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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16722 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13034 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 24 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Assunta Di Santo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo CP_1
Magno n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenza Di Martino che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Di Sabato, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.6.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio il Parte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nell'evento CP_2
dannoso, al risarcimento dei danni subiti nella misura complessiva di € 50.000,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo, nonché rimborso delle spese di lite sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale da distrarsi in favore dell'avv. Di Santo dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il giorno 18.10.2019, alle 09:30 circa, si trovava a percorrere a piedi via
CL TI AT in Roma allorché, giunta all'altezza del civico 77, in corrispondenza di uno degli ingressi della caserma dei Vigili del Fuoco, cadeva a terra a causa di una griglia metallica sconnessa e rialzata di circa 2/3 cm nel punto di giuntura. Soccorsa nell'immediatezza da una passante che allertava il 118, veniva condotta in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario Gemelli di
Roma dove le veniva diagnosticata la “frattura radio distale dx Contusione emicostato destro,
contusione spalla destra, trauma cranico non commotivo”. Sul luogo del sinistro intervenivano anche agenti della polizia locale che redigevano apposito verbale, accertavano “la presenza di una grata in
metallo parallela all'asse stradale per tutta l'apertura del passo carrabile sito al civico 77 che
presentava una serie di piccole sconnessioni e dislivelli di 2 cm circa” e richiedevano l'intervento della ditta di manutenzione stradale che provvedeva a transennare la grata per tutta la sua estensione. In data
25.10.2019 si sottoponeva a visita di controllo presso lo stesso nosocomio all'esito della quale lo specialista ortopedico confermava la frattura radio distale destra per la cui riduzione riteneva necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di placca e viti, eseguito il successivo
31.10.2019. Seguiva un periodo di immobilizzazione dopo il quale si sottoponeva ad ulteriori controlli specialistici e cure riabilitative sostenendo spese mediche quantificate in € 2.488,19. Effettuata visita medico legale, emergeva che dal sinistro le era derivato un danno biologico in misura pari al 14%
preceduto da una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e parziale al 50% di ulteriori giorni 90.
Ritenuta responsabile del sinistro in quanto causato da una irregolare posizione della CP_1
griglia di raccolta non visibile, non segnalata e quindi pericolosa per i pedoni che percorrevano la strada pubblica, chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
in quanto custode della strada e tenuta ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. n. 285/1992 al controllo dello stato dei luoghi per consentire ai pedoni ed ai veicoli di circolare in sicurezza. Relativamente al quantum chiedeva la liquidazione del danno biologico comprensivo del danno morale nonché della c.d.
personalizzazione in conseguenza della peculiare ed ulteriore sofferenza derivante dalla impossibilità di svolgere la normale vita familiare ed affettiva. Chiedeva altresì il rimborso delle spese stragiudiziali e di quelle relative al giudizio. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da Parte_3
questa garantita e manlevata in caso di condanna. Nel merito concludeva invece per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dell'attrice idonea ad interrompere il nesso eziologico ovvero a ridurre proporzionalmente la condanna di in considerazione CP_1
della gravità della colpa ai sensi dell'art 1227 c.c. In particolare, in ordine alle richieste preliminari deduceva: - di aver sottoscritto con la contratto di appalto per la manutenzione e Parte_3
la sorveglianza delle strade aperte al pubblico, tra cui quella luogo del sinistro, e che ai sensi delle condizioni aggiuntive al contratto l'impresa si era impegnata, unitamente alla propria compagnia assicurativa, a garantire e manlevare il da qualunque pretesa svolta da terzi per il CP_2
mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
- l'Ente capitolino non era legittimato passivo alla causa in quanto la griglia metallica, indicata dall'attrice quale causa dell'evento dannoso, era di proprietà
della stazione dei Vigili del Fuoco di zona. Nel merito, a sostegno delle difese, contestava il nesso di causalità tra l'anomalia e la caduta evidenziando come nelle foto in atti la signora venisse raffigurata seduta a terra non in prossimità della grata metallica. Rilevava altresì l'assenza di efficacia probatoria della relazione redatta dalla polizia locale in quanto intervenuta successivamente al verificarsi del sinistro evidenziando che gli agenti non avevano rinvenuto in loco alcuna persona che potesse riferire sul sinistro. Riteneva in ogni caso che la caduta fosse avvenuta per colpa della signora essendo Parte_2
avvenuta in orario diurno, e quindi in condizioni di perfetta visibilità della griglia, su una strada conosciuta dalla danneggiata, che abita nelle immediatamente vicinanze. Infine, relativamente al quantum, contestava la documentazione medica prodotta dall'attrice nonché le conclusioni a cui era giunto il consulente di parte ritenendo altresì non dovuto in assenza di prova il danno morale.
Evidenziava altresì che la ipotrofia della mano destra e la ipotonotrofia dell'avambraccio destro non fossero da ritenere direttamente collegabili al sinistro in quanto non diagnosticate dal Policlinico Gemelli
ma refertate da un diverso nosocomio.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.7.2023, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo in quanto fondata su rapporti del tutto autonomi e diversi rispetto a quello esistente tra le parti in causa, trattandosi di garanzia impropria, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti formulavano richieste istruttorie, ammesse con ordinanza del 5.1.2024. Quindi, espletato l'interrogatorio formale di parte attrice ed escussi i testi indicati dalle parti, veniva disposta CTU medico legale all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione all'udienza del 12.6.2025 e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di Infatti, in assenza di prova della proprietà del tratto stradale, peraltro esterna al CP_1
cancello carrabile che accede alla caserma dei Vigili del Fuoco, deve in ogni caso ritenersi sussistente la responsabilità da custodia dell'Ente pubblico essendo il tratto stradale adito al pubblico transito pedonale e carrabile (cfr Cass. Civ. sez. III n. 8879/2023). Da quanto infatti emerge dalla documentazione fotografica in atti il tratto di strada antistante il civico 77, peraltro oggetto di concessione di passo carrabile rilasciata proprio dal è inserito in un contesto urbano lasciato al libero CP_2
transito sia delle autovetture che dei pedoni ed è posto in prossimità di un marciapiede.
Dal tenore delle difese e dall'esplicita richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione, la domanda deve essere qualificata quale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa custodia.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-
2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza
colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a
contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle
Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente
ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di
carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori,
altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito,
rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi
però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza
causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con
la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost.,
art. 2; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati
sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di
derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un
danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento
dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso
fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n.
11152/2023).
Ciò premesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di parte attrice, la signora mentre percorreva in Roma, Via CL TI AT, giunta all'altezza del civico 77 cadeva Parte_2
rovinosamente a terra a causa del giunto rialzato di una griglia ubicata davanti al civico. La circostanza è
stata confermata dalla signora , escussa all'udienza del 27.3.2024 e della cui attendibilità Testimone_1
non vi sono ragioni di dubitare, la quale con un narrato privo di contraddizioni dichiara che quel giorno si trovava a percorrere il marciapiede di via CL TI AT nello stesso senso di marcia dell'attrice e di averla vista cadere in avanti. Nello specifico la teste riferisce: “Mentre la signora passava su una
griglia l'ho vista cadere mi sembra in avanti. Non ricordo perfettamente ma presumo mi trovassi dietro
la signora dal momento che ho assistito alla caduta. Confermo di aver visto la signora cadere ma non ne
conosco le ragioni, ricordo comunque la presenza di una griglia metallica. Anzi, quando mi sono
avvicinata ho constatato che la signora era caduta nel punto esatto dove c'era un giunto rialzato. Ho
quindi presunto che fosse caduta a causa del dislivello. Preciso che la caduta è avvenuta nel primo
tratto di strada e che la signora si trovava sul marciapiede. C'è anche una caserma dei Vigili del Fuoco
alla quale però si accede da un'altra strada. Non ricordo se vicino alla griglia ci fosse un passo
carrabile”. Alcuna rilevanza ai fini della credibilità e della attendibilità della teste possono essere desunte dalle apparenti incongruenze emerse in sede di escussione che, al contrario, ad avviso della scrivente, confermano la veridicità della deposizione essendo riferite a fatti avvenuti circa cinque anni prima. La signora inoltre, nel riconoscere nelle foto mostrate il giunto rialzato visto Tes_1
nell'immediatezza del sinistro, ricorda che “Nel tratto dove è caduta la signora il giunto della griglia era
rialzato come si vede nella foto. Non erano presenti cartelli o segnali che avvertivano del dislivello”.
L'anomalia, peraltro, veniva accertata anche dalla Polizia Locale intervenuta poche ore dopo il sinistro che nel verbale descrive la presenza di “una grata in metallo posta parallela all'asse stradale per tutta
l'apertura del passo carrabile sito al civico 77 che presentava una serie di piccole sconnessioni e
dislivelli di 2cm circa”. La pericolosità dell'anomalia viene anche confermata dalla richiesta di intervento della ditta di manutenzione stradale e dall'immediato transennamento della griglia per tutta la sua estensione (cfr anche foto fascicolo parte attrice).
Sussiste, dunque, la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall'art. 2051 c.c. giacché l'evento è direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e di pericolosità
della strada determinata dalla grata che, presentando anomalie a causa della cattiva manutenzione,
costituiva un pericolo per gli utenti che transitavano su via CL TI AT. Né CP_1
onerata in tal senso dall'art. 2051 c.c., ha fornito prova del c.d. caso fortuito costituito dall' intervento di un fattore naturale o umano imprevedibile ed evitabile tale da recidere il nesso causale con la res.
Occorre, tuttavia, verificare se ed in che misura sia configurabile un concorso colposo della stessa danneggiata: in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, nella ricostruzione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, è necessario tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come " inderogabili"); nonché dell'art. 1227
comma I c.c., che impone al giudice di esaminare, anche d'ufficio, l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno (Cass.civ. sent. 20.7.2023 n.21675).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle condizioni di buona luminosità, essendo avvenuto il sinistro in orario diurno ed in una giornata di tempo sereno, nonché della circostanza che la caduta, anche se a causa del dislivello di un giunto, è avvenuta sopra una griglia ben visibile per le sue dimensioni che avrebbe imposto alla signora di adottare tutte le dovute cautele e prestare particolare Parte_2
attenzione nel passarvi sopra, si ritiene la sussistenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di una responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento pari al 50%.
Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, condivisibile, coerente, approfondita e di cui questo giudice condivide le conclusioni in quanto esenti da errori logici e fondate su dati oggettivi risultanti non solo dall'esame della documentazione depositata da parte attrice ma anche dall'esame obiettivo sulla danneggiata eseguito in sede di operazioni peritali, il CTU dott.ssa ha riconosciuto alla Persona_1
signora lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da Parte_4
“frattura radio distale destro. Contusione emicostato destro, contusione spalla dx, trauma cranico non
commotivo” in soggetto non affetto da precedenti morbosi ed ininfluenti sulla sua validità al momento
del sinistro>> che hanno determinato postumi invalidanti in misura del 10% preceduti da ITA di giorni
50 e da ITP al 50% di giorni 50. In assenza del deposito di documentazione, alcuna somma è stata riconosciuta a titolo di rimborso delle spese mediche.
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema
Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi: 1) € 130,25 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 6.512,50 per i 50 giorni accertati;
2) € 65,12 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 3.256,00, per i 50
giorni accertati;
3) € 17.754,40 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 10%, di un soggetto di 65 anni, tale essendo l'età della signora al momento dell'evento. Parte_2
A titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) al trauma riportato, all'età della danneggiata ed ai vari controlli medici e diagnostici a cui la stessa si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita,
si stima equo liquidare la somma di € 1.500,00 ai valori attuali, ex artt. 2059 e 2056 c.c., secondo la percentuale prevista nelle tabelle sopra richiamate.
Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sen-tenza Cass. Sez.
3^ n. 29191/08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.”).
La Corte di legittimità è nuovamente tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute deve essere collegato alla tutela del-la dignità umana intesa quale massima espressione dell'integrità morale e biologica della persona desumibile dall'art. 2
della Costituzione, in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona,
ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 90, e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta, anche in termini di c.d. personalizzazione,
considerato che non sono state allegate specifiche ed eccezionali circostanze tali da rendere più grave il danno patito - vedi da ultimo Corte Cassazione sez. III ord. n.3035/2018 secondo la quale "il grado di
invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla
salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno
estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente
indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della
gravità delle lesioni (Cass. 23778/2014).”
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dalla signora a Parte_2
seguito del sinistro avvenuto in data 18.10.2019, può essere complessivamente quantificato € 29.022,90
ridotto a complessivi € 14.511,45 in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa.
Sulle somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (ottobre 2019) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo e sino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale.
Quanto alle spese stragiudiziali, in punto di diritto deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto,
l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante,
deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. In ogni caso, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può
essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Nel caso di specie, in totale mancanza di documentazione a supporto all'attività svolta nella fase stragiudiziale utile ad evitare il giudizio, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato secondo le previsioni del
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio e del riconosciuto concorso di colpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
- in parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 18.10.2019 in misura del 50%, la condanna a CP_1
pagare in favore della signora la somma di € 14.511,45 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Rigetta le ulteriori richieste di danno formulate da parte attrice.
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in di € 2.538,50 (50% dei CP_1
valori medi previsti dal DM) a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge, ed € 264,00 a titolo di rimborso delle spese non imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Assunta
Di Santo dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre IVA se dovuta, per la metà a carico di
CP_1
Roma, 29.11.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13034 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 24 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Assunta Di Santo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo CP_1
Magno n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenza Di Martino che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Di Sabato, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.6.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio il Parte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nell'evento CP_2
dannoso, al risarcimento dei danni subiti nella misura complessiva di € 50.000,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo, nonché rimborso delle spese di lite sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale da distrarsi in favore dell'avv. Di Santo dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che il giorno 18.10.2019, alle 09:30 circa, si trovava a percorrere a piedi via
CL TI AT in Roma allorché, giunta all'altezza del civico 77, in corrispondenza di uno degli ingressi della caserma dei Vigili del Fuoco, cadeva a terra a causa di una griglia metallica sconnessa e rialzata di circa 2/3 cm nel punto di giuntura. Soccorsa nell'immediatezza da una passante che allertava il 118, veniva condotta in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario Gemelli di
Roma dove le veniva diagnosticata la “frattura radio distale dx Contusione emicostato destro,
contusione spalla destra, trauma cranico non commotivo”. Sul luogo del sinistro intervenivano anche agenti della polizia locale che redigevano apposito verbale, accertavano “la presenza di una grata in
metallo parallela all'asse stradale per tutta l'apertura del passo carrabile sito al civico 77 che
presentava una serie di piccole sconnessioni e dislivelli di 2 cm circa” e richiedevano l'intervento della ditta di manutenzione stradale che provvedeva a transennare la grata per tutta la sua estensione. In data
25.10.2019 si sottoponeva a visita di controllo presso lo stesso nosocomio all'esito della quale lo specialista ortopedico confermava la frattura radio distale destra per la cui riduzione riteneva necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di placca e viti, eseguito il successivo
31.10.2019. Seguiva un periodo di immobilizzazione dopo il quale si sottoponeva ad ulteriori controlli specialistici e cure riabilitative sostenendo spese mediche quantificate in € 2.488,19. Effettuata visita medico legale, emergeva che dal sinistro le era derivato un danno biologico in misura pari al 14%
preceduto da una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e parziale al 50% di ulteriori giorni 90.
Ritenuta responsabile del sinistro in quanto causato da una irregolare posizione della CP_1
griglia di raccolta non visibile, non segnalata e quindi pericolosa per i pedoni che percorrevano la strada pubblica, chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
in quanto custode della strada e tenuta ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. n. 285/1992 al controllo dello stato dei luoghi per consentire ai pedoni ed ai veicoli di circolare in sicurezza. Relativamente al quantum chiedeva la liquidazione del danno biologico comprensivo del danno morale nonché della c.d.
personalizzazione in conseguenza della peculiare ed ulteriore sofferenza derivante dalla impossibilità di svolgere la normale vita familiare ed affettiva. Chiedeva altresì il rimborso delle spese stragiudiziali e di quelle relative al giudizio. Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la per essere da Parte_3
questa garantita e manlevata in caso di condanna. Nel merito concludeva invece per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento di una responsabilità concorsuale dell'attrice idonea ad interrompere il nesso eziologico ovvero a ridurre proporzionalmente la condanna di in considerazione CP_1
della gravità della colpa ai sensi dell'art 1227 c.c. In particolare, in ordine alle richieste preliminari deduceva: - di aver sottoscritto con la contratto di appalto per la manutenzione e Parte_3
la sorveglianza delle strade aperte al pubblico, tra cui quella luogo del sinistro, e che ai sensi delle condizioni aggiuntive al contratto l'impresa si era impegnata, unitamente alla propria compagnia assicurativa, a garantire e manlevare il da qualunque pretesa svolta da terzi per il CP_2
mancato adempimento degli obblighi contrattuali;
- l'Ente capitolino non era legittimato passivo alla causa in quanto la griglia metallica, indicata dall'attrice quale causa dell'evento dannoso, era di proprietà
della stazione dei Vigili del Fuoco di zona. Nel merito, a sostegno delle difese, contestava il nesso di causalità tra l'anomalia e la caduta evidenziando come nelle foto in atti la signora venisse raffigurata seduta a terra non in prossimità della grata metallica. Rilevava altresì l'assenza di efficacia probatoria della relazione redatta dalla polizia locale in quanto intervenuta successivamente al verificarsi del sinistro evidenziando che gli agenti non avevano rinvenuto in loco alcuna persona che potesse riferire sul sinistro. Riteneva in ogni caso che la caduta fosse avvenuta per colpa della signora essendo Parte_2
avvenuta in orario diurno, e quindi in condizioni di perfetta visibilità della griglia, su una strada conosciuta dalla danneggiata, che abita nelle immediatamente vicinanze. Infine, relativamente al quantum, contestava la documentazione medica prodotta dall'attrice nonché le conclusioni a cui era giunto il consulente di parte ritenendo altresì non dovuto in assenza di prova il danno morale.
Evidenziava altresì che la ipotrofia della mano destra e la ipotonotrofia dell'avambraccio destro non fossero da ritenere direttamente collegabili al sinistro in quanto non diagnosticate dal Policlinico Gemelli
ma refertate da un diverso nosocomio.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.7.2023, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo in quanto fondata su rapporti del tutto autonomi e diversi rispetto a quello esistente tra le parti in causa, trattandosi di garanzia impropria, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti formulavano richieste istruttorie, ammesse con ordinanza del 5.1.2024. Quindi, espletato l'interrogatorio formale di parte attrice ed escussi i testi indicati dalle parti, veniva disposta CTU medico legale all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione all'udienza del 12.6.2025 e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di Infatti, in assenza di prova della proprietà del tratto stradale, peraltro esterna al CP_1
cancello carrabile che accede alla caserma dei Vigili del Fuoco, deve in ogni caso ritenersi sussistente la responsabilità da custodia dell'Ente pubblico essendo il tratto stradale adito al pubblico transito pedonale e carrabile (cfr Cass. Civ. sez. III n. 8879/2023). Da quanto infatti emerge dalla documentazione fotografica in atti il tratto di strada antistante il civico 77, peraltro oggetto di concessione di passo carrabile rilasciata proprio dal è inserito in un contesto urbano lasciato al libero CP_2
transito sia delle autovetture che dei pedoni ed è posto in prossimità di un marciapiede.
Dal tenore delle difese e dall'esplicita richiesta formulata da parte attrice con l'atto di citazione, la domanda deve essere qualificata quale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa custodia.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-
2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza
colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a
contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle
Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente
ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di
carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori,
altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito,
rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi
però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza
causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con
la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost.,
art. 2; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati
sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di
derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un
danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento
dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso
fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n.
11152/2023).
Ciò premesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di parte attrice, la signora mentre percorreva in Roma, Via CL TI AT, giunta all'altezza del civico 77 cadeva Parte_2
rovinosamente a terra a causa del giunto rialzato di una griglia ubicata davanti al civico. La circostanza è
stata confermata dalla signora , escussa all'udienza del 27.3.2024 e della cui attendibilità Testimone_1
non vi sono ragioni di dubitare, la quale con un narrato privo di contraddizioni dichiara che quel giorno si trovava a percorrere il marciapiede di via CL TI AT nello stesso senso di marcia dell'attrice e di averla vista cadere in avanti. Nello specifico la teste riferisce: “Mentre la signora passava su una
griglia l'ho vista cadere mi sembra in avanti. Non ricordo perfettamente ma presumo mi trovassi dietro
la signora dal momento che ho assistito alla caduta. Confermo di aver visto la signora cadere ma non ne
conosco le ragioni, ricordo comunque la presenza di una griglia metallica. Anzi, quando mi sono
avvicinata ho constatato che la signora era caduta nel punto esatto dove c'era un giunto rialzato. Ho
quindi presunto che fosse caduta a causa del dislivello. Preciso che la caduta è avvenuta nel primo
tratto di strada e che la signora si trovava sul marciapiede. C'è anche una caserma dei Vigili del Fuoco
alla quale però si accede da un'altra strada. Non ricordo se vicino alla griglia ci fosse un passo
carrabile”. Alcuna rilevanza ai fini della credibilità e della attendibilità della teste possono essere desunte dalle apparenti incongruenze emerse in sede di escussione che, al contrario, ad avviso della scrivente, confermano la veridicità della deposizione essendo riferite a fatti avvenuti circa cinque anni prima. La signora inoltre, nel riconoscere nelle foto mostrate il giunto rialzato visto Tes_1
nell'immediatezza del sinistro, ricorda che “Nel tratto dove è caduta la signora il giunto della griglia era
rialzato come si vede nella foto. Non erano presenti cartelli o segnali che avvertivano del dislivello”.
L'anomalia, peraltro, veniva accertata anche dalla Polizia Locale intervenuta poche ore dopo il sinistro che nel verbale descrive la presenza di “una grata in metallo posta parallela all'asse stradale per tutta
l'apertura del passo carrabile sito al civico 77 che presentava una serie di piccole sconnessioni e
dislivelli di 2cm circa”. La pericolosità dell'anomalia viene anche confermata dalla richiesta di intervento della ditta di manutenzione stradale e dall'immediato transennamento della griglia per tutta la sua estensione (cfr anche foto fascicolo parte attrice).
Sussiste, dunque, la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall'art. 2051 c.c. giacché l'evento è direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e di pericolosità
della strada determinata dalla grata che, presentando anomalie a causa della cattiva manutenzione,
costituiva un pericolo per gli utenti che transitavano su via CL TI AT. Né CP_1
onerata in tal senso dall'art. 2051 c.c., ha fornito prova del c.d. caso fortuito costituito dall' intervento di un fattore naturale o umano imprevedibile ed evitabile tale da recidere il nesso causale con la res.
Occorre, tuttavia, verificare se ed in che misura sia configurabile un concorso colposo della stessa danneggiata: in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, nella ricostruzione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, è necessario tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come " inderogabili"); nonché dell'art. 1227
comma I c.c., che impone al giudice di esaminare, anche d'ufficio, l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno (Cass.civ. sent. 20.7.2023 n.21675).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle condizioni di buona luminosità, essendo avvenuto il sinistro in orario diurno ed in una giornata di tempo sereno, nonché della circostanza che la caduta, anche se a causa del dislivello di un giunto, è avvenuta sopra una griglia ben visibile per le sue dimensioni che avrebbe imposto alla signora di adottare tutte le dovute cautele e prestare particolare Parte_2
attenzione nel passarvi sopra, si ritiene la sussistenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di una responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento pari al 50%.
Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, condivisibile, coerente, approfondita e di cui questo giudice condivide le conclusioni in quanto esenti da errori logici e fondate su dati oggettivi risultanti non solo dall'esame della documentazione depositata da parte attrice ma anche dall'esame obiettivo sulla danneggiata eseguito in sede di operazioni peritali, il CTU dott.ssa ha riconosciuto alla Persona_1
signora lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da Parte_4
“frattura radio distale destro. Contusione emicostato destro, contusione spalla dx, trauma cranico non
commotivo” in soggetto non affetto da precedenti morbosi ed ininfluenti sulla sua validità al momento
del sinistro>> che hanno determinato postumi invalidanti in misura del 10% preceduti da ITA di giorni
50 e da ITP al 50% di giorni 50. In assenza del deposito di documentazione, alcuna somma è stata riconosciuta a titolo di rimborso delle spese mediche.
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema
Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi: 1) € 130,25 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 6.512,50 per i 50 giorni accertati;
2) € 65,12 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 3.256,00, per i 50
giorni accertati;
3) € 17.754,40 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 10%, di un soggetto di 65 anni, tale essendo l'età della signora al momento dell'evento. Parte_2
A titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) al trauma riportato, all'età della danneggiata ed ai vari controlli medici e diagnostici a cui la stessa si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita,
si stima equo liquidare la somma di € 1.500,00 ai valori attuali, ex artt. 2059 e 2056 c.c., secondo la percentuale prevista nelle tabelle sopra richiamate.
Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sen-tenza Cass. Sez.
3^ n. 29191/08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.”).
La Corte di legittimità è nuovamente tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute deve essere collegato alla tutela del-la dignità umana intesa quale massima espressione dell'integrità morale e biologica della persona desumibile dall'art. 2
della Costituzione, in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona,
ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 90, e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta, anche in termini di c.d. personalizzazione,
considerato che non sono state allegate specifiche ed eccezionali circostanze tali da rendere più grave il danno patito - vedi da ultimo Corte Cassazione sez. III ord. n.3035/2018 secondo la quale "il grado di
invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla
salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno
estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente
indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della
gravità delle lesioni (Cass. 23778/2014).”
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dalla signora a Parte_2
seguito del sinistro avvenuto in data 18.10.2019, può essere complessivamente quantificato € 29.022,90
ridotto a complessivi € 14.511,45 in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa.
Sulle somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (ottobre 2019) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo e sino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale.
Quanto alle spese stragiudiziali, in punto di diritto deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto,
l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante,
deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. In ogni caso, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può
essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Nel caso di specie, in totale mancanza di documentazione a supporto all'attività svolta nella fase stragiudiziale utile ad evitare il giudizio, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato secondo le previsioni del
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio e del riconosciuto concorso di colpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
- in parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 18.10.2019 in misura del 50%, la condanna a CP_1
pagare in favore della signora la somma di € 14.511,45 a titolo di risarcimento Parte_2
del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Rigetta le ulteriori richieste di danno formulate da parte attrice.
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in di € 2.538,50 (50% dei CP_1
valori medi previsti dal DM) a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge, ed € 264,00 a titolo di rimborso delle spese non imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Assunta
Di Santo dichiaratosi antistatario.
- Pone le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre IVA se dovuta, per la metà a carico di
CP_1
Roma, 29.11.2025
dott.ssa Laura Liberati