Sentenza 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06399/2025REG.PROV.COLL.
N. 00687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2025, proposto da CH VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Giovanni Guzzetta, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Guzzetta in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Csm Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18611/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csm Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di IA HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Jacopo Vavalli per delega dell'Avv. Giovanni Guzzetta; Isetta Barsanti Mauceri;
Viste le conclusioni dell'Amministrazione appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della delibera del 14 febbraio del 2024.
A supporto del gravame, la parte appellante, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente con funzioni di giudice civile del Tribunale di Prato, espone le seguenti circostanze:
- presentava domanda per partecipare alla procedura per il conferimento dell’Ufficio semi-direttivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Prato – settore civile (magistrato uscente Dott. Silvo De Luca, vacanza del 26 ottobre 2022: doc. n. 2 del ricorso di primo grado), indetta con il bollettino n. 23862, del 22 dicembre 2022, concorso al quale partecipava anche l’odierna parte appellata Dott.ssa HI;
- nella seduta del 14 febbraio 2024, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, CS) adottava la delibera, con cui è stata approvata la proposta della Quinta Commissione per la nomina della Dott.ssa HI;
- nel dettaglio, all’esito della comparazione dei due candidati, il CS ha ritenuto “la sicura prevalenza” del profilo della Dott.ssa HI su quello del Dott. VA, attribuendo speciale rilievo agli indicatori specifici, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, T.U.);
- segnatamente, con riguardo all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), T.U., veniva valorizzato il dato emergente dal profilo professionale della candidata proposta, che vantava una carriera interamente maturata nelle funzioni giudicanti per un periodo di tempo più prolungato nello specifico settore civile, rispetto al candidato in comparazione, evidenziando come questo le avesse consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze strumentali al proficuo espletamento dell’incarico, anche considerato che la medesima ha prestato servizio proprio presso il Tribunale di Prato di cui, dunque, ben conosce le specifiche problematiche;
- ad analoghe conclusioni, il CS perveniva con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), T.U., rilevando che la dott.ssa IA aveva svolto il ruolo di IF nel settore civile dal dicembre 2016 al dicembre 2022, nonché coadiuvato il Presidente del Tribunale di Prato nella redazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio 2009-2011, esperienze ritenute più rilevanti rispetto a quella riscontrabile nel curriculum del candidato quale supplente del magistrato collaboratore presso il Tribunale, e non comparabili, rispetto alle ulteriori esperienze organizzative di costui che, o per la loro specificità – svolgeva le funzioni di Sostituto procuratore - non potevano ritenersi strumentali all’incarico in rilievo – o che, per quanto fossero astrattamente rilevanti – ad es. coordinatore della sezione civile dal 28.11.2022, e funzioni di Presidente Vicario a far data dal 9.2.23, in sostituzione del Presidente di Sezione - non sono suscettive di valutazione nella presente procedura in quanto successive alla data della vacanza in rilievo;
- - lo stesso CS aveva ritenuto che il giudizio di prevalenza formulato sul piano degli indicatori specifici non veniva sovvertito passando ad esaminare gli indicatori generali ed anzi, che, anche sotto tale profilo, si registrava una tendenziale prevalenza della candidata proposta avuto riguardo, in particolare, all’esperienze ordinamentali (art. 11 T.U.); costei, infatti, era stata per ben due volte componente del Consiglio Giudiziario, nonché componente della Commissione Flussi, ossia vantava esperienze che garantiscono una visione ordinamentale ampia e completa rispetto a quella, pur rilevante ma circoscritta, acquisita dal candidato in comparazione, quale referente per l’informatica;
- per contro, l’autogoverno registrava una sostanziale equivalenza sul piano degli altri indicatori generali, dunque, pur tenendo conto del completo profilo professionale del dott. SIRGIOVANNI, su quest’ultimo prevaleva quello della dott.ssa IA”;
- avverso la Delibera la parte appellante proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, poi seguito da un ricorso per motivi aggiunti avverso i) il decreto del Ministro della Giustizia di nomina della Dott.ssa IA HI a Presidente di Sezione del Tribunale di Prato, settore civile, previo conferimento delle funzioni semi-direttive giudicanti di primo grado, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo-2 aprile 2024, e conseguente verbale di immissione nell’esercizio delle funzioni del 3 aprile 2024, e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
- Nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti venivano formulati e proposti i seguenti motivi: - “I. Violazione di legge del provvedimento impugnato per contrasto con gli artt. 10 e 12 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, degli artt. 7, 8, 9, 11, 15, 24, 25, 26, 27 della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”. Violazione di legge per contrasto con l’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere derivante da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione”; - “II. Violazione di legge del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 10 e 12 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, dell’art. 15, comma 1, lett. a), nel combinato disposto con gli artt. 8, 25, 26, 27, della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”. Violazione di 5 legge per contrasto con l’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere derivante da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione nella comparazione tra i due candidati, in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”; - “III. Violazione di legge per contrasto con gli artt. 10 e 12 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, dell’art. 15, comma 1, lett. b), nel combinato disposto con gli artt. 7, 9, 25, 26, 27, della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”. Violazione di legge per contrasto con l’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere derivante da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione nella comparazione tra i due candidati, in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”; - “IV Violazione di legge per contrasto con gli artt. 10 e 12 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, degli artt. 7, 8, 9, 11, 25, 26, della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”. Violazione di legge per contrasto con l’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere derivante da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione nella comparazione tra i due candidati, in relazione agli indicatori generali della circolare del CS n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, denominata “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti. Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Sul primo motivo del ricorso di primo grado. Error in iudicando della sentenza del TAR Lazio derivante sia dalla non corretta valutazione degli elementi giuridici e fattuali che integrano il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria della delibera del CS impugnata sia dalla asserita rilevanza nel caso concreto della anzianità di servizio.
b) Sul secondo motivo del ricorso di primo grado. Error in iudicando della sentenza del TAR Lazio derivante dall’avere ritenuto legittimo il giudizio di prevalenza della Dott.ssa HI, con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, sulla base del mero criterio della durata dell’esercizio delle funzioni giudicanti nel settore civile. Omessa considerazione da parte della sentenza di primo grado di profili rilevanti presenti nel secondo motivo del ricorso di primo grado.
c) Sul terzo motivo del ricorso di primo grado. Error in iudicando della sentenza del TAR Lazio derivante dall’avere ritenuto legittima l’assenza di qualunque profilo motivazionale relativo al giudizio di comparazione fra i due 20 candidati, in ordine all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
d) Sul quarto motivo del ricorso di primo grado. Error in iudicando della sentenza del TAR Lazio derivante dall’avere ritenuto legittima l’assenza di qualunque profilo motivazionale relativo al giudizio di comparazione fra i due candidati, con riferimento agli indicatori generali previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
2. Si sono costituiti in giudizio il CS e la contro-interessata dottoressa HI, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta l’illegittimità della delibera impugnata per la intrinseca contraddittorietà della motivazione.
Infatti, denuncia la parte appellante, benché dia atto di avere esaminato integralmente i profili professionali dei due candidati, in realtà il provvedimento si è limitato ad estrarne i soli elementi ritenuti caratterizzanti, così contraddicendo la, corretta, premessa dalla quale era partito e cioè quella di volere valutare, per l’intero, le due carriere in comparazione.
Incoerenza che sarebbe vieppiù grave dal momento che la delibera non ha precisato, in base a quali criteri, ha selezionato i tratti che ha ritenuto più significativi dei due curriculum , la qual cosa confermerebbe contraddittorietà ed arbitrarietà della relativa valutazione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Innanzitutto la doglianza incorre in un travisamento dei presupposti.
Se è vero infatti che, con la delibera impugnata, si dà atto che il plenum , nell’esperire la valutazione, ha tenuto conto dei complessivi profili curriculari di entrambi i candidati, è anche vero, come leggesi, che l’organo ha ritenuto di estrapolare, da essi – fermo restando l’analisi complessivamente svolta sull’intera carriera – i soli elementi ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione comparativa.
Ciò significa che la premessa, e cioè l’avere l’organo di autogoverno valutato l’intera carriera dei due concorrenti, resta valida, e, fino a prova contraria (che la parte appellante tuttavia non ha allegato), anche vera.
Dunque, il fatto che dai suddetti profili siano stati tratti (ma, soprattutto, evidenziati) i soli dati utili ad una comparazione, non priva di veridicità – e parallelamente non palesa alcuna incoerenza – l’iniziale affermazione di metodo del CS (che poi è anche l’espressione di una precisa volontà) di voler analizzare, nella loro globalità, i due curriculum , che infatti risultano anche sinteticamente, ma esaurientemente, riportati in delibera e deve ritenersi, complessivamente ed unitariamente valutati.
Il che esclude, che sia configurabile contraddittorietà nel comportamento della parte pubblica appellata.
3.1.2. Né è fondatamente sostenibile che il metodo seguito, e di conseguenza, la motivazione che ne dà conto fosse(ro) irragionevoli. Al contrario essi paiono correttamente ispirati al principio di efficienza dell’azione amministrativa ed a quello di sinteticità della motivazione. Difatti, date per scontate la lettura e l’analisi complessiva dei profili curriculari, non era necessario ripercorrerne le tappe, se non in quelle parti ritenute rilevanti ai fini della valutazione, modus procedendi che, oltretutto, corrisponde ad una prassi normalmente rispettata in tutte le procedure concorsuali.
3.2. Anche l’obiezione che contesta che, in ogni caso, il CS avrebbe dovuto chiarire i criteri in base ai quali aveva inteso selezionare i suddetti elementi caratterizzanti dai profili professionali è infondata, in questo caso in fatto.
Invero, il perché esclusivamente alcuni segmenti di carriera, rispetto ad altri, sono stati utilizzati per svolgere la valutazione comparativa, è puntualmente spiegato in delibera in relazione a ciascuno dei profili valutati ed al tipo di indicatore che, di volta in volta, veniva in evidenza, come osservato infra , dunque la criteriologia che ha condotto ad una maggiore evidenziazione di alcuni, piuttosto che di altri elementi curriculari è agevolmente evincibile dall’atto ed esclude che si siano verificate arbitrarietà nella condotta dell’amministrazione.
4. Gli ulteriori motivi di appello contestano il giudizio di prevalenza assegnato alla parte appellata, con riferimento a tutti e tre gli indicatori, ossia quelli, specifici, di cui alle lett. a) e b) dell’art.15, così come quelli, generali, di cui all’art.10, comma 1 lett. a) del Testo Unico della Dirigenza.
Prima di esaminarli partitamente e funditus, converrà osservare che tutte le doglianze, in modo consonante, contestano alla delibera di avere dedicato eccessiva attenzione, così come maggiore enfasi, al profilo curriculare della candidata poi prescelta, riservando a quello della parte appellante, scarsa considerazione; questo, nella prospettiva di quest’ultima, rappresenterebbe, oltre che un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, anche una palese violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990.
4.1. La censura è infondata.
Che nella delibera sia stato dedicato maggior approfondimento al profilo professionale della parte appellante, è un dato obiettivamente constatabile e lo stesso può essere affermato per l’enfatizzazione e la sottolineatura, che, negli aspetti più salienti, caratterizzano i commenti riservati al curriculum della parte appellata, rispetto all’analisi del CV dell’appellante.
Tuttavia si tratta di una constatazione giuridicamente irrilevante, perché quanto obiettivamente osservabile è la conseguenza dell’adozione di un metodo di tecnica argomentativa. Avendolo ritenuto prevalente, è infatti comprensibile che al CV della contro-interessata, in motivazione, siano stati rivolti maggiori richiami, evidenziandone gli elementi più significativi, ma il risalto dato ad alcuni segmenti della carriera della nominata serviva evidentemente all’organo per dar conto, in linea, e non in contrasto, con quanto prescritto dall’art.3 della legge sul procedimento, delle ragioni che lo avevano indotto a conferirle l’incarico di cui alla vacanza.
Tanto meno esso può ritenersi sintomatico di un eccesso di potere nel quale sarebbe incorsa la parte appellata pubblica.
5. Il secondo motivo d’appello contesta l’illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha ritenuto la prevalenza del CV della parte appellata privata, con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, basando il relativo giudizio esclusivamente sulla durata e la continuità dell’esercizio delle funzioni giudicanti nel settore civile, senza, al contempo, valorizzare elementi curriculari altri e diversi, posseduti dalla parte appellante, e non dalla sua avversaria, che, se correttamente valutati, avrebbero consentito alla prima di ottenere un giudizio preferenziale.
In parte qua il CS non avrebbe tenuto conto che la varietà delle esperienze giurisdizionali – atout che l’appellante, al contrario dell’appellata, vantava, avendo svolto funzioni requirenti e funzioni giudicanti penali – è un criterio attitudinale espressamente previsto dal Testo unico, la cui applicazione sarebbe stata, nell’occorso, del tutto omessa.
Inoltre - aggiunge la parte appellante –il suo CV sarebbe stato sottovalutato, o comunque non oggetto di un’approfondita valutazione analitica, anche con riferimento ai profili attitudinali specifici, avendo la stessa svolto, nell’arco di un ventennio, le funzioni di giudice civile presso i tribunali di Vibo Valentia (dal 1997) e di Montepulciano (nel 2009), con esperienze, durate per circa un ventennio (ossia per un arco temporale più o meno equivalente a quello dell’appellata) che non sarebbero state considerate dal CS.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Sul più generale piano del merito, i due curriculum sono stati ritenuti equivalenti. Il che già di per sé dequota l’obiezione nella parte in cui contesta la generale sottovalutazione che la carriera dell’appellante avrebbe subìto.
5.1.2. Il CS ha invece ritenuto la prevalenza professionale della parte appellata con riferimento ai profili attitudinali specifici.
Sotto quest’ultimo profilo, la delibera evidenzia che l’appellata ha svolto le specifiche funzioni civili per un tempo più prolungato, e difatti costei – eccetto una breve parentesi di 15 mesi nel biennio 2012-2013- ha sempre svolto funzioni civili sin dalla entrata in magistratura, avvenuta il 31 ottobre del 1996 e quasi sempre presso il Tribunale di Prato, salvo trasferirsene, nel 2017, avendo optato per quello di Firenze.
In ottica comparativa, il provvedimento segnala che invece, la parte appellante, oltre ad avere mutato funzioni, passando da quelle giudicanti a quelle requirenti per otto anni (dal 2009 al 2017) ha altresì svolto, per vari periodi, funzioni giudicanti penali, tornando alle funzioni giudicanti civili solo dal marzo 2017, una volta rientrato dalla Procura di Vibo Valentia.
5.1.3. Tanto premesso, con riferimento a questo specifico indicatore è evidente che, sottoposta la relativa valutazione ad un giudizio intrinseco di legittimità, non si evince alcuna illogicità nell’avere il CS valorizzato la continuità professionale nel settore civile dell’appellata, anche rapportandola alla circostanza che, dal 2009 al 2017, la parte appellante aveva svolto funzioni requirenti, ritenendo che, in ragione di tanto, la prima, sotto questo profilo, fosse più meritevole di ricoprire il posto di Presidente della Sezione civile del suddetto ufficio giudiziario.
E indubbiamente l’aver valorizzato, in senso non favorevole all’appellante, le funzioni requirenti da lui svolte dal 2009 al 2017, ossia in un periodo più prossimo alla valutazione, giustifica anche la sub-valutazione delle funzioni civili, precedentemente svolte a Vibo Valentia ed a Montepulciano, proprio in quanto evidentemente, più risalenti nel tempo.
5.1.4. Quanto all’obiezione che la pluralità di esperienze vantate dalla parte appellante non sarebbero state considerate, non è accoglibile in quanto basata su di un’impropria inversione del rapporto esistente tra l’art.15 e l’art.11 secondo il T.U. direttivi.
Infatti, solo il primo articolo contempla gli indicatori attitudinali per il conferimento degli incarichi semi-direttivi, individuando, principaliter alla lett. a), quello “della pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore” che è, per l’appunto, il criterio che è stato applicato nel concorso in questione; viceversa, l’art.11 richiama solo i criteri che devono essere applicati nella valutazione delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, dunque è destinato ad opere, in via complementare, in un secondo momento, quale sub-criterio, dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, non può essere invocato in contrasto ed in deroga rispetto alle previsioni contenute nella lett. a) comma 1 dell’art.15 T.U.
5.1.5. Infine non trova corrispondenza negli atti la censura di non adeguatezza della valutazione del CV dell’appellante.
Come già osservato, infatti, sia pure in maniera sintetica, l’intera carriera risulta compiutamente ricostruita, così come si dà risalto agli aspetti salienti di essa. Ad es. tra gli altri dati, la delibera si dilunga ricordando le importanti funzioni svolte quale presidente del collegio che si occupa di famiglia e di diritti della persona proprio presso il tribunale di Prato, seppure concluda ritenendo che detti aspetti, nella loro valenza complessiva, così come quanto alla loro significatività individua, sono minus-valenti, o comunque non sufficienti a sovvertire il giudizio più favorevole riservato al profilo della concorrente, valorizzato sia quanto alla vastità delle esperienze acquisite, che in relazione alle capacità organizzative manifestate da costei.
5.2. Tanto premesso, di fronte a queste ed a consimili valutazioni, che impingono nel merito delle scelte amministrative, non sono prospettabili ulteriori spazi di cognizione per il giudizio di legittimità, che si arresta e non può proseguire oltre, una volta constatato, come in questo caso, che vi è una motivazione che dà conto, con un accettabile grado di esaustività, delle ragioni della scelta.
6. Il terzo motivo d’appello contesta la contraddittorietà della delibera impugnata nella parte in cui ha ritenuto prevalente su quello della parte appellante, il profilo della parte appellata, con riferimento al secondo indicatore specifico, riferibile alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici direttivi, di cui all’art.9 e all’art.15 comma 1 lett. b) del Testo Unico sulla Dirigenza degli Uffici giudiziari.
L’appellante segnala, infatti, che dal 16 marzo del 2017 svolge funzioni di supplente del magistrato collaboratore presso il tribunale, come ricordato dalla stessa delibera.
Sennonché – sottolinea la doglianza in esame - il solo fatto che questa esperienza in suo possesso fosse stata menzionata, palesava la necessità che la stessa fosse poi sottoposta a comparazione con gli indicatori specifici dell’altra candidata, imponendo altresì di chiarire i motivi per cui questi fossero stati ritenuti superiori. Viceversa di tale necessario sforzo argomentativo non vi sarebbe traccia nella delibera impugnata che sarebbe dunque, irrimediabilmente illegittima sotto questo profilo.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Dalla delibera risulta chiaramente che l’indicatore specifico (lett. b) comma 1 art.15 T.U.) in possesso dell’appellante è stato comparato ai due indicatori specifici, della medesima natura, posseduti dalla parte appellata privata, e cioè l’essere stata MAGRIF e l’aver coadiuvato il Presidente del Tribunale di Prato nella redazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio 2009-2011 e che queste ultime sono state ritenute esperienze “più rilevanti rispetto a quella riscontrabile nel curriculum del candidato .
6.1.2. La delibera non si limita ad esporre questa valutazione; infatti, proseguendo nella sua disamina, menziona le ulteriori esperienze organizzative della parte appellante, alcune delle quali, tuttavia, “ per la loro specificità” “ non appaiono strumentali all’incarico in rilievo “ (si riferisce a quelle svolte durante il periodo in cui il candidato era Sostituto procuratore della Repubblica NdR), mentre altre, quelle di coordinatore della sezione civile dal 28 novembre del 2022 e quella di Presidente vicario a far data dal 9 febbraio del 2023, in sostituzione del Presidente di Sezione, “non possono essere valutate, in quanto successive alla data della vacanza in rilievo.”
6.2. Dunque, in entrambi i casi, con motivazione adeguata, contrariamente a quanto dedotto dalla doglianza in esame, il CS ha dato conto delle ragioni della sua scelta, che, attenendo, anche in questo caso, al merito amministrativo, non è sindacabile in questa sede.
7. Il quarto motivo d’appello contesta alla delibera impugnata di avere confermato il giudizio di prevalenza della parte appellata, anche con riferimento agli indicatori generali, emergenti dai due profili curriculari, malgrado dall’istruttoria fossero emerse ragioni che avrebbero dovuto condurre all’esito opposto.
Sostiene la parte appellante che il CS avrebbe impropriamente appuntato la propria comparazione sulle sole esperienze ordinamentali di cui all’art.11 del Testo Unico, ignorando le altre conoscenze maturate dai candidati nel lavoro giudiziario, così come quelle di collaborazione nella gestione degli uffici, che invece pure rilevavano come indicatori generali ai sensi degli artt.8 e 9 del Testo Unico.
Così operando, l’autogoverno sarebbe giunto inevitabilmente a versare in atti, in questa parte, una motivazione apodittica ed assertiva, a maggior ragione considerando che alcuna attenzione e rilievo erano stati dedicati “ai concreti risultati conseguiti” dalle suddette attività, nonostante questo criterio di giudizio fosse imposto dall’art.11 comma del Testo Unico.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Innanzitutto non risponde al vero che la delibera abbia dato esclusivo rilievo alle sole esperienze ordinamentali; quelle in possesso della parte appellata sono infatti, ma questo si desume chiaramente dal testo della delibera, gli unici indicatori generali, rispetto ai quali, almeno “tendenzialmente” (in questo senso, a parere del Collegio, va interpretato il sintagma “una certa prevalenza”) si registra una prevalenza di costei rispetto al concorrente.
Del resto si dà anche contezza del perché le stesse siano prevalenti, giudicandosi più importanti la ripetuta esperienza al Consiglio giudiziario, oltre che quella avuta quale componente della commissione flussi, entrambe esperienze vantate dall’appellata, rispetto alle funzioni di responsabile per l’informatica svolte dall’appellante.
7.1.2. Contrariamente a quanto dedotto, poi, la valutazione degli altri indicatori generali, diversi dalle esperienze ordinamentali, pure in possesso della parte appellante, non è stata pretermessa, tanto che, nel prosieguo, la delibera afferma espressamente di poter registrare una sostanziale equivalenza “sul piano degli altri indicatori generali”.
7.1.3. Sotto questo profilo, dunque, la motivazione, ancorché contratta, si presenta completa, e comunque non incongrua rispetto alle risultanze dell’istruttoria, di cui pure dà conto, come osservato poco sopra.
7.2. Non può condividersi la censura di apoditticità dell’atto. E tanto per due ordini di profili.
7.2.1. Innanzitutto perché, come osservato, la prevalenza è giustificata in ragione della dominanza di uno degli indicatori generali, ossia quello delle esperienze ordinamentali, mentre si registra una sostanziale equivalenza sugli altri. E poiché tale predominanza è resa all’esito di un percorso argomentativo, ciò dequota sensibilmente la censura in esame.
7.2.2. In secondo luogo, il motivo è comunque infondato perché, con la doglianza in esame, come giustamente osservato dal primo giudice, la parte chiede al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella esperita dall’amministrazione, sia con riferimento al giudizio di equivalenza espresso in riferimento agli indicatori generali, che, più in generale, in relazione alla complessiva preferenza accordata al profilo dell’appellata, considerazioni che rendono irrefragabilmente inammissibile la pretesa, e con essa, la relativa doglianza.
8. Conclusivamente l’appello va rigettato. Le ragioni della controversia, anche avuto riguardo alla sua complessità, giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO