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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'esito del deposito e della lettura delle note di trattazione depositate dalle parti;
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.857/2022 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1 con l'avv.to Giuseppe Grillo
OPPOSTO e ATTORE nella fase di merito del giudizio di opposizione contro
Controparte_1 con l'avv.to Mariagiovanna Costanzo
OPPONENTE e CONVENUTA nella fase di merito del giudizio di opposizione e
Controparte_2 contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta ex art.615, 617 c.p.c. e 619 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avente r.g.e. n.72/2021 intrapresa dalla nei Controparte_3 confronti di quale proprietaria del bene immobile situato in Montepaone e meglio Controparte_4 individuato in atti e di , debitore principale, per un credito pari ad € 123.163,23 fondato CP_5 su un mutuo ipotecario a lui concesso dalla ( poi incorporata per fusione in . CP_6 CP_3
Con ricorso in opposizione del 28.6.2021, ha eccepito, in sintesi, la Controparte_4 nullità/illegittimità/ inefficacia del pignoramento notificatole dalla banca ex art. 602 .p.c. , quale terza proprietaria del bene , per averlo acquistato per usucapione in forza di ordinanza del tribunale di
Catanzaro n. 685/2018 ( RG 1289/2015), emessa dal Tribunale di Catanzaro, nel giudizio promosso avverso (debitore principale della detta regolarmente trascritta ai RR.II. e CP_5 CP_3 ormai passata in giudicato;
ha dedotto la prevalenza del proprio titolo, trattandosi di acquisto a titolo originario sulla base di sentenza dichiarativa con effetto retroattivo, anche sulle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli precedenti, incluso quindi il creditore ipotecario. Ha concluso per la dichiarazione di pagina1 di 3 nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il G.E. con ordinanza del 27.2.2022, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la cessionaria del credito e legittimata Pt_1 ex art.111 c.p.c., ha riproposto, in sintesi , le medesime argomentazioni già svolte in sede cautelare, fondate sulla sostanziale inopponibilità a sé della sentenza di usucapione, in quanto creditore pretermesso non evocato nel giudizio di usucapione, e l'insussistenza nel merito di un possesso ultraventennale del bene in capo alla , utile ad usucapionem, anche in ragione dei legami e CP_4 vincoli parentali tra le parti. Ha concluso per la revoca dell'ordinanza di sospensione ed il rigetto dell'opposizione proposta.
Nella comparsa di costituzione della presente fase di merito, la ha riproposto le difese già CP_4 avanzate nella fase cautelare ed ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 rispetto al credito per cui si procede, per non avere quest'ultima prodotto il contratto di cessione, né aver dato provato dell'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Non si è costituito il debitore principale nonostante rituale notifica e dunque deve CP_5 esserne dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, al fine di decidere giova richiamare alcuni principi giurisprudenziali regolatori della materia ed applicabili alla presente fattispecie.
Secondo la prevalente giurisprudenza, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, “ Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori” ( CSU n.2951/2016; conf. ex multis Cass. n.3765/2021; n.10188/2023), in quanto la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Con particolare riguardo alla cessione dei crediti in blocco, è stato precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass. n.24789/2020).
E'stato parimenti chiarito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ( tra le tante Cass. n.25547/2025 ).
Infine, è stato affermato che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto pagina2 di 3 spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” ( Cass. n.25547/2025 cit).
Nella fattispecie, l'odierna attrice non ha fornito sufficiente prova della titolarità attiva del Pt_1 rapporto dedotto in giudizio. In primo luogo, può dirsi pacifico che non vi sia stata produzione in giudizio del contratto di cessione dei crediti da ( a sua volta cessionaria di CP_7 CP_3 alla;
in secondo luogo, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta contiene soltanto il Parte_1 riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto tra la Banca cedente e la società cessionaria
“e l'indicazione che l'oggetto della cessione riguarda « taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_8 da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/199 …».
Tale descrizione , fondata su elementi oggettivi e soggettivi del tutto generici ( un periodo temporale molto ampio, debitori classificati “a sofferenza” ) non può ritenersi esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, in quanto menziona «taluni crediti » e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche ed, inoltre, non consente di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante con riguardo al credito per cui si procede, nè comunque la sua inclusione in quell'insieme di crediti indicati nell'avviso. Né i documenti prodotti con le note del 5.12.2025 possono ritenersi rilevanti ai fini del decidere, in quanto, trattandosi di mere visure camerali, si limitano ad enunciare la successione degli eventi giuridicamente rilevanti accaduti alle società, senza fornire alcun elemento utile ai fini che interessano.
Sulla base del principio della ragione più liquida, l'accoglimento della suesposta eccezione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori profili , domande ed eccezioni già proposte.
Pertanto, l'opposizione va accolta, va dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di e di , l'atto di pignoramento Controparte_1 CP_5 dell'8.6.2021 notificato il 9.6.2021 di cui alla nota n. 53 del 2.7.2021 va dichiarato inefficace.
Le spese di lite di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex Dm n.
55/2014, sulla base del valore di causa e dell'attività in concreto svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione;
Dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1 Pt_1
e di Controparte_1 CP_5
Dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato a il 9.6.2021 e trascritto Controparte_1 con nota n.53 del 2.7.2021 Reg. gen. 9087, Reg. part.7473.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% per spese generali.
Catanzaro, 16.12.2025
Il Giudice dott. Caterina Liberati
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'esito del deposito e della lettura delle note di trattazione depositate dalle parti;
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.857/2022 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1 con l'avv.to Giuseppe Grillo
OPPOSTO e ATTORE nella fase di merito del giudizio di opposizione contro
Controparte_1 con l'avv.to Mariagiovanna Costanzo
OPPONENTE e CONVENUTA nella fase di merito del giudizio di opposizione e
Controparte_2 contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta ex art.615, 617 c.p.c. e 619 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avente r.g.e. n.72/2021 intrapresa dalla nei Controparte_3 confronti di quale proprietaria del bene immobile situato in Montepaone e meglio Controparte_4 individuato in atti e di , debitore principale, per un credito pari ad € 123.163,23 fondato CP_5 su un mutuo ipotecario a lui concesso dalla ( poi incorporata per fusione in . CP_6 CP_3
Con ricorso in opposizione del 28.6.2021, ha eccepito, in sintesi, la Controparte_4 nullità/illegittimità/ inefficacia del pignoramento notificatole dalla banca ex art. 602 .p.c. , quale terza proprietaria del bene , per averlo acquistato per usucapione in forza di ordinanza del tribunale di
Catanzaro n. 685/2018 ( RG 1289/2015), emessa dal Tribunale di Catanzaro, nel giudizio promosso avverso (debitore principale della detta regolarmente trascritta ai RR.II. e CP_5 CP_3 ormai passata in giudicato;
ha dedotto la prevalenza del proprio titolo, trattandosi di acquisto a titolo originario sulla base di sentenza dichiarativa con effetto retroattivo, anche sulle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli precedenti, incluso quindi il creditore ipotecario. Ha concluso per la dichiarazione di pagina1 di 3 nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il G.E. con ordinanza del 27.2.2022, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la cessionaria del credito e legittimata Pt_1 ex art.111 c.p.c., ha riproposto, in sintesi , le medesime argomentazioni già svolte in sede cautelare, fondate sulla sostanziale inopponibilità a sé della sentenza di usucapione, in quanto creditore pretermesso non evocato nel giudizio di usucapione, e l'insussistenza nel merito di un possesso ultraventennale del bene in capo alla , utile ad usucapionem, anche in ragione dei legami e CP_4 vincoli parentali tra le parti. Ha concluso per la revoca dell'ordinanza di sospensione ed il rigetto dell'opposizione proposta.
Nella comparsa di costituzione della presente fase di merito, la ha riproposto le difese già CP_4 avanzate nella fase cautelare ed ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 rispetto al credito per cui si procede, per non avere quest'ultima prodotto il contratto di cessione, né aver dato provato dell'effettiva inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Non si è costituito il debitore principale nonostante rituale notifica e dunque deve CP_5 esserne dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, al fine di decidere giova richiamare alcuni principi giurisprudenziali regolatori della materia ed applicabili alla presente fattispecie.
Secondo la prevalente giurisprudenza, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, “ Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori” ( CSU n.2951/2016; conf. ex multis Cass. n.3765/2021; n.10188/2023), in quanto la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Con particolare riguardo alla cessione dei crediti in blocco, è stato precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass. n.24789/2020).
E'stato parimenti chiarito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ( tra le tante Cass. n.25547/2025 ).
Infine, è stato affermato che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto pagina2 di 3 spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” ( Cass. n.25547/2025 cit).
Nella fattispecie, l'odierna attrice non ha fornito sufficiente prova della titolarità attiva del Pt_1 rapporto dedotto in giudizio. In primo luogo, può dirsi pacifico che non vi sia stata produzione in giudizio del contratto di cessione dei crediti da ( a sua volta cessionaria di CP_7 CP_3 alla;
in secondo luogo, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta contiene soltanto il Parte_1 riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto tra la Banca cedente e la società cessionaria
“e l'indicazione che l'oggetto della cessione riguarda « taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti Controparte_8 da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/199 …».
Tale descrizione , fondata su elementi oggettivi e soggettivi del tutto generici ( un periodo temporale molto ampio, debitori classificati “a sofferenza” ) non può ritenersi esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, in quanto menziona «taluni crediti » e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche ed, inoltre, non consente di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante con riguardo al credito per cui si procede, nè comunque la sua inclusione in quell'insieme di crediti indicati nell'avviso. Né i documenti prodotti con le note del 5.12.2025 possono ritenersi rilevanti ai fini del decidere, in quanto, trattandosi di mere visure camerali, si limitano ad enunciare la successione degli eventi giuridicamente rilevanti accaduti alle società, senza fornire alcun elemento utile ai fini che interessano.
Sulla base del principio della ragione più liquida, l'accoglimento della suesposta eccezione consente di ritenere assorbiti gli ulteriori profili , domande ed eccezioni già proposte.
Pertanto, l'opposizione va accolta, va dichiarata l'insussistenza del diritto di di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di e di , l'atto di pignoramento Controparte_1 CP_5 dell'8.6.2021 notificato il 9.6.2021 di cui alla nota n. 53 del 2.7.2021 va dichiarato inefficace.
Le spese di lite di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex Dm n.
55/2014, sulla base del valore di causa e dell'attività in concreto svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione;
Dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1 Pt_1
e di Controparte_1 CP_5
Dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato a il 9.6.2021 e trascritto Controparte_1 con nota n.53 del 2.7.2021 Reg. gen. 9087, Reg. part.7473.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% per spese generali.
Catanzaro, 16.12.2025
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