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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1073/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BEATRICE CECI
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti PAOLA FORGIONE e PATRIZIA COLELLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 Parte_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 23.05.2024.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione non riconoscendo i Persona_1 requisiti sanitari legittimanti i benefici richiesti.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 19.02.2025, la ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. si incentrano su un'asserita sottovalutazione delle condizioni di salute della ricorrente, con la riproposizione delle considerazioni critiche svolte dal proprio consulente successivamente all'invio della bozza della c.t.u., e conseguente richiesta di disporre nuova c.t.u. finalizzata all'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave, e condannare l' al pagamento dei ratei maturai e maturandi. CP_1
Si è costituito l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità, improponibilità, CP_1 improcedibilità dell'azione, in difetto della prova da parte della ricorrente della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del giudizio;
evidenziando preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione debba limitarsi al riesame dell'accertamento sanitario già compiuto in sede di ATP, e non possa estendersi all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna al relativo pagamento;
eccependo l'inammissibilità del ricorso perché introdotto per mero dissenso diagnostico, oltre al rigetto nel merito.
Su istanza di parte ricorrente l'udienza di discussione del 26.05.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte, ritualmente depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive difese;
il
Giudice, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., rinviava la causa per discussione all'udienza del
21.07.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate dieci giorni prima dell'udienza e note per le sole conclusioni in sostituzione della stessa.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione pregiudiziale formulata dall' , che invoca l'inammissibilità/improcedibilità del CP_1 ricorso in assenza della prova da parte della ricorrente di avere rispettato i termini per la formulazione del dissenso e per l'introduzione del giudizio di opposizione, non ha nemmeno il pregio di configurarsi come effettiva eccezione;
infatti, se l'Ente eccepisce la tardività per mancato rispetto dei termini, è suo onere rappresentare i fatti a fondamento dell'eccezione, ossia le date in contestazione rispetto ai termini da rispettare, ricavabili dal fascicolo dell'ATP, di cui è stato parte e al quale pertanto ha accesso. Ad ogni buon conto, come dedotto anche dalla ricorrente, risulta dal fascicolo dell'ATP che il termine finale per il deposito della relazione peritale scadesse il 25.02.25, con termine per il dissenso scadente il 27.03.25, che la c.t.u. sia stata depositata il 19.02.2025, il dissenso sia stato depositato il 24.02.2025, e il presente giudizio sia stato introdotto il 19.03.2025, pertanto i termini di legge sono stati rispettati.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza della ricorrente ricalcano le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. dott. che risulta nominato nel ricorso per ATP ma non presente alle Per_2 operazioni, nel termine assegnato alle parti per le osservazioni successive all'invio della bozza della relazione, alle quali il c.t.u. aveva già dettagliatamente ed esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato.
Non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito. La produzione documentale della ricorrente successiva all'introduzione del ricorso, costituita da certificazioni di visite specialistiche, se anche fosse ammissibile ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non può comunque far venir meno il profilo d'inammissibilità del ricorso sopra evidenziato, e potrà fondare eventualmente una nuova domanda in sede amministrativa.
La pronuncia d'inammissibilità del ricorso comporta il rigetto della domanda, con conseguente definitivo accertamento negativo della ricorrenza dei requisiti sanitari funzionali alla concessione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave, così come accertato in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dalla parte ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta definitivamente l'assenza dei requisiti sanitari e delle condizioni che legittimano il beneficio dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave, così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 3046/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 23/07/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BEATRICE CECI
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti PAOLA FORGIONE e PATRIZIA COLELLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 Parte_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 23.05.2024.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione non riconoscendo i Persona_1 requisiti sanitari legittimanti i benefici richiesti.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 19.02.2025, la ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. si incentrano su un'asserita sottovalutazione delle condizioni di salute della ricorrente, con la riproposizione delle considerazioni critiche svolte dal proprio consulente successivamente all'invio della bozza della c.t.u., e conseguente richiesta di disporre nuova c.t.u. finalizzata all'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave, e condannare l' al pagamento dei ratei maturai e maturandi. CP_1
Si è costituito l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità, improponibilità, CP_1 improcedibilità dell'azione, in difetto della prova da parte della ricorrente della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del giudizio;
evidenziando preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione debba limitarsi al riesame dell'accertamento sanitario già compiuto in sede di ATP, e non possa estendersi all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna al relativo pagamento;
eccependo l'inammissibilità del ricorso perché introdotto per mero dissenso diagnostico, oltre al rigetto nel merito.
Su istanza di parte ricorrente l'udienza di discussione del 26.05.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte, ritualmente depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive difese;
il
Giudice, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., rinviava la causa per discussione all'udienza del
21.07.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate dieci giorni prima dell'udienza e note per le sole conclusioni in sostituzione della stessa.
Le parti provvedevano al deposito delle note autorizzate e delle note in sostituzione d'udienza.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione pregiudiziale formulata dall' , che invoca l'inammissibilità/improcedibilità del CP_1 ricorso in assenza della prova da parte della ricorrente di avere rispettato i termini per la formulazione del dissenso e per l'introduzione del giudizio di opposizione, non ha nemmeno il pregio di configurarsi come effettiva eccezione;
infatti, se l'Ente eccepisce la tardività per mancato rispetto dei termini, è suo onere rappresentare i fatti a fondamento dell'eccezione, ossia le date in contestazione rispetto ai termini da rispettare, ricavabili dal fascicolo dell'ATP, di cui è stato parte e al quale pertanto ha accesso. Ad ogni buon conto, come dedotto anche dalla ricorrente, risulta dal fascicolo dell'ATP che il termine finale per il deposito della relazione peritale scadesse il 25.02.25, con termine per il dissenso scadente il 27.03.25, che la c.t.u. sia stata depositata il 19.02.2025, il dissenso sia stato depositato il 24.02.2025, e il presente giudizio sia stato introdotto il 19.03.2025, pertanto i termini di legge sono stati rispettati.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza della ricorrente ricalcano le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. dott. che risulta nominato nel ricorso per ATP ma non presente alle Per_2 operazioni, nel termine assegnato alle parti per le osservazioni successive all'invio della bozza della relazione, alle quali il c.t.u. aveva già dettagliatamente ed esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato.
Non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito. La produzione documentale della ricorrente successiva all'introduzione del ricorso, costituita da certificazioni di visite specialistiche, se anche fosse ammissibile ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non può comunque far venir meno il profilo d'inammissibilità del ricorso sopra evidenziato, e potrà fondare eventualmente una nuova domanda in sede amministrativa.
La pronuncia d'inammissibilità del ricorso comporta il rigetto della domanda, con conseguente definitivo accertamento negativo della ricorrenza dei requisiti sanitari funzionali alla concessione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave, così come accertato in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dalla parte ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta definitivamente l'assenza dei requisiti sanitari e delle condizioni che legittimano il beneficio dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave, così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. 3046/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 23/07/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.