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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4847/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1490/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7616/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ricorre in appello contro la società Resistente_1 srl avverso la sentenza n. 1490/06/25 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli depositata il 28/01/2025. La società Resistente_1 srl proponeva ricorso contro un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA anno di imposta 2018 per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merci da due società per un importo complessivo di euro 204.320,86. Il contribuente contestava la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in quanto l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso in palese violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Sosteneva poi la totale buona fede e la non partecipazione della società ricorrente alle frodi perpetuate dalle due ditte. Il giudice di primo grado sezione 6 depositava in data 28/01/2025 una sentenza che accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alle operazioni poste in essere con la società Società_1 srl. Pe il resto confermava l'accertamento con rideterminazione delle maggiori imposte e sanzioni. La sentenza merita di essere riformata in quanto le riprese a tassazione riguardano operazioni oggettivamente inesistenti e non soggettivamente inesistenti. Tra l'altro l'onere probatorio è a carico del contribuente e non dell'Ufficio. La società Società_1 srl non ha mai posto in essere una reale attività di impresa volta alla produzione e allo scambio di beni o servizi confermata dall'analisi patrimoniale, economica e finanziaria della stessa.
Conclude con la richiesta che la sentenza di primo grado venga riformata riconoscendo valido l'avviso di accertamento nella sua interezza. Non si costituisce la società Resistente_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello presentato dall'Ufficio. Pertanto lo accoglie riformando la sentenza di primo grado nel punto dove aveva riconosciuto non provate le operazioni fittizie effettuate con la società Società_1 srl. La recente sentenza di Cassazione n. 31904/2024 ha confermato che l'onere probatorio è a carico di parte contribuente e non dell'Ufficio. Pertanto sebbene l'Ufficio abbia provato che la società fornitrice la Società_1 srl in effetti risulti una cosiddetta società cartiera, la società ricorrente la Resistente_1 SRL non ha provato in alcun modo l'effettivo svolgimento delle operazione contestate dall'Ufficio. Dalla circostanziata motivazione dell'accertamento è possiblile ricavare che l'Agenzia ha condotto una dettagliata istruttoria che in contraddittorio con controparte ha preceduto l'emanazione dell'accertamento de quo. La società ricorrente oltre ad aver allegato in primo grado un prospetto di ben 50 pagine nelle quali riporta asetticamente le fatture ricevute dalla Società_1 srl nel corso degli anni 2014-2015 e 2017, non allega alcuna documentazione attestante il reale svolgimento delle operazioni quali copie di bonifici od altri strumenti di pagamento. La Corte nell'accogliere l'appello e nel ritenere valido e legittimo l'impugnato avviso di accertamento, dichiara che le spese dell'odierno giudizio non sono dovute non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4847/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1490/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3003MD01151 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7616/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ricorre in appello contro la società Resistente_1 srl avverso la sentenza n. 1490/06/25 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli depositata il 28/01/2025. La società Resistente_1 srl proponeva ricorso contro un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA anno di imposta 2018 per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merci da due società per un importo complessivo di euro 204.320,86. Il contribuente contestava la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in quanto l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso in palese violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Sosteneva poi la totale buona fede e la non partecipazione della società ricorrente alle frodi perpetuate dalle due ditte. Il giudice di primo grado sezione 6 depositava in data 28/01/2025 una sentenza che accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alle operazioni poste in essere con la società Società_1 srl. Pe il resto confermava l'accertamento con rideterminazione delle maggiori imposte e sanzioni. La sentenza merita di essere riformata in quanto le riprese a tassazione riguardano operazioni oggettivamente inesistenti e non soggettivamente inesistenti. Tra l'altro l'onere probatorio è a carico del contribuente e non dell'Ufficio. La società Società_1 srl non ha mai posto in essere una reale attività di impresa volta alla produzione e allo scambio di beni o servizi confermata dall'analisi patrimoniale, economica e finanziaria della stessa.
Conclude con la richiesta che la sentenza di primo grado venga riformata riconoscendo valido l'avviso di accertamento nella sua interezza. Non si costituisce la società Resistente_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello presentato dall'Ufficio. Pertanto lo accoglie riformando la sentenza di primo grado nel punto dove aveva riconosciuto non provate le operazioni fittizie effettuate con la società Società_1 srl. La recente sentenza di Cassazione n. 31904/2024 ha confermato che l'onere probatorio è a carico di parte contribuente e non dell'Ufficio. Pertanto sebbene l'Ufficio abbia provato che la società fornitrice la Società_1 srl in effetti risulti una cosiddetta società cartiera, la società ricorrente la Resistente_1 SRL non ha provato in alcun modo l'effettivo svolgimento delle operazione contestate dall'Ufficio. Dalla circostanziata motivazione dell'accertamento è possiblile ricavare che l'Agenzia ha condotto una dettagliata istruttoria che in contraddittorio con controparte ha preceduto l'emanazione dell'accertamento de quo. La società ricorrente oltre ad aver allegato in primo grado un prospetto di ben 50 pagine nelle quali riporta asetticamente le fatture ricevute dalla Società_1 srl nel corso degli anni 2014-2015 e 2017, non allega alcuna documentazione attestante il reale svolgimento delle operazioni quali copie di bonifici od altri strumenti di pagamento. La Corte nell'accogliere l'appello e nel ritenere valido e legittimo l'impugnato avviso di accertamento, dichiara che le spese dell'odierno giudizio non sono dovute non essendosi costituita la parte resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Nulla per le spese.