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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. est. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 384/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4840/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 2.11.2023
TRA
“ , quale Impresa designata per il F.G.V.S. Regione Parte_1
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Crescenzo
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stanislao Giammarino CP_1
Appellato
E
CP_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio. 1 Con la sentenza n. 4840/2023, pubbl. il 2.11.2023, il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
e della , nella qualità di impresa designata dal FGVS , in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., ha così statuito:
“1.- accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del sig.
, nella qualità di proprietario dell'autovettura non assicurata, condanna CP_2
e la nella qualità di impresa designata dal FGVS, in CP_2 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore , della complessiva somma di € 162.959,77 oltre CP_1 interessi e rivalutazione dall'evento sino al soddisfo.
2.- condanna e la nella qualità di impresa designata CP_2 Parte_1 dal FGVS, in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.100,00, oltre a IVA e
CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Carlo
Annunziata per dichiarazione di averne fatto anticipo. -
Le spese di consulenza come liquidate nell'ATP restano a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.”
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta accertata la dinamica del sinistro come come narrata nell'atto introduttivo sulla base delle emergenze istruttorie, ha affermato l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro CP_2 stradale escludendo l'operatività della presunzione di pari concorso prevista dall'art. 2054 c.c. specificando al riguardo che, secondo consolidata giurisprudenza, essa soccorre solo quando non è possibile ricostruire in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti nella determinazione dell'evento di danno.
Rifacendosi alle conclusioni del CTU nominato in sede di ATP e facendo applicazione delle Tabelle di Milano, il giudice di prime cure ha quantificato il danno non patrimoniale in complessivi euro 26.392,26, di cui euro 15.465,49 per invalidità permanente (9%, età 51 anni), euro 4.329,20 per I.T.T. (gg. 49 per Inabilità Temporanea Assoluta, gg. 40 per Inabilità Temporanea Relativa
(50%), gg. 40 per Inabilità Temporanea Relativa (25%), ed € 6.597,57 a titolo di danno morale.
2 Evidenziando che “la capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione
(attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro”, sulla base delle risultanze istruttorie (ATP e testimonianza resa da ) ha affermato inoltre il primo giudice che Testimone_1 il , medico odontoiatra, a causa dei postumi riportati nell'incidente, ha Pt_2 ricevuto minori introiti nel periodo d invalidità temporanea (incapacità temporanea di guadagno) e ricaverà, per il futuro, minori guadagni dal proprio lavoro (riduzione della produttività futura).
Al riguardo ha osservato che “Le particolari lesioni patite dal ricorrente (frattura bilaterale degli arti superiori), l'accentuata dolenzia ad entrambi i polsi e le mani
(a quella destra la dolenzia è continua) specie sotto sforzo e nei cambiamenti di tempo, il severo impegno funzionale del polso nella formazione del pugno a destra con ipostenia dell'arto superiore destro, la limitazione funzionale degli arti superiori, la facile stancabilità del polso a sinistra in soggetto destrimane e, soprattutto la notevole difficoltà nel proprio lavoro (funzione di pinza della mano ed opposizione del pollice) hanno certamente determinato (e determineranno per il futuro) una concreta incidenza sulla idoneità del ricorrente a svolgere la propria professione medica di odontoiatra, sol che si tenga conto che, come già si è accennato, l'esercizio della particolare professione svolta impone la perfetta efficienza degli arti superiori per l'intera giornata lavorativa.-Pertanto in considerazione che dall'esame della consulenza espletata è emersa un'incidenza sulla capacità di lavoro specifica di lieve/ medio livello e che è provato lo svolgimento di lavoro autonomo quale medico odontoiatra l'Assicurazione convenuta dovrà corrispondere per i fatti per cui è causa, in favore di parte attrice, l'importo di € 133.607,74”.
Avverso tale sentenza la , nella qualità di impresa designata Parte_1 dal FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto appello, fondato su tre motivi di seguito illustrati, così concludendo:
“1) in via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione CTU contabile al fine di ricostruire il quadro economico reddituale dell'appellato e le relative perdite;
3 2) nel merito, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di SALERNO n.
4840/2023, pubblicata il 02 novembre 2023 – non notificata, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di I grado che qui si riportano: “in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione CTU contabile al fine di ricostruire il quadro economico reddituale dell'attore e le relative perdite;
nel merito rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata;
rigetto della domanda di personalizzazione massima perché non provata e non dovuta nel caso di specie;
rigetto della domanda per danno patrimoniale da lucro cessante e riduzione capacità lavorativa per le motivazioni di cui in atto;
in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, in misura non inferiore al 50%, con riduzione del quantum ex artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c.; refusione di spese e compenso professionale”;
3) condannare la controparte alla rifusione del compenso e spese di lite relativo al primo e secondo grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022 determinato in base al valore della controversia)”.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello CP_1 chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite.
Nessuno si è costituito per . CP_2
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, CP_2 nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Con il primo motivo la società appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente ritenuto utilizzabile quale fonte di prova la consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la consulenza redatta in sede di ATP non può considerarsi un mezzo di prova privilegiato sulla base del quale fondare la decisione essendo un documento utilizzabile dal
4 giudice come elemento di prova sottoposto al contraddittorio, liberamente apprezzabile;
costituendo prova atipica, prosegue l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto adeguatamente tenere conto delle eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia di assicurazioni in merito alla quantificazione delle lesioni, già contestata in fase di ATP, eccezioni proposte in particolar modo con riguardo alla stima della percentuale di invalidità permanente, quantificata dal proprio fiduciario medico-legale, dr. , nel 6%, e alla determinazione della Per_1 invalidità specifica lavorativa di grado lieve con diminuzione di capacità stimata da detto perito di 1/3 al polso dx e di ¼ al polso sx ¼, esclusa la personalizzazione richiesta, non essendone stata fornita dall'attore alcuna prova.
Con il secondo motivo l'appellante impugna la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice ha riconosciuto un danno per riduzione della capacità di lavoro specifica (temporanea e permanente), stimandolo in complessivi euro
133.607,74.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha indicato il procedimento mediante il quale è giunto alla quantificazione di tale danno.
Assume l'appellante che il non ha provato l'incidenza negativa del danno CP_1 sulla sua capacità lavorativa e che la prova non poteva ritenersi fondata solo sull'accertamento compiuto in sede di ATP e sulla testimonianza resa dalla compagna dell'attore, interessata all'esito favorevole della causa. Tes_1
Sostiene, inoltre, che la prova dell'incidenza sulla capacità reddituale andava dimostrata a mezzo di CTU contabile, richiesta dalla convenuta compagnia e non concessa del giudice senza motivarne il suo diniego.
Anche a voler considerare adeguata l'ATP, prosegue l'appellante, dalla CTU redatta in tale sede non si rinviene alcuna quantificazione del danno reddituale, esprimendosi il consulente solo in termini di incidenza lieve/media sulla capacità lavorativa.
Rileva inoltre rilevare l'appellante di aver contestato la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento di danno patrimoniale lamentato in quanto il dr.
solo per sua scelta discrezionale, non aveva inteso farsi coadiuvare o CP_1 assistere nell'epoca immediatamente successiva al sinistro, come confermato dalla teste sostiene, pertanto, che la paventata perdita di clientela è Tes_1
5 causalmente riconducibile alla scelta volontaria ed arbitraria del professionista stesso e non esclusivamente al sinistro sofferto, ben potendo egli farsi assistere e coadiuvare da altri professionisti durante la sua convalescenza al fine di mantenere inalterato il tenore lavorativo dello studio dentistico.
In ordine al quantum del danno patrimoniale, osserva l'appellante che il CP_1 ha prodotto una sola dichiarazione dei redditi successiva al sinistro, insufficiente a sviluppare una congrua previsione della riduzione della capacità reddituale del professionista dopo il sinistro;
rileva inoltre che l' accertata diminuzione della capacità lavorativa di “grado lieve-medio” non giustifica la liquidazione del danno nella esorbitante somma di euro 133.607,74, tenuto conto altresì che la teste aveva riferito che “ad oggi ha ripreso in piano l'attività lavorativa”, e Tes_1 che, quindi, nell'anno 2020 l'attore aveva recuperato la piena capacità lavorativa.
Assume l'appellante al riguardo che, secondo dottrina e giurisprudenza, il danneggiato deve fornire prova – mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi o con i mezzi normali- della riduzione del reddito, altrimenti alcun risarcimento potrà essergli liquidato a titolo di lucro cessante ed evidenzia che il ricorso alla liquidazione del danno futuro al criterio del triplo della pensione sociale è valido solo per i soggetti privi di redditi di lavoro;
oltretutto, in riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale, l'art. 137 del D.Lgs. n.
205/2005 (riproduttivo dell'art. 39 della legge n. 39/1977) detta i criteri di calcolo del danno patrimoniale da invalidità conseguente alla circolazione stradale, senza imporre alcun automatismo nella liquidazione di un danno che, in ogni caso, si proietta nel futuro.
Osserva ancora l'appellante che la valutazione dei redditi che il danneggiato avrebbe realizzato in futuro se non fosse intervenuto l'evento dannoso non può basarsi su mere supposizioni, ma deve poggiare su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire, secondo l'id quod plerumque accidit, causa efficiente dell'incremento venuto a mancare;
assume che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, deve verificare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e
6 nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito in luogo di quelle perse o ridotte, accertamento che va compiuto solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito: solo a queste condizioni detto danno sarebbe risarcibile sotto il profilo del lucro cessante in quanto la sua liquidazione non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n.
39, norma che si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica.
Nel caso di specie, conclude l'appellante, il non ha prodotto il reddito CP_1 futuro e non ha provato la contrazione reddituale ed il giudice ha omesso del tutto di indicare i criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione del danno reddituale.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt.
2967 e 2054 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha imputato la responsabilità del sinistro in via esclusiva al , conducente dell'auto CP_2 investitrice, priva dell'assicurazione obbligatoria.
Assume che l'attore non aveva assolto all'onere della prova, posto a suo carico, di comprovare l'effettiva dinamica del sinistro.
A dire dell'appellante, infatti, il primo teste escusso, ha reso Testimone_2 dichiarazioni superficiali e generiche: “Ricordo che una lancia Y di colore blu o viola mi sembra si immetteva contro senso all'altezza della fermata della metropolitana pur avendo l'obbligo di svolta a destra per poi impattare con la vespa del sig. che transitava nel suo senso di marcia. Si aveva così un CP_1 impatto frontale”; la predetta dichiarazione avrebbe dunque impedito la serena e completa ricostruzione del fatto storico, con ineludibile mancato raggiungimento della prova sull'an, tanto da far sorgere forti dubbi sulla effettiva presenza dello stesso sul luogo del sinistro, non essendo stato in grado il teste
7 di precisare la distanza dal luogo del sinistro, le direzioni di marcia dei veicoli, di indicare il luogo del sinistro né le lesioni riportate dall'attore; inoltre rileva che il teste non era presente al momento dell'arrivo delle autorità che non l'avevano identificato.
Sostiene pertanto la società appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato l'avvenuto superamento della presunzione di concorso di cui all'art. 2054 c.c.
L'appello è fondato solo in parte e va accolto per quanto di ragione.
In ordine logico devono essere esaminati il terzo motivo di appello, concernente l'an della pretesa, il primo motivo di appello,avente ad oggetto la contestazione dell'utilizzo da parte del primo giudice della CTU redatta in sede di ATP ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, e, da ultimo, il secondo motivo con il quale si contesta l'avvenuto riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con le ragioni della decisione.
Invero il giudice di primo grado non affatto fondato la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 bensì “dal rapporto stilato dagli Agenti di Polizia Municipale accorsi sul luogo dell'accaduto e dalle dichiarazioni di servizio dai medesimi compilate”, dinamica
“confermata dallo stesso conducente dell'autoveicolo” nonché dalla “mancata risposta del convenuto il quale, rimanendo contumace e non CP_2 comparendo - senza giustificato motivo – all'udienza istruttoria del 26.6.2019 per rendere l'interrogatorio formale deferitogli , ha implicitamente mostrato di non avere valide ragioni di fatto e/o di diritto da opporre alla ricostruzione del sinistro operata dall'attore” (v. pagg. terza e quarta della sentenza).
Pertanto la critica dell'appellante, volta a sostenere l'inattendibilità del teste non è idonea ad inficiare la statuizione impugnata nella parte in cui ha Tes_2 accertato la dinamica del sinistro e ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto nella causazione del sinistro.
Il secondo motivo è infondato.
8 Va premesso che, integrando l'accertamento tecnico preventivo un atto di indagine svolto nell'ambito di altro procedimento nel quale sono state parti anche quelle odierne, del tutto ritualmente il Tribunale, secondo i propri poteri di valutazione discrezionale, ha ritenuto di utilizzare dette risultanze (Cass. n.
8496/2023).
In tale ipotesi potrebbe porsi esclusivamente la questione di merito inerente all'esaustività o meno delle conclusioni raggiunte dal CTU e condivise dal primo giudice, ma non certamente alcuna questione di inutilizzabilità dell'accertamento.
Sotto questo ultimo profilo l'appellante, pur non essendole precluso anche in questa fase di svolgere argomentazioni difensive in contrasto con gli esiti della
CTU recepita in primo grado, si è limitato esclusivamente ad affermare che il proprio medico fiduciario aveva diversamente quantificato i giorni di ITP, la percentuale di invalidità permanente nonché la diminuzione della capacità lavorativa specifica, del tutto omettendo di evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente nominato in sede di ATP nonché di specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui lamenta la mancata o insufficiente valutazione da parte del CTU.
Quanto alla contestazione dell'avvenuto riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, la doglianza è generica e non consente a questa
Corte di verificarne la fondatezza non avendo l'appellante svolto puntuale critica in merito al criterio adottato per la liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice, il quale ha genericamente affermato di aver applicato le Tabelle di Milano, senza alcuna ulteriore specificazione.
Il motivo va pertanto rigettato.
Il terzo motivo di gravame è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, non è chiaro se il danno riconosciuto dal Tribunale sia stato valutato in termini di incapacità lavorativa specifica o generica, quest'ultima rientrante nel danno biologico.
Ed invero, pur avendo affermato il primo giudice che “non vi è dubbio che sussiste, nella fattispecie, il danno emergente e da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità di lavoro sussistendo elementi per ritenere che, a
9 causa dei postumi, il ricorrente ha ricevuto minori introiti nel periodo d' invalidità temporanea (incapacità temporanea di guadagno) e ricaverà, per il futuro, minori guadagni dal proprio lavoro (riduzione della produttività futura)” (v. pagg. quarta), così argomenta sul punto: “Le particolari lesioni patite dal ricorrente
(frattura bilaterale degli arti superiori), l'accentuata dolenzia ad entrambi i polsi
e le mani (a quella destra la dolenzia è continua) specie sotto sforzo e nei cambiamenti di tempo, il severo impegno funzionale del polso nella formazione del pugno a destra con ipostenia dell'arto superiore destro, la limitazione funzionale degli arti superiori, la facile stancabilità del polso a sinistra in soggetto destrimane e, soprattutto la notevole difficoltà nel proprio lavoro (funzione di pinza della mano ed opposizione del pollice) hanno certamente determinato (e determineranno per il futuro) una concreta incidenza sulla idoneità del ricorrente
a svolgere la propria professione medica di odontoiatra, sol che si tenga conto che, come già si è accennato, l'esercizio della particolare professione svolta impone la perfetta efficienza degli arti superiori per l'intera giornata lavorativa”
(così alla quinta pag.).
Con tale motivazione in effetti il Tribunale ha dato rilievo a circostanze (maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal danneggiato nello svolgimento dell'attività lavorativa di medico odontoiatra) che configurano una menomazione all'efficienza psicofisica, ossia un danno da lesione della cenestesi lavorativa, pregiudizio che rientra nell'alveo di quello biologico e che non ha nulla a che vedere con il danno patrimoniale richiesto.
In ogni caso, il giudice di primo grado, come correttamente rilevato dall'appellante, non ha affatto indicato i criteri adottati per la quantificazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro specifica pervenendo alla liquidazione della somma complessiva di euro 133.607,74 che, in quanto del tutto priva di supporto argomentativo, è da ritenersi puramente arbitraria.
Essendo stata, dunque, del tutto omessa la motivazione che ha condotto il giudice di primo grado al riconoscimento di detta somma a titolo di danno patrimoniale, la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellato in primo grado- avente ad oggetto sia il danno da mancato guadagno nel periodo di inabilità temporanea sia il danno da riduzione della capacità di reddito in futuro-
10 deve essere riesaminata da questa Corte alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
In punto di diritto giova premettere che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'incidenza dell'evento lesivo sull'attività lavorativa della vittima può manifestarsi in diverse modalità, ognuna delle quali richiede una specifica valutazione risarcitoria (Cass. n. 28988/2019).
In primo luogo, si può verificare il caso in cui la vittima mantenga il proprio reddito ma svolga l'attività lavorativa con una maggiore difficoltà o fatica (cd. danno da lesione della cenestesi lavorativa), che trova una risposta risarcitoria principalmente tramite un incremento personalizzato del danno biologico.
In alternativa si può presentare una perdita o una riduzione della capacità produttiva di reddito del danneggiato, configurando così un danno patrimoniale sotto forma di lucro cessante, qualora la vittima non sia stata in grado di produrre il reddito che percepiva prima del sinistro nel periodo di inabilità temporanea (perdita di guadagno) e/o l'evento lesivo abbia un'incidenza sulla produzione del reddito in futuro.
In tale ultima ipotesi la prova della futura attività lavorativa deve essere sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, non potendo limitarsi a semplici riferimenti, ma valutando l'impatto concreto della menomazione su specifiche attività lavorative (v. Cass. cit.); la lesione della capacità lavorativa specifica, infatti, deve essere provata attraverso documentazione idonea, come buste paga e certificazioni reddituali, che consentano di ricavare, anche per via presuntiva, gli effetti economici del danno. È necessario dimostrare: la gravità della lesione
(tipicamente macro-permanente), incidenza sui guadagni, reddito pregresso e differenza tra guadagni ante e post evento. Tali elementi, anche di carattere indiziario e inferenziale, possono essere contestati da prova contraria.
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il danno patrimoniale futuro da ridotta capacità lavorativa è valutabile su base prognostica e può essere ricostruito presuntivamente riguardo all'an (esistenza del danno), mentre il danneggiato rimane tenuto a fornire la prova del quantum, ossia della riduzione del reddito effettivamente subita (Cass. n. 24209/2019).
11 In mancanza di prove adeguate, non può essere adottata una valutazione equitativa in via automatica, poiché tale strumento è riservato solo alle ipotesi di danno non quantificabile in via precisa.
La Suprema Corte afferma, infatti, che la riduzione della capacità lavorativa specifica, ove non sia di piccola entità, come nella specie, si presume riduca il potere di guadagno futuro salvo prova contraria, ma la quantificazione dei redditi decresciuti dopo il sinistro compete al danneggiato. La liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, infatti, deve basarsi su riscontri concreti e consiste nel calcolo del reddito effettivamente perduto. Da ciò consegue che una consulenza tecnico-legale può attestare lievi ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica ma la valutazione percentuale dell'invalidità non può essere automatica base per la quantificazione del danno alla capacità lavorativa, il cui accertamento spetta sempre al giudice sulla base dell'effettiva riduzione del reddito.
Non è ammissibile far riferimento al parametro del triplo della pensione sociale, se non nel caso di reddito molto modesto o sporadico, equiparabile alla disoccupazione (Cass. n. 2463/2020).
Come già detto, nella fattispecie in esame l'attore in primo grado ha chiesto di essere risarcito sia per la perdita di guadagno riconducibile al periodo di invalidità temporanea sia per il danno patrimoniale futuro a causa della sua ridotta capacità di produrre reddito.
In particolare, quanto all'incapacità temporanea di guadagno, il ha CP_1 allegato che per tutto il tempo dell'invalidità temporanea ha potuto svolgere soltanto attività medica diagnostica e quella demandabile al personale di ausilio così subendo una perdita economica pari ad euro 30.000,00, somma ricavabile dal mero confronto del fatturato prodotto nel periodo di invalidità temporanea con quello medio nel medesimo periodo del biennio precedente al sinistro.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante futuro l'odierno appellato ha allegato in primo grado che la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 30% comporterà per il futuro una contrazione del reddito e che il danno, da liquidarsi sulla base del criterio previsto dall'art. 137 cod. ass., va liquidato nella misura di euro 124.927,00.
12 Circostanze incontestate e, comunque, comprovate dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza resa dalla teste sono che il Tes_1 CP_1 all'epoca del sinistro, esercitava l'attività di medico odontoiatra e che ha continuato ad esercitare la medesima professione anche dopo.
Il dr. ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta CP_1
2012, 2013 e 2014 (anni precedenti al sinistro) nonché quella relativa al periodo di imposta 2015 (anno successivo al sinistro); l'attore in primo grado ha versato in atti anche le fatture emesse nell'anno 2015 nonché quelle relative ai primi cinque mesi dell'anno 2013 e ai primi sei mesi dell'anno 2014.
La teste , assistente alla poltrona, ha riferito che il dr. Testimone_1 CP_1 dopo l'incidente, è rimasto inattivo per il periodo di sei mesi circa e che dopo tale periodo ha ripreso l'attività con sedute di igiene dentale e che “ad oggi” (la deposizione è stata resa all'udienza del21.01.2020) “ha ripreso a pieno l'attività lavorativa anche se ancora risente dei postumi ed ad esempio ha più difficoltà nell'estrazione di un ottavo che richiede maggiore impegno”.
Dette risultanze probatorie non consentono di ritenere fondata la pretesa relativa al danno patrimoniale futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto certificato dal CTU in merito all'incidenza negativa dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del periziato, qualificata come lieve/media, infatti, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, sarebbe stato onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, sia in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n. 15737/2018; Cass.
n.11361/2014).
Le eventuali presunzioni, peraltro ammesse dalla giurisprudenza solo in relazione alle lesioni macropermanenti, ipotesi non ricorrente nella specie, coprono infatti solo l'esistenza del danno (an debeatur), ma non la sua quantificazione, che va allegata provando la riduzione del reddito (Cass. Civ.
21988/2019).
13 Nel caso di specie la documentazione prodotta non è sufficiente alla dimostrazione della sussistenza di un decremento reddituale stabile e continuo imputabile ai postumi dell'incidente subito dall'appellato. Il mero dato relativo all'anno 2015 (dichiarazione dei redditi anno 2016), successivo al sinistro e che attesta una diminuzione del reddito in tale anno rispetto ai redditi degli anni precedenti al sinistro, rappresenta infatti un principio di prova generico e insufficiente per l'accertamento del danno futuro;
inoltre la teste la cui Tes_1 deposizione è stata resa nell'anno 2020, ha riferito che il dr. ha ripreso CP_1
a pieno la propria attività di odontoiatra e che il calo dei pazienti si era registrato nel periodo immediatamente successivo al sinistro.
In definitiva, non avendo l'appellato assolto all'onere di dimostrare concretamente un decremento reddituale stabile e continuo imputabile ai postumi dell'incidente subito, requisito imprescindibile ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
Alla stregua delle medesime evidenze istruttorie può invece riconoscersi il danno da mancato guadagno nel periodo di inabilità temporanea, pure richiesto in primo grado.
Può senz'altro ritenersi, infatti, che durante questo periodo l'appellato non abbia potuto svolgere la sua ordinaria attività di odontoiatra avendo riportato lesioni proprio agli arti superiori.
Tenuto conto, quindi, sia della documentazione clinica acquisita che delle mansioni intrinseche all'attività lavorativa svolta dal nonché della CP_1 documentazione reddituale prodotta può riconoscersi al danneggiato un periodo di assenza dal lavoro di giorni 49 al 100%, di 40 al 50% e di ulteriori 40 al 25%.
Ai fini della quantificazione del danno da mancato guadagno per il periodo di inabilità temporanea al lavoro occorre fare applicazione dell'art. 137 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) che con riferimento al lavoro autonomo prevede che debba essere considerato il "reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni".
14 Dai documenti prodotti (dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio 2012, 2013
e 2014) emerge che il reddito netto di euro 33.976,00, relativo all'anno 2012, è il più elevato del triennio dichiarato e, quindi, va utilizzato come base di calcolo per quantificare il danno subito dal nel periodo di inabilità temporanea. CP_1
Facendo applicazione dei criteri normativi e dei dati documentali sopra indicati -
e valutata l'incidenza giornaliera del minor reddito pari ad euro 93,08
(33.976,00: 365) rapportata al numero di invalidità lavorativa totale per 49 giorni e per parziale al 50 % per 40 giorni e al 25% per ulteriori 40, può riconoscersi un risarcimento del danno per minor reddito giornaliero pari a complessivi euro 7.353,69 (4.561,16+ 1.861,69 + 930,84).
La predetta somma, trattandosi di credito di valore che solo con la liquidazione in questa sede assume veste di credito di valuta, deve essere maggiorata degli interessi legali da oggi al soddisfo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, in definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica e liquidata la somma dovuta a CP_1
a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno nel periodo di inabilità temporanea in euro 7.353,69, oltre interessi.
La modifica, sebbene parziale, della gravata sentenza comporta, per l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 cpc, la caducazione anche del capo relativo alle spese del primo grado e la necessità di una nuova regolamentazione per entrambi i gradi sulla base dell'esito complessivo della lite.
Ora, avuto riguardo alla soluzione complessiva cui si è pervenuti in esito al presente gravame, che ha comportato una notevole riduzione del quantum dovuto in favore dell'appellato, va disposta la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che restano a carico dell'appellante per la quota residua, liquidata come da dispositivo sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000) e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione agli avvocati antistatari.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in euro 7.353,69, oltre interessi, la somma dovuta a a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
CP_1
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
e, per il secondo grado, in euro 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la , nella qualità di impresa designata dal FGVS, e Parte_1 CP_2
al pagamento in favore di della restante parte, con
[...] CP_1 attribuzione di quelle liquidate per il primo grado all'avv. Carlo Annunziata
e di quelle per il secondo grado all'avv. Stanislao Giammarino per dichiarato anticipo;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno, 24 luglio 2025
Il Presidente est.
dr.ssa Maria Elena Del Forno
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