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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
2022 167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2022 167 R.G.
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...] risiede in via Madonna della via Parte_1
255, C.F. , elettivamente domiciliato a Caltagirone via Madonna della Via C.F._1
161/a presso lo studio dell'Avv. Colomba Cicirata che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] in [...] e ivi residente in [...], CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Bevilacqua C.F._2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
Oggetto: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 19.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 10.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 5.2.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la pronuncia di divorzio dalla sig.ra con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in data 13.5.1989 e dalla cui unione erano nate due figlie: , nata a Persona_1
Caltagirone il 14.5.1992, e nata a [...] il [...], oggi rispettivamente di anni 33 e Per_2
28.
Il ricorrente esponeva che a far data dalla pronuncia di separazione, intervenuta in data 29.11.2017, non era più intervenuta tra i coniugi alcuna ripresa della vita coniugale.
Sotto il profilo economico, il ricorrente evidenziava che entrambe le figlie erano divenute maggiorenni ma anche economicamente indipendenti e autonome: in particolare, la figlia Persona_1 dopo la frequenza a Roma del corso di alta formazione ICPAL - Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, ha conseguito la laurea magistrale nell' aprile del 2017 ed ha mantenuto la sua permanenza a Roma. La secondogenita ha conseguito il titolo di estetista nel marzo 2019 Per_2
e svolge la sua attività presso il centro estetico EGO di sito in Caltagirone via Parte_2
Madonna della Via 172.
Il sig. , pertanto, domandava che venisse revocato l'assegno di mantenimento per le figlie, Pt_1 fissato in sede di separazione in euro 350,00 per ciascuna, non sussistendone più i presupposti di legge, tanto più che lo stesso ricorrente, che svolge la professione di infermiere specializzato, si ritrovava costretto a svolgere ritmi di lavoro ormai insostenibili per poter fare fronte a tutte le spese per le figlie e per la moglie, a cui versava un ulteriore assegno di mantenimento pari a euro 300,00 mensili.
Domandava inoltre anche la revoca della assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, assegnata alla moglie in ragione della convivenza con la figlia presupposto Per_2 attualmente venuto a mancare, stante la raggiunta autosufficienza della figlia.
2 Il sig. si dichiarava invece disponibile a continuare a versare il mantenimento per la Pt_1 moglie, a titolo di assegno divorzile, per il medesimo importo di euro 300,00 mensili, quantomeno in considerazione della durata del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1 divorzio, contestava le restanti domande del ricorrente. In particolare, con riferimento alle due figlie, contestava la circostanza che le predette fossero autonome, poiché la figlia più grande riusciva a vivere a Roma, solo con l'aiuto del padre e grazie a lavori comunque precari e poco retribuiti. La figlia più piccola, invece, pur avendo conseguito il diploma di estetista, lavora con contratto a tempo determinato e con uno stipendio del tutto inadeguato, pari a poco più di euro 300 al mese, ragione per cui era anche rimasta a vivere con la madre nella casa coniugale.
Chiedeva pertanto la conferma del mantenimento delle due figlie e, in via riconvenzionale, domandava che l'assegno di divorzio a suo favore venisse elevato in euro 600 mensili, in considerazione anche della precarietà delle proprie condizioni di salute.
All'esito della udienza presidenziale del 27.5.2022, sentiti i coniugi, confermava provvisoriamente le condizioni della separazione, ivi compreso il mantenimento delle figlie a carico del padre.
Il provvedimento presidenziale veniva tuttavia reclamato dal ricorrente e la Corte di Appello di
Catania, in accoglimento del reclamo, revocava il mantenimento delle due figlie a carico del sig.
, con decorrenza dalla domanda. Pt_1
Proseguito il giudizio dinanzi al Giudice istruttore ed istruita la causa documentalmente, il giudizio veniva alfine rinviato per la precisazione delle conclusioni e le parti insistevano nelle rispettive domande.
La convenuta, in particolare, insisteva nelle proprie domande e nella modifica del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Catania, con conseguente ripristino dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie. Domandava inoltre che le venisse riconosciuto il diritto alla percezione di una quota del TFR dell'ex coniuge.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
3 Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione del 29.11.2017.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Sul mantenimento delle due figlie maggiorenni e assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alle domande di mantenimento della prole, osserva il Collegio che, così come già era stato rilevato dalla Corte di Appello di Catania in sede di reclamo, la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, è fondata e merita di essere definitivamente accolta, con conseguente conferma della revoca già disposta in sede di reclamo, del mantenimento che era stato fissato in sede di separazione.
Le opposte deduzioni sostenute dalla convenuta, la quale ha invece reiterato la propria domanda di conferma di detto contributo, non sono condivisibili né hanno trovato riscontri probatori significativi.
Vale la pena ripercorrere sul punto i principi ormai consolidati in materia di assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni.
Come noto, la protrazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore perdura fino al momento in cui il figlio, divenuto maggiorenne, abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato.
4 Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà tuttavia un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori.
Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si deve rilevare che, con riferimento alla figlia più grande oggi di anni 33, la predetta vive da tempo stabilmente a Roma, ove Per_1 attualmente ha trovato una occupazione come restauratrice e, d'altra parte, nel corso degli ultimi anni aveva sempre trovato occupazioni – ancorchè saltuarie, per quanto riferito dalla convenuta – ma che in ogni caso le hanno consentito di rimanere a vivere a Roma, dovendosi poi anche valorizzare il dato obiettivo della età anagrafica, trattandosi di figlia ultratrentenne, che già di per sé merita di essere evidenziato onde evitare che gli obblighi di mantenimento in capo ai genitori si protraggano potenzialmente a tempo indefinito.
Le medesime considerazioni valgono, a ben vedere, anche per la figlia la quale ha oggi 26 Per_2 anni, ha ormai da tempo conseguito un diploma come estetista, titolo professionale che, per come ammesso anche dalla stessa convenuta, le ha comunque consentito di trovare un inserimento nel mondo del lavoro a Caltagirone, non potendo assumere portata dirimente la circostanza che si trattasse di impieghi a tempo determinato. Né può essere determinante il fatto che la ragazza oggi risulti priva di occupazione, giacchè il centro estetico dove lavorava ha chiuso la propria attività nell'anno 2024, tanto più che la stessa è comunque percettrice della NASPI (cfr. documentazione allegata dalla convenuta) ed è dunque destinataria delle misure di sostegno economiche previste dallo Stato.
A parere del Collegio, dunque, anche con riferimento alla figlia non può non essere valorizzato Per_2 da un lato il dato anagrafico – essendo la predetta ormai quasi trentenne – dall'altro lato la circostanza che la predetta da diversi anni ha completato il proprio percorso formativo, che si è comunque rivelato di per sé idoneo ad assicurarle una potenzialità effettiva di inserimento nel mondo del lavoro, come di fatto avvenuto sempre e per esplicita ammissione anche della stessa resistente.
5 Ne consegue, in conclusione, che così come già statuito dalla Corte di Appello di Catania, il contributo per il mantenimento delle due figli maggiorenni, posto a carico del , deve Pt_1 essere revocato, con decorrenza dalla domanda.
L'accertata condizione di autosufficienza economica anche della figlia consente parimenti di Per_2 accogliere anche la domanda di revoca della assegnazione della casa coniugale alla convenuta, precedentemente disposta in sede di separazione proprio in ragione della convivenza della figlia con la madre presso tale immobile, di esclusiva proprietà del ricorrente, essendo oggi venuti meno i presupposti di legge per tale assegnazione, vale a dire la presenza di figli che, ancorchè maggiorenni, siano ancora non autosufficienti economicamente.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sempre chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n.
154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 8 luglio 2021, n. 19561).
§
Sull'assegno divorzile a favore della moglie
A fronte della espressa adesione del ricorrente al mantenimento di un assegno a favore della moglie, sub specie di assegno divorzile e pur contenuto nell'importo di euro 300,00 mensili (come già disposto in sede di separazione), ritiene il Collegio di poter confermare tale importo, reputandolo comunque del tutto adeguato ad integrare le risorse economiche della sig.ra , come di CP_1 fatto avviene dal tempo della separazione, intervenuta 8 anni fa.
Non si può riconoscere un aumento di tale importo, invece richiesto dalla convenuta ed indicato in importo non inferiore ad euro 600,00, domanda che risulta di per sé del tutto ingiustificata né sostenuta da allegazioni specifiche in merito a eventuali maggiori esigenze della , CP_1 posto che anche le varie problematiche di salute da cui la stessa risulta affetta, sono comunque risalenti nel tempo (cfr. ipoacusia e problematiche connesse a lesioni del timpano) come si può evincere dalla documentazione medica in atti, né in ogni caso devono ritenersi di per sé del tutto
6 ostative alla possibilità per la convenuta di ricercare occupazioni lavorative, che le consentano di integrare le proprie risorse.
E', infine, inammissibile la domanda della convenuta relativa alla percezione della quota di TFR percepito dal marito, poiché occorre evidenziare che in ogni caso, ad oggi, il ricorrente non risulta aver avanzato domanda di pensionamento e la corresponsione del TFR non è ancora dovuta e pertanto il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite
La regolamentazione delle spese del giudizio segue il principio generale della soccombenza. Nel caso di specie, può disporsi la compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50% in considerazione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, nonché alla sostanziale adesione del ricorrente, quantomeno nell'an, alla domanda di assegno divorzile della convenuta.
Il restante 50% delle spese va invece posto a carico della convenuta, la quale è risultata prevalentemente soccombente sia in relazione al chiesto contributo al mantenimento per le figlie sia con riferimento al chiesto aumento dell'assegno divorzile così come alla assegnazione della casa coniugale.
L'importo complessivo delle spese viene indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi ex art. 55 del 2014 e 147 del 2022, considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, come sopra composto, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
Co
e in data 13.5.1989 a Caltagirone;
Parte_1 CP_1
2. REVOCA il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, posto a carico del sig.
, con decorrenza dalla data della domanda;
Parte_1
3. REVOCA la assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per le ragioni di CP_1 cui in parte motiva;
7 4. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT;
5. CONDANNA la convenuta a rifondere al ricorrente sig. il 50% delle spese Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 3.809,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica sezione civile
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2022 167 R.G.
PROMOSSO DA
, nato il [...] a [...] risiede in via Madonna della via Parte_1
255, C.F. , elettivamente domiciliato a Caltagirone via Madonna della Via C.F._1
161/a presso lo studio dell'Avv. Colomba Cicirata che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] in [...] e ivi residente in [...], CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Angelina Bevilacqua C.F._2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
- interveniente necessario
Oggetto: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 19.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 10.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 5.2.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la pronuncia di divorzio dalla sig.ra con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in data 13.5.1989 e dalla cui unione erano nate due figlie: , nata a Persona_1
Caltagirone il 14.5.1992, e nata a [...] il [...], oggi rispettivamente di anni 33 e Per_2
28.
Il ricorrente esponeva che a far data dalla pronuncia di separazione, intervenuta in data 29.11.2017, non era più intervenuta tra i coniugi alcuna ripresa della vita coniugale.
Sotto il profilo economico, il ricorrente evidenziava che entrambe le figlie erano divenute maggiorenni ma anche economicamente indipendenti e autonome: in particolare, la figlia Persona_1 dopo la frequenza a Roma del corso di alta formazione ICPAL - Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, ha conseguito la laurea magistrale nell' aprile del 2017 ed ha mantenuto la sua permanenza a Roma. La secondogenita ha conseguito il titolo di estetista nel marzo 2019 Per_2
e svolge la sua attività presso il centro estetico EGO di sito in Caltagirone via Parte_2
Madonna della Via 172.
Il sig. , pertanto, domandava che venisse revocato l'assegno di mantenimento per le figlie, Pt_1 fissato in sede di separazione in euro 350,00 per ciascuna, non sussistendone più i presupposti di legge, tanto più che lo stesso ricorrente, che svolge la professione di infermiere specializzato, si ritrovava costretto a svolgere ritmi di lavoro ormai insostenibili per poter fare fronte a tutte le spese per le figlie e per la moglie, a cui versava un ulteriore assegno di mantenimento pari a euro 300,00 mensili.
Domandava inoltre anche la revoca della assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, assegnata alla moglie in ragione della convivenza con la figlia presupposto Per_2 attualmente venuto a mancare, stante la raggiunta autosufficienza della figlia.
2 Il sig. si dichiarava invece disponibile a continuare a versare il mantenimento per la Pt_1 moglie, a titolo di assegno divorzile, per il medesimo importo di euro 300,00 mensili, quantomeno in considerazione della durata del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1 divorzio, contestava le restanti domande del ricorrente. In particolare, con riferimento alle due figlie, contestava la circostanza che le predette fossero autonome, poiché la figlia più grande riusciva a vivere a Roma, solo con l'aiuto del padre e grazie a lavori comunque precari e poco retribuiti. La figlia più piccola, invece, pur avendo conseguito il diploma di estetista, lavora con contratto a tempo determinato e con uno stipendio del tutto inadeguato, pari a poco più di euro 300 al mese, ragione per cui era anche rimasta a vivere con la madre nella casa coniugale.
Chiedeva pertanto la conferma del mantenimento delle due figlie e, in via riconvenzionale, domandava che l'assegno di divorzio a suo favore venisse elevato in euro 600 mensili, in considerazione anche della precarietà delle proprie condizioni di salute.
All'esito della udienza presidenziale del 27.5.2022, sentiti i coniugi, confermava provvisoriamente le condizioni della separazione, ivi compreso il mantenimento delle figlie a carico del padre.
Il provvedimento presidenziale veniva tuttavia reclamato dal ricorrente e la Corte di Appello di
Catania, in accoglimento del reclamo, revocava il mantenimento delle due figlie a carico del sig.
, con decorrenza dalla domanda. Pt_1
Proseguito il giudizio dinanzi al Giudice istruttore ed istruita la causa documentalmente, il giudizio veniva alfine rinviato per la precisazione delle conclusioni e le parti insistevano nelle rispettive domande.
La convenuta, in particolare, insisteva nelle proprie domande e nella modifica del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Catania, con conseguente ripristino dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie. Domandava inoltre che le venisse riconosciuto il diritto alla percezione di una quota del TFR dell'ex coniuge.
§
Sulla domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
3 Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione del 29.11.2017.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Sul mantenimento delle due figlie maggiorenni e assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alle domande di mantenimento della prole, osserva il Collegio che, così come già era stato rilevato dalla Corte di Appello di Catania in sede di reclamo, la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, è fondata e merita di essere definitivamente accolta, con conseguente conferma della revoca già disposta in sede di reclamo, del mantenimento che era stato fissato in sede di separazione.
Le opposte deduzioni sostenute dalla convenuta, la quale ha invece reiterato la propria domanda di conferma di detto contributo, non sono condivisibili né hanno trovato riscontri probatori significativi.
Vale la pena ripercorrere sul punto i principi ormai consolidati in materia di assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni.
Come noto, la protrazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore perdura fino al momento in cui il figlio, divenuto maggiorenne, abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato.
4 Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà tuttavia un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori.
Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si deve rilevare che, con riferimento alla figlia più grande oggi di anni 33, la predetta vive da tempo stabilmente a Roma, ove Per_1 attualmente ha trovato una occupazione come restauratrice e, d'altra parte, nel corso degli ultimi anni aveva sempre trovato occupazioni – ancorchè saltuarie, per quanto riferito dalla convenuta – ma che in ogni caso le hanno consentito di rimanere a vivere a Roma, dovendosi poi anche valorizzare il dato obiettivo della età anagrafica, trattandosi di figlia ultratrentenne, che già di per sé merita di essere evidenziato onde evitare che gli obblighi di mantenimento in capo ai genitori si protraggano potenzialmente a tempo indefinito.
Le medesime considerazioni valgono, a ben vedere, anche per la figlia la quale ha oggi 26 Per_2 anni, ha ormai da tempo conseguito un diploma come estetista, titolo professionale che, per come ammesso anche dalla stessa convenuta, le ha comunque consentito di trovare un inserimento nel mondo del lavoro a Caltagirone, non potendo assumere portata dirimente la circostanza che si trattasse di impieghi a tempo determinato. Né può essere determinante il fatto che la ragazza oggi risulti priva di occupazione, giacchè il centro estetico dove lavorava ha chiuso la propria attività nell'anno 2024, tanto più che la stessa è comunque percettrice della NASPI (cfr. documentazione allegata dalla convenuta) ed è dunque destinataria delle misure di sostegno economiche previste dallo Stato.
A parere del Collegio, dunque, anche con riferimento alla figlia non può non essere valorizzato Per_2 da un lato il dato anagrafico – essendo la predetta ormai quasi trentenne – dall'altro lato la circostanza che la predetta da diversi anni ha completato il proprio percorso formativo, che si è comunque rivelato di per sé idoneo ad assicurarle una potenzialità effettiva di inserimento nel mondo del lavoro, come di fatto avvenuto sempre e per esplicita ammissione anche della stessa resistente.
5 Ne consegue, in conclusione, che così come già statuito dalla Corte di Appello di Catania, il contributo per il mantenimento delle due figli maggiorenni, posto a carico del , deve Pt_1 essere revocato, con decorrenza dalla domanda.
L'accertata condizione di autosufficienza economica anche della figlia consente parimenti di Per_2 accogliere anche la domanda di revoca della assegnazione della casa coniugale alla convenuta, precedentemente disposta in sede di separazione proprio in ragione della convivenza della figlia con la madre presso tale immobile, di esclusiva proprietà del ricorrente, essendo oggi venuti meno i presupposti di legge per tale assegnazione, vale a dire la presenza di figli che, ancorchè maggiorenni, siano ancora non autosufficienti economicamente.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sempre chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n.
154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 8 luglio 2021, n. 19561).
§
Sull'assegno divorzile a favore della moglie
A fronte della espressa adesione del ricorrente al mantenimento di un assegno a favore della moglie, sub specie di assegno divorzile e pur contenuto nell'importo di euro 300,00 mensili (come già disposto in sede di separazione), ritiene il Collegio di poter confermare tale importo, reputandolo comunque del tutto adeguato ad integrare le risorse economiche della sig.ra , come di CP_1 fatto avviene dal tempo della separazione, intervenuta 8 anni fa.
Non si può riconoscere un aumento di tale importo, invece richiesto dalla convenuta ed indicato in importo non inferiore ad euro 600,00, domanda che risulta di per sé del tutto ingiustificata né sostenuta da allegazioni specifiche in merito a eventuali maggiori esigenze della , CP_1 posto che anche le varie problematiche di salute da cui la stessa risulta affetta, sono comunque risalenti nel tempo (cfr. ipoacusia e problematiche connesse a lesioni del timpano) come si può evincere dalla documentazione medica in atti, né in ogni caso devono ritenersi di per sé del tutto
6 ostative alla possibilità per la convenuta di ricercare occupazioni lavorative, che le consentano di integrare le proprie risorse.
E', infine, inammissibile la domanda della convenuta relativa alla percezione della quota di TFR percepito dal marito, poiché occorre evidenziare che in ogni caso, ad oggi, il ricorrente non risulta aver avanzato domanda di pensionamento e la corresponsione del TFR non è ancora dovuta e pertanto il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite
La regolamentazione delle spese del giudizio segue il principio generale della soccombenza. Nel caso di specie, può disporsi la compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50% in considerazione dell'interesse comune alla pronuncia sullo status, nonché alla sostanziale adesione del ricorrente, quantomeno nell'an, alla domanda di assegno divorzile della convenuta.
Il restante 50% delle spese va invece posto a carico della convenuta, la quale è risultata prevalentemente soccombente sia in relazione al chiesto contributo al mantenimento per le figlie sia con riferimento al chiesto aumento dell'assegno divorzile così come alla assegnazione della casa coniugale.
L'importo complessivo delle spese viene indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi ex art. 55 del 2014 e 147 del 2022, considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, come sopra composto, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
Co
e in data 13.5.1989 a Caltagirone;
Parte_1 CP_1
2. REVOCA il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, posto a carico del sig.
, con decorrenza dalla data della domanda;
Parte_1
3. REVOCA la assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per le ragioni di CP_1 cui in parte motiva;
7 4. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT;
5. CONDANNA la convenuta a rifondere al ricorrente sig. il 50% delle spese Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 3.809,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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