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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1ª civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2275, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrim onio, vertente tra
(Avv. Zaccaria Vito) Parte_1
e
(Avv. Petrosillo Paolo) Controparte_1 nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15.04.2025, i ricorrenti premesso:
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il figlio (n. 29.12.2022), riconosciuto Persona_1 da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento del figlio minore;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo tra essi intercorso, relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c. hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., il quale in data 13.05.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici afferenti il minore Persona_1
(nato da una relazione tra i suoi genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. Il minore avrà residenza abituale presso la madre . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore rimarrà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura saranno adottate di comune accordo. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono al minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie) è equo, valutati i redditi delle parti, e consente al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal genitore collocatario. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta .
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato telematicamente il 15.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione 1ᵃ civile del Tribunale, il giorno 7.10.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, Sezione 1ª civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2275, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrim onio, vertente tra
(Avv. Zaccaria Vito) Parte_1
e
(Avv. Petrosillo Paolo) Controparte_1 nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15.04.2025, i ricorrenti premesso:
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva il figlio (n. 29.12.2022), riconosciuto Persona_1 da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento del figlio minore;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo tra essi intercorso, relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c. hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., il quale in data 13.05.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici afferenti il minore Persona_1
(nato da una relazione tra i suoi genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. Il minore avrà residenza abituale presso la madre . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore rimarrà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e cura saranno adottate di comune accordo. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono al minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie) è equo, valutati i redditi delle parti, e consente al minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal genitore collocatario. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta .
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato telematicamente il 15.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione 1ᵃ civile del Tribunale, il giorno 7.10.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato