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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1923/2018 R.G., ad essa riunita la causa n.
761/2021, promosse da
, con il patrocinio dell'avv. Nino Cortese Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone CP_1
aventi ad oggetto: indennità Naspi;
disconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato
Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 1923/2018, Pt_1
, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società
[...] [...]
nell'arco di distinti periodi ricadenti tra il 3.3.2014 ed il Controparte_2
30.4.2018 e della LT Noleggi S.r.l. tra il 14.6.2016 e l'11.9.2017, e di
1 avere, cessato l'ultimo rapporto, fatto domanda di indennità di
CP_ disoccupazione, ha lamentato che l ha liquidato la er sole 23 CP_3
settimane contributive, ossia quelle relative agli ultimi due mesi del 2017
ed i primi tre del 2018, senza considerare le settimane lavorate nei restanti periodi indicati in ricorso, quindi ha chiesto condannarsi l al CP_4
pagamento delle giornate inopinatamente escluse dal computo.
Con l'atto introduttivo del giudizio riunito di cui al n. 761/2021, il ha Pt_1
censurato i tre provvedimenti con cui il ha Controparte_5
frattanto rigettato gli altrettanti ricorsi da egli promossi avverso il disconoscimento dei rapporti di lavoro di cui sopra nonché di quello intercorso con la dal 1.1.2013 al 13.2.2014; Parte_2
quindi, ribadito di avere lavorato alle dipendenze delle tre società, ha reclamato la regolarizzazione della propria posizione previdenziale nonché il risarcimento del danno subìto.
CP_ L' , nel costituirsi nel giudizio più risalente, ha obiettato che il ricorrente
è decaduto dalla prestazione per non avere trasmesso la dichiarazione sul reddito presunto da successivo lavoro parasubordinato entro il termine prescritto dall'art. 10 della L. 22/2015, ragion per cui null'altro è stato riconosciuto a titolo di Naspi ed anzi sono state ritenute indebite le somme già liquidate.
Nel successivo giudizio, l ha spiegato difese nel merito dei rapporti CP_4
lavorativi dedotti dal ricorrente, riportandosi agli esiti degli accertamenti ispettivi nel frattempo eseguiti nei confronti delle tre società (e di altre pure) appartenenti alla famiglia , rilevando come queste facciano Pt_1
parte di un unico gruppo societario, in cui tra i familiari v'è commistione dei ruoli di socio/amministratore/dipendente, sì da dover ritenere meramente
2 fittizi i rapporti di lavoro subordinato tra le società e i componenti della famiglia figuranti come dipendenti (per quel che qui interessa, tra Pt_1
le società Tidona&Figlie S.r.l. e LT Noleggi Parte_2
S.r.l. da un lato e dall'altro). Parte_1
Le due cause, riunite per evidenti ragioni di connessione e pregiudizialità
ed in seguito istruite, oltreché in via documentale, con l'esame dei testimoni indicati da parte ricorrente, vengono decise con la presente sentenza.
***
Riepilogando, con il giudizio più risalente (1923/2018) si chiede computarsi nella le settimane contributive asseritamente lavorate CP_3
alle dipendenze della Tidona&Figlie e della LT Noleggi;
il giudizio riunito
(n. 761/2021) ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con le medesime società nonché con la
Parte_2
L'accertamento della natura dei rapporti intercorsi con la Tidona&Figlie e con la LT Noleggi, pure oggetto del giudizio riunito, è questione pregiudiziale rispetto alla indennità di disoccupazione reclamata nel giudizio portante, sicché gli esiti di detto accertamento non possono non condizionare la decisione sulla domanda CP_3
Oltretutto, le testimonianze assunte, ancorché richieste solo col ricorso più recente, sono pienamente utilizzabili anche nell'altra causa, trattandosi di
“prove costituende”, formatesi nel contraddittorio delle stesse parti dopo che è stata disposta la riunione (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 19373/2017).
3 Ciò detto, va fatta un'ulteriore premessa: nel giudizio inteso ad accertare
CP_ la natura subordinata del rapporto di lavoro disconosciuta dall' , l'onere della prova grava sul lavoratore stesso che intende far valere l'esistenza di detto rapporto ai fini dell'accredito dei relativi contributi previdenziali.
Invero, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle
CP_ pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di
rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti […] e quindi
può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed
indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la
conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a
costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende
far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la
valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in
modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della
subordinazione” (così Cass. Civ., sez. L., n. 809/2021; conf. n.
1399/2000).
Le pronunce di legittimità invocate da parte ricorrente afferiscono a tutt'altra ipotesi, ossia all'azione di accertamento negativo circa la
CP_ fondatezza del credito contributivo iscritto a ruolo dall' a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato: in tal caso è l'ente previdenziale, quale titolare della pretesa contributiva, a dover dimostrare la fondatezza del credito vantato e, dunque, l'inesistenza del rapporto di lavoro dipendente.
CP_ Il , lungi dal contestare un credito preteso dall' , chiede la Pt_1
regolarizzazione della propria posizione previdenziale, sull'assunto della natura effettivamente subordinata dei rapporti intercorsi con le tre società,
4 sicché incombe su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza di detti rapporti, quale presupposto dell'invocato accredito dei contributi.
Ebbene, il ricorrente nulla ha provato con riferimento ai rapporti lavorativi intercorsi con la LT Noleggi S.r.l., trascurando persino di formulare istanze istruttorie al riguardo (i capitoli articolati in seno al ricorso introduttivo del giudizio riunito, infatti, vertono esclusivamente sui rapporti avuti luogo con la Tidona&Figlie S.r.l.).
I testi escussi, peraltro, non hanno saputo riferire al riguardo, non avendo essi lavorato per tale società.
Né possono soccorrere le buste paga prodotte dal ricorrente nel giudizio portante (all. 5), trattandosi di atti predisposti unilateralmente dalla presunta ditta datrice ed aventi rilevanza meramente formale, che non danno contezza, sul piano sostanziale, circa la natura subordinata del rapporto quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo-previdenziale.
Dato il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui si è detto, le domande di regolarizzazione previdenziale e risarcimento del danno spiegate nel giudizio riunito (n. 761/2021) relativamente ai rapporti intercorsi con la LT
Noleggi non possono che essere rigettate.
Per la pregiudizialità evidenziata in premessa, la carenza di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la LT Noleggi impone di rigettare anche la domanda di ricalcolo della formulata nel CP_3
giudizio portante (n. 1923/2018), per la parte che riguarda le settimane contributive denunciate alle dipendenze di detta società.
5 A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai rapporti con la e la Tidona&Figlie, avendo il ricorrente Parte_2
sufficientemente dimostrato di avervi lavorato quale subordinato,
assoggettato alle direttive del legale rappresentante (la moglie per la la primogenita per la Tidona&Figlie) e senza poteri Parte_2 Per_1
decisionali e di gestione.
In particolare, entrambi i testimoni - e - Testimone_1 Testimone_2
che hanno lavorato alle dipendenze delle stesse società, hanno riferito che le decisioni amministrative e gestionali venivano prese,
rispettivamente, da e da e che il ricorrente Persona_2 Persona_3
era un mero dipendente, il quale, al pari degli altri, era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro pattuito ed alle direttive impartite dalla amministratrice unica.
Ora, non vi sono plausibili ragioni per dubitare dell'attendibilità di dette deposizioni, in quanto lineari, adeguatamente circostanziate, coerenti tra loro e provenienti da testi qualificati.
Tali dichiarazioni, peraltro, non contrastano con quelle dagli stessi soggetti rese in sede ispettiva, ove la gestione delle società è stata concordemente imputata alla (per la ed alla figlia (per la Per_2 Parte_2 Per_1
Tidona&Figlie) e, quanto al ruolo del , si è genericamente Parte_1
affermato che questi “si occupava del commerciale”, “ovvero di prendere le commesse”, senza attribuirgli, comunque, poteri di gestione o di decisione (cfr. all. 9 memoria di costituzione nel giudizio riunito, pp. 85 e
88).
Le testimonianze, poi, non sono adeguatamente scalfite dai verbali ispettivi in atti (all. 1, 2 e 11 memoria di costituzione nel giudizio riunito),
6 CP_ né dagli elementi che l ha posto a fondamento del proprio convincimento ed operato.
L'ente desume la natura fittizia dei rapporti di lavoro in discussione dalla esistenza di più società appartenenti alla famiglia (il padre , Pt_1 Pt_1
la madre , le figlie e ed i rispettivi mariti Persona_2 CP_6 Per_1 [...]
e ), i cui componenti, titolari di quote CP_7 Persona_4
sociali, ora rivestono la carica di legale rappresentante ora sono assunti come dipendenti.
Segnatamente, per quel che concerne le società che qui interessano:
è stato socio della (costituita Parte_1 Parte_2
nel 2010), dapprima e sino al giugno 2015, unitamente alla moglie, con una quota del 46%; in seguito, quest'ultima è divenuta socia (per il 92%)
unitamente ai due generi (per la restante quota minoritaria); indi,
dall'ottobre 2016, il ricorrente ha ripreso il 46% delle quote, mentre la moglie ha ridotto la propria partecipazione al 46% e il residuo è rimasto ai generi. Legale rappresentante è sempre stata la . Per_2
Dunque, nel periodo in cui il figura come dipendente della Pt_1 Pt_2
(1.1.2013-13.2.2014), egli era socio (minoritario) con la coniuge.
La Tidona&Figlie, costituita nel 2014, è detenuta per il 45% dalla stessa per pari quota dalla Parte_2 Controparte_8
(di cui il ricorrente è stato socio maggioritario sino al giugno 2015) e per il restante 10% da;
legale rappresentante è quest'ultima. Persona_3
CP_ Orbene, le circostanze valorizzate dall' hanno valore indiziante,
conducendo ad ipotizzare un unico gruppo societario, di fatto gestito da tutti i componenti della famiglia;
tuttavia, trattasi di indici Pt_1
7 meramente presuntivi, che non depongono in termini inequivocabili nel senso della natura fittizia dei rapporti di lavoro dipendente di cui qui si discute e che, oltretutto, hanno trovato smentita nelle assunte prove testimoniali.
Giova rammentare che la qualità di socio di una società di capitali può in astratto coesistere con quella di lavoratore dipendente, a prescindere dalla entità della quota sociale posseduta, finanche nell'ipotesi in cui questa sia maggioritaria e tale da condizionare le deliberazioni assembleari, “attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare
all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare
[…] ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie
attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di
effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un
rapporto di lavoro con la società quando il socio abbia di fatto assunto,
nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di
gestione” (Cass. civ., sez. L., n. 21759/2004).
In definitiva, il socio di maggioranza di una società di capitali può essere legittimamente assunto alle dipendenze della stessa, ove svolga mansioni esecutive, prive di valenza gestoria, e sia assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti. Resta fermo l'onere in capo alle parti del rapporto disconosciuto di dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni di assunzione e l'estraneità ad attività di gestione (onere probatorio che, in specie, è stato adeguatamente assolto dal ricorrente).
Il fatto, dunque, che il ricorrente sia stato titolare di parte del capitale sociale della e della Tidona&Figlie (quale socio delle Parte_2
due Prefabbricati) - peraltro, per quota minoritaria - di per sé, non
8 consente di escludere che egli vi abbia lavorato come dipendente, assoggettato alle direttive dell'amministratore in carica.
Neppure la circostanza che la società sia amministrata ed in parte detenuta ora dalla moglie ora dalla figlia conduce d'emblée a negare un rapporto di lavoro subordinato, essendo in astratto ipotizzabile il lavoro dipendente in ambito familiare, fermo restando l'onere di provare i caratteri tipici della subordinazione (sui quali, come detto, hanno riferito i testimoni all'uopo indicati dal ricorrente).
Né vi sono elementi solidi che autorizzino ad affermare che tutte le società
facciano parte di un unitario “gruppo ”: come noto, perché possa Pt_1
configurarsi l'ipotesi di gruppo societario occorre che tutte le società
perseguano un unico risultato (c.d. interesse di gruppo) e che le stesse siano dirette o coordinate da una di esse (c.d. holding); elementi che, in specie, sono privi di consistente supporto probatorio.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dagli oltre trenta lavoratori sentiti in sede ispettiva (all. 9 memoria di costituzione nel giudizio riunito) si ricava - da un lato - che la neofita Tidona&Figlie ha sostanzialmente proseguito l'attività della decotta e - dall'altro - che, Parte_2
seppur rimasti immutati sede e orario di lavoro, retribuzione e mansioni dei dipendenti - v'è stato un cambio di gestione, in quanto la direzione dell'attività imprenditoriale (proseguita sotto le vesti di altra realtà
societaria) è transitata dalla madre alla figlia . Persona_2 Persona_3
Tutti i lavoratori, premesso di essere stati licenziati dalla Parte_2
e subito dopo assunti dalla neocostituita Tidona&Figlie, hanno
[...]
9 imputato la gestione di quest'ultima unicamente a;
alcuni Persona_3
di essi (segnatamente, , , Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , e gli stessi
[...] CP_16 CP_17 CP_18
e escussi nel presente giudizio) hanno soggiunto che la Tes_2 Tes_1
S.p.A. era invece gestita dalla madre, , e hanno individuato in Persona_2
colei la loro unica referente.
Pochi lavoratori hanno parlato di , e comunque nessuno di Parte_1
essi ha a lui imputato poteri di gestione o decisione, tanto per la quanto per la Tidona&Figlie. In particolare: come detto, Parte_2
coloro che hanno reso testimonianza nel presente giudizio ( Testimone_2
e ) hanno riferito che “si occupa del Testimone_1 Parte_1
commerciale, nel senso che procura i lavori” (all. 9 cit., pp. 85 e 88); ha analogamente esposto che “ va in giro a CP_17 Parte_1
cercare lavori e commesse” (pp. 80-81); e Persona_5 Per_6
hanno accennato al ricorrente semplicemente come colui che li
[...]
ha preavvertiti del licenziamento collettivo che la era in procinto di Pt_2
disporre per conclamata crisi aziendale (pp. 59 e 63).
Da alcuna di dette dichiarazioni può ricavarsi la fittizietà dei rapporti di lavoro subordinato in discussione, sì da potere affermare che i due testimoni escussi nel presente giudizio - chiamati a deporre più
specificamente sul ruolo del - abbiano falsamente dichiarato che Pt_1
egli, in entrambe le società, era un dipendente al pari degli altri,
assoggettato alle direttive della moglie prima e della figlia poi. Per_1
L'unica dichiarazione dal tenore ambiguo è quella resa da
[...]
, che, a proposito della ha parlato del ricorrente Tes_3 Parte_2
10 come il suo “referente” e come il “collaboratore della moglie”, soggiungendo, relativamente alla Tidona&Figlie, che “al sig. Pt_1
ed alla moglie sono subentrate le figlie” (pp. 25-27). Quanto
[...]
CP_ verbalizzato dagli ispettori è però insufficiente a sostenere la tesi dell , atteso che le figure descritte dallo (“referente” e “collaboratore”) Tes_3
sono eccessivamente generiche e compatibili sia con la qualità di socio lavoratore dipendente (seppur con mansioni apicali) sia con il ruolo di
dominus della società; mentre il passaggio generazionale è
evidentemente riferito alla proprietà delle quote sociali, e non alla gestione dell'impresa (l'affermazione, infatti, segue alla premessa per cui “tra la vecchia ditta e la nuova era cambiata solo la titolarità”).
In tal quadro, seppur sospetto, non può escludersi che il ricorrente abbia,
pur partecipando ai proventi, lavorato quale subordinato della e della Tidona&Figlie, sotto le direttive, Parte_2
rispettivamente, della moglie e della primogenita.
In definitiva, la tesi dell'ente previdenziale si fonda su elementi meramente indizianti, che (pongono nel dubbio, ma) non consentono di escludere del tutto l'effettività dei rapporti di lavoro subordinato con dette due società e che, oltretutto, si scontrano con le prove orali assunte in giudizio.
In tal quadro, di fatto e di diritto, non può che concludersi per la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la e la Tidona&Figlie nei periodi rispettivamente indicati Parte_2
nel ricorso introduttivo del giudizio n. 761/2021, con conseguente
CP_ annullamento dei provvedimenti ivi impugnati che l ha adottato al
11 riguardo e condanna dell'Istituto all'accredito della relativa contribuzione previdenziale versata da dette due società datrici.
Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria spiegata nello stesso giudizio, sia perché non si ravvisa alcuna condotta colpevole in capo all' - il quale ha adottato i provvedimenti di disconoscimento CP_4
nell'esercizio di una sua potestà di verifica e sulla base di ragionevoli elementi indizianti emersi a seguito di accertamento ispettivo - sia perché
l'allegazione del danno è del tutto generica ed indimostrata.
Accertata l'effettività dei rapporti di lavoro subordinato tra il ricorrente e la
Tidona&Figlie, va conseguentemente accolta la domanda - spiegata nel giudizio n. 1923/2018 - di computo ai fini Naspi delle settimane contributive lavorate alle dipendenze di detta società.
Del resto, e sotto altro profilo, non osta all'accoglimento della domanda in
CP_ parte qua l'eccezione di decadenza mossa dall' : invero, agli atti è
stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul reddito presunto che il
CP_
ha trasmesso all' in data 23.5.2018 (cfr. all. nota del Pt_1
14.10.2019). Tale comunicazione è tempestiva, giacché resa entro il termine prescritto dall'art. 10 della L. 22/2015, ossia “entro un mese dall'inizio dell'attività” lavorativa intrapresa - in costanza di godimento
Naspi - a decorrere dal 16.5.2018.
Ad abundantiam, risulta persino rispettato il termine di 30 giorni che lo stesso Istituto ha assegnato al , a decorrere dal ricevimento della Pt_1
lettera del 10.5.2018, per integrare la domanda Naspi con l'autocertificazione in questione.
12 Per tutto quanto sopra, i ricorsi riuniti vanno accolti limitatamente alle domande di ricalcolo e di regolarizzazione previdenziale per i CP_3
periodi lavorati alle dipendenze della e della Parte_2
Tidona&Figlie S.r.l., con rigetto della domanda risarcitoria e di tutte quelle formulate relativamente ai rapporti di lavoro con la LT Noleggi.
***
L'accoglimento meramente parziale dei ricorsi riuniti e, soprattutto, la coesistenza degli elementi indizianti di cui si è detto, i quali ragionevolmente hanno indotto l a dubitare della genuinità dei CP_4
rapporti di lavoro in discussione ed a cancellare i contributi dalla posizione previdenziale del ricorrente, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara la natura subordinata dei rapporti lavorativi intercorsi tra e la nonché tra lo stesso Parte_1 Parte_2
ricorrente e la Tidona&Figlie S.r.l. nei periodi rispettivamente indicati in ricorso;
CP_ 2) per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati che l ha adottato al riguardo e condanna l'Istituto all'accredito della contribuzione previdenziale da dette due società versate relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente;
13 3) condanna l a pagare, in favore del ricorrente, l'indennità Naspi CP_4
computando tutte le settimane contributive lavorate alle dipendenze della Tidona&Figlie S.r.l., oltre interessi sino al saldo;
4) rigetta tutte le domande spiegate con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con la LT Noleggi S.r.l.;
5) rigetta la domanda risarcitoria;
6) compensa le spese di lite.
Ragusa, 23.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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