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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
[...]
e la del Parte_1 Parte_2 [...] ex OPCM n. 3557/06, elettivamente domiciliati in Bari, via Parte_3
Melo n. 97, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari, che li rappresenta e difende, ope legis ------------------------------------
--------------------------------------- attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
e
Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il domicilio
[...] digitale degli avv.ti Alfredo Irti, Patrizio Leozappa e Carlo Rella, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti ------------------------------
Comune di Bari, elettivamente domiciliato in Bari, via Melo n. 114, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Balducci, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Chiara Lonero Baldassarra, giusta procura in atti -----
------------------------------------------------------- convenuti in riassunzione
Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 24015/23 del 7.8.23, la Corte di Cassazione, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso proposto dal
[...]
e dalla ha cassato la Controparte_1 CP_1 sentenza n. 1092/16 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, con rinvio alla medesima Corte.
Con citazione del 7.11.23, hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. la e l' Controparte_2 [...]
e la ricostruzione del Teatro Parte_1 Parte_3 ex OPCM n. 3557/06, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della prima e l'estromissione del secondo, per intervenuta cessazione delle funzioni, e nel merito il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. formulata nei loro confronti dal Controparte_1
e dalla con vittoria di spese.
[...] CP_1
Si sono costituiti:
- il e la Controparte_1 Controparte_1 CP_1 convenuta, chiedendo condannarsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l' Parte_1
e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli ex OPCM n.
[...]
3557/06, ed in subordine il Comune di Bari, al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della somma di €6.532.052,85, con vittoria di spese;
- il Comune di Bari, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Disposta la riunione col procedimento n. 1545/23 r.g., promosso, sempre ai sensi dell'art. 392 cpc, ma dal Controparte_1
e dalla le parti, avvertite della trattazione della
[...] CP_1 causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 21 marzo
2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del
21.2.25 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 21.3.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08), con gli effetti di cui all'art. 393
c.p.c. Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sui giudizi di rinvio promossi sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Ufficio la Parte_1
e la ricostruzione del Teatro ex OPCM n. Pt_1 Parte_1 Parte_3
3557/06, sia dal tra e CP_1 Controparte_1 dalla e successivamente riuniti, così provvede: CP_1
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.