Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 2
Versione
13 novembre 1957
Art. 1.
Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo; Petrignano, Sterpeto, Bocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:
a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;
b) la sistemazione o l'apertura, delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani, nonche' quelle di allacciamento tra i medesimi.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957