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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERAVIGLIA Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2025.
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio fra le parti nasceva il 5.10.2012 Persona_1
In data 22.6.2015 le parti sottoscrivevano una scrittura privata che regolava i loro rapporti patrimoniali e la responsabilità genitoriale.
L'8.7.2025 la ricorrente proponeva ricorso chiedendo un aumento del contributo per . Per_1
Il resistente si costituiva e chiedeva una diversa regolamentazione, fermo l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, come domandato da entrambi i genitori.
All'udienza del 18.11.2025 le parti addivenivano al seguente accordo: “Le parti concordano che il padre stia con il minore il lunedì anziché il martedì e che il week end del padre inizi alle ore 18.00.
Concordano che il periodo delle ferie estive sia concordato entro il 31 marzo di ogni anno.
Salvi diversi accordi, concordano inoltre che il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il
25 e con l'altro il 26 dicembre, l'intera giornata. Per gli altri giorni della chiusura scolastica si applicherà il calendario ordinario e l'1 ed il 6 gennaio saranno ad anni alterni.
Per il resto chiedono la conferma delle condizioni già vigenti.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia, in relazione all'aspetto economico, con aumento dell'assegno alla ricorrente dal deposito del ricorso ad € 280,00, l'AUU continuerà ad essere percepito solo dalla madre, spese straordinarie al 50% regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.
Ove il padre rimanesse senza lavoro per mancato rinnovo o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'assegno sarà di € 200,00.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e coerenti con le loro condizioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre veda il minore, salvi diversi accordi:
- il lunedì ed il giovedì, dalla fine dell'orario lavorativo alle 21.00;
- a week end alterni dalle ore 18.00 del sabato alla domenica sera;
pagina 2 di 3 - nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
- ad anni alterni, Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) dispone che, salvi diversi accordi fra le parti, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 25 e con l'altro il 26 dicembre, l'intera giornata. Per gli altri giorni della chiusura scolastica si applicherà il calendario ordinario e l'1 ed il 6 gennaio saranno ad anni alterni;
4) attribuisce l'AUU alla madre del minore;
5) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50% fra i genitori;
6) il resistente verserà alla ricorrente, dal deposito del ricorso, € 280,00 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Ove il padre rimanesse senza lavoro per mancato rinnovo o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'assegno sarà di € 200,00;
7) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERAVIGLIA Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2025.
pagina 1 di 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio fra le parti nasceva il 5.10.2012 Persona_1
In data 22.6.2015 le parti sottoscrivevano una scrittura privata che regolava i loro rapporti patrimoniali e la responsabilità genitoriale.
L'8.7.2025 la ricorrente proponeva ricorso chiedendo un aumento del contributo per . Per_1
Il resistente si costituiva e chiedeva una diversa regolamentazione, fermo l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, come domandato da entrambi i genitori.
All'udienza del 18.11.2025 le parti addivenivano al seguente accordo: “Le parti concordano che il padre stia con il minore il lunedì anziché il martedì e che il week end del padre inizi alle ore 18.00.
Concordano che il periodo delle ferie estive sia concordato entro il 31 marzo di ogni anno.
Salvi diversi accordi, concordano inoltre che il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il
25 e con l'altro il 26 dicembre, l'intera giornata. Per gli altri giorni della chiusura scolastica si applicherà il calendario ordinario e l'1 ed il 6 gennaio saranno ad anni alterni.
Per il resto chiedono la conferma delle condizioni già vigenti.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia, in relazione all'aspetto economico, con aumento dell'assegno alla ricorrente dal deposito del ricorso ad € 280,00, l'AUU continuerà ad essere percepito solo dalla madre, spese straordinarie al 50% regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.
Ove il padre rimanesse senza lavoro per mancato rinnovo o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'assegno sarà di € 200,00.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e coerenti con le loro condizioni economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre veda il minore, salvi diversi accordi:
- il lunedì ed il giovedì, dalla fine dell'orario lavorativo alle 21.00;
- a week end alterni dalle ore 18.00 del sabato alla domenica sera;
pagina 2 di 3 - nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
- ad anni alterni, Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) dispone che, salvi diversi accordi fra le parti, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 25 e con l'altro il 26 dicembre, l'intera giornata. Per gli altri giorni della chiusura scolastica si applicherà il calendario ordinario e l'1 ed il 6 gennaio saranno ad anni alterni;
4) attribuisce l'AUU alla madre del minore;
5) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50% fra i genitori;
6) il resistente verserà alla ricorrente, dal deposito del ricorso, € 280,00 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Ove il padre rimanesse senza lavoro per mancato rinnovo o licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'assegno sarà di € 200,00;
7) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3