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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 484/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. TO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 616/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (P.I: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO RUCCIA ( C.F._1
) con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_1
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO CP_1 P.IVA_2
TO IA ( e TO IO ed C.F._2 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:” accertare e dichiarare la validità dei crediti contenuti negli avvisi di addebito nn. 37920120001380900000 e 37920120001841448000 e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Pavia – sezione lavoro n. 616/2024, depositata in data
1 13.11.2024, nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tali atti, con conseguente rigetto integrale dell'avverso ricorso.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
PER L'APPELLATO : “- dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo CP_1 grado proposto dal sig. per i motivi dedotti;
CP_2
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado e delle domande formulate dal ricorrente sig. ex art. 24 d.lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; CP_2
- in subordine e senza alcuna rinuncia all'eccezione di inammissibilità, dato atto del parziale sgravio operato da per i motivi esposti, rigettare il CP_1 ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
- in via di ulteriore subordine, dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze del grado”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia, decidendo l'opposizione spiegata da avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria Controparte_2
n. 0797620220000060000, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 07920229002140683000, atti rispettivamente notificati il 9.7.22 e il 17.7.22, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente a due degli impugnati titoli sottostanti l'intimazione.
Il primo giudice, all'uopo, ha rilevato che era stata la stessa
[...]
a dedurre nel proprio atto difensivo che “In data Controparte_3
30/01/2014 il Sig. presentava istanza di rateazione per i carichi CP_2 debitori portati dagli avvisi di addebito nn. 37920120061380900 e 3792012001841448 (doc. 8) e provvedeva al pagamento (doc. 8 bis)”.
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 ha Controparte_3 impugnato la decisione lamentando l'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente ai titoli n. 37920120061380900 e n. 3792012001841448. A fondamento della doglianza, l'appellante ha sostenuto che l'argomento relativo alla rateazione presentata dal nell'anno 2014 era stato dedotto al solo scopo di CP_2 far rilevare l'interruzione della prescrizione, nonchè la conoscenza dei titoli da parte dell'opponente, il quale, dopo aver pagato alcune rate, non aveva
2 assolto al pagamento di quelle successive, per come poteva evincersi dalla documentazione allegata al fascicolo di prime cure.
Dunque, per l'appellante, il primo giudice non aveva valorizzato la documentazione prodotta dall'opposta e non si era avveduto del fatto che il debito era tuttora sussistente, per come attestavano gli estratti di ruolo aggiornati e prodotti in atti.
Si costituiva in giudizio mentre, benchè ritualmente evocato in giudizio, CP_1 non si costituiva l'appellato sì che, all'udienza del 25.9.2025, la CP_2
Corte ne dichiarava la contumacia e, udite le conclusioni delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che risultano prodotte agli atti del fascicolo di primo grado dell'appellante le attestazioni di primo e ultimo versamento, le quali certificano l'intervenuto pagamento di solo n. 2 rate per ciascuno degli avvisi di addebito in contestazione, con la conseguenza che il pagamento è stato parziale e che allo stesso non poteva essere riconosciuta efficacia estintiva dell'obbligazione consolidata nei titoli opposti. In considerazione delle osservazioni che precedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere condivisa.
Tanto rilevato, il Collegio osserva che gli avvisi di addebito per cui è causa, entrambi notificati nell'anno 2012, compaiono sia nell'istanza di rateazione presentata dal in data 30.1.2014, in conto della quale egli ha CP_2 corrisposto, in data 16.5.2014, il pagamento della seconda rata, sia nella successiva istanza di rottamazione del 29.4.2019.
Ciò posto, al pagamento effettuato in data 16.5.2014 ed, altresì, all'istanza di rottamazione del 29.4.2019 deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, conformemente all'orientamento della S.C. secondo cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 9242/2014).
3 Giusta il citato dictum della Cassazione, il Collegio ritiene che i crediti non possano dirsi prescritti;
difatti, nel quinquennio successivo al pagamento della seconda rata della rateazione del 2014 l'appellato ha posto in essere l'ulteriore atto interruttivo, ovvero l'istanza di rottamazione del 29.4.2019, e prima della scadenza del termine prescrizionale quinquennale, precisamente in data 9.7.22 e 17.7.22, all'appellato sono stati tempestivamente notificati il preavviso di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento opposti.
Alla luce delle considerazioni che precedono il gravame merita accoglimento.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata.
Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il primo grado e in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, per il presente grado, in favore sia di che CP_1 dell'appellante .
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 616/24 del Tribunale di Pavia dichiara dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37920120061380900 e n. 3792012001841448, previa detrazione di quelle eventualmente pagate in sede di rateazione. Conferma le restanti statuizioni di merito. Condanna l'appellato al pagamento in favore di delle spese CP_2 CP_1 del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali;
condanna l'appellato al pagamento in CP_2 favore di delle spese del doppio grado, che Controparte_3 liquida, complessivamente, in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario. Milano, 25.9.2025.
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNIPICCIAU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. TO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 616/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (P.I: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO RUCCIA ( C.F._1
) con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_1
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO CP_1 P.IVA_2
TO IA ( e TO IO ed C.F._2 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:” accertare e dichiarare la validità dei crediti contenuti negli avvisi di addebito nn. 37920120001380900000 e 37920120001841448000 e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Pavia – sezione lavoro n. 616/2024, depositata in data
1 13.11.2024, nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tali atti, con conseguente rigetto integrale dell'avverso ricorso.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
PER L'APPELLATO : “- dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo CP_1 grado proposto dal sig. per i motivi dedotti;
CP_2
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado e delle domande formulate dal ricorrente sig. ex art. 24 d.lgs. 46/99 e 617 c.p.c.; CP_2
- in subordine e senza alcuna rinuncia all'eccezione di inammissibilità, dato atto del parziale sgravio operato da per i motivi esposti, rigettare il CP_1 ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
- in via di ulteriore subordine, dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze del grado”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia, decidendo l'opposizione spiegata da avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria Controparte_2
n. 0797620220000060000, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 07920229002140683000, atti rispettivamente notificati il 9.7.22 e il 17.7.22, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente a due degli impugnati titoli sottostanti l'intimazione.
Il primo giudice, all'uopo, ha rilevato che era stata la stessa
[...]
a dedurre nel proprio atto difensivo che “In data Controparte_3
30/01/2014 il Sig. presentava istanza di rateazione per i carichi CP_2 debitori portati dagli avvisi di addebito nn. 37920120061380900 e 3792012001841448 (doc. 8) e provvedeva al pagamento (doc. 8 bis)”.
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 ha Controparte_3 impugnato la decisione lamentando l'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente ai titoli n. 37920120061380900 e n. 3792012001841448. A fondamento della doglianza, l'appellante ha sostenuto che l'argomento relativo alla rateazione presentata dal nell'anno 2014 era stato dedotto al solo scopo di CP_2 far rilevare l'interruzione della prescrizione, nonchè la conoscenza dei titoli da parte dell'opponente, il quale, dopo aver pagato alcune rate, non aveva
2 assolto al pagamento di quelle successive, per come poteva evincersi dalla documentazione allegata al fascicolo di prime cure.
Dunque, per l'appellante, il primo giudice non aveva valorizzato la documentazione prodotta dall'opposta e non si era avveduto del fatto che il debito era tuttora sussistente, per come attestavano gli estratti di ruolo aggiornati e prodotti in atti.
Si costituiva in giudizio mentre, benchè ritualmente evocato in giudizio, CP_1 non si costituiva l'appellato sì che, all'udienza del 25.9.2025, la CP_2
Corte ne dichiarava la contumacia e, udite le conclusioni delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che risultano prodotte agli atti del fascicolo di primo grado dell'appellante le attestazioni di primo e ultimo versamento, le quali certificano l'intervenuto pagamento di solo n. 2 rate per ciascuno degli avvisi di addebito in contestazione, con la conseguenza che il pagamento è stato parziale e che allo stesso non poteva essere riconosciuta efficacia estintiva dell'obbligazione consolidata nei titoli opposti. In considerazione delle osservazioni che precedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere condivisa.
Tanto rilevato, il Collegio osserva che gli avvisi di addebito per cui è causa, entrambi notificati nell'anno 2012, compaiono sia nell'istanza di rateazione presentata dal in data 30.1.2014, in conto della quale egli ha CP_2 corrisposto, in data 16.5.2014, il pagamento della seconda rata, sia nella successiva istanza di rottamazione del 29.4.2019.
Ciò posto, al pagamento effettuato in data 16.5.2014 ed, altresì, all'istanza di rottamazione del 29.4.2019 deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, conformemente all'orientamento della S.C. secondo cui “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 9242/2014).
3 Giusta il citato dictum della Cassazione, il Collegio ritiene che i crediti non possano dirsi prescritti;
difatti, nel quinquennio successivo al pagamento della seconda rata della rateazione del 2014 l'appellato ha posto in essere l'ulteriore atto interruttivo, ovvero l'istanza di rottamazione del 29.4.2019, e prima della scadenza del termine prescrizionale quinquennale, precisamente in data 9.7.22 e 17.7.22, all'appellato sono stati tempestivamente notificati il preavviso di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento opposti.
Alla luce delle considerazioni che precedono il gravame merita accoglimento.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata.
Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il primo grado e in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, per il presente grado, in favore sia di che CP_1 dell'appellante .
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 616/24 del Tribunale di Pavia dichiara dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 37920120061380900 e n. 3792012001841448, previa detrazione di quelle eventualmente pagate in sede di rateazione. Conferma le restanti statuizioni di merito. Condanna l'appellato al pagamento in favore di delle spese CP_2 CP_1 del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali;
condanna l'appellato al pagamento in CP_2 favore di delle spese del doppio grado, che Controparte_3 liquida, complessivamente, in €. 4.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario. Milano, 25.9.2025.
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNIPICCIAU
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