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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8916/2021, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio La Marca, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Luigi Guercio n. 293, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 68 del
29/12/2021 e successiva Determina n. 2 del 18/1/2022 del Capoarea
Amministrativa, nonché procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Virgilio Vestuti, presso il cui studio, sito in Montecorvino
Rovella alla via Cavour n. 128, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
convenuto in giudizio il , deducendo: che in data Controparte_1
31/10/2018 essa stipulava con l' un contratto di appalto in CP_3
forza del quale assumeva, a fronte di un corrispettivo, l'obbligo di effettuare una serie di lavorazioni, consistenti, sostanzialmente, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione di via Giustino Fortunato e traverse collegate
(Area Coop. A – Area 167), situate nell'ambito del Comune di;
che i CP_1
lavori, la cui esecuzione era frazionata in quattro stati di avanzamento, venivano completati dall'impresa nell'estate del 2019; che in data
06/9/2019, veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori (di tutti i lavori); che in esso il Direttore dei lavori (tra l'altro), dopo aver dato atto di avere effettuato “la verifica dei lavori”, ne certificava l'avvenuta realizzazione e la regolare esecuzione, con la sola eccezione del “completamento della sistemazione a verde”, per la cui ultimazione assegnava all'impresa il termine di 60 giorni;
che in data 30/10/2019, il D.L. dichiarava di aver effettuato, in pari data, una nuova verifica in loco, certificando che i lavori non eseguiti al 06/9/2019 (di “completamento della sistemazione a verde”) erano stati regolarmente realizzati e che non residuavano lavorazioni incomplete e/o ineseguite;
che il 14/1/2020, lo stesso D.L. redigeva il certificato di regolare esecuzione, con il quale dava atto e certificava in via definitiva (tra l'altro): - di avere eseguito in data 30/10/2019 un ulteriore sopralluogo e di avere constatato “de visu”, nella circostanza, che tutti i lavori previsti in contratto (ivi comprendendo quelli 'ineseguiti' alla data del
06/9/2019) fossero stati regolarmente ultimati;
- di aver riscontrato, anche in esito ad un sopralluogo ulteriore eseguito il 13/1/2020, che “le lavorazioni elencate nella relazione sul conto finale .. sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali” e, per quanto concerne le relative misure, “che
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili”; - che “i lavori eseguiti .. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato”, che “le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco”, che “i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte”, che la “la contabilità dei lavori
è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti”; che il D.L. quindi certificava in via definitiva la regolare esecuzione dei lavori e liquidava in favore dell'impresa le somme ad essa dovute a saldo;
che il 15/1/2020, i vari documenti predisposti dal
D.L., tra cui, il certificato di ultimazione lavori (del 06/9/2019), il secondo certificato di ultimazione (del 30/10/2019) e quello di regolare esecuzione
(del 14/1/2020) venivano definitivamente acquisiti al protocollo del
; che essa formulava una serie di riserve (n. 10), per Controparte_1
tali intendendosi corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli contabilizzati dal
D.L., le quali vengono comunemente suddivise in tre gruppi: a) maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, in conseguenza della contabilizzazione di quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite, ovvero, all'applicazione di prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti;
b) pretese economiche connesse a fatti di forza maggiore, che hanno reso più onerosa la prestazione dell'appaltatore rispetto a quella contrattualmente prevista;
c) crediti di natura risarcitoria, conseguiti a comportamenti illeciti del committente;
che l'importo delle riserve quantificato dall'impresa in complessivi €. 85.985,67; che di tali riserve il legale rappresentante della faceva pronta, tempestiva Parte_1
e rituale domanda, provvedendo alla relativa iscrizione sia nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (in particolare, nel verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 17/6/2019), sia in alcuni atti e documenti successivi (ordine di servizio n. 1 del 20/6/2019, verbale di sospensione dei lavori n. 4 del
25/6/2019 e verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 2/7/2019), sia nel registro
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto generatore del credito, sia (non ultimo) sul conto finale dei lavori;
che in questi termini, è contenuto anche un testuale ed esplicito riferimento nel certificato di regolare esecuzione dei lavori;
che il R.U.P. non attivava il procedimento stragiudiziale (di accordo bonario o transazione), limitandosi, soltanto, a ricusare la domanda;
che il , Controparte_1
dopo aver pagato i primi due SAL, ha chiesto il pagamento degli ultimi due, oltre che delle riserve, adducendo una serie di pretesti di carattere specioso;
che essa, dopo aver ultimato la frazione di lavori corrispondente al terzo
SAL, dapprima emetteva fattura n. 18 del 13/9/2019 e poi, a fronte del mancato (quanto ingiustificato) pagamento (di quello specifico SAL), chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno il Decreto Ingiuntivo n.
3641/2019, per la somma di €. 88.689,79 (oltre accessori di legge), avverso il quale veniva proposta opposizione innanzi al Tribunale di Salerno;
che nelle more del giudizio di opposizione, e precisamente in data 26/8/2020, il effettuava un duplice pagamento, mediante Controparte_1
altrettanti bonifici bancari, di €. 15.221,71 e di €. 1.248,40, per l'importo complessivo di €. 16.470,11, con imputazione alle seguenti causali: €.
14.504,94 a saldo dei lavori di appalto, €. 716,77 per lavori aggiuntivi
(relativi alla riserva n.
7 - Realizzazione della tubazione acquedotto), ed €.
1.248,40 per rimborso delle spese del rogito (contratto di appalto); che quindi essa risulta ancora creditrice, per le riserve, della somma di €.
85.268,90 (corrispondenti ad €. 85.985,67 - €. 716,77); che sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 231/2002, nonché quelli ai sensi dell'articolo 1224, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in suo favore, della Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza somma di €. 85.268,90, ovvero, di quell'importo maggiore o minore che risulti diversamente accertato, oltre agli interessi di mora secondo la misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., a far tempo dalla scadenza del termine di pagamento all'integrale soddisfo, ovvero, in subordine, a far tempo dalla instaurazione del presente procedimento (ex art. 1284, comma
4 c.c.) al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato TO LA CA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo: che chiede in Controparte_1
via preliminare la riunione del presente giudizio a quello N.R.G. 987/2020 di opposizione a Decreto Ingiuntivo chiesto ed ottenuto in suo danno dalla in forza del contratto di appalto del 31/10/2018 Parte_1
oggetto anche del presente processo;
che, infatti, la sua difesa è fondata, tra gli altri motivi, per entrambi i giudizi, sul certificato di collaudo del
08/7/2020, che evidenzia la presenza di vizi nell'opera eseguita, tali da giustificare una significativa diminuzione di prezzo (domanda già avanzata con la riconvenzionale proposta nel giudizio N.R.G. 987/2020), e l'illegittimità delle riserve iscritte dall'appaltatore (oggetto del presente processo N.R.G. 8916/2021); che la società attrice ha omesso qualsivoglia riferimento, nell'atto introduttivo, ad un elemento decisivo della controversia: il certificato di collaudo dell'8/7/2020, ove tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, ad eccezione della riserva numero sette per l'importo di € 716,77 (già liquidata), sono reputate illegittime;
che in sede di collaudo il collaudatore ha stabilito che “L'importo dei lavori, per effetto della diminuzione di prezzo causa vizi dell'opera eseguita, risulta pari a €
155.182,33. Applicando lo stesso ribasso del 3% offerto dall'Appaltatore,
l'importo da corrispondere all'impresa è di € 150.526,86, cui sommare gli oneri per la sicurezza per intero (€ 5.004,79) e dunque risulta pari a €
155.531,65”; che, inoltre, “Dall'esame degli atti contabili risulta corrisposto
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza all'Appaltatore con sede in Campagna (SA), alla via Parte_1
Provinciale 33 (P.IVA ) un importo dei lavori di € 141.026,71 P.IVA_1
con una rimanenza a credito di € 14.504,94 e un importo di € 1.450,49 per
l'IVA di competenza della somma indicata calcolata al 10 % per un credito complessivo pari a €
15.955,43(quindicimilanovecentocinquantacinque/quarantatre) IVA inclusa”, somma già corrisposta dall'Ente ed accettata solo in acconto dall'appaltatore, con nota pec del 10/9/2020; che il collaudatore, quindi, ha constatato la presenza di vizi nell'opera eseguita, tali da giustificare una diminuzione di prezzo, nella misura sopra indicate e l'illegittimità delle riserve iscritte dall'appaltatore; che la Stazione Appaltante, diversamente da come argomentato dalla società attrice, non ha emesso atto formale né di approvazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori Ing. il 14/1/2020, né di accettazione delle opere Persona_1
eseguite dall'appaltatore la quale è tenuta in ogni Parte_1
caso alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ex art. 1667 c.c., previa denuncia all'appaltatore ed è sempre tenuto a sopportare le spese necessarie per eliminare i difetti dell'opera o a subire una diminuzione del prezzo, secondo l'art. 1668 c.c.; che con nota PEC del collaudatore del
14/5/2020, infatti, acquisita al protocollo comunale al n. 4012 del
15/5/2020, questi, nel trasmettere le relazioni dei sopralluoghi effettuati nelle date 12/2/2020 -17/4/2020 - 08/5/2020, invitava l'Ufficio competente a porre in essere ogni adempimento utile di propria competenza per far superare le criticità sinteticamente evidenziate nel verbale di sopralluogo del 08/5/2020 e più dettagliatamente analizzate nelle relazioni trasmesse;
che con nota PEC del 19/6/2020, prot. n. 4944 del
19/06/2020, il R.U.P., denunciando all'appaltatore i vizi e le difformità riscontrate, invitava il Direttore dei Lavori e l'appaltatore a prendere contatti con l'Ufficio competente per concordare un programma d'interventi volti alla
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza rimozione dei vizi e/o difformità evidenziati dal collaudatore, finalizzati a rendere l'opera perfettamente funzionale, conforme e collaudabile;
che con note PEC del 07/5/2020 e del 24/6/2020, l'appaltatore, nel contestare la nomina del collaudatore per le opere di che trattasi, comunicava di non accogliere prima l'invito del collaudatore a presenziare al sopralluogo congiunto del 08/5/2020 e successivamente del RUP a concordare un programma di interventi volti a rimuovere le difformità riscontrate;
che con nota PEC del 26/6/2020, il Direttore dei Lavori comunicava di impugnare la relazione del collaudatore essendo redatta senza alcun contraddittorio, benché lo stesso, pur essendo stato regolarmente invitato a presiedere al sopralluogo congiunto del 08/5/2020, sia risultato assente senza alcun preavviso;
che le riserve formulate da parte attrice sono tardive e, comunque, infondate.
In virtù di quanto innanzi esposto il ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato VIRGILIO VESTUTI, dichiaratosi anticipatario.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva poi disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza 03/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione del predetto decreto alle parti costituite.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1. – In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta per la prima volta soltanto nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (cfr.) di abuso del processo da
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza parte della per avere disarticolato la pretesa Parte_1
creditoria derivante dalla medesima vicenda contrattuale in due giudizi, il presente e quello N.R.G. 987/2020.
2. - La società attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di condanna dell convenuto al pagamento, CP_3
in suo favore, delle somme asseritamente dovutele, così come richieste nelle riserve da essa iscritte nel corso dell'esecuzione dei lavori pubblici oggetto di causa.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito che la domanda Controparte_1
attorea sarebbe infondata, dovendosi tenere conto di quanto accertato il certificato di collaudo dell'8/7/2020, in cui da un lato tutte le riserve iscritte dall'appaltatore sono state ritenute illegittime (fatta eccezione per la n. 7, il cui mporto di € 716,77 è già stato liquidato) e, dall'altro lato, sono stati riscontrati vizi nell'opera eseguita, tali da giustificare una diminuzione del prezzo pattuito.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2.1. – Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione sollevata dal
, secondo cui non sarebbe neppure consentito Controparte_1
accertare tramite consulenza tecnica d'ufficio – come invece avvenuto – la legittimità delle riserve iscritte dalla società appaltatrice, stante l'efficacia probatoria fidefaciente, fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta dalla in ordine agli accertamenti di fatto in Parte_1
esso contenuti, e segnatamente circa l'illegittimità delle riserve e la presenza di vizi dell'opera realizzata.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Invero, deve rilevarsi che, come dedotto dalla parte attrice, nella fattispecie concreta, in cui il valore dell'appalto di lavori pubblici è inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 (essendo l'opera pubblica commissionata del valore di
€ 320.000,00, come indicato nell”Attestazione di realizzabilità del progetto”
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza (cfr. all. della produzione di parte convenuta), opera il disposto dell'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa.
Tale norma stabilisce che “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.
Dunque la circostanza che il , quale Stazione Controparte_1
Appaltante, abbia redatto tramite il Direttore dei Lavori da esso incaricato,
Ing. , il certificato di ultimazione dei lavori in data Per_1 Per_1
06/9/2019 e poi il certificate di conferma dell'efficacia con certificato di ultimazione dei lavori del 30/10/2019 (cfr. all.ti della produzione di parte attrice) dimostra che l'Ente Comunale convenuto ha scelto di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Direttore dei Lavori, così come previsto dall'articolo 102, co. 2, D.Lgs. n.
50/2016.
Da tanto consegue che del successivo collaudo dei lavori e di quanto in esso riportato non può tenersi conto.
Pertanto ai fini della decisione occorre tenere conto di quanto dichiarato dal
D.L. nella conferma dell'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori (cfr. all. della produzione di parte attrice), ovvero di avere effettuato, in pari data, una nuova verifica sui luoghi dove doveva essere realizzata l'opera pubblica, certificando che i lavori non eseguiti alla data del 06/9/2019 (di
“completamento della sistemazione a verde”) erano stati regolarmente
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza realizzati e che non residuavano lavorazioni incomplete e/o ineseguite.
Del resto, che i lavori siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatrice risulta confermato anche dalle risultanze peritali cui è Parte_1
pervenuto il C.T.U. nominato nel processo N.R.G. 987/2020 tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Salerno, concernente la medesima vicenda contrattuale oggetto di causa (cfr. sentenza depositata telematicamente da parte attrice il 22/9/2025), e segnatamente, le verifiche operate dal
Direttore dei Lavori sono state confermate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. , il quale ha escluso l'esistenza di vizi e/o CP_4
difetti nell'esecuzione dell'opera appaltata, avendo appurato, in relazione ai vizi lamentati dall'opponente, che:
“1) le caditoie, come visibile nelle foto nn. 21, 22, 23 allegate alla CTU, sono curve e risultano installate a regola d'arte;
2) il perimetro dei pozzetti risulta ben sigillato e la lavorazione è installata a regola d'arte;
3) la cabina foto nn. 15, 16, non può essere demolita se manca CP_5
l'assenso da parte dell La relativa documentazione non è stata CP_5
trasmessa, a cura dell'ente committente, alla ditta appaltatrice e, quindi, i lavori non hanno potuto avere luogo. In particolare, come riportato nella
Relazione sul Conto Finale del 10/01/20, protocollo n. 355 del 15/01/20, il
D.L., nel fare riferimento alla cabina ha dichiarato che tutte le opere di CP_5
predisposizione dei cavidotti, previste dall'offerta tecnica della ditta appaltatrice, sono state realizzate, ad esclusione di quelle sul locale della cabina, per le quali mancava l'autorizzazione dell allo spostamento dei CP_5
macchinari ivi presenti. Inoltre, secondo il CTU, come rilevato già dal D.L., tale dismissione non incide in modo essenziale nell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, la somma economica relativa alla dismissione della cabina non è stata computata nell'importo richiesto dalla ditta appaltatrice opposta;
4) nell'ordine di servizio n. 1 del 20/06/19 del D.L. è riportato: “realizzare la
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza canaletta del tratto B (ingresso del tratto F) come da indicazioni rilasciate dalla D.L. (sostituire la grigia di progetto con tre caditoie, inserite nella zanella lungo il medesimo tratto di strada)”. La ditta appaltatrice ha eseguito quanto richiesto dal D.L., come si evince dalle foto nn. 8, 25, 26, allegate alla CTU;
5) la segnaletica orizzontale è stata installata a regola d'arte, come anche visibile nelle foto nn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, allegate alla CTU;
6) le palizzate si presentano in buono stato e sono state installate a regola
d'arte, come anche visibile nelle foto nn. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, allegate alla
CTU;
7) le aree a verde si presentano in buono stato e sono state realizzate a regola
d'arte, come anche visibile nelle foto nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 24, allegate alla CTU.
Il CTU ha, quindi, concluso ritenendo che “non ci siano vizi e/o difetti nell'esecuzione dell'opera e che le lavorazioni siano state effettuate nel rispetto della ”, aggiungendo che la società opposta deve Controparte_6
ricevere la somma di “€ 80.627,08 oltre IVA al 10%; quindi, l'importo totale è pari a 88.689,79”.”.
In via di estrema sintesi, dunque, non può tenersi conto per le ragioni innanzi esposte di quanto dichiarato dal collaudatore tecnico- amministrativo nominato dal dopo avere emesso Controparte_1
dapprima il certificato di ultimazione dei lavori e poi la conferma dell'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori. Di talché correttamente
è stata disposta in questa sede la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la legittimità delle riserve iscritte dalla Parte_1
2.2. – Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico – avendo l'ausiliario replicato esaustivamente alle osservazioni controdeduttive formulate dal
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza consulente di parte attrice -, oltre che pienamente rispettosa delle norme
“ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Rispetto all'eccezione di decadenza delle riserve iscritte, formulata dalla parte convenuta, il C.T.U. ha acclarato che “Ai sensi dell'art. 107 comma 4 del Codice dei Contratti all'epoca vigente ossia il D.Lgs. n. 50/2016 riporta quanto segue …. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Quindi le riserve apposte dall'impresa esecutrice dei lavori risultano legittime nel rispetto del dettato di cui alla suddetta norma.”.
All'esito dell'indagine peritale svolta, il C.T.U. ha quindi riconosciuto alla
Parte_1
- per la riserva n. 1, per spese infruttifere, € 10.304,00;
- per la riserva n. 2, infruttifero vincolo delle attrezzature, € 2.485,15;
- per la riserva n. 4, “Estirpazione piante” € 707,89;
- per la riserva n. 6 “Allargamento sede stradale”, € 7.103,92;
- per la riserva n. 8, “Oneri per la sicurezza dei lavoratori PSC”, €
13.440,70;
- per la riserva n. 10, “Mano d'opera per smontaggio e rimontaggio recinzione su limite di esproprio”, € 1.192,48.
Il C.T.U. non ha invece riconosciuto come dovuti gli importi di cui alle riserve nn. 3, 5, 7 e 9.
In conclusione l'ausiliario nominato ha ritenuto possibile riconoscere alla a titolo di riserve, complessivi € 35.234,14. Parte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, il va condannato Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza al pagamento, a titolo di riserve, in favore della di Parte_1
complessivi € 35.234,14 oltre interessi di mora al tasso di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento della domanda attorea, sono poste pertanto a carico del e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia, del valore (complessivi € 35.234,14 secondo il criterio del “decisum” – Cass. Civ., Sez. III, n. 22742/2019) e della complessità (media) delle questioni trattate, si liquidano si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 4.712,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/decisionale; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 786,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato TO LA
CA, dichiaratosi anticipatario.
4. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del CP_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, a titolo di riserve, in favore della
[...]
di complessivi € 35.234,14 oltre interessi di Parte_1
mora al tasso di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza 2) Condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00, rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
TO LA CA, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico del CP_1
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Così deciso in Salerno il 03/11/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8916/2021 - Sentenza