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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 489/2024 R.G., avente per oggetto: “indebito”;
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola giusta C.F._1
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(breviter ), con sede legale in
[...] CP_2
Ragusa, S.P. 25 Ragusa mare Km. 5, CF: in persona del legale P.IVA_1
rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
IT Melfi;
PARTE APPELLATA
All'esito dell'udienza di discussione orale del 23.9.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1648/2023 del 7.11.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1451/2020, emesso in favore del Parte_1
1 per il pagamento della somma di € 30.141,04, a titolo di restituzione delle CP_2
somme versate, in favore della , in esecuzione (coattiva) della sentenza inter partes n. Pt_1
713/2014 resa dal Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, poi riformata in appello dalla Corte di Appello di Catania- Sezione Lavoro, con sentenza n. 693/2018.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e ha chiesto, in primo Parte_2
luogo, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione, in data 2.11.2023, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello, Sezione Lavoro, n. 693/2018, con rinvio alla Corte in diversa composizione;
in subordine, ha chiesto la riunione al giudizio di rinvio già instaurato e la condanna di controparte ex art. 96 cpc, con vittoria di spese di entrami i gradi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il aderendo alla Controparte_3
domanda di revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese.
^^^
Ciò premesso, va senz'altro revocato il decreto ingiuntivo opposto, come chiesto dall'appellante con l'adesione dell'appellato, per effetto della sopravvenuta caducazione del titolo che ne era posto a fondamento, da cui nasceva la causa restituendi.
E invero, la Corte di Cassazione - adita con ricorso della lavoratrice Parte_1
- ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro, che aveva ridotto l'entità della somma oggetto di condanna. Per effetto di tale annullamento è venuto meno il titolo da cui nasceva il credito restitutorio delle somme nelle more pagate dal datore di lavoro in esecuzione di detta sentenza, oggetto del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto: che l'ordinanza della S.C. è intervenuta in data 2.11.2023 (e in quella stessa data è stata depositata telematicamente nel fascicolo di primo grado), e dunque quando il giudizio di primo grado era già nella fase decisoria e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; che la fattispecie andava inquadrata, come correttamente fatto dal primo giudice, nella previsione dell'art. 336 c.p.c.; che esistevano incertezze circa l'esito del giudizio di merito, come dimostrato dalle sentenze
2 intervenute di segno diverso;
e tenuto conto, infine, anche della correttezza del comportamento processuale dell'appellato, che ha sin da subito aderito alla domanda di revoca del decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 489/2024 R.G.,
in riforma della sentenza n. 1648/2023 del Tribunale di Ragusa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1451/2020, emesso il 13.11.2020 dal Tribunale di Ragusa;
compensa le spese di entrami i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 2 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 489/2024 R.G., avente per oggetto: “indebito”;
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola giusta C.F._1
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(breviter ), con sede legale in
[...] CP_2
Ragusa, S.P. 25 Ragusa mare Km. 5, CF: in persona del legale P.IVA_1
rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
IT Melfi;
PARTE APPELLATA
All'esito dell'udienza di discussione orale del 23.9.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1648/2023 del 7.11.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1451/2020, emesso in favore del Parte_1
1 per il pagamento della somma di € 30.141,04, a titolo di restituzione delle CP_2
somme versate, in favore della , in esecuzione (coattiva) della sentenza inter partes n. Pt_1
713/2014 resa dal Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, poi riformata in appello dalla Corte di Appello di Catania- Sezione Lavoro, con sentenza n. 693/2018.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e ha chiesto, in primo Parte_2
luogo, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione, in data 2.11.2023, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello, Sezione Lavoro, n. 693/2018, con rinvio alla Corte in diversa composizione;
in subordine, ha chiesto la riunione al giudizio di rinvio già instaurato e la condanna di controparte ex art. 96 cpc, con vittoria di spese di entrami i gradi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il aderendo alla Controparte_3
domanda di revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese.
^^^
Ciò premesso, va senz'altro revocato il decreto ingiuntivo opposto, come chiesto dall'appellante con l'adesione dell'appellato, per effetto della sopravvenuta caducazione del titolo che ne era posto a fondamento, da cui nasceva la causa restituendi.
E invero, la Corte di Cassazione - adita con ricorso della lavoratrice Parte_1
- ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro, che aveva ridotto l'entità della somma oggetto di condanna. Per effetto di tale annullamento è venuto meno il titolo da cui nasceva il credito restitutorio delle somme nelle more pagate dal datore di lavoro in esecuzione di detta sentenza, oggetto del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto: che l'ordinanza della S.C. è intervenuta in data 2.11.2023 (e in quella stessa data è stata depositata telematicamente nel fascicolo di primo grado), e dunque quando il giudizio di primo grado era già nella fase decisoria e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; che la fattispecie andava inquadrata, come correttamente fatto dal primo giudice, nella previsione dell'art. 336 c.p.c.; che esistevano incertezze circa l'esito del giudizio di merito, come dimostrato dalle sentenze
2 intervenute di segno diverso;
e tenuto conto, infine, anche della correttezza del comportamento processuale dell'appellato, che ha sin da subito aderito alla domanda di revoca del decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 489/2024 R.G.,
in riforma della sentenza n. 1648/2023 del Tribunale di Ragusa, revoca il decreto ingiuntivo n. 1451/2020, emesso il 13.11.2020 dal Tribunale di Ragusa;
compensa le spese di entrami i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 2 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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