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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/08/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126 del R.G. 2019, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024 ed avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Scalzo;
Parte_1
-
RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lombardi CP_1
-
RESISTENTE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 28.03.2019 il sig. , conveniva in Parte_1
giudizio la signora deducendo quanto segue: CP_1 che aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta in data 03.10.1998 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 07.12.1999 e in Per_1 Persona_2
data 18.09.2004; che il Tribunale di Taranto con decreto del 06.06.2011 omologava la separazione consensuale tra i predetti coniugi;
che egli ricorrente percepiva uno stipendio netto mensile di euro 1.500,00 come dipendente e provvedeva mensilmente ad esborsi vari, quali euro 250,00 a CP_2
titolo di canone per l'abitazione ove risiedeva, euro 134,00 per rata Unicredit ed euro
189,00 per rata di altro finanziamento Unicredit, per un'esposizione debitoria totale mensile di euro 573,00,potendo contare su un apporto economico pari ad euro
900,00 mensili;
che la signora diplomata in ragioneria, non si era mai attivata per reperire CP_1
un'attività lavorativa in seguito alla separazione.
Alla luce di tali considerazioni il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido della figlia minore Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
disporre a carico del ricorrente un assegno di concorso al mantenimento della minore nella misura di euro 150,00, o altra somma ritenuta di giustizia, in favore della signora nulla titolo di assegno divorzile;
con vittoria di spese e CP_1
competenze di causa.
Con memoria di costituzione depositata in data 04.09.2019, si costituiva in giudizio la quale non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, deduceva quanto segue: che ella resistente che non aveva la qualifica di ragioniere bensi' quella di operatore commerciale, si era dedicata esclusivamente al marito e ai figli negli anni di vita matrimoniale, d'accordo con il ricorrente, occupandosi sia dell'andamento scolastico che degli impegni extra scolastici dei figli, provvedendo anche alla cura della casa e di tutte le relative faccende domestiche ,lasciando libero il marito di dedicarsi al lavoro e al tempo libero senza alcuna limitazione, attivandosi comunque nella ricerca di una occupazione lavorativa ,essendo iscritta dal 1992 nelle lise di collocamento di
Taranto ed avendo comunque provveduto a presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA sia per il triennio 2014-2017 che per l'ulteriore triennio 2017-2019; che ella resistente riceveva dal ricorrente, che percepiva all'epoca una paga mensile di euro 1450,00 (comprensiva di assegni familiari), un assegno mensile di complessivi euro 750,00, comprensivo di assegni familiari, senza che negli accordi di separazione consensuale, fosse effettuata alcuna distinzione tra assegno per mantenimento del coniuge e quello per il mantenimento dei due figli;
che detta somma era insufficiente per provvedere al mantenimento della predetta, dei due figli e per il pagamento di tasse,utenze e varie relativamente alla casa coniugale;
che il figlio maggiorenne non era economicamente indipendente, essendo Per_1
ancora studente , dovendo nel mese di settembre del corrente anno partecipare alla prova di ammissione a Professioni sanitarie , volendo frequentare il corso di laurea triennale di fisioterapia a Bari;
che l'assegno di mantenimento per i figli andava rideterminato nella misura di euro
250,00 mensili per ciascuno di loro attese le di loro maggiori esigenze.
Alla luce di tali considerazioni la resistente concludeva chiedendo l'affido condiviso della minore;
l'assegnazione della casa coniugale alla predetta;
un Persona_2
assegno divorziale pari ad euro 350,00 mensili ed un assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, in ragione di euro 250,00 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza depositata il 22 10 2019 questo G.D. affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Persona_2
diritto di visita del padre secondo gli accordi tra le parti;
assegnava la casa coniugale sita in Taranto alla via Federico II n.2/12, con tutti gli arredi, alla signora CP_1 poneva a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile alla Pt_1
resistente la somma di euro 200,00 mensili e l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli la somma di euro 400,00 mensili, in ragione di euro 200,00 per figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Con sentenza non definitiva n.1389/2020 del 28.07.2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 03.10.1998 da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
08.10.1973, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno
1998 n.155, p.II, s.A, u.6.
Rimessa con separata ordinanza la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del
17.12.2020 venivano assegnati alle parti i termini perentori di cui all'art 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 03.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
L'ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Nel caso di specie, appaiono sussistenti i requisiti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile avanzato dalla resistente, per le ragioni di seguito esposte: emerge una sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti, dacché dalla certificazione unica del sig. emergono redditi di lavoro dipendente e Pt_1
assimilati in relazione agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023 rispettivamente pari ad euro 21.256,00; 21.234,00; 21.403,00; 21.403,00;
21.920,99; euro 22.913,37 ed euro 22.79,19,19; risultano documentalmente alcuni prestiti e finanziamenti in corso: finanziamento n.8357691 con Unicredit per un importo finanziato pari ad euro 10.535,51,importo liquidato pari ad euro 8.853,37 per estinzione di altri finanziamenti;
copia cliente denominata “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori “in relazione ad una proposta di contratto di finanziamento, contenente in calce l'indicazione del periodo di validita'”proposta salvata validita' dal 05 06 2017 al 05 07 2017, importo totale del credito euro 13.000,00,importo totale dovuto dal consumatore euro
16.034,63,durata del contratto 84 mesi ,importo rata mensile euro 189,290 che tuttavia, allo stato, non e' dato sapere se sia stata o meno accettata dall CP_3
risulta altresi' a carico dell' contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
registrato il 05 07 2018 per la durata di quattro anni rinnovabili per altri quattro anni in cui si conviene a carico del conduttore odierno ricorrente ricorrente il pagamento di un canone annuo di euro 3000,00,comprensiva di quote condominiali ordinarie, che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario in n.12 rate eguali anticipate di euro 250,00 ciascuna scadenti il 15 di ogni mese,oltre oneri accessori per acqua ,riscaldamento, condizionamento aria,spurgo pozzi neri e latrine ed altro;
dalle informative della Guardia di Finanza per la signora non risultano CP_1
dichiarazioni dei redditi ne' tantomeno la predetta risulta intestataria di reddito di cittadinanza;
dalla documentazione ISEE rilasciata in data 23 02 2016 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8304,00;dalla documentazione ISEE rilasciata in data 25 01 2018 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8400,00;dalla documentazione ISEE rilasciata in data 02 03 2019 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8100,00; dallo stato occupazionale della datato 10 03 2014 risulta che costei e' CP_1
“disoccupato”; risulta depositata dalla predetta domanda di inserimento datata 29 09 2014 nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA nonche' analoga domanda per il triennio 2017-2019 .
La resistente ultracinquantenne (nata l'[...]), risulta priva di rilevanti ed elevate competenze ed esperienze professionali e titoli di studio spendibili ed e' stata ammessa al gratuito patrocinio e deduce di essersi dedicata totalmente alla cura della famiglia durante la vita matrimoniale non esercitando attività lavorativa alcuna in accordo con il marito.
Detta circostanza trova conferma nelle deposizioni dei testi, signore Testimone_1
e , della cui attendibilita' non si ha motivo di Testimone_2 Testimone_3
dubitare, le quali sentite hanno confermato le circostanze sub A, B, D ed E della memoria n. 183, co.6, c.p.c., n.2 di parte resistente (A: “vero è che la signora
[...]
negli anni di vita matrimoniale, di comune accordo con il signor si CP_1 Pt_1
è dedicata esclusivamente alla cura del marito e dei figli come una perfetta donna di casa”; B: “vero è che la signora durante il matrimonio si è sempre CP_1
attivata nel seguire i figli nei loro impegni scolastici ed extra scolastici, oltre ad essersi occupata sempre e da sola della cura e gestione della casa”; D: “vero è che il signor ha sempre posto obiezione a che la signora prestasse Pt_1 CP_1
attività lavorativa e ciò in particolare a partire dalla prima gravidanza durante la quale ella ha subito due importanti interventi chirurgici ma anche con la seconda gravidanza che l'ha portata a stare per lunghi periodi in ospedale per un eritema nodoso da streptococco”; E: “vero è che la signora si è sempre attivata CP_1
nella ricerca di un lavoro tanto da essere iscritta sin dal lontano 1992 nelle liste di collocamento di Taranto”),riferendo, la teste di essere a conoscenza perche' Tes_1
frequentava la casa dei coniugi - confermando che la signora Pt_1 CP_1
si era sempre occupata e si occupava ancora dei figli, di aver sentito CP_1
proprio il signor sostenere che la moglie non poteva lavorare;
in tal senso Pt_1
anche i testi e che hanno ribadito anch'esse Testimone_2 Testimone_3
che il sig. non voleva che la moglie lavorasse per occuparsi solo della casa Pt_1 e dei figli di cui si occupava solo la resistente perche' il ricorrente andava a lavorare,precisando, significativamente, la teste che ..”la signora Tes_3 CP_1
non ha provveduto a vidimare il timbro per l'ufficio Collocamento perche' il marito non voleva “ .
Invero, non si puo' non evidenziare che è notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio in questo periodo storico tanto più nelle persone, come la signora
[...]
non più giovanissima ,il vincolo matrimoniale ha avuto una lunga durata, CP_1
ultraventennale essendosi protratto dalla data di celebrazione del matrimonio
(03.10.1998) sino alla pronuncia della attuale statuizione di divorzio del 27 07 2020
(in tal senso Cass. Civ. n. 159-1998), dacché alla nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione(in tal senso Cass. Civ.
2006,n.21805),costituendo pertanto di regola la durata del matrimonio una circostanza che influisce sulla determinazione dell'assegno e non gia' sul suo riconoscimento,essendo irrilevante -ai soli fini del riconoscimento del diritto - la breve durata del matrimonio medesimo a meno che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia potuta mai costituire ,per responsabilita' del richiedente(Cass.civ. del 2013,n.7295).
Alla luce di tali considerazioni, in considerazione del notevole squilibrio economico tra le parti, delle di loro differenti capacità patrimoniali e reddituali, non essendo stata dimostrata in giudizio una effettiva stabilita' economica-lavorativa della CP_1
che non risulta percepire uno stipendio fisso ed adeguato tanto da consentirle una vita dignitosa e tenendo presente la natura e l'entita' dell'apporto dato dalla resistente alla famiglia(in particolare ai figli minori ) che ha senza dubbio favorito l'attivita' lavorativa del coniuge, appare equo accogliere la domanda di assegno divorzile avanzato dalla predetta, confermandolo nella misura di euro 200,00 mensili, assegno di natura alimentare,come precedentemente disposto in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 10.09.2019, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese, somma allo stato del tutto congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche modeste dell'attore ed alle esigenze di vita della moglie.
MANTENIMENTO E COLLOCAMENTO FIGLI
Si deve tener conto che nelle more del presente giudizio la figlia , nata Persona_2
il 18.09.2004 ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario.
In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati anche iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006
n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente,adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Nel caso di specie,non e' contestato ed e' pacifico in causa la non indipendenza economica della figlia ventenne nata il [...], oggetto di Persona_2
discussione tra le parti risulta essere solo l'ammontare della somma dovuta dal signor a titolo di contributo al mantenimento della predetta. Pt_1
Per quanto riguarda invece il chiesto mantenimento del figlio venticinquenne nato il [...], lo stesso risultava studente iscritto al corso di laurea in Per_1
scienze motorie, avendo la madre depositato in atti documentazione relativa agli importi pagati in favore dell'università(per gli anni 2022,2023,2024) e agli esami sostenuti dal ragazzo(l'ultimo sostenuto il 06 03 2024).
La resistente deduce che il figlio aveva prestato attività lavorativa meramente occasionale al fine di mantenersi gli studi e a tal riguardo depositava attestazione dello stato di disoccupazione di in cui alla data del 05.02.2024 Controparte_4
risultava una durata della disoccupazione pari a circa 699 giorni. non risulta allo stato ancora inserito effettivamente e stabilmente nel Per_1
mondo del lavoro.
Conclusivamente si conferma l'obbligo a carico del signor di corrispondere Pt_1
alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e ,la somma di euro 400,00 mensili, nella misura di euro 200,00 per Persona_2
ciascun figlio,come gia' precedentemente disposto in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 10.09.2019, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
CASA CONIUGALE
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene opportuno disporla in godimento della signora al fine di abitarci unitamente alla CP_1
prole con ella convivente(la circostanza non e' contestata) non economicamente indipendente. Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1. PONE a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 assegno divorzile alla signora la somma di euro 200,00 mensili, CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
2. PONE a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio,
[...] oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza il giorno 10 di ogni mese.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Taranto alla via Federico II n.2/12 alla signora al fine di abitarci unitamente alla prole non CP_1 economicamente indipendente;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 05.06.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2126 del R.G. 2019, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024 ed avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Scalzo;
Parte_1
-
RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lombardi CP_1
-
RESISTENTE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 28.03.2019 il sig. , conveniva in Parte_1
giudizio la signora deducendo quanto segue: CP_1 che aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta in data 03.10.1998 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 07.12.1999 e in Per_1 Persona_2
data 18.09.2004; che il Tribunale di Taranto con decreto del 06.06.2011 omologava la separazione consensuale tra i predetti coniugi;
che egli ricorrente percepiva uno stipendio netto mensile di euro 1.500,00 come dipendente e provvedeva mensilmente ad esborsi vari, quali euro 250,00 a CP_2
titolo di canone per l'abitazione ove risiedeva, euro 134,00 per rata Unicredit ed euro
189,00 per rata di altro finanziamento Unicredit, per un'esposizione debitoria totale mensile di euro 573,00,potendo contare su un apporto economico pari ad euro
900,00 mensili;
che la signora diplomata in ragioneria, non si era mai attivata per reperire CP_1
un'attività lavorativa in seguito alla separazione.
Alla luce di tali considerazioni il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido della figlia minore Persona_2
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
disporre a carico del ricorrente un assegno di concorso al mantenimento della minore nella misura di euro 150,00, o altra somma ritenuta di giustizia, in favore della signora nulla titolo di assegno divorzile;
con vittoria di spese e CP_1
competenze di causa.
Con memoria di costituzione depositata in data 04.09.2019, si costituiva in giudizio la quale non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, deduceva quanto segue: che ella resistente che non aveva la qualifica di ragioniere bensi' quella di operatore commerciale, si era dedicata esclusivamente al marito e ai figli negli anni di vita matrimoniale, d'accordo con il ricorrente, occupandosi sia dell'andamento scolastico che degli impegni extra scolastici dei figli, provvedendo anche alla cura della casa e di tutte le relative faccende domestiche ,lasciando libero il marito di dedicarsi al lavoro e al tempo libero senza alcuna limitazione, attivandosi comunque nella ricerca di una occupazione lavorativa ,essendo iscritta dal 1992 nelle lise di collocamento di
Taranto ed avendo comunque provveduto a presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA sia per il triennio 2014-2017 che per l'ulteriore triennio 2017-2019; che ella resistente riceveva dal ricorrente, che percepiva all'epoca una paga mensile di euro 1450,00 (comprensiva di assegni familiari), un assegno mensile di complessivi euro 750,00, comprensivo di assegni familiari, senza che negli accordi di separazione consensuale, fosse effettuata alcuna distinzione tra assegno per mantenimento del coniuge e quello per il mantenimento dei due figli;
che detta somma era insufficiente per provvedere al mantenimento della predetta, dei due figli e per il pagamento di tasse,utenze e varie relativamente alla casa coniugale;
che il figlio maggiorenne non era economicamente indipendente, essendo Per_1
ancora studente , dovendo nel mese di settembre del corrente anno partecipare alla prova di ammissione a Professioni sanitarie , volendo frequentare il corso di laurea triennale di fisioterapia a Bari;
che l'assegno di mantenimento per i figli andava rideterminato nella misura di euro
250,00 mensili per ciascuno di loro attese le di loro maggiori esigenze.
Alla luce di tali considerazioni la resistente concludeva chiedendo l'affido condiviso della minore;
l'assegnazione della casa coniugale alla predetta;
un Persona_2
assegno divorziale pari ad euro 350,00 mensili ed un assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei due figli, in ragione di euro 250,00 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con ordinanza depositata il 22 10 2019 questo G.D. affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Persona_2
diritto di visita del padre secondo gli accordi tra le parti;
assegnava la casa coniugale sita in Taranto alla via Federico II n.2/12, con tutti gli arredi, alla signora CP_1 poneva a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile alla Pt_1
resistente la somma di euro 200,00 mensili e l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli la somma di euro 400,00 mensili, in ragione di euro 200,00 per figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Con sentenza non definitiva n.1389/2020 del 28.07.2020 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 03.10.1998 da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
08.10.1973, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno
1998 n.155, p.II, s.A, u.6.
Rimessa con separata ordinanza la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del
17.12.2020 venivano assegnati alle parti i termini perentori di cui all'art 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 03.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
L'ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Nel caso di specie, appaiono sussistenti i requisiti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile avanzato dalla resistente, per le ragioni di seguito esposte: emerge una sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti, dacché dalla certificazione unica del sig. emergono redditi di lavoro dipendente e Pt_1
assimilati in relazione agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023 rispettivamente pari ad euro 21.256,00; 21.234,00; 21.403,00; 21.403,00;
21.920,99; euro 22.913,37 ed euro 22.79,19,19; risultano documentalmente alcuni prestiti e finanziamenti in corso: finanziamento n.8357691 con Unicredit per un importo finanziato pari ad euro 10.535,51,importo liquidato pari ad euro 8.853,37 per estinzione di altri finanziamenti;
copia cliente denominata “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori “in relazione ad una proposta di contratto di finanziamento, contenente in calce l'indicazione del periodo di validita'”proposta salvata validita' dal 05 06 2017 al 05 07 2017, importo totale del credito euro 13.000,00,importo totale dovuto dal consumatore euro
16.034,63,durata del contratto 84 mesi ,importo rata mensile euro 189,290 che tuttavia, allo stato, non e' dato sapere se sia stata o meno accettata dall CP_3
risulta altresi' a carico dell' contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
registrato il 05 07 2018 per la durata di quattro anni rinnovabili per altri quattro anni in cui si conviene a carico del conduttore odierno ricorrente ricorrente il pagamento di un canone annuo di euro 3000,00,comprensiva di quote condominiali ordinarie, che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario in n.12 rate eguali anticipate di euro 250,00 ciascuna scadenti il 15 di ogni mese,oltre oneri accessori per acqua ,riscaldamento, condizionamento aria,spurgo pozzi neri e latrine ed altro;
dalle informative della Guardia di Finanza per la signora non risultano CP_1
dichiarazioni dei redditi ne' tantomeno la predetta risulta intestataria di reddito di cittadinanza;
dalla documentazione ISEE rilasciata in data 23 02 2016 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8304,00;dalla documentazione ISEE rilasciata in data 25 01 2018 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8400,00;dalla documentazione ISEE rilasciata in data 02 03 2019 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari ad euro 8100,00; dallo stato occupazionale della datato 10 03 2014 risulta che costei e' CP_1
“disoccupato”; risulta depositata dalla predetta domanda di inserimento datata 29 09 2014 nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA nonche' analoga domanda per il triennio 2017-2019 .
La resistente ultracinquantenne (nata l'[...]), risulta priva di rilevanti ed elevate competenze ed esperienze professionali e titoli di studio spendibili ed e' stata ammessa al gratuito patrocinio e deduce di essersi dedicata totalmente alla cura della famiglia durante la vita matrimoniale non esercitando attività lavorativa alcuna in accordo con il marito.
Detta circostanza trova conferma nelle deposizioni dei testi, signore Testimone_1
e , della cui attendibilita' non si ha motivo di Testimone_2 Testimone_3
dubitare, le quali sentite hanno confermato le circostanze sub A, B, D ed E della memoria n. 183, co.6, c.p.c., n.2 di parte resistente (A: “vero è che la signora
[...]
negli anni di vita matrimoniale, di comune accordo con il signor si CP_1 Pt_1
è dedicata esclusivamente alla cura del marito e dei figli come una perfetta donna di casa”; B: “vero è che la signora durante il matrimonio si è sempre CP_1
attivata nel seguire i figli nei loro impegni scolastici ed extra scolastici, oltre ad essersi occupata sempre e da sola della cura e gestione della casa”; D: “vero è che il signor ha sempre posto obiezione a che la signora prestasse Pt_1 CP_1
attività lavorativa e ciò in particolare a partire dalla prima gravidanza durante la quale ella ha subito due importanti interventi chirurgici ma anche con la seconda gravidanza che l'ha portata a stare per lunghi periodi in ospedale per un eritema nodoso da streptococco”; E: “vero è che la signora si è sempre attivata CP_1
nella ricerca di un lavoro tanto da essere iscritta sin dal lontano 1992 nelle liste di collocamento di Taranto”),riferendo, la teste di essere a conoscenza perche' Tes_1
frequentava la casa dei coniugi - confermando che la signora Pt_1 CP_1
si era sempre occupata e si occupava ancora dei figli, di aver sentito CP_1
proprio il signor sostenere che la moglie non poteva lavorare;
in tal senso Pt_1
anche i testi e che hanno ribadito anch'esse Testimone_2 Testimone_3
che il sig. non voleva che la moglie lavorasse per occuparsi solo della casa Pt_1 e dei figli di cui si occupava solo la resistente perche' il ricorrente andava a lavorare,precisando, significativamente, la teste che ..”la signora Tes_3 CP_1
non ha provveduto a vidimare il timbro per l'ufficio Collocamento perche' il marito non voleva “ .
Invero, non si puo' non evidenziare che è notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio in questo periodo storico tanto più nelle persone, come la signora
[...]
non più giovanissima ,il vincolo matrimoniale ha avuto una lunga durata, CP_1
ultraventennale essendosi protratto dalla data di celebrazione del matrimonio
(03.10.1998) sino alla pronuncia della attuale statuizione di divorzio del 27 07 2020
(in tal senso Cass. Civ. n. 159-1998), dacché alla nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione(in tal senso Cass. Civ.
2006,n.21805),costituendo pertanto di regola la durata del matrimonio una circostanza che influisce sulla determinazione dell'assegno e non gia' sul suo riconoscimento,essendo irrilevante -ai soli fini del riconoscimento del diritto - la breve durata del matrimonio medesimo a meno che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si sia potuta mai costituire ,per responsabilita' del richiedente(Cass.civ. del 2013,n.7295).
Alla luce di tali considerazioni, in considerazione del notevole squilibrio economico tra le parti, delle di loro differenti capacità patrimoniali e reddituali, non essendo stata dimostrata in giudizio una effettiva stabilita' economica-lavorativa della CP_1
che non risulta percepire uno stipendio fisso ed adeguato tanto da consentirle una vita dignitosa e tenendo presente la natura e l'entita' dell'apporto dato dalla resistente alla famiglia(in particolare ai figli minori ) che ha senza dubbio favorito l'attivita' lavorativa del coniuge, appare equo accogliere la domanda di assegno divorzile avanzato dalla predetta, confermandolo nella misura di euro 200,00 mensili, assegno di natura alimentare,come precedentemente disposto in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 10.09.2019, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese, somma allo stato del tutto congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche modeste dell'attore ed alle esigenze di vita della moglie.
MANTENIMENTO E COLLOCAMENTO FIGLI
Si deve tener conto che nelle more del presente giudizio la figlia , nata Persona_2
il 18.09.2004 ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario.
In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati anche iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006
n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente,adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Nel caso di specie,non e' contestato ed e' pacifico in causa la non indipendenza economica della figlia ventenne nata il [...], oggetto di Persona_2
discussione tra le parti risulta essere solo l'ammontare della somma dovuta dal signor a titolo di contributo al mantenimento della predetta. Pt_1
Per quanto riguarda invece il chiesto mantenimento del figlio venticinquenne nato il [...], lo stesso risultava studente iscritto al corso di laurea in Per_1
scienze motorie, avendo la madre depositato in atti documentazione relativa agli importi pagati in favore dell'università(per gli anni 2022,2023,2024) e agli esami sostenuti dal ragazzo(l'ultimo sostenuto il 06 03 2024).
La resistente deduce che il figlio aveva prestato attività lavorativa meramente occasionale al fine di mantenersi gli studi e a tal riguardo depositava attestazione dello stato di disoccupazione di in cui alla data del 05.02.2024 Controparte_4
risultava una durata della disoccupazione pari a circa 699 giorni. non risulta allo stato ancora inserito effettivamente e stabilmente nel Per_1
mondo del lavoro.
Conclusivamente si conferma l'obbligo a carico del signor di corrispondere Pt_1
alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e ,la somma di euro 400,00 mensili, nella misura di euro 200,00 per Persona_2
ciascun figlio,come gia' precedentemente disposto in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 10.09.2019, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
CASA CONIUGALE
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene opportuno disporla in godimento della signora al fine di abitarci unitamente alla CP_1
prole con ella convivente(la circostanza non e' contestata) non economicamente indipendente. Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1. PONE a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 assegno divorzile alla signora la somma di euro 200,00 mensili, CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
2. PONE a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
la somma mensile di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio,
[...] oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza il giorno 10 di ogni mese.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Taranto alla via Federico II n.2/12 alla signora al fine di abitarci unitamente alla prole non CP_1 economicamente indipendente;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 05.06.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..