Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 516/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 3/4/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. CARMELO SPINELLA, in sostituzione dell'Avv.
GIANLUCA BLASI, in collegamento da remoto
Fino ad ore 12.31 nessuno compare per la parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte alla discussione.
L'Avv. SPINELLA si riporta al ricorso e conferma che dai calcoli ivi operati devono essere dedotti i giorni di assenza non retribuita. Dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
1
c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 516/2024 che porta riunita quella rubricata al n.
519/2024, avente per oggetto “compenso individuale accessorio”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA BLASI, C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di avere prestato servizio con contratti a Controparte_1
tempo determinato in qualità di collaboratori scolastici e lamentando di non avere percepito la voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio”, nonostante che le loro mansioni fossero le stesse dei colleghi che percepivano tale compenso, ovvero gli assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto annuale (31 agosto) o con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e perciò lamentando la violazione del principio di non discriminazione, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria.
3 In particolare, i ricorrenti hanno allegato di avere stipulato con il
[...]
contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza Controparte_1
breve e saltuaria e, precisamente, dal 17.10.2020 al 08.06.2021 (con orario Pt_1
completo) e dal 04.10.2021 al 25.03.2022 (con contratto a 30 ore settimanali), mentre dal 10.05.2019 al 20.06.2020 e dal 25.11.2019 al 09.05.2020 (entrambi con orario Pt_2
completo).
I ricorrenti, lamentandosi del fatto che, per i periodi sopra indicati, non hanno mai ricevuto il pagamento della voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio”, hanno chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire tale compenso, così come previsto dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999 e dai successivi CCNL, con condanna del al pagamento dell'importo di € 841,45 a favore di , e di € 461,61 a CP_1 Pt_1
favore di . CP_2
A sostegno delle domande, i ricorrenti hanno dedotto che -pur avendo svolto, nei periodi sopra elencati, le medesime mansioni, con le stesse responsabilità dei colleghi- non hanno mai ricevuto la voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio”, che invece è stata riconosciuta ai colleghi di ruolo, nonché corrisposta ai supplenti assunti con contratti a tempo determinato con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 80 CCNL 24.7.2003 e art. 82 CCNL 29.11.2007.
I ricorrenti lamentano, pertanto, l'ingiustificata disparità di trattamento.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza
[...]
del 19.2.2025, nel corso della quale questo giudice ha invitato parte ricorrente di tenere conto, nel conteggio per la determinazione del CIA, dei giorni di assenza non retribuita.
Nonostante il termine concesso, parte ricorrente non ha depositato note con i chiarimenti richiesti e all'udienza odierna, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa come segue.
2. Si osserva innanzitutto che i ricorrenti hanno documentato i contratti di supplenza, in forza dei quali chiedono il pagamento dei Compensi Individuali Accessori oggetto della domanda proposta (cfr. doc. 1, ricorsi).
4 Sotto il profilo della disciplina applicabile, occorre considerare che l'art. 82 C.C.N.L. 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte si è già espressa, con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018:
“
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
5
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo
e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
6 Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro
e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
7 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve esseree preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
8 disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"” (in senso conforme ord. Cass. 6293/20).
3. Il ragionamento dei giudici di legittimità appare pienamente adattabile alla fattispecie in esame ed alla disciplina sopra richiamata, dettata per il personale ATA.
L'emolumento di cui è causa ha infatti natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA;
rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della C.G.U.E., in relazione alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Il principio, ormai radicato anche nella nostra giurisprudenza di legittimità (v. sentt. Cass. nn.
20918/2019, 31149/2019, 3474/2020), può certamente trovare applicazione anche nel caso di specie.
Occorre considerare che il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 C.C.N.L. “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Parte È evidente che le prestazioni del personale rivestano le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico. Non sono quindi ravvisabili
9 condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Anche nello specifico, con riferimento ai contratti stipulati dagli odierni ricorrenti, non sono emerse “significative diversificazioni nell'attività” degli stessi, rispetto a quella propria degli omologhi dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Deve inoltre ritenersi che il comma 5 del richiamato art. 82 CCNL 2007, contenente specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato, non possa intendersi, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, come destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche), quali unici destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola
4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non appare pertanto condivisibile la linea adottata dal , che corrisponde il CIA - CP_1
oltre che al personale a tempo indeterminato- al solo personale ATA a tempo determinato, con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi dovuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5
CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, la tesi qui sostenuta risulta corroborata dalla previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
4. La domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
10 Per quanto riguarda il quantum, nonostante i conteggi allegati (cfr. docc. 7 bis) risultino coerentemente sviluppati in conformità ai criteri dettati dalla contrattazione collettiva, per non tengono conto delle assenze soggette a detrazione economica. Pt_2
Per tale ragione, la domanda svolta da va accolta nella misura richiesta e, dunque, Pt_1
per € 841,45, mentre quella svolta da va accolta per il minore importo di € 434,85, Pt_2
previa detrazione di 12 giorni di assenza non retribuita, di cui i conteggi attorei non tengono conto.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n.
516/2024 è stata riunta la n. 519/2024, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att.
c.p.c.
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata (nella specie
€ 841,45), ma vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Non si ritiene però spettante il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, in quanto è pacifico che le attività istruttorie ivi descritte non possono coincidere con quelle di cui alla lettera b) (fase introduttiva), dovendo esse tradursi in “ulteriori attività” se non di istruttoria, quantomeno di trattazione della causa (cfr. Cass. nn.
30219/2023 e 8561/2023); “ulteriori attività” che in questa sede non si sono rese necessarie ed in effetti non sono state svolte, come dimostra il fatto che la decisione viene assunta in prima udienza, dopo che le parti si sono semplicemente riportate agli atti, senza nulla argomentare, né in relazione alle richieste istruttorie, né in relazione ai fatti di cui è causa e/o alle questione giuridiche svolte negli atti introduttivi, i quali pertanto risultano avere esaurito l'intera attività di giudizio.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 210,00 (€
105,00 x 2) per la fase di studio della controversia ed € 126,00 (€ 63,00 x 2) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione.
Va invece liquidata unitariamente la fase della discussione, per la quale si ritiene congruo il compenso calcolato nel minimo, pari a € 89,50 (sempre parametrato al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel
11 carattere seriale dell'azione e nel fatto che il convenuto è rimasto contumace e CP_1
non si è resa nemmeno necessaria una replica, a fronte di una giurisprudenza di merito ormai assolutamente consolidata nel senso dell'accoglimento delle azioni svolte.
Il compenso così liquidato per la discussione è stato dunque aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 452,35 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere, a titolo di Controparte_1
“Compenso Individuale Accessorio”, per i servizi resi dai ricorrenti con i contratti a tempo determinato indicato nei ricorsi e sulla base degli importi previsti dal C.C.N.L. di settore, le seguenti somme:
- a , € 841,45 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al Parte_1
saldo;
- a , € 434,85 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Parte_2
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 452,35 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 3 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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