Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8854 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA PIAVE 35 FORMIGINE, presso lo studio dell'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avv.
RONCAGLIA MARIA GIOVANNA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in VIA MAURO TESI N. 1021 ZOCCA (MO), presso lo studio dell'avv. FERRI ELISA, rappresentata e difesa dall'avv. FERRI
ELISA
RESISTENTE
1
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2019 premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio in data 11.11.2011 con la signora CP_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, instando per l'affidamento condiviso dei figli minori (4/4/2012) e Per_1 Per_2
(4/12/2013), con collocazione presso di sé nella casa familiare sita in
Montese ed assegnazione della stessa a sé; per la previsione di un contributo a carico della resistente in favore dei figli di €. 600 mensili oltre alle spese straordinarie e regolamentazione delle visite materne.
Esponeva che dal mese di giugno 2019, la resistente aveva interrotto qualsiasi tipo di rapporto con lo stesso costringendolo, con minacce, a lasciare definitivamente la casa coniugale;
che si era rifugiato presso l'abitazione dei propri genitori, limitrofa alla casa familiare;
che la signora
2 comunicava con lui esclusivamente attraverso lo scontro, nei CP_1
momenti in cui non necessitava di richiedere allo stesso denaro;
che teneva anche davanti ai ragazzi atteggiamenti denigratori ed ingiuriosi rivolti al Pt_1
ed alla sua famiglia di origine;
che negli ultimi tempi prima della separazione la aveva creato una routine indipendente dal resto della famiglia, CP_1
spesso non premurandosi neppure di dire se avrebbe cenato a casa o se sarebbe tornata a dormire, disinteressandosi dei propri figli che trascorrevano la maggior parte del tempo con il padre presso la casa dei nonni paterni;
che per lungo tempo dopo la separazione non gli era stato nemmeno consentito di recuperare i propri effetti personali in casa, dove peraltro la intratteneva probabilmente una relazione extraconiugale;
CP_1
che la resistente, come per un atteggiamento di ripicca nei confronti del ricorrente, si era recata presso la stazione dei Carabinieri di Montese
dichiarando di aver rinvenuto nella casa coniugale delle sostanze stupefacenti, notizia poi rivelatasi falsa.
Si è costituita deducendo di essere sempre stata una madre CP_1
attenta, fondamentale nella vita dei figli;
che non veritiero era il fatto che si fosse più volte allontanata da casa o che avesse allacciato rapporti di tipo extra coniugale;
che si era sempre limitata a trascorrere notti sporadiche insieme ai figli, nella casa dei nonni materni, avvisando sempre preventivamente il marito;
che non si era mai rifiutata di provvedere ai bisogni dei figli e della famiglia;
che l'unione coniugale era andata, nel corso
3 degli anni, deteriorandosi progressivamente a causa di continui litigi e discussioni, provocati principalmente dai comportamenti tenuti dal Pt_1
che come marito e soprattutto come padre si era sempre dimostrato negligente;
che per tutta la durata del rapporto coniugale aveva tentato di sopprimere la sua indipendenza emotiva ed economica, obbligandola a dipendere da lui, da una parte, e contemporaneamente a sopravvivere con il minimo indispensabile che lui le concedeva.
Ha dunque aderito alla domanda di separazione, chiedendo l'addebito in capo al marito;
ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso di sé, assegnazione della casa familiare,
regolamentazione delle visite paterne e obbligo in capo al di Pt_1
corrisponderle a titolo di assegno perequativo la somma mensile di €.300,00
(trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre ad un contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 (seicento/00)
mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate e determinate come da protocollo dell'intestato Tribunale.
All'udienza presidenziale le parti raggiungevano un accordo di massima sull'affidamento e frequentazione dei figli, nei seguenti termini: - affido condiviso dei figli e loro collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare -di proprietà comune-, che veniva a lei assegnata;
frequentazione col padre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera e due
4 sere a settimana da individuare di comune accordo a cena (il sig. Pt_1
partiva molto presto la mattina per lavoro come autotrasportatore).
Le parti si dichiaravano disponibili a proseguire, ove necessario, nel percorso già iniziato del Servizio sociale.
Il Presidente, in via provvisoria e urgente obbligava poi il ad erogare Pt_1
alla a titolo di assegno di mantenimento per i figli, la somma CP_1
mensile di €. 400, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, nonché a concorrere al 70% nelle spese straordinarie necessarie per la prole.
La causa proseguiva con un percorso con il Servizio Sociale, con l'ascolto dei minori e e con l'espletamento di CTU, disposta a Per_1 Per_2
seguito di istanza di rimessione in istruttoria proposta dalle parti, volta a valutare il regime di affidamento e frequentazione più idoneo per i minori.
Nonostante i minori avessero dichiarato all'udienza del 14.02.2022 di volere trasferirsi da Montese ad Argelato, veniva rigettata l'istanza della resistente di trasferirsi a metà anno scolastico, in quanto non ritenuta confacente all'interesse dei minori (cfr. ordinanza del GI in data 16.12.2022).
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di
5 conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Sono infondate le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti, atteso che nessuna di esse ha dimostrato che l'altra abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez.. 1, Sentenza n. 9877
del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.
Nel caso di specie, appare evidente dalle allegazioni di entrambe le parti come il fallimento dell'unione coniugale sia riconducibile al graduale e
6 inesorabile deteriorarsi dei reciproci rapporti e non sia imputabile a specifici comportamenti del o della Pt_1 CP_1
Non può dunque ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra condotte violative dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale;
né le prove orali dedotte possono dirsi idonee a darne conto, essendo emerso nel corso del giudizio unicamente il forte conflitto ancora esistente tra le parti.
Quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione ed al regime di visita del genitore non collocatario, non sussistono idonee ragioni per mutare il regime di affido condiviso previsto sin dall'ordinanza presidenziale, di cui anche il CTU dott. ha caldeggiato il Persona_3
mantenimento in quanto maggiormente tutelante il diritto dei minori di poter fruire di una corretta e significativa presenza bigenitoriale.
Dalla consulenza, d'altro canto, è emerso che “nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono:
mantenimento, cura, educazione ed istruzione”; che non sussistono
“significative problematiche cliniche e/o disturbi tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità, in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali “di base” (accudimento morale e materiale dei figli)”.
Non sono, in conclusione, emerse condotte maltrattanti o trascuranti,
comunque pregiudizievoli per i figli, agite da un genitore/dai genitori tali da
7 indicare la necessità di un regime di affidamento diverso dall'affidamento condiviso.
Il ctu, nelle conclusioni rassegnate, ha dunque indicato come preferibile il regime di affidamento condiviso, con collocazione dei minori presso l'abitazione della nonna materna ad Argelato.
Detto regime, già recepito con ordinanza in data 21.06.2024, deve essere confermato.
Per quanto riguarda il dispositivo di frequentazione, ha evidenziato il ctu,
“sussiste la necessità di rispettare il diritto dei figli (ai sensi dell'art. 337 ter c.c.) di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, secondo un modello mediamente paritetico. La collocazione prevalente dei figli presso la madre dovrebbe quindi prevedere, considerata la distanza tra le due abitazioni e la difficoltà di contatti infrasettimanali,
almeno 120 giorni di frequentazione del padre distribuiti nel corso dell'anno. Ciò in ragione anche delle acclarate resistenze della sig.ra CP_1
a consentire l'accesso dei figli al padre e della sua scarsa consapevolezza delle loro esigenze”.
In questa prospettiva, è stata proposta una soluzione, anch'essa già recepita con ordinanza del 21.06.2024, che qui si conferma salvi i correttivi che si vanno ad evidenziare.
Nei week end di permanenza presso il padre durante l'anno scolastico, sarà
onere della sig.ra condurre i minori a Montese presso l'abitazione CP_1
8 paterna, in ragione delle esigenze lavorative del che non gli Pt_1
permettono di prelevare i figli direttamente da scuola.
Quanto ai fine settimana estivi, le parti concordano sostanzialmente nella previsione della permanenza con la madre dei figli un fine settimana ogni 2,
anziché uno ogni 4, come indicato dal ctu.
Il padre dunque, in conclusione, trascorrerà con i figli nel corso dell'anno scolastico tre fine settimana consecutivi, alternati con uno presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, la madre si occuperà del viaggio di andata dei minori verso il padre accompagnandoli a Montese il venerdì
sera entro le ore 20:00 o, in alternativa, il sabato mattina entro le ore 10:00;
il padre si occuperà del viaggio di ritorno dei minori verso la madre accompagnandoli ad Argelato la domenica sera entro le ore 20:00; i “ponti”
saranno uniti al weekend di pertinenza del padre;
durante le vacanze estive avverrà, a partire da sette giorni dopo la fine dell'anno scolastico in giugno e fino ad una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo in settembre, un'inversione della collocazione, trascorrendo i figli presso la madre un fine settimana ogni 2. Sarà il padre ad accompagnarli ad Argelato
il venerdì pomeriggio e la madre a riportarli a Montese la domenica sera.
Inoltre, sempre nel corso dell'estate, ogni genitore avrà facoltà di tenere i figli con sé per un periodo continuativo di due settimane, la cui collocazione dovrà essere concordata entro il 15 maggio di ogni anno;
le vacanze di natale saranno suddivise in due periodi di 9 giorni con il padre e 5 con la madre,
9 da trascorrere ad anni alterni dal 24 dicembre al 1 gennaio e dal 1 al 6
gennaio e dal 24 al 29 dicembre e dal 29 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali saranno suddivise a metà, trascorrendo i figli la domenica di Pasqua
ad anni alterni con un genitore (pp. 56 – 57 elaborato peritale).
Infine, per quanto riguarda i figli minori, non si ravvede le necessità di una terapia psicologica, derivando i loro disagi in primo luogo dalle sollecitazioni ambientali (esposizione a relazioni comunicative conflittuali tra i due genitori) e non presentando essi problematiche specifiche sensibili ad un trattamento individuale.
La casa di Montese, già casa familiare, non è più abitata con i figli dalla
(che nel corso del procedimento ha proposto plurime istanze per CP_1
essere autorizzata a trasferirsi ad Argelato, presso la madre, come poi di fatto avvenuto) di talchè non deve più provvedersi alla relativa assegnazione.
Per quanto invece concerne i due genitori, il ctu ha rilevato che, stante l'assenza di motivazione e disponibilità dell'uno e dell'altro in questo senso,
ogni indicazione in tal senso risulterebbe ultronea.
Venendo alle questioni economiche deve rilevarsi che non sussistono significativi mutamenti nella posizione reddituale del a far data Pt_1
dall'ordinanza presidenziale, nella quale si era peraltro già dato atto di precarie condizioni economiche della CP_1
Invero dalle certificazioni uniche prodotte in sede di comparsa conclusionale emerge un reddito netto annuo da lavoro dipendente (quale
10 autotrasportatore) ed iper il 2024 di €. 23400 circa;
per il 2023 di 23360
circa; per il 2022 di €. 20700 circa per il 2021 di €. 21433.
Anche la situazione della non pare avere subito sostanziali CP_1
mutamenti; durante il matrimonio ella ha sempre svolto lavori precari, di pulizie.
Dalla documentazione depositata emerge un reddito per l'anno 2024 di
€.8229 (cfr. comparsa conclusionale).
Le parti sono comproprietarie della casa coniugale sulla quale grava il mutuo.
A fronte di tale quadro, va anzitutto confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui prevede un contributo di €. 200 a carico del padre per ciascun figlio nonché nella misura ivi prevista di contribuzione alle spese straordinarie, tenuto conto che anche sulla madre grava l'obbligo di mantenimento dei minori in misura proporzionale alle proprie sostanze.
Del tutto destituita di fondamento è invece la domanda proposta dal Pt_1
di vedere porre a carico della moglie un contributo in favore dei figli per il periodo estivo, in ragione della maggiore permanenza presso il padre, stante l'obiettiva sperequazione delle situazioni reddituali delle parti.
Quanto all'assegno perequativo maritale, tenuto conto da un lato della situazione economica dei coniugi sopra descritta e del tenore di vita goduto durante il matrimonio, nonché dell'età della resistente che le consente ancora di reperire un'attività lavorativa adeguata, si ritiene di confermare le
11 statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, che ne aveva escluso i presupposti.
La relativa domanda, del resto, non è stata reiterata dalla resistente in sede di conclusioni se non in via subordinata.
E' possibile invece accogliere la domanda volta ad ottenere la corresponsione in via integrale dell'assegno unico universale in favore della resistente, quale genitore su cui grava in via prevalente l'accudimento dei minori.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti, mentre quelle di CTU devono essere poste a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_1
nato a [...] in data [...] e
[...] CP_1
nata in [...] il giorno 02/09/1986, unitisi in
[...]
matrimonio a GAGGIO MONTANO (BO) in data 11/11/2011
con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
GAGGIO MONTANO (BO) dell'anno 2011, parte I, serie A, atto numero 10;
12 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
4. Affida i figli minori a entrambi i genitori e autorizza ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
5. Determina che e siano collocati prevalentemente Per_1 Per_2
presso l'abitazione della madre in Argelato;
6. Il padre trascorrerà con i figli nel corso dell'anno scolastico tre fine settimana consecutivi, alternati con uno presso la madre;
nei fine settimana di competenza del padre, la madre si occuperà del viaggio di andata dei minori verso il padre accompagnandoli a Montese il venerdì sera entro le ore 20:00 o, in alternativa, il sabato mattina entro le ore 10:00; il padre si occuperà del viaggio di ritorno dei minori verso la madre accompagnandoli ad Argelato la domenica sera entro le ore 20:00; i “ponti” saranno uniti al weekend di pertinenza del padre;
durante le vacanze estive avverrà, a partire da sette giorni dopo la fine dell'anno scolastico in giugno e fino ad una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo in settembre, un'inversione della collocazione, trascorrendo i figli presso la madre un fine settimana ogni 2. Sarà il padre ad accompagnarli ad Argelato il venerdì pomeriggio e la madre a
13 riportarli a Montese la domenica sera. Inoltre, sempre nel corso dell'estate, ogni genitore avrà facoltà di tenere i figli con sé per un periodo continuativo di due settimane, la cui collocazione dovrà
essere concordata entro il 15 maggio di ogni anno;
le vacanze di natale saranno suddivise in due periodi di 9 giorni con il padre e 5
con la madre, da trascorrere ad anni alterni dal 24 dicembre al 1
gennaio e dal 1 al 6 gennaio e dal 24 al 29 dicembre e dal 29
dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali saranno suddivise a metà,
trascorrendo i figli la domenica di Pasqua ad anni alterni con un genitore;
7. Obbliga a erogare a entro il giorno 10 Parte_1 CP_1
di ogni mese, a titolo di assegno per i figli minori, la somma di €.
400,00 (€. 200,00 per figlio), annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat;
8. Obbliga a concorrere al 70% nelle spese Parte_1
straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
14 oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
9. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla signora CP_1
10. Rigetta ogni altra domanda;
11. Compensa integralmente le spese legali tra le parti;
12. Pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via
15 definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50%
ciascuna.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 6.03.2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
16