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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca C.F._3
Palmisano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Varese, piazza XXVI Maggio, 4,
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Saviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Napoli, via Kerbaker, 81,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
pagina 1 di 13 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI Questo giudizio è la fase di merito di un'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_4 Parte_2 nell'ambito della procedura esecutiva Parte_3
immobiliare n. 30/2021 R.G.E. del Tribunale di Varese.
Gli opponenti, con il ricorso davanti al g.e., hanno sostenuto che parte dei crediti esposti nell'atto di intervento di Agenzia delle Entrate – Riscossione nella suddetta procedura esecutiva immobiliare del 20 novembre 2023 sarebbero prescritti. I crediti in questione erano sorti in capo ad che è Persona_1 deceduto prima dell'inizio della procedura esecutiva, lasciando eredi gli odierni opponenti.
La richiesta di sospendere il processo esecutivo proposta con tale ricorso è stata respinta ed è stato fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. È appena il caso di precisare che questo processo può essere deciso senza la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio con riferimento al creditore procedente e agli altri creditori intervenuti nella suddetta procedura esecutiva.
La Cassazione ha infatti recentemente, in modo molto convincente, chiarito che “se l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è volta a contestare esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata nella procedura dal creditore pignorante o da quello interveniente, non si configura nel giudizio di opposizione alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze
pagina 2 di 13 dell'opponente, i quali, sussistendone i relativi presupposti, potrebbero soltanto spiegare un intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum) o essere chiamati in causa ai soli fini di denuntiatio litis;
viceversa, se col rimedio ex art.
615 c.p.c. sono svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti oppure l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), si configura nel giudizio di opposizione il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche degli interventori non titolati” (Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2025, n. 7478). In questa vicenda le contestazioni degli attori riguardano direttamente i crediti fatti valere da con il suddetto atto CP_3
di intervento e non i crediti della creditrice procedente e degli altri creditori intervenuti nella citata procedura esecutiva. Le contestazioni in questione non si ripercuotono quindi sull'intero processo esecutivo. Gli opponenti hanno ribadito in questa sede che alcuni tra i crediti richiamati dal suddetto atto di intervento erano soggetti alla prescrizione quinquennale. L'ultimo atto interruttivo della prescrizione, prima dell'intervento nella procedura esecutiva avvenuto nel 2023, è l'intimazione di pagamento n. 11720179001254212/000, che richiamava tutte le cartelle esattoriali riguardanti i crediti fatti valere in sede esecutiva da con il suddetto intervento CP_3
(gli odierni attori, nell'udienza di discussione del ricorso davanti al g.e., hanno sostenuto che l'intimazione di pagina 3 di 13 pagamento del 2017 non faceva riferimento alla cartella n.
11720060022333271501000; tale affermazione è però smentita dalla copia dell'intimazione di pagamento prodotta dagli stessi attori). Tale intimazione di pagamento è stata notificata ad il primo marzo 2017. Persona_1
Gli opponenti hanno quindi sostenuto che, anche considerando le sospensioni dei termini di prescrizione dei crediti affidati per la riscossione ad disposte dalla CP_3
normativa emergenziale emanata per la nota epidemia del
2020, la prescrizione dei crediti soggetti a prescrizione quinquennale indicati nel loro atto di citazione sarebbe maturata prima del deposito del suddetto atto di intervento di
CP_3
si è costituita e ha contestato la tesi avversaria relativa CP_3
alla prescrizione dei crediti de quibus, evidenziando che gli stessi sarebbero in massima parte sottoposti alla prescrizione decennale e che, in ogni caso, anche per quanto riguarda quelli sottoposti alla prescrizione in cinque anni, la sospensione dei termini prevista dalla citata normativa emergenziale dovrebbe portare a considerare tempestiva l'interruzione avvenuta con il deposito dell'atto di intervenuto.
con il citato atto di intervento, ha fatto valere in sede CP_3
esecutiva i crediti risultanti dalle seguenti cartelle: 1) cartella n. 11720070030173053000 notificata il 12 dicembre 2007, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2004 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi pagina 4 di 13 addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva, per interessi iva e per sanzioni iva. Tutto per un debito residuo all'undici novembre 2023 di 10.361,54 euro;
2) cartella n. 11720090005684705000 notificata il 22 dicembre 2009, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2005 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva e per interessi iva.
Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di
74.814,78 euro;
3) cartella n. 11720100036210419000 notificata il 20 novembre 2010, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2006 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per contributi IVS, per contributi , per CP_4
addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva e per interessi iva. Tutto per un debito residuo al
17 novembre 2023 di 25.916,89 euro;
pagina 5 di 13 4) cartella n. 11720110031313948000 notificata il 5 ottobre
2011, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2010 per “tassa smaltimento rifiuti e tributo regionale” e “rifiuti attività varie e trib. provinciale”. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 5.294,98 euro;
5) cartella n. 11720060022333271501 notificata il 13 aprile
2007, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2002 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva, per interessi iva e per sanzioni iva. Tutto per un debito residuo al 17 novembre
2023 di 8.906,65 euro;
6) cartella n. 11720110035253209000 notificata il 22 dicembre 2011, riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2006, 2008, 2009 e 2011 per “ CP_5 regolazione premio”, rate premio”, CP_5
“ premio evaso per tardiva denuncia dati”, CP_5
“ Civili premi evasi”, “ interessi Controparte_6 CP_5 regolazione premio”, sanzione civile ex art. CP_5
36 bis l. 248”, sanz. civili regolazioni CP_5 premio”, “I.N.A.I.L. sanzioni civili rate premio”. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 7.670,14 euro;
pagina 6 di 13 7) cartella n. 11720110038406818000 notificata il 14 gennaio 2012, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2008 per sanzioni e interessi per ritenute addizionali comunali e regionali Irpef, interessi iva e sanzioni iva. Tutto per un debito residuo al 17 novembre
2023 di 2.933,89 euro;
8) avviso di addebito n. 41720112000313373000 notificato il 30 settembre 2011, riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2010 e al 2011 maturati dall . CP_4
Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di
2.604,32 euro;
9) avviso di addebito n. 41720112000509885000 notificato il 10 novembre 2011 riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2011 maturati dall' . Tutto CP_4
per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 2.725,65 euro;
10) avviso di addebito n. 41720120001821089000 notificato il 12 ottobre 2012 riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2010, 2011 e 2012 maturati dall' per 9.990,31 euro;
CP_4
11) avviso di addebito n. 41720120002414774000 notificato il 6 dicembre 2012 riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, maturati dall' per CP_4
2.729,61 euro;
12) cartella n. 11720120031852826000 notificata il 21 dicembre 2012, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2009 per “ecc. versam. riten. lav. dip.”, ritenute addizionale comunale Irpef, sanzioni e interessi pagina 7 di 13 ritenute addizionale comunale Irpef, ritenute addizionale regionale Irpef, sanzioni e interessi ritenute addizionale regionale Irpef, imposte sostitutive redditi rivalutazione
TFR dovuta da sostituti, imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 14.971,83 euro;
13) cartella n. 11720130006694180000 notificata il 17 aprile 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2010 per mancato pagamento del diritto annuale camera di commercio e relativi interessi e sanzioni per un totale di 177,93 euro;
14) avviso di addebito n. 41720130000280310000 notificato il 10 aprile 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2013 maturati dall per CP_4
5.170,40 euro;
15) avviso di addebito n. 41720130001273180000 notificato il 5 luglio 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2013 maturati dall per CP_4
4.149,67 euro;
16) avviso di addebito n. 41720130003249636000 notificato il 5 febbraio 2014 per crediti maturati dall' per 5.373,26 euro;
CP_4
17) avviso di addebito n. 41720140000967677000 notificato l'11 giugno 2014 per crediti maturati dall' per 5.595,91 euro. CP_4
Gli attori hanno sostenuto che sarebbero prescritti i crediti relativi alle cartelle n. 11720110031313948000, n.
11720110035253209000, n. 11720130006694180000 e agli pagina 8 di 13 avvisi di addebito n. 41720112000313373000, n.
41720112000509885000, n. 41720120001821089000, n.
41720120002414774000, n. 41720130000280310000, n.
41720130001273180000, n. 41720130003249636000 e
41720140000967677000.
Effettivamente, considerate le varie normative di settore, i crediti per le tasse per lo smaltimento dei rifiuti esposti nella cartella n. 11720110031313948000, i crediti dell CP_5
della cartella n. 11720110035253209000, quelli per il mancato pagamento del diritto annuale per la camera di commercio e le relative sanzioni esposti nella cartella n. 11720130006694180000 e quelli dell' esposti nei CP_4
suddetti avvisi di accertamento sono soggetti a termini di prescrizione quinquennali.
La stessa convenuta ammette, nella sostanza, che tali crediti sono soggetti a termini di prescrizione di cinque anni (nella quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta di è infatti scritto: “Per quanto concerne i crediti che si CP_3 prescrivono nel termine breve di 5 anni …”). Non vi è contrasto tra le parti sul fatto che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione di tali crediti precedente il deposito del citato atto di intervenuto è la notifica dell'intimazione di pagamento del primo marzo 2017. Le parti concordano anzi anche sul fatto che ha CP_3 notificato anche un'intimazione di pagamento nel 2016 relativa ai crediti rilevanti in questa vicenda. Appare in ogni caso rilevante l'intimazione di pagamento notificata il primo marzo 2017, considerate le data delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebiti dell' non specificamente CP_4
pagina 9 di 13 contestate dagli attori.
Deve essere ora esaminata la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per i crediti affidati ad per la relativa riscossione a causa CP_3
della recente epidemia.
Le parti concordano sul fatto che per la fattispecie in esame è applicabile l'art. 68 D. L. n. 68/2020, che prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. L'art. cit. richiama inoltre, per le fattispecie dallo stesso regolate, la disciplina prevista dall'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, ai sensi del quale “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, … la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di … riscossione” a favore dell'agente della riscossione. Il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. cit. prevede inoltre che
“i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività … degli agenti della riscossione” relativi a debitori per i quali è prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, “che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la
pagina 10 di 13 sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Effettivamente, come sottolineato dagli attori, il secondo comma dell'art. 12 cit. non è applicabile a questa fattispecie, dato che i termini di prescrizione dei crediti richiamati nella citata intimazione di pagamento non dovevano scadere negli anni per i quali è stata disposta la sospensione dei termini per i versamenti dei debitori dello Stato e degli enti pubblici richiamati nella normativa appena descritta.
Considerata la sospensione dei termini di prescrizione a favore di ai sensi dell'art. 68 cit., in base al richiamo CP_3 dell'art. 12, primo comma, D. Lgs. n. 159/2011, la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle e agli avvisi di addebito indicati dagli attori è pertanto maturata il 25 agosto 2023, prima del deposito dell'atto di intervento di nella CP_3
procedura esecutiva sopra indicata e relativo anche a tali crediti.
È appena il caso di sottolineare che non ha alcun rilievo che abbia depositato in precedenza, nell'ambito della stessa CP_3
procedura, un altro atto di intervento per altri crediti.
Gli attori hanno anche chiesto che sia dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito vantati da “a titolo CP_3
di interessi e spese di gestione come quantificate negli estratti di ruolo allegati all'atto di intervento del 20.11.2023”. In base a quanto sopra esposto, devono essere considerati prescritti i crediti per interessi riguardanti le cartelle n.
11720070030173053000, 11720090005684705000,
11720100036210419000, 11720060022333271501,
pagina 11 di 13 11720110038406818000, 11720120031852826000 maturati dal 2 marzo 2017 al 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
I conseguenti calcoli per determinare i crediti residui per tali cartelle potranno essere svolti nel dettaglio in sede distributiva, nell'ambito della citata procedura esecutiva immobiliare.
Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle esattoriali n. 11720110031313948000,
11720110035253209000 e 11720130006694180000, e agli avvisi di addebito n. 41720112000313373000,
41720112000509885000, 41720120001821089000,
41720120002414774000, 41720130000280310000,
41720130001273180000, 41720130003249636000 e
41720140000967677000 fatti valere da Agenzia delle Entrate
– Riscossione con l'atto di intervento del 20 novembre 2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. 30/2021 R.G.E. di questo Tribunale e per l'effetto dichiara la nullità parziale di tale atto di intervento limitatamente ai crediti relativi alle suddette cartelle esattoriali e ai suddetti avvisi di addebito. Dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti per interessi maturati dal 2 marzo 2017 al 20 novembre 2018 con pagina 12 di 13 riferimento alle cartelle n. 11720070030173053000,
11720090005684705000, 11720100036210419000,
11720060022333271501, 11720110038406818000,
11720120031852826000, fatte valere da Agenzia delle
Entrate – Riscossione con l'atto di intervento del 20 novembre 2023 nella procedura esecutiva immobiliare n.
30/2021 R.G.E. di questo Tribunale e per l'effetto dichiara la conseguente nullità parziale di tale atto di intervento.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. e (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca C.F._3
Palmisano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Varese, piazza XXVI Maggio, 4,
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Saviano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Napoli, via Kerbaker, 81,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
pagina 1 di 13 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI Questo giudizio è la fase di merito di un'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_4 Parte_2 nell'ambito della procedura esecutiva Parte_3
immobiliare n. 30/2021 R.G.E. del Tribunale di Varese.
Gli opponenti, con il ricorso davanti al g.e., hanno sostenuto che parte dei crediti esposti nell'atto di intervento di Agenzia delle Entrate – Riscossione nella suddetta procedura esecutiva immobiliare del 20 novembre 2023 sarebbero prescritti. I crediti in questione erano sorti in capo ad che è Persona_1 deceduto prima dell'inizio della procedura esecutiva, lasciando eredi gli odierni opponenti.
La richiesta di sospendere il processo esecutivo proposta con tale ricorso è stata respinta ed è stato fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. È appena il caso di precisare che questo processo può essere deciso senza la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio con riferimento al creditore procedente e agli altri creditori intervenuti nella suddetta procedura esecutiva.
La Cassazione ha infatti recentemente, in modo molto convincente, chiarito che “se l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è volta a contestare esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata nella procedura dal creditore pignorante o da quello interveniente, non si configura nel giudizio di opposizione alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze
pagina 2 di 13 dell'opponente, i quali, sussistendone i relativi presupposti, potrebbero soltanto spiegare un intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum) o essere chiamati in causa ai soli fini di denuntiatio litis;
viceversa, se col rimedio ex art.
615 c.p.c. sono svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti oppure l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), si configura nel giudizio di opposizione il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche degli interventori non titolati” (Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2025, n. 7478). In questa vicenda le contestazioni degli attori riguardano direttamente i crediti fatti valere da con il suddetto atto CP_3
di intervento e non i crediti della creditrice procedente e degli altri creditori intervenuti nella citata procedura esecutiva. Le contestazioni in questione non si ripercuotono quindi sull'intero processo esecutivo. Gli opponenti hanno ribadito in questa sede che alcuni tra i crediti richiamati dal suddetto atto di intervento erano soggetti alla prescrizione quinquennale. L'ultimo atto interruttivo della prescrizione, prima dell'intervento nella procedura esecutiva avvenuto nel 2023, è l'intimazione di pagamento n. 11720179001254212/000, che richiamava tutte le cartelle esattoriali riguardanti i crediti fatti valere in sede esecutiva da con il suddetto intervento CP_3
(gli odierni attori, nell'udienza di discussione del ricorso davanti al g.e., hanno sostenuto che l'intimazione di pagina 3 di 13 pagamento del 2017 non faceva riferimento alla cartella n.
11720060022333271501000; tale affermazione è però smentita dalla copia dell'intimazione di pagamento prodotta dagli stessi attori). Tale intimazione di pagamento è stata notificata ad il primo marzo 2017. Persona_1
Gli opponenti hanno quindi sostenuto che, anche considerando le sospensioni dei termini di prescrizione dei crediti affidati per la riscossione ad disposte dalla CP_3
normativa emergenziale emanata per la nota epidemia del
2020, la prescrizione dei crediti soggetti a prescrizione quinquennale indicati nel loro atto di citazione sarebbe maturata prima del deposito del suddetto atto di intervento di
CP_3
si è costituita e ha contestato la tesi avversaria relativa CP_3
alla prescrizione dei crediti de quibus, evidenziando che gli stessi sarebbero in massima parte sottoposti alla prescrizione decennale e che, in ogni caso, anche per quanto riguarda quelli sottoposti alla prescrizione in cinque anni, la sospensione dei termini prevista dalla citata normativa emergenziale dovrebbe portare a considerare tempestiva l'interruzione avvenuta con il deposito dell'atto di intervenuto.
con il citato atto di intervento, ha fatto valere in sede CP_3
esecutiva i crediti risultanti dalle seguenti cartelle: 1) cartella n. 11720070030173053000 notificata il 12 dicembre 2007, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2004 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi pagina 4 di 13 addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva, per interessi iva e per sanzioni iva. Tutto per un debito residuo all'undici novembre 2023 di 10.361,54 euro;
2) cartella n. 11720090005684705000 notificata il 22 dicembre 2009, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2005 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva e per interessi iva.
Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di
74.814,78 euro;
3) cartella n. 11720100036210419000 notificata il 20 novembre 2010, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2006 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per contributi IVS, per contributi , per CP_4
addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva e per interessi iva. Tutto per un debito residuo al
17 novembre 2023 di 25.916,89 euro;
pagina 5 di 13 4) cartella n. 11720110031313948000 notificata il 5 ottobre
2011, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2010 per “tassa smaltimento rifiuti e tributo regionale” e “rifiuti attività varie e trib. provinciale”. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 5.294,98 euro;
5) cartella n. 11720060022333271501 notificata il 13 aprile
2007, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2002 per Irap, per interessi Irap, per sanzioni Irap, per Irpef, per interessi Irpef, per sanzioni
Irpef, per addizionale comunale Irpef, per interessi addizionale comunale Irpef, per sanzioni addizionale comunale Irpef, per addizionale regionale Irpef, per interessi addizionale regionale Irpef, per sanzioni addizionale regionale Irpef, per iva, per interessi iva e per sanzioni iva. Tutto per un debito residuo al 17 novembre
2023 di 8.906,65 euro;
6) cartella n. 11720110035253209000 notificata il 22 dicembre 2011, riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2006, 2008, 2009 e 2011 per “ CP_5 regolazione premio”, rate premio”, CP_5
“ premio evaso per tardiva denuncia dati”, CP_5
“ Civili premi evasi”, “ interessi Controparte_6 CP_5 regolazione premio”, sanzione civile ex art. CP_5
36 bis l. 248”, sanz. civili regolazioni CP_5 premio”, “I.N.A.I.L. sanzioni civili rate premio”. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 7.670,14 euro;
pagina 6 di 13 7) cartella n. 11720110038406818000 notificata il 14 gennaio 2012, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2008 per sanzioni e interessi per ritenute addizionali comunali e regionali Irpef, interessi iva e sanzioni iva. Tutto per un debito residuo al 17 novembre
2023 di 2.933,89 euro;
8) avviso di addebito n. 41720112000313373000 notificato il 30 settembre 2011, riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2010 e al 2011 maturati dall . CP_4
Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di
2.604,32 euro;
9) avviso di addebito n. 41720112000509885000 notificato il 10 novembre 2011 riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2011 maturati dall' . Tutto CP_4
per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 2.725,65 euro;
10) avviso di addebito n. 41720120001821089000 notificato il 12 ottobre 2012 riguardante crediti relativi, come anni di riferimento, al 2010, 2011 e 2012 maturati dall' per 9.990,31 euro;
CP_4
11) avviso di addebito n. 41720120002414774000 notificato il 6 dicembre 2012 riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, maturati dall' per CP_4
2.729,61 euro;
12) cartella n. 11720120031852826000 notificata il 21 dicembre 2012, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2009 per “ecc. versam. riten. lav. dip.”, ritenute addizionale comunale Irpef, sanzioni e interessi pagina 7 di 13 ritenute addizionale comunale Irpef, ritenute addizionale regionale Irpef, sanzioni e interessi ritenute addizionale regionale Irpef, imposte sostitutive redditi rivalutazione
TFR dovuta da sostituti, imposta sostitutiva su accessori lavoro dipendente. Tutto per un debito residuo al 17 novembre 2023 di 14.971,83 euro;
13) cartella n. 11720130006694180000 notificata il 17 aprile 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2010 per mancato pagamento del diritto annuale camera di commercio e relativi interessi e sanzioni per un totale di 177,93 euro;
14) avviso di addebito n. 41720130000280310000 notificato il 10 aprile 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2013 maturati dall per CP_4
5.170,40 euro;
15) avviso di addebito n. 41720130001273180000 notificato il 5 luglio 2013, riguardante crediti relativi, come anno di riferimento, al 2013 maturati dall per CP_4
4.149,67 euro;
16) avviso di addebito n. 41720130003249636000 notificato il 5 febbraio 2014 per crediti maturati dall' per 5.373,26 euro;
CP_4
17) avviso di addebito n. 41720140000967677000 notificato l'11 giugno 2014 per crediti maturati dall' per 5.595,91 euro. CP_4
Gli attori hanno sostenuto che sarebbero prescritti i crediti relativi alle cartelle n. 11720110031313948000, n.
11720110035253209000, n. 11720130006694180000 e agli pagina 8 di 13 avvisi di addebito n. 41720112000313373000, n.
41720112000509885000, n. 41720120001821089000, n.
41720120002414774000, n. 41720130000280310000, n.
41720130001273180000, n. 41720130003249636000 e
41720140000967677000.
Effettivamente, considerate le varie normative di settore, i crediti per le tasse per lo smaltimento dei rifiuti esposti nella cartella n. 11720110031313948000, i crediti dell CP_5
della cartella n. 11720110035253209000, quelli per il mancato pagamento del diritto annuale per la camera di commercio e le relative sanzioni esposti nella cartella n. 11720130006694180000 e quelli dell' esposti nei CP_4
suddetti avvisi di accertamento sono soggetti a termini di prescrizione quinquennali.
La stessa convenuta ammette, nella sostanza, che tali crediti sono soggetti a termini di prescrizione di cinque anni (nella quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta di è infatti scritto: “Per quanto concerne i crediti che si CP_3 prescrivono nel termine breve di 5 anni …”). Non vi è contrasto tra le parti sul fatto che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione di tali crediti precedente il deposito del citato atto di intervenuto è la notifica dell'intimazione di pagamento del primo marzo 2017. Le parti concordano anzi anche sul fatto che ha CP_3 notificato anche un'intimazione di pagamento nel 2016 relativa ai crediti rilevanti in questa vicenda. Appare in ogni caso rilevante l'intimazione di pagamento notificata il primo marzo 2017, considerate le data delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebiti dell' non specificamente CP_4
pagina 9 di 13 contestate dagli attori.
Deve essere ora esaminata la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per i crediti affidati ad per la relativa riscossione a causa CP_3
della recente epidemia.
Le parti concordano sul fatto che per la fattispecie in esame è applicabile l'art. 68 D. L. n. 68/2020, che prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. L'art. cit. richiama inoltre, per le fattispecie dallo stesso regolate, la disciplina prevista dall'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, ai sensi del quale “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, … la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di … riscossione” a favore dell'agente della riscossione. Il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. cit. prevede inoltre che
“i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività … degli agenti della riscossione” relativi a debitori per i quali è prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, “che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la
pagina 10 di 13 sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Effettivamente, come sottolineato dagli attori, il secondo comma dell'art. 12 cit. non è applicabile a questa fattispecie, dato che i termini di prescrizione dei crediti richiamati nella citata intimazione di pagamento non dovevano scadere negli anni per i quali è stata disposta la sospensione dei termini per i versamenti dei debitori dello Stato e degli enti pubblici richiamati nella normativa appena descritta.
Considerata la sospensione dei termini di prescrizione a favore di ai sensi dell'art. 68 cit., in base al richiamo CP_3 dell'art. 12, primo comma, D. Lgs. n. 159/2011, la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle e agli avvisi di addebito indicati dagli attori è pertanto maturata il 25 agosto 2023, prima del deposito dell'atto di intervento di nella CP_3
procedura esecutiva sopra indicata e relativo anche a tali crediti.
È appena il caso di sottolineare che non ha alcun rilievo che abbia depositato in precedenza, nell'ambito della stessa CP_3
procedura, un altro atto di intervento per altri crediti.
Gli attori hanno anche chiesto che sia dichiarata la prescrizione di tutti i diritti di credito vantati da “a titolo CP_3
di interessi e spese di gestione come quantificate negli estratti di ruolo allegati all'atto di intervento del 20.11.2023”. In base a quanto sopra esposto, devono essere considerati prescritti i crediti per interessi riguardanti le cartelle n.
11720070030173053000, 11720090005684705000,
11720100036210419000, 11720060022333271501,
pagina 11 di 13 11720110038406818000, 11720120031852826000 maturati dal 2 marzo 2017 al 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
I conseguenti calcoli per determinare i crediti residui per tali cartelle potranno essere svolti nel dettaglio in sede distributiva, nell'ambito della citata procedura esecutiva immobiliare.
Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi alle cartelle esattoriali n. 11720110031313948000,
11720110035253209000 e 11720130006694180000, e agli avvisi di addebito n. 41720112000313373000,
41720112000509885000, 41720120001821089000,
41720120002414774000, 41720130000280310000,
41720130001273180000, 41720130003249636000 e
41720140000967677000 fatti valere da Agenzia delle Entrate
– Riscossione con l'atto di intervento del 20 novembre 2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. 30/2021 R.G.E. di questo Tribunale e per l'effetto dichiara la nullità parziale di tale atto di intervento limitatamente ai crediti relativi alle suddette cartelle esattoriali e ai suddetti avvisi di addebito. Dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti per interessi maturati dal 2 marzo 2017 al 20 novembre 2018 con pagina 12 di 13 riferimento alle cartelle n. 11720070030173053000,
11720090005684705000, 11720100036210419000,
11720060022333271501, 11720110038406818000,
11720120031852826000, fatte valere da Agenzia delle
Entrate – Riscossione con l'atto di intervento del 20 novembre 2023 nella procedura esecutiva immobiliare n.
30/2021 R.G.E. di questo Tribunale e per l'effetto dichiara la conseguente nullità parziale di tale atto di intervento.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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