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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MACCARRONE MARCO per procura alle liti, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti n. 350 RICORRENTE Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 chiedendo al giudice del lavoro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il verbale sanitario della CML di Roma del 15.12.2023 e, in CP_1 applicazione della sentenza di questo Tribunale n. 9/2024, depositata il 15/1/2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80, con decorrenza anche dal 15/12/2023 epoca di definizione del suindicato verbale sanitario e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi oltre interessi CP_1 legali con decorrenza di legge e sino al soddisfo;
2) in subordine disporre la CTU medico legale per accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80, con decorrenza dal 15/12/2023 o con quella accertata in corso di giudizio. Vinte le spese.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
La domanda di nullità del verbale di revisione del 15.12.2023 della commissione non è fondata. CP_1 La visita di revisione, infatti, era stata prevista nel primo verbale del 6.4.2021 mentre la sentenza n. 9/2024 è stata emessa il 15.1.2024, successivamente alla programmazione della visita.
pagina 1 di 2 Dalla consulenza è emerso che il ricorrente possiede i requisiti di legge per la concessione del beneficio. Il quadro clinico descritto è estremamente severo essendo affetto da: ” Esiti prostatectomia per K prostatico, esiti gastrectomia totale per ADK di tipo intestinale, mieloma multiplo da pregresso linfoma follicolare con sospetta metastatizzazione vertebrale trattato con chemioterapia”. Dall'esame obiettivo il ricorrente è apparso in grado di deambulare per pochi metri, claudicante, la respirazione fortemente affannata. La grave astenia e la marcata dispnea, le patologie degenerative non curabili e migliorabili nel tempo rendono il ricorrente impossibilitato in maniera assoluta a svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita possono, pertanto, essere ritenuti sussistenti i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza dal 15.12.2023 e con conseguente diritto a beneficiare della prestazione.
Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 L. 18/80 per il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 15.12.2023;
- Condanna al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso professionale che liquida CP_1 in € 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia, 17 giugno 2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Soro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MACCARRONE MARCO per procura alle liti, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti n. 350 RICORRENTE Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio CP_1 chiedendo al giudice del lavoro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il verbale sanitario della CML di Roma del 15.12.2023 e, in CP_1 applicazione della sentenza di questo Tribunale n. 9/2024, depositata il 15/1/2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80, con decorrenza anche dal 15/12/2023 epoca di definizione del suindicato verbale sanitario e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi oltre interessi CP_1 legali con decorrenza di legge e sino al soddisfo;
2) in subordine disporre la CTU medico legale per accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al ricorrente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80, con decorrenza dal 15/12/2023 o con quella accertata in corso di giudizio. Vinte le spese.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
La domanda di nullità del verbale di revisione del 15.12.2023 della commissione non è fondata. CP_1 La visita di revisione, infatti, era stata prevista nel primo verbale del 6.4.2021 mentre la sentenza n. 9/2024 è stata emessa il 15.1.2024, successivamente alla programmazione della visita.
pagina 1 di 2 Dalla consulenza è emerso che il ricorrente possiede i requisiti di legge per la concessione del beneficio. Il quadro clinico descritto è estremamente severo essendo affetto da: ” Esiti prostatectomia per K prostatico, esiti gastrectomia totale per ADK di tipo intestinale, mieloma multiplo da pregresso linfoma follicolare con sospetta metastatizzazione vertebrale trattato con chemioterapia”. Dall'esame obiettivo il ricorrente è apparso in grado di deambulare per pochi metri, claudicante, la respirazione fortemente affannata. La grave astenia e la marcata dispnea, le patologie degenerative non curabili e migliorabili nel tempo rendono il ricorrente impossibilitato in maniera assoluta a svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana, con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita, che si presenta completa, esaustiva e priva di contraddizioni e che, dunque, deve essere integralmente recepita possono, pertanto, essere ritenuti sussistenti i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza dal 15.12.2023 e con conseguente diritto a beneficiare della prestazione.
Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 L. 18/80 per il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 15.12.2023;
- Condanna al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso professionale che liquida CP_1 in € 2.697,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia, 17 giugno 2025
Il Giudice
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