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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 592/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1042 del 24.7.2024, notificata il 28.8.2024; avente ad oggetto: assegno sociale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Prov.le dell'Istituto in Bologna – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Billone ed Parte_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 3.4.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. cittadino marocchino, residente in Italia e titolare di Parte_2 permesso di soggiorno per motivi familiari, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' al pagamento dell'assegno sociale, negatogli sul presupposto di non Pt_1 possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 80 della l. n.
388/2000.
Il Tribunale, richiamato l'art. 3, comma 6, della l. n. 335/1995, in tema di requisito reddituale, l'art. 80, comma 19, della l. n. 388 cit. (“Ai sensi dell'articolo
41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”) e l'art. 20, comma 10, del d. l. n. 112/2008, conv. nella l. n. 133/2008
(“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”), rilevava che “i presupposti sono due: quello reddituale e quello della residenza (parametrato, per gli stranieri, sui concetti di soggiorno, stabile residenza ecc…)”.
Non essendo in contestazione né il requisito anagrafico, né quello reddituale, entrambi non contestati e, in ogni modo, documentati in atti, rilevava quindi, per quanto concerne l'elemento della permanenza in Italia del richiedente e la sua titolarità di particolari tipi di permesso di soggiorno, che “siamo in presenza, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' resistente, di CP_1 una limitazione che può risultare non irragionevole, considerata la natura della provvidenza che non comprende situazioni di invalidità … Per il resto, la norma del 2008 si esprime in termini non equivoci utilizzando il termine soggiorno legale, non la mera residenza anagrafica, specificando che il soggetto, in quei dieci anni deve avere i titoli per soggiornare sul territorio.
Nel caso di specie, però, considerato che il ricorrente è coniugato con una cittadina italiana (circostanza non contestata), viene in rilievo il D.Lgs. n. 30 del
2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare, il quale all'art. 2 comprende il coniuge, con la conseguenza che lo stesso, pur in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, avrebbe i requisiti per la carta di soggiorno per motivi familiari.
2 La disciplina, allora, distingue, ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale, la posizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella dei familiari
(stranieri) di cittadini italiani o di altri Stati dell'UE che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare (ricongiungimento esercitato dal ricorrente, come dimostra il permesso di soggiorno in atti).
Per i primi, l'ordinamento richiede il permesso di soggiorno di lunga durata;
per gli altri, è sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare o del permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre gli ulteriori requisiti di legge.
Come detto, nel caso di specie, il ricorrente è coniuge di cittadino italiano, legalmente soggiornante in Italia, con la conseguenza che risulta spettante il beneficio richiesto”.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni: “A) accogli il ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa e condanna al pagamento della provvidenza suddetta con interessi dal 121°giorno dalla Pt_1 domanda amministrativa;
B) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive Pt_1 di spese forfetarie, in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione ove richiesto in ricorso”.
2. L' ha spiegato appello nei confronti della sentenza del Tribunale Pt_1 di Bologna, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
L'interessato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l' evidenzia che “in base alle risultanze CP_1 anagrafiche, il ricorrente è coniugato con cittadina marocchina, di nome
[...]
, nata in [...] e cittadina marocchina”, essendo allora erronea Per_1
l'affermazione del Giudice secondo cui sarebbe coniugato con una cittadina italiana. Aggiunge l' che “Probabilmente (e si sottolinea soltanto Pt_1 probabilmente), ad indurre in errore il Giudice di prime cure può essere stata l'affermazione (non provata), frutto di un probabile refuso, contenuta in due punti del ricorso avversario in I grado, in base alla quale il è parente entro Pt_2 il primo grado di cittadini italiani”. Sul punto occorre sommessamente evidenziale che la circostanza sarebbe irrilevante ai fini di causa, non è provata e non è precisata e specificata in alcun modo. Anche i figli nati dal matrimonio hanno cittadinanza marocchina. Inoltre, ove occorra, il coniuge non è parente. In alcuni casi viene al massimo ritenuto affine”. Ad ogni buon conto, precisa, “ove, in sede amministrativa, oltre che in sede giudiziaria, fosse emersa la circostanza del legame coniugale con un cittadino italiano, l'Istituto certamente avrebbe riconosciuto la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio. Ma così non è”.
3 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si afferma che la predetta circostanza non sarebbe stata contestata, trattandosi di elemento mai dedotto nel ricorso introduttivo.
Con il terzo motivo, l censura la sentenza nel merito, ritenendo Pt_1 infondata la pretesa.
Con il quarto motivo, evidenzia l'erroneità della scelta del Giudice di porre a proprio carico il pagamento delle spese di lite.
3. L'appello (che è tempestivo, posto che la notificazione della sentenza alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve, occorrendo aver riguardo al termine lungo, rispettato) è infondato, occorrendo tener ferme le statuizioni finali presenti nella sentenza impugnata sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo in fatto.
Non corrisponde al vero, effettivamente, che il coniuge del richiedente abbia la cittadinanza italiana.
Il dato non era mai stato dedotto dall'interessato, venendo indotto il
Tribunale a compiere la censurata affermazione, verosimilmente, in ragione dei motivi del rigetto occorso in sede amministrativa, avendo risposto lo stesso che “Orbene, incredibilmente, ad indurre in errore il Giudice di Prime CP_1
Cure, è stato proprio lo stesso di Bologna, che nel provvedimento reiettivo Pt_1 dichiara espressamente “Il Sig. come confermato anche dalla verifica Pt_2 all'archivio telematico dei Permessi di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per famiglia, come coniuge di cittadina italiana, ex art. 19 comma 2 del D.Lvo 286, che non consente di avere diritto alla prestazione richiesta”.
4. L'appellato in questa sede ha specificato la circostanza, riferita nel ricorso introduttivo, di essere “parente entro il primo grado di cittadini italiani”, occorrendo riferire il legame alla figlia , cittadina italiana (v. Persona_2 documentazione in atti, su cui l' ha preso posizione all'udienza, acquisita Pt_1 ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in quanto indispensabile ai fini della decisione).
5. Posto che l , nel limitare la propria contestazione nel merito al CP_1 rilievo che tra gli aventi diritto all'assegno sociale, “accanto ai cittadini comunitari e a coloro che godono di uno status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, vi rientrano i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e i soggetti stranieri titolari di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea (ex art.17 D.lgs
30/2007)”, non ha censurato l'affermazione del Giudice secondo cui l'interessato
“avrebbe i requisiti per la carta di soggiorno per motivi familiari”, quale situazione legittimante, e avrebbe esercitato il “ricongiungimento … , come dimostra il permesso di soggiorno in atti”, è allora possibile richiamare quanto affermato da Cass., 31.3.2023, n. 9131, “12. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
4 comma 6, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1 gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
13. Successivamente, la L. n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.
14. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.
15. Infine, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
16. Nella fattispecie di causa, il beneficio dell'assegno sociale è stato, però, richiesto da una cittadina straniera, familiare (id est: madre) di un cittadino italiano.
17. Come osservato dalla Corte territoriale, viene, perciò, in rilievo il
D.Lgs. n. 30 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare.
18. Per quanto di maggiore interesse, l'art. 10, al comma 1, prevede che "i familiari (tra questi, l'ascendente ex art. 2, comma 1, n. 4) del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (...) trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Al comma 4, è, quindi, stabilito che la carta di soggiorno di
"familiare di un cittadino dell'Unione" ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio. Il familiare ha possibilità di acquisire "il diritto di soggiorno permanente" se soggiorna legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione (art. 14).
5 19. L'art. 19, ai commi 2 e 3, sancisce, poi, la parità di trattamento tra i cittadini italiani e … quelli dell'Unione e la estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano legalmente soggiornanti.
Testualmente, nella parte che più interessa, l'art. 19, commi 2 e 3, prevede: "2.
(...) ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma
2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge".
20. Infine, l'art. 23 estende le disposizioni del decreto legislativo, se più favorevoli, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
21. Stima il Collegio che, avuto riguardo al complesso delle disposizioni richiamate, sia corretta la ricostruzione normativa operata dalla sentenza impugnata nella parte in cui distingue, ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale, la posizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella dei familiari
(stranieri) di cittadini italiani o di altri Stati dell'UE che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare.
22. Solo per i primi, il diritto interno ancora l'attribuzione delle prestazioni al permesso di soggiorno di lunga durata;
per gli altri, è necessario e sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare, ovviamente nella ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge.
23. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sviluppati dall con il primo Pt_1 motivo, trattandosi, in relazione alla parte qui interessata, di familiare di cittadino italiano, legalmente soggiornante in Italia, ai sensi del citato D.Lgs. n.
30 del 2007, art. 10 e tanto assorbe ogni ulteriore profilo controverso in causa”.
6.
Per questi motivi
, l'appello dell' va disatteso. Pt_1
7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza (non essendovi margine per accogliere il motivo di appello proposto dall' sulle spese del Pt_1 primo grado di giudizio), provvedendosi sulle stesse come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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