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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39899, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
( rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Del Monte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in Viale di
Trastevere n.203; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
e nei confronti di
Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale CP_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
FATTO
L'attrice rappresentava di essere stata vittima dei crimini di guerra o contro l'umanità perpetrati dalla Germania Nazista in Italia nel periodo compreso tra il
1939 ed il 1945. In particolare, parte attrice narrava che all'epoca dell'invasione
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nazista aveva 15 anni e aveva potuto frequentare solo la prima classe della
“Scuola secondaria di avviamento commerciale ” nell'anno Persona_1
scolastico 1935/36 mentre per i successivi anni scolastici ella era stata cacciata per l'appartenenza alla religione ebraica.
Sempre parte attrice riportava che in seguito si era recata a lavorare in un negozio sito in Via Dandolo (Roma) che successivamente era stato chiuso poiché appartenente ad una famiglia ebrea. La signora narrava, inoltre, che a causa Pt_1
dell'invasione nazista era stata ospitata e nascosta presso conoscenti di religione cattolica dei suoi genitori. Parte attrice affermava che dal luglio del 1938 al settembre 1943 era rimasta vittima di atti persecutori e aveva vissuto un periodo di grandi sofferenze morali, costretta anche a nascondersi per scappare dai Nazisti.
Dopo la fine della guerra, la IG.ra narrava di aver ottenuto il vitalizio di Pt_1
benemerenza riconosciuto alle vittime delle persecuzioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché quello erogato dalla
[...]
ai sensi dell'articolo 2, risarcimento erogato dal Controparte_3
Governo tedesco per i sopravvissuti alla Shoah i quali “hanno vissuto per almeno sei mesi in un territorio di occupazione nazista in condizioni disumane, senza contatti con il mondo esterno, in un nascondiglio”.
In conclusione, parte attrice chiedeva: 1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2) nel merito ed in via principale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per esser stata vittima di persecuzioni subite a causa della sua appartenenza al popolo ebraico per complessivi
€275.000,00; 3) condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.
Si costituiva in giudizio la Repubblica Italiana in persona della
[...]
la quale, preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità Controparte_2
dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dai tentativi di deportazione compiuti negli anni
1943 - 1944 dai soldati tedeschi nei confronti della famiglia dell'attrice perché di
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religione ebraica. Parte convenuta rilevava che al caso di specie doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Secondo parte convenuta, la fattispecie era inquadrabile nel reato di riduzione in schiavitù punito ai sensi dell'allora vigente art.600 c.p. con
“la reclusione da cinque a quindici anni”, rimasto allo stadio del tentativo, per il quale l'art. 56 c.p., prevedeva una riduzione di pena da un terzo a due terzi.
Pertanto, secondo l'Avvocatura il reato in esame si era estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dai tentativi di rastrellamento compiuti in danno dell'attrice negli anni 1943 - 1944.
L'Amministrazione eccepiva, altresì, l'inapplicabilità della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali ratione temporis, atteso che la condotta offensiva di cui era rimasta vittima l'odierna attrice si era esaurita nel
1944, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il presunto decorso del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1943-1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dall'attrice nonché alla loro quantificazione. Sempre parte convenuta eccepiva il difetto di prova del danno biologico subito dall'attrice.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dalla attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la
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compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art.43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_4
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...]
data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in Controparte_2
ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno relativamente alle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, a quelle che l'attrice avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 17/09/2024, il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici
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soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tuttavia, tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello
Statuto di Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, l'attrice è stata costretta, in seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, ad abbandonare la scuola e il posto di lavoro. Inoltre, la sig.ra ha vissuto per mesi in un Pt_1
nascondiglio al fine di sottrarsi ai tentativi di deportazione compiuti negli anni
1943 - 1944 dai soldati tedeschi. Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei
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crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente
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alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. II, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Come premesso, la sig.ra è stata vittima di atti persecutori in quanto le è Pt_1 stato possibile frequentare solo la prima classe della “Scuola secondaria di avviamento commerciale ” nell'anno scolastico 1935/36 mentre Persona_1
per i successivi anni scolastici è stata espulsa per l'appartenenza alla religione ebraica. In seguito a tali fatti, quest'ultima si era recata a lavorare in un negozio sito in Via Dandolo (Roma) che successivamente era stato chiuso poiché appartenente ad una famiglia ebrea. Infine, a causa dell'invasione nazista era stata ospitata e nascosta presso conoscenti di religione cattolica dei propri genitori al fine di salvarsi dalla deportazione. A tale riguardo, parte attrice allega la
Deliberazione n. 85520 del 14 marzo 2005 emessa dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, nella quale si attestano i
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fatti di cui sopra verificatisi in conseguenza dell'emanazione delle leggi razziali.
Sempre parte attrice allega, inoltre, un documento emesso dalla
[...]
la quale, in applicazione del “Program under Controparte_3 the article 2 Found” ha erogato un risarcimento in favore della IG.ra sulla Pt_1
base dei criteri stabiliti dal Governo tedesco in quanto aveva vissuto per almeno quattro mesi in un territorio di occupazione nazista in condizioni disumane, senza contatti con il mondo esterno, in un nascondiglio. In riferimento a tale circostanza, si ritiene raggiunta la prova anche ai sensi dell'art.115 c.p.c. in quanto trattasi di un fatto storico, non specificatamente contestato dalla parte convenuta.
D) La liquidazione del danno.
Tali condotte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. che deve essere risarcita ai sensi dell'art.2059
c.c. Impedire ad una cittadina ebrea di andare a scuola o lavorare costituisce senz'altro un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma. Allo stesso modo, rientrano in tale categoria i tentativi di rastrellamento operati dai Nazisti sul territorio italiano che hanno condotto numerosi ebrei, compresa l'odierna attrice, a nascondersi per salvare la propria vita. Occorre, tuttavia, operare un distinguo ai fini del presente giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-
Legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il
[...]
con una precisa finalità che emerge dalla stessa Controparte_4
rubrica dell'art.43: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Come si legge dalla lettera della norma, pertanto, rilevano ai fini dell'accesso al
Fondo unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La privazione dell'accesso all'educazione e la segregazione razziale sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di
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emarginare e degradare gli Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione. In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal
1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio EM II. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come
“Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata.
Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società. Nel caso di specie, come affermato anche da parte attrice nella memoria ex art.183, comma 6 n.1 c.p.c., “la IG.ra
ha subito un pregiudizio conseguente all'emanazione delle leggi razziali ed Pt_1
alla concreta soggezione all'applicazione della normativa antiebraica, che può essere definito di natura biologica ed esistenziale”.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36.
Al contrario, rientrano nei fatti illeciti risarcibili ai sensi del già menzionato decreto, i tentativi di rastrellamento compiuti dai Tedeschi sul territorio italiano che hanno costretto l'odierna attrice a rimanere nascosta per mesi al fine di evitare la cattura.
Parte attrice quindi cumula nella sua doglianza aspetti riconducibili direttamente alla responsabilità delle leggi italiane (fuori del campo di applicazione dell'art.43), con altri eventi (tentativi di ricerca e rastrellamento compiuti dai militari tedeschi) che unicamente rientrano nella fattispecie e per i quali soli occorre effettuare la liquidazione.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Si osserva che il fondamento di tale istituto si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso,
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l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento.
L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dal medesimo fatto illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248).
Nel caso di specie, la IG.ra ha ricevuto l'assegno vitalizio di benemerenza di Pt_1
cui all'art.3 della legge 22.12.1980, n.932, nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale a decorrere dall'1.6.2003. Come si legge dalla stessa Deliberazione n. 85520 del 14 marzo 2005 - emessa dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali e allegata in atti – il suddetto vitalizio è stato erogato per gli atti persecutori subiti dalla signora Pt_1
dal 7 luglio 1938 all'8 settembre 1943. La Delibera, inoltre, si riferisce espressamente alla mancata possibilità dell'attrice di frequentare la scuola e al suo licenziamento. Ne discende che i fatti illeciti per i quali è stato erogato il vitalizio in questione sono identificabili con quelli compiuti dai Fascisti in seguito all'emanazione delle succitate leggi raziali che, come anticipato, non rilevano ai fini della liquidazione del danno nel presente giudizio.
Avuto riguardo, invece, alla liquidazione del danno conseguenza dei rastrellamenti compiuti dai Nazisti, l'eccezione di compensatio lucri cum damno non può essere accolta in quanto trattasi di illeciti compiuti da soggetti diversi e in un periodo successivo a quello preso come riferimento nella Delibera che ha disposto il vitalizio in favore della IG.ra (7 luglio 1938- 8 settembre 1943) Pt_1
Invero, i rastrellamenti nazisti sul territorio italiano volti a catturare e deportare gli ebrei si sono verificati principalmente durante l'occupazione tedesca dell'Italia, che è iniziata nel 1943. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, che segnò la fine del regime fascista, la Germania occupò il centro e il nord Italia. La persecuzione degli Ebrei in Italia raggiunse il suo apice tra il 1943 e il 1945, quando i Nazisti, con la collaborazione del regime fascista della Repubblica Sociale Italiana,
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compirono numerosi rastrellamenti per deportare gli ebrei nei campi di concentramento e sterminio, principalmente ad Auschwitz. In sintesi, i rastrellamenti per la cattura e la deportazione degli Ebrei in Italia si sono svolti dal
1943 al 1945. L'eccezione è, pertanto, rigettata.
Occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur da risarcire sulla base di criteri equitativi in riferimento al danno patito dall'attrice per gli atti persecutori subiti in seguito all'occupazione nazista del territorio italiano. Invero, tenuto conto anche del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare con conseguente necessità per il Giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa conformemente a quanto previsto dall'art.1226 c.c. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10579/2021: «l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art.1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”».
È riconosciuto a in via presuntiva e con una liquidazione equitativa Parte_1
ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita in quanto costretta a nascondersi per evitare la cattura da parte dei Nazisti il quale può essere equitativamente liquidato in euro30.000,00, adeguando il risarcimento al caso concreto e, pertanto, tenendo conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente agli anni 1943-1944.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non possono essere applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un.
n.1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, attesa la natura equitativa del risarcimento, la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib.
Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale
Bologna, sez. II n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. II n. 2273 del
2/08/2024).
E) La legittimazione passiva.
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Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Repubblica Federale di Germania quale erede politico- istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania “si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la Repubblica Federale di Germania, quale successore del
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia realizzato una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla Germania nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_5
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la
Germania, in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la Germania dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza
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passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della Germania. In tal senso si è espressa la
Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al II comma dell'art. 43, d.l.n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova” (Corte Cost. sent.n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica Federale di Germania, resa immune dal subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Controparte_4
Da tali considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del quale successore ex lege nel debito Controparte_4
risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2
legittimazione del . Tuttavia, stante la Controparte_4
natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto
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espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5
cui al primo periodo” - sono poste a carico del Da quanto sopra esposto, CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice, dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, per i crimini contro l'umanità commessi e, per l'effetto, condanna la Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno subìto dalla IG.ra liquidato in €30.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L.36/2022; nulla a pretendere nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €3.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 22.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39899, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
( rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Del Monte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in Viale di
Trastevere n.203; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
e nei confronti di
Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale CP_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
FATTO
L'attrice rappresentava di essere stata vittima dei crimini di guerra o contro l'umanità perpetrati dalla Germania Nazista in Italia nel periodo compreso tra il
1939 ed il 1945. In particolare, parte attrice narrava che all'epoca dell'invasione
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nazista aveva 15 anni e aveva potuto frequentare solo la prima classe della
“Scuola secondaria di avviamento commerciale ” nell'anno Persona_1
scolastico 1935/36 mentre per i successivi anni scolastici ella era stata cacciata per l'appartenenza alla religione ebraica.
Sempre parte attrice riportava che in seguito si era recata a lavorare in un negozio sito in Via Dandolo (Roma) che successivamente era stato chiuso poiché appartenente ad una famiglia ebrea. La signora narrava, inoltre, che a causa Pt_1
dell'invasione nazista era stata ospitata e nascosta presso conoscenti di religione cattolica dei suoi genitori. Parte attrice affermava che dal luglio del 1938 al settembre 1943 era rimasta vittima di atti persecutori e aveva vissuto un periodo di grandi sofferenze morali, costretta anche a nascondersi per scappare dai Nazisti.
Dopo la fine della guerra, la IG.ra narrava di aver ottenuto il vitalizio di Pt_1
benemerenza riconosciuto alle vittime delle persecuzioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché quello erogato dalla
[...]
ai sensi dell'articolo 2, risarcimento erogato dal Controparte_3
Governo tedesco per i sopravvissuti alla Shoah i quali “hanno vissuto per almeno sei mesi in un territorio di occupazione nazista in condizioni disumane, senza contatti con il mondo esterno, in un nascondiglio”.
In conclusione, parte attrice chiedeva: 1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della giurisdizione del giudice italiano a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2) nel merito ed in via principale, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per esser stata vittima di persecuzioni subite a causa della sua appartenenza al popolo ebraico per complessivi
€275.000,00; 3) condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.
Si costituiva in giudizio la Repubblica Italiana in persona della
[...]
la quale, preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità Controparte_2
dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dai tentativi di deportazione compiuti negli anni
1943 - 1944 dai soldati tedeschi nei confronti della famiglia dell'attrice perché di
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religione ebraica. Parte convenuta rilevava che al caso di specie doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Secondo parte convenuta, la fattispecie era inquadrabile nel reato di riduzione in schiavitù punito ai sensi dell'allora vigente art.600 c.p. con
“la reclusione da cinque a quindici anni”, rimasto allo stadio del tentativo, per il quale l'art. 56 c.p., prevedeva una riduzione di pena da un terzo a due terzi.
Pertanto, secondo l'Avvocatura il reato in esame si era estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dai tentativi di rastrellamento compiuti in danno dell'attrice negli anni 1943 - 1944.
L'Amministrazione eccepiva, altresì, l'inapplicabilità della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali ratione temporis, atteso che la condotta offensiva di cui era rimasta vittima l'odierna attrice si era esaurita nel
1944, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il presunto decorso del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1943-1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dall'attrice nonché alla loro quantificazione. Sempre parte convenuta eccepiva il difetto di prova del danno biologico subito dall'attrice.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dalla attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quanto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la
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compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art.43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_4
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...]
data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in Controparte_2
ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno relativamente alle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, a quelle che l'attrice avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 17/09/2024, il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici
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soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tuttavia, tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello
Statuto di Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, l'attrice è stata costretta, in seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, ad abbandonare la scuola e il posto di lavoro. Inoltre, la sig.ra ha vissuto per mesi in un Pt_1
nascondiglio al fine di sottrarsi ai tentativi di deportazione compiuti negli anni
1943 - 1944 dai soldati tedeschi. Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei
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crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente
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alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. II, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Come premesso, la sig.ra è stata vittima di atti persecutori in quanto le è Pt_1 stato possibile frequentare solo la prima classe della “Scuola secondaria di avviamento commerciale ” nell'anno scolastico 1935/36 mentre Persona_1
per i successivi anni scolastici è stata espulsa per l'appartenenza alla religione ebraica. In seguito a tali fatti, quest'ultima si era recata a lavorare in un negozio sito in Via Dandolo (Roma) che successivamente era stato chiuso poiché appartenente ad una famiglia ebrea. Infine, a causa dell'invasione nazista era stata ospitata e nascosta presso conoscenti di religione cattolica dei propri genitori al fine di salvarsi dalla deportazione. A tale riguardo, parte attrice allega la
Deliberazione n. 85520 del 14 marzo 2005 emessa dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, nella quale si attestano i
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fatti di cui sopra verificatisi in conseguenza dell'emanazione delle leggi razziali.
Sempre parte attrice allega, inoltre, un documento emesso dalla
[...]
la quale, in applicazione del “Program under Controparte_3 the article 2 Found” ha erogato un risarcimento in favore della IG.ra sulla Pt_1
base dei criteri stabiliti dal Governo tedesco in quanto aveva vissuto per almeno quattro mesi in un territorio di occupazione nazista in condizioni disumane, senza contatti con il mondo esterno, in un nascondiglio. In riferimento a tale circostanza, si ritiene raggiunta la prova anche ai sensi dell'art.115 c.p.c. in quanto trattasi di un fatto storico, non specificatamente contestato dalla parte convenuta.
D) La liquidazione del danno.
Tali condotte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. che deve essere risarcita ai sensi dell'art.2059
c.c. Impedire ad una cittadina ebrea di andare a scuola o lavorare costituisce senz'altro un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma. Allo stesso modo, rientrano in tale categoria i tentativi di rastrellamento operati dai Nazisti sul territorio italiano che hanno condotto numerosi ebrei, compresa l'odierna attrice, a nascondersi per salvare la propria vita. Occorre, tuttavia, operare un distinguo ai fini del presente giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-
Legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il
[...]
con una precisa finalità che emerge dalla stessa Controparte_4
rubrica dell'art.43: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Come si legge dalla lettera della norma, pertanto, rilevano ai fini dell'accesso al
Fondo unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La privazione dell'accesso all'educazione e la segregazione razziale sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di
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emarginare e degradare gli Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione. In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal
1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio EM II. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come
“Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata.
Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società. Nel caso di specie, come affermato anche da parte attrice nella memoria ex art.183, comma 6 n.1 c.p.c., “la IG.ra
ha subito un pregiudizio conseguente all'emanazione delle leggi razziali ed Pt_1
alla concreta soggezione all'applicazione della normativa antiebraica, che può essere definito di natura biologica ed esistenziale”.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36.
Al contrario, rientrano nei fatti illeciti risarcibili ai sensi del già menzionato decreto, i tentativi di rastrellamento compiuti dai Tedeschi sul territorio italiano che hanno costretto l'odierna attrice a rimanere nascosta per mesi al fine di evitare la cattura.
Parte attrice quindi cumula nella sua doglianza aspetti riconducibili direttamente alla responsabilità delle leggi italiane (fuori del campo di applicazione dell'art.43), con altri eventi (tentativi di ricerca e rastrellamento compiuti dai militari tedeschi) che unicamente rientrano nella fattispecie e per i quali soli occorre effettuare la liquidazione.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Si osserva che il fondamento di tale istituto si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso,
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l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento.
L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dal medesimo fatto illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248).
Nel caso di specie, la IG.ra ha ricevuto l'assegno vitalizio di benemerenza di Pt_1
cui all'art.3 della legge 22.12.1980, n.932, nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale a decorrere dall'1.6.2003. Come si legge dalla stessa Deliberazione n. 85520 del 14 marzo 2005 - emessa dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali e allegata in atti – il suddetto vitalizio è stato erogato per gli atti persecutori subiti dalla signora Pt_1
dal 7 luglio 1938 all'8 settembre 1943. La Delibera, inoltre, si riferisce espressamente alla mancata possibilità dell'attrice di frequentare la scuola e al suo licenziamento. Ne discende che i fatti illeciti per i quali è stato erogato il vitalizio in questione sono identificabili con quelli compiuti dai Fascisti in seguito all'emanazione delle succitate leggi raziali che, come anticipato, non rilevano ai fini della liquidazione del danno nel presente giudizio.
Avuto riguardo, invece, alla liquidazione del danno conseguenza dei rastrellamenti compiuti dai Nazisti, l'eccezione di compensatio lucri cum damno non può essere accolta in quanto trattasi di illeciti compiuti da soggetti diversi e in un periodo successivo a quello preso come riferimento nella Delibera che ha disposto il vitalizio in favore della IG.ra (7 luglio 1938- 8 settembre 1943) Pt_1
Invero, i rastrellamenti nazisti sul territorio italiano volti a catturare e deportare gli ebrei si sono verificati principalmente durante l'occupazione tedesca dell'Italia, che è iniziata nel 1943. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, che segnò la fine del regime fascista, la Germania occupò il centro e il nord Italia. La persecuzione degli Ebrei in Italia raggiunse il suo apice tra il 1943 e il 1945, quando i Nazisti, con la collaborazione del regime fascista della Repubblica Sociale Italiana,
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compirono numerosi rastrellamenti per deportare gli ebrei nei campi di concentramento e sterminio, principalmente ad Auschwitz. In sintesi, i rastrellamenti per la cattura e la deportazione degli Ebrei in Italia si sono svolti dal
1943 al 1945. L'eccezione è, pertanto, rigettata.
Occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur da risarcire sulla base di criteri equitativi in riferimento al danno patito dall'attrice per gli atti persecutori subiti in seguito all'occupazione nazista del territorio italiano. Invero, tenuto conto anche del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare con conseguente necessità per il Giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa conformemente a quanto previsto dall'art.1226 c.c. Come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10579/2021: «l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art.1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”».
È riconosciuto a in via presuntiva e con una liquidazione equitativa Parte_1
ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita in quanto costretta a nascondersi per evitare la cattura da parte dei Nazisti il quale può essere equitativamente liquidato in euro30.000,00, adeguando il risarcimento al caso concreto e, pertanto, tenendo conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente agli anni 1943-1944.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non possono essere applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un.
n.1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, attesa la natura equitativa del risarcimento, la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib.
Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale
Bologna, sez. II n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. II n. 2273 del
2/08/2024).
E) La legittimazione passiva.
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Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Repubblica Federale di Germania quale erede politico- istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania “si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la Repubblica Federale di Germania, quale successore del
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia realizzato una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla Germania nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_5
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la
Germania, in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la Germania dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza
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passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della Germania. In tal senso si è espressa la
Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al II comma dell'art. 43, d.l.n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova” (Corte Cost. sent.n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica Federale di Germania, resa immune dal subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Controparte_4
Da tali considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del quale successore ex lege nel debito Controparte_4
risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2
legittimazione del . Tuttavia, stante la Controparte_4
natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto
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espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5
cui al primo periodo” - sono poste a carico del Da quanto sopra esposto, CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice, dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, per i crimini contro l'umanità commessi e, per l'effetto, condanna la Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno subìto dalla IG.ra liquidato in €30.000,00 oltre interessi Parte_1
legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L.36/2022; nulla a pretendere nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €3.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 22.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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