi, di costi per l'azienda stessa;
pagina 2 di 6 - per tutto il mese di gennaio 2022 la piattaforma rimaneva offline per manutenzione di sistema, non comunicata all'attrice la quale, dopo il suo ripristino, constatava che il formato delle foto era stato nuovamente ed unilateralmente modificato dalla società convenuta senza che questa ulteriore modifica fosse stata preventivamente comunicata;
- il comportamento della convenuta ha di fatto precluso alla di usufruire dei prodotti Parte_1
offerti e pattuiti con il contratto del 21.12.2020;
- tale condotta configura inadempimento contrattuale ed è fonte di danno patrimoniale.
La ha quindi chiesto la somma di € 6.268,36 a titolo di canoni mensili e una tantum Parte_1
(comprensivi di IVA) corrisposti alla e la somma di € 5.000,00 a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno.
La convenuta, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle avverse domande delle quali ha chiesto il rigetto, allegando che alcun inadempimento può essere attribuito alla
[...]
in quanto le difficoltà della erano dovute alla incapacità e/o negligenza di CP_1 Parte_1 quest'ultima; ha dedotto che, in ogni caso, l'attrice non avrebbe fornito alcun elemento probatorio circa la sussistenza di un danno quale quello ex adverso lamentato, né la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lamentato ed il presunto danno subito.
Ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, con rifusione delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di replica;
il relativo provvedimento risulta comunicato alle parti il 25.02.2025.
Le domande svolte dall'attrice e dirette a sentire dichiarare il grave inadempimento della
[...]
e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
11.268,36 (o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge) a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice, è infondata e va rigettata.
In diritto, e con specifico riferimento agli oneri probatori incombenti sulle parti in caso di domanda risarcitoria, si osserva che, poiché l'azione di adempimento, di risoluzione e quella risarcitoria hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento, l'onere probatorio gravante sul creditore (cioè su colui che propone tali azioni) è pressoché identico, in quanto è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo ma non l'inadempienza dell'obbligato convenuto, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto. Ed infatti, sia l'azione di risoluzione di inadempimento prevista dall'articolo 1453 c.c., sia quella di adempimento, sia quella di risarcimento pagina 3 di 6 dei danni, hanno in comune il titolo o il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere a norma dell'articolo 2697 c.c. che di provare l'esistenza di quel titolo e quindi l'insorgenza delle obbligazioni ad esse connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di aver adempiuto salvo che non opponga un'eccezione inademplenti non est adimplendum qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione è ancora dovuta
(cfr. Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n. 13533; conff. Cass. Civ. 02/982, 04/2387, 06/8615).
In base dunque al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice nei confronti della convenuta di cui agli artt. 1218, 1223 e ss e
2697 cc e dal principio della vicinanza della prova spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
mentre incombe sulla parte cui tale inadempimento è addebitato, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L,
26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812;
Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ., sez. L, 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU,
23.09.2013, n. 21678).
Ciò detto, va anzitutto osservato che nessun contrasto può dirsi insorto tra le parti in ordine alla durata annuale del contratto ed alla avvenuta sottoscrizione dello stesso. Il contratto può dirsi, quindi, regolarmente sottoscritto tra le parti.
Il contratto, di durata annuale prevedeva, alla luce di quanto emerso dalla documentazione contrattuale in atti, che la convenuta fornisse l'utilizzo in licenza limitata e non esclusiva del software “Winto Win
Tech”, di proprietà della convenuta per la pubblicazione e la vendita online degli articoli proposti dall'azienda sui vari marketplace;
seguiva l'operazione di inserimento e caricamento del catalogo prodotti da effettuarsi ad opera della cliente.
A giudizio di questo Tribunale, le emergenze istruttorie rappresentano un comportamento della convenuta conforme agli impegni assunti, agli interessi in concreto perseguiti ed in linea alle vicende del rapporto contrattuale come si erano via via determinate, e ciò per i seguenti motivi:
- per quanto attiene alle doglianze di parte attrice in ordine al formato delle immagini, deve osservarsi che ciò che risulta documentato in atti sono le difficoltà della nel caricamento delle Parte_1
immagini e la riduzione del formato grafico delle foto, di guisa che risulta plausibile la spiegazione pagina 4 di 6 fornita dalla convenuta, secondo la quale ha ridotto la risoluzione grafica delle foto per CP_1
facilitare alla il caricamento delle immagini;
Parte_1
- dalla lettura delle e-mail allegate alla comparsa di costituzione emerge che ha svolto il CP_1
proprio compito con diligenza e coscienza, informando l'attrice della possibilità di usare il programma chiamato RemoveBG per risolvere le problematiche relative all'inserimento delle foto e si è resa disponibile a prestare la propria tempestiva assistenza in caso di bisogno: “Se non riuscite a farlo non esitate a riscriverci un ticket chiedendo un appuntamento telefonico per farlo insieme”;
- la doglianza di secondo cui la convenuta avrebbe negato per giorni un contatto CP_2
telefonico, va disattesa, atteso che risulta che la procedura seguita dall'attrice non fosse corretta, come sottolineato dal dipartimento tecnico della convenuta, che invitava l'attrice a richiedere un confronto mediante l'apertura di apposito ticket (ticket del 02/07/2021);
- dal 22/07/2021 l'attrice non ha più richiesto ticket di assistenza, sicché deve ritenersi che, una volta comprese le corrette modalità di caricamento dei prodotti, la abbia utilizzato la Parte_1
piattaforma senza dover più richiedere assistenza;
- quanto alla asserita impossibilità di utilizzare la piattaforma durante il mese di gennaio 2022 a causa di una lamentata manutenzione di sistema, va rilevato che trattasi di allegazione difensiva rimasta indimostrata e, dunque, come tale, inidonea a provare l'inadempimento della convenuta;
- il legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale, ha riferito che, nel CP_1 tentativo di facilitare ai clienti l'inserimento del proprio catalogo prodotti, la ha consentito CP_1
l'utilizzo di “risoluzione più confacente alle loro mancanze di capacità di gestione delle foto come previsto in contratto;
che dal punto di vista della convenuta il fatto di poter pubblicare foto con risoluzione più bassa era migliorativo rispetto a quanto previsto in contratto”, posto che per la realizzazione delle foto con minor risoluzione grafica era sufficiente l'utilizzo di un semplice telefonino e non bisogna fare investimenti né di natura economica né in termini di risorse umane;
che non c'era stato nessun ripristino della piattaforma perché non c'era stata alcuna manutenzione nei termini indicati dall'attrice. Il legale rappresentante della ha infine precisato che le CP_1
manutenzioni della convenuta sono ordinarie e si risolvono nel giro di 6-12 ore.
Alla luce di quanto precede non pare possa addebitarsi alla società convenuta un comportamento colpevole e fonte di inadempimento per aver precluso alla di usufruire dei prodotti offerti e Parte_1
pattuiti con il contratto del 21.12.2020, atteso che, per quel che risulta dagli atti, ha svolto il CP_1 proprio compito con diligenza e coscienza riducendo il formato grafico delle foto, informando l'attrice della possibilità di usare il programma chiamato RemoveBG per risolvere le problematiche relative pagina 5 di 6 all'inserimento delle foto e rendendosi disponibile a prestare la propria tempestiva assistenza in caso di bisogno.
Né utile e rilevante - oltre che generica- è la prova articolata nella memoria istruttoria attorea e ribadita nelle conclusioni.
Per mera completezza si evidenzia che, nella specie, oltre alla mancanza dell'elemento costitutivo dell'azione risarcitoria (inadempimento della convenuta), manca la prova dell'esistenza del nesso causale e del danno patrimoniale – sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante (cfr. Cass. civ., sez. 2, 10.12.2012, n. 22376; conf.: Cass. civ., sez. 1, 30.09.2016 n. 19604, secondo cui quando è dedotto un danno patrimoniale nella componente del danno emergente, il preteso danneggiato deve allegare e fornire prova dei relativi esborsi e del nesso causale con l'inadempimento, ex art. 1223 cc;
ove il danneggiato deduca un danno da lucro cessante, deve allegare e provare specificamente, in termini di certezza, o almeno di elevata probabilità, il guadagno che si sarebbe verificato se il contratto fosse stato adempiuto esattamente: “La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto -al pari del danno da lucro cessante- se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
2) condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, se e come dovute.
Milano, 19 marzo 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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