Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1994/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 30/05/1953, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Daniela Monterosso;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il giorno 21/06/1952, c.f.: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il giorno 21/11/1959, c.f.: Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il giorno 24/09/1956, c.f.: ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il giorno 24/08/1947, c.f.: ; Controparte_1 C.F._5
, nata a [...] il giorno 28/06/1954, c.f.: ; Controparte_3 C.F._6
nata a [...] il giorno 12/12/1977, c.f.: ; Controparte_4 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Drago;
E
, nato a [...] il giorno 01/04/1942, c.f.: Controparte_5 C.F._8
nata a [...] il giorno 03/12/1943, c.f.: ; CP_6 C.F._9
non costituiti in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del Parte_1 giorno 30.5.2022, n. 2384, che all'esito del giudizio da lei promosso nei confronti di CP_1
(nata il [...]), , (nata il [...]), (nata il
[...] CP_2 CP_3 CP_1
24/08/1947) e (nata il [...]), e di CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e aveva: rigettato la domanda attorea di rivendicazione della “vasca interrata CP_6
(stagnone) e della sovrastante terrazza” compresi nel complesso edilizio detto
[...]
sito in Palermo, contrada Cardillo a Tommaso Natale, “catastati alla particella 54, CP_7
foglio 14, sub. 4”; dichiarato, in accoglimento di una domanda riconvenzionale dei convenuti e , il diritto di proprietà pro quota di (nata il [...]), CP_1 CP_4 Controparte_1
, (nata il [...]), (nata il [...]) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
e (nata il [...]) sul bene comune identificato in catasto al foglio 14, Controparte_3
particella 54, sub 4, e della vasca sottostante interrata, e il diritto di proprietà dei medesimi sugli immobili identificati in catasto al foglio 14, particella 54 sub 1 e 3; condannato l'attrice alle spese di lite e posto a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli appellati, tutti costituiti tranne e , hanno dedotto l'infondatezza CP_5 CP_6 dell'impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 22.1.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'appellante ha contestato la correttezza della decisione del Tribunale sia nella parte in cui ha disatteso la sua domanda di rivendicazione sia in quella in cui ha parzialmente accolto la domanda dei convenuti e . CP_1 CP_4
I due capi impugnati non sono in rapporto di reciproca implicazione: se la dichiarazione di parziale comproprietà dei beni in capo ai era logicamente incompatibile con CP_1
l'affermazione della proprietà esclusiva di essi in capo alla , ossia con Parte_1
l'accoglimento integrale della domanda principale, il rigetto di quest'ultima domanda non comportava necessariamente il riconoscimento del diritto, esclusivo o pro quota, degli attori 3
in riconvenzionale. E ciò vale anche in appello, una volta che l'impugnazione dei due capi ha riaperto la cognizione su tutte le questioni da essi presupposte espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarle in toto.
3. Posto che nel giudizio di negatoria servitutis la titolarità del bene in capo all'attore si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, l'accertamento della proprietà compiuto in via definitiva ai fini di quel giudizio non è invocabile come giudicato nel processo di rivendica ex art. 948 c.c., stante l'inscindibile rapporto di connessione tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato
(Cass. 3669/2019).
Donde l'irrilevanza nel presente giudizio della sentenza di questa Corte n. 1726/2024 resa in altro giudizio tra le odierne parti.
Ciò premesso, si rammenta che i principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle particolarità del caso concreto, sicché il rigore della prova si attenua allorquando le parti concordino sull'originaria proprietà del bene conteso e reciprocamente contrappongano l'esistenza di propri titoli derivativi aventi per presupposto l'originaria appartenenza del cespite allo stesso dante causa, essendo sufficiente, in tal caso, dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto su quello invocato ex adverso (Cass.
15388/2005). Attenuazione dell'onere della prova non vuol dire, tuttavia, sostituzione della probatio diabolica con un procedimento probatorio sommario, in cui alla lacunosità dei titoli negoziali prodotti dalle parti possa sopperirsi per via congetturale o con una valutazione di verosimiglianza, occorrendo pur sempre che la catena dei passaggi traslativi dal proprietario originario del bene a colui che nel giudizio afferma di esserne l'avente causa sia compiutamente documentata.
Sotto tale profilo, l'avere le parti inteso supportare le proprie opposte tesi con due diverse e inconciliabili relazioni notarili (quella dei convenuti dichiaratamente finalizzata solo a contrastare la domanda attorea) è indice eloquente dell'elevato grado di problematicità dell'operazione ricostruttiva che il c.t.u. Ing. , incaricato dal Tribunale, ha poi tentato, Per_1
con qualche esplicita riserva e – come si dirà tra breve – risultati non appaganti, di portare a termine. 4
4. La ricostruzione delle vicende negoziali offerta da era carente già sul piano Parte_1 assertivo perché traente le mosse dalla compravendita del 23.8.1957 di cui l'attrice tralasciava di precisare i presupposti legittimanti, forse nel convincimento, errato, che al perfezionarsi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione (per la verità, mai espressamente dedotta) bastasse il decorso di un ventennio dal formale acquisto negoziale del bene piuttosto che una prolungata situazione possessoria, cioè l'esercizio pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per almeno venti anni di poteri di fatto corrispondenti al contenuto della proprietà o di altro diritto reale.
Quanto alla domanda di e , invece, quel che alla fine è mancato è il pieno CP_1 CP_4
riscontro documentale delle allegazioni di parte. La sequenza di atti di acquisto negoziali o successori menzionati dai convenuti e ripercorsa dal c.t.u. ha presentato, infatti, vuoti (talora interni ai documenti stessi) e difficoltà di lettura superabili solo con il salto di alcuni passaggi nella speranza della loro inessenzialità (nella relazione peritale si parla di modus operandi
“per approssimazioni successive”).
Quel che sembra potersi dire con relativa certezza (vds. rel. c.t.u., pp. 14-17) è, in punto di fatto, che fino alle compravendite del 23.1.1954 e del 23.8.1957 sia la vasca interrata sia la terrazza a essa soprastante (cespite identificato al f. 14, part. 54, sub. 4) non sono mai fisicamente state né considerate un tutt'uno col lotto di terreno (c.d. giardino dello stagnone) oggi catastalmente individuato dalla part. 47, e che pertanto, per il noto limite agli acquisti derivativi rappresentato dalla previa titolarità del cespite in capo al dante causa (noto principio del “nemo plus iuris in alium…”), l'alienazione della vasca e/o della terrazza con gli atti del
1954 e del 1957, da parte del proprietario del terreno, quand'anche voluta dai contraenti, sarebbe stata priva di effetti (in disparte la constatazione della mancanza degli atti del febbraio 1954 e giugno 1955 menzionati nel rogito del 1957 tra le fonti della legittimazione a disporre del venditore . Per_2
Sotto il profilo strettamente giuridico può inoltre osservarsi che se la risalente “graffatura” catastale della terrazza (part. 54, sub. 4) all'edificio limitrofo (part. 54) non ha valore sostanziale o probatorio determinante, significato indiscutibile avrebbe il rapporto di oggettiva ed evidente funzionalità dell'una al pieno godimento dell'altro, rivelatrice della 5
volontà dell'originario unico proprietario di instaurare tra i due beni un vincolo di tipo pertinenziale, permanente fino a un'inequivoca manifestazione di volontà contraria e soggetto al regime di cui all'art. 818, co. 1, c.c., a mente del quale gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (pag. 17 della rel. di c.t.u. “considerando che tale terrazza costituisce la corte di pertinenza della particella 54, esistente fin dagli anni '20, è alquanto verosimile ritenere che la stessa segua le quote di comproprietà degli immobili della particella 54”).
Analoghe considerazioni sembrano appropriate per la vasca interrata, con l'unica non marginale differenza che il vincolo pertinenziale deve ritenersi ormai cessato da tempo per il venir meno, di fatto, del rapporto di servizio con la cosa principale, sì da lasciare spazio alla potenziale applicazione dell'art. 840 c.c., secondo cui “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene”.
Entrambe le superiori considerazioni, tuttavia, postulano che la produzione documentale fosse completa e tale da permettere di ricostruire senza incertezze la circolazione del dominio della cosa principale (per la pertinenza) e quindi della terrazza (per il manufatto interrato); in mancanza di che tornerebbe applicabile la regola cardine dell'art. 2697 c.c., che impone il rigetto delle domande prive di sufficiente supporto probatorio.
È appena il caso di precisare che, dovendosi procedere alla ricostruzione progressiva dei passaggi di proprietà, è la ricognizione degli atti traslativi più antichi che avrebbe dovuto permettere di determinare gli effetti di quelli successivi, e non il contrario. In altri termini, il complesso degli atti di epoche diverse riguardanti con certezza o con gradi diversi di probabilità i beni in contestazione non può essere inteso come un sistema di cui ogni parte sia utilizzabile per dare senso a una qualunque altra parte, ma va interpretato secondo il rigoroso ordine cronologico degli atti, in modo che ogni fatto traslativo trovi spiegazione e fondamento nel fatto traslativo che immediatamente lo precede, sì da congiungere senza soluzione di continuità l'atto originario proveniente dal comune dante causa, vale a dire, nello specifico, la divisione del 27.6.1928, ai titoli di acquisto invocati a proprio favore dalle parti in causa.
Tanto si precisa per evidenziare l'errore metodologico in cui il c.t.u. ha finito per Per_1
incorrere allorché, nel tentativo di colmare le lacune del complesso documentale sottoposto 6
alla sua indagine, ha creduto (peraltro con esiti parziali: significativa la declaratoria giudiziale della comproprietà dei per non meglio precisate quote), di poter trarre elementi utili CP_1
alla comprensione e integrazione degli atti negoziali più vecchi da atti negoziali più recenti e stipulati tra altri soggetti.
Escluso in via di principio che il giudizio non possa che sfociare nel riconoscimento all'una o all'altra parte della titolarità dei diritti in contesa, ben potendosi dare l'eventualità che tutte le domande siano disattese per difetto di prova, verso quest'ultima soluzione spingono la frammentarietà della produzione documentale e la confusionarietà e incertezza dei dati da essa desumibili. Si vedano, a titolo esemplificativo, le annotazioni del c.t.u. a margine dell'elenco allegato all'elaborato peritale (pp. 112 e ss.), in cui si rileva la mancanza di alcuni atti negoziali (quelli dei giorni 1.7.1929, 16.8.1929, 13.3.1944, 2.12.1948, 10.2.1954,
5.6.1955), si dubita della non riferibilità ai beni in contestazione della permuta del 22.2.1941
e delle compravendite del 12.3.1942 e del 4.1.1947, si evidenzia la discrepanza tra la descrizione testuale dell'oggetto delle compravendite del 23.2.1953 e del 27.1.1954 e quanto descritto nelle planimetrie allegate agli stessi atti. Senza dire della scissione che talora si coglie tra gli aventi causa di un atto e i danti causa dell'atto seguente, sempre a supporre che tra i documenti negoziali versati in giudizio intercorra, almeno nelle intenzioni delle parti, un nesso che ne giustifichi la produzione (es.: compravendita del 27.1.1954 rispetto a quella del
23.2.1953).
Si ha l'impressione che le parti abbiano creduto di poter assolvere l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi dei loro asseriti diritti – onere indubbiamente impegnativo in ragione della complessità e lontananza nel tempo delle vicende che hanno interessato i beni in questione – con la mera produzione delle relazioni notarili e di una numerosa e disorganica serie di documenti, confidando, per il resto, nell'attività di accertamento e sistemazione che il giudice avrebbe rimesso al c.t.u..
Reputa però la Corte che per l'oggettiva insufficienza e caoticità dei dati a disposizione lo sforzo ricostruttivo del consulente tecnico dell'ufficio non abbia raggiunto e non potesse raggiungere lo scopo voluto e che quindi, constatata l'impossibilità di pervenire a una plausibile decisione corrispondente alle attese dell'una o dell'altra parte, entrambe le 7
contrapposte domande siano da respingere, con la conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione delle spese di c.t.u. in eguale misura tra l'attrice oggi appellante e gli originari convenuti e CP_1
. CP_4
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di e , che dichiara;
Controparte_5 CP_6
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del giorno 30.5.2022, n. 2384, appellata da , rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 Controparte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), Controparte_2 Controparte_3 [...]
(nata il [...]), (nata il [...]) e CP_1 Controparte_3 Controparte_4
nei confronti di;
Parte_1
compensa integralmente le spese del primo grado del giudizio tra e i Parte_1
convenuti e;
CP_1 CP_4
pone le spese della c.t.u. in eguale misura a carico di e dei convenuti Parte_1 CP_1
e ; CP_4
conferma, per il resto, la sentenza appellata;
compensa integralmente le spese del giudizio di appello e lascia definitivamente a carico di chi le ha sostenute le spese relative al rapporto processuale con gli appellati non costituiti.
Così deciso in Palermo il giorno 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo