Art. 2.
All'emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
All'emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.