Sentenza 25 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/02/2019, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2019
N. 01315/2019REG.PROV.COLL.
N. 08795/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8795 del 2018, proposto da:
RI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio sito a Roma, via Conca D’Oro, 184/190;
contro
Università Politecnica delle Marche - Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NT FI, non costituito in giudizio;
sull’istanza per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza
alla sentenza n. 3021/2018 del Consiglio di Stato, sez. VI, resa all’esito del ricorso n. 768/2018 R.G..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche - Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 112, co. 5 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per le parti, gli avvocati Diego Perucca, in dichiarata delega dell'avv. RI Discepolo, e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’istanza in esame si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ed alla corretta applicazione della sentenza n. 3021/2018 del Consiglio di Stato, sezione VI, pubblicata in data 21.05.2018, concernente l’ ottemperanza alle sentenze del TAR Marche n. 539/2012 e del Consiglio di Stato n. 5847/2017, in particolare precisando se la statuizione contenuta nella sentenza n. 3021/2018, con la quale il Consiglio di Stato, sez. VI, ha accolto il ricorso n. 768/2018 proposto dal dott. NT FI per la riforma della sentenza del TAR Marche n. 943/2017 ed ha stabilito che “l’esecuzione del giudicato, quindi, non può che riguardare esclusivamente la posizione del dott. EL, il quale dovrà essere valutato da una nuova Commissione e, in caso di esito favorevole, assunto, se del caso, anche in soprannumero fino al verificarsi di una nuova vacanza” , sia stata correttamente interpretata ed applicata dall’ Università Politecnica delle Marche con l’ordinanza dirigenziale n. 591 reso in data 01.08.2018 con la quale, all’ esito delle prove della progressione verticale dalla quale il dott. EL era stato illegittimamente escluso, è stato dato atto che egli “ha ottenuto il punteggio complessivo di 67,83/100 risultando idoneo, ma non vincitore” , ed in particolare per ottenere che questo Consiglio di Stato dichiari che l’ esatta ottemperanza della sentenza n. 3012/2018 comporta che per effetto dell’ idoneità conseguita nella procedura concorsuale svoltasi in adempimento della sentenza n. 3012/2018 il ricorrente ha diritto all’assunzione nella categoria EP anche in soprannumero.
La vicenda contenziosa in forza della quale è stata proposta l’istanza trae origine dalla selezione, per titoli e prove, per l’inquadramento, mediante progressione verticale, nella categoria EP, con n. 1 posto assegnato all’ area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, area di attività: informatica, indetta dall’ Università Politecnica delle Marche con O.D. n. 394 del 4.3.2003.
Dagli atti e dalla graduatoria della predetta selezione, approvati con O.D. n. 839 del 3.6.2003, risulta che si classificavano al primo posto il dott. FI NT con punti 80,22/100 ed al secondo posto la dott.ssa Gonnella Violetta con punti 65,56/100.
Il dott. RI EL è stato escluso da detta procedura per ritenuta carenza del requisito dell’inquadramento nella qualifica inferiore per almeno 5 anni.
Con sentenza del TAR Marche n. 539/2012 è stato accolto il ricorso proposto dal dott. RI EL avverso l’esclusione disposta in suo danno con note del 16.4.2003, prot. A/3/1 18090 e del 9.5.2003, prot. A/3/1 19922 dalla selezione per titoli ed esami indetta dall’ Università Politecnica delle Marche a due posti di categoria EP, alla quale il ricorrente aveva chiesto di partecipare per conseguire il posto disponibile per l’Area Tecnica ed Elaborazione Dati.
Con detta sentenza è stato accertato il diritto del dott. EL a partecipare a detta procedura concorsuale, poiché egli in realtà possedeva il requisito partecipativo previsto dal bando, e conseguentemente dichiarata l’illegittimità dell’esclusione dal concorso disposta in suo danno.
La sentenza è divenuta definitivamente efficace in forza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5847/2015, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dall’ Università Politecnica delle Marche, rubricato al n. 8241/2012 R.G..
Il dott. FI proponeva, quindi, ricorso avanti al TAR Marche con ricorso iscritto al n. 423/2016 R.G. chiedendo l’ ottemperanza dell’ anzidetta decisione confermata dal Consiglio di Stato, previo annullamento dei provvedimenti con i quali l’ Università Politecnica delle Marche riteneva di dare esecuzione alla sentenza n. 5947/2015 mediante ripetizione della procedura concorsuale e, dunque, sottoponendo alla ripetizione anche i candidati già dichiarati idonei – ovvero declaratoria di nullità degli stessi in quanto adottati in errata esecuzione del giudicato.
Con sentenza n. 943/2017 il TAR delle Marche respingeva il ricorso proposto dal dott. FI così che “(...) l’accoglimento del ricorso proposto avverso la mancata ammissione del dottor EL alla selezione per progressione verticale impone la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva e la ripetizione delle prove da parte di tutti i candidati ammessi. Nel rispetto del principio di par condicio la rinnovazione della selezione indetta dall’ Università rappresenta infatti, come rilevato da questo Tribunale, “la corretta modalità per dare esecuzione al giudicato” .
Avverso tale sentenza proponeva appello il dott. FI con ricorso rubricato al n. 768/2018 R.G., e con sentenza n. 3021/2018 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha accolto il gravame proposto dal dott. FI stabilendo che “nella specie, infatti, il giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5847/15, confermativa della sentenza del TAR delle Marche n. 539/12, si è svolto esclusivamente sull’illegittimità dell’ esclusione del dott. EL, senza porre in discussione la graduatoria del concorso (...) L’esecuzione del giudicato, quindi, non può che riguardare esclusivamente la posizione del dott. EL, il quale dovrà essere valutato da una nuova commissione e, in caso di esito favorevole, assunto, se del caso, anche in soprannumero fino al verificarsi di una nuova vacanza” .
In tale situazione parte ricorrente si vede costretta a chiedere chiarimenti in ordine alle modalità di corretta ottemperanza della anzidetta sentenza n. 3021/2018.
Difatti, in esecuzione della medesima, il dott. EL è stato convocato per sostenere le prove della progressione verticale dalla quale era stato illegittimamente escluso.
Con provvedimento n. 591 del 1.08.2018 il Direttore Generale dell’Università Politecnica delle Marche ha comunicato al dott. EL che “nella selezione in parola (...) ha ottenuto il punteggio complessivo di 67,83/100 risultando idoneo, ma non vincitore” . Tale affermazione consegue dal fatto che il Direttore ha ritenuto di confrontare il risultato della nuova procedura con il punteggio ottenuto dal dott. FI nel 2003.
Sostiene l’istante che in questo caso si tratta difatti di comprendere e definire il significato dell’espressione “esito favorevole” di cui ha fatto uso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3021/2018 al penultimo capoverso di pag. 6, per indicare la circostanza dalla quale viene fatto espressamente dipendere il diritto del ricorrente all’ assunzione nella qualifica superiore, “anche in soprannumero” (come afferma espressamente la sentenza), a seguito della valutazione operata dalla nuova commissione nominata al fine di procedere ad una nuova valutazione nei confronti del solo dott. EL, in quanto illegittimamente estromesso a suo tempo dalla progressione verticale.
La sentenza statuisce, difatti, che il dott. EL, in esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5847/15, confermativa della sentenza del TAR Marche n. 539/12, “dovrà essere valutato da una nuova commissione e, in caso di ESITO FAVOREVOLE, ASSUNTO, SE DEL CASO, ANCHE IN SOPRANNUMERO FINO AL VERIFICARSI DI UNA NUOVA VACANZA” .
Ad avviso dell’istante, l’anzidetta espressione significa inequivocabilmente che, trattandosi di una procedura concorsuale da rinnovarsi unicamente con riferimento alla posizione del dott. EL, senza altri concorrenti, l’ “esito favorevole” che ne può conseguire è quello di una dichiarazione di idoneità dalla quale viene fatto discendere il diritto del candidato al superiore inquadramento, “anche in soprannumero fino al verificarsi di una nuova vacanza” .
L’ opinione dell’ Università, che ha preteso di confrontare il risultato ora ottenuto dal dott. EL con quello attribuito nel 2003 al dott. FI da altra commissione, e sulla base di prove concorsuali ovviamente del tutto diverse, in una situazione peraltro in cui era impossibile osservare il criterio fondamentale dell’ anonimato, visto che il ricorrente era l’unico candidato ed erano ben noti gli esiti delle prove svoltesi 15 anni addietro, appare contrastante ad avviso del ricorrente con il testuale disposto della sentenza n. 3021/2018, con la quale il Consiglio di Stato ha espressamente dichiarato che la graduatoria concorsuale non può essere travolta in quanto “è rimasta inoppugnata” e non ha in alcun modo statuito che possano essere eseguiti confronti rispetto alla graduatoria dell’ epoca.
Ogni diversa opinione sarebbe oltretutto in insanabile contrasto con il principio generale della par condicio tra i candidati, che non può evidentemente essere assicurata in caso di rinnovazione della procedura mediante ripetizione delle prove da parte di un solo candidato.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’istanza di chiarimenti non possa essere accolta nel senso proposto dall’istante. Sta di fatto che, nella sentenza n. 3021/2018, è stato dato atto che la precedente graduatoria del 2003 è rimasta inoppugnata, per cui il termine “esito favorevole” , a cui nella sentenza si ricollega il diritto all’assunzione anche in soprannumero, va inteso nel senso che tale diritto operi soltanto qualora l’interessato risulti vincitore, in base al punteggio da lui conseguito a seguito alla prova a cui si è sottoposto, il tutto confrontando tale punteggio con i punteggi conseguiti dagli altri concorrenti nel 2003. Dal momento che l’istante ha riportato un punteggio che, in base a questo confronto, non permette di considerarlo vincitore, in base alla graduatoria conseguente alle prove del 2003 e del 2018, egli non ha diritto all’immediata assunzione, neanche in soprannumero.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciandosi sull’istanza di chiarimenti formulata nell’ambito del giudizio n. 8795 del 2018, rende i chiarimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Bernhard Lageder, Presidente FF
Francesco Mele, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
Oswald Leitner, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oswald Leitner | Bernhard Lageder |
IL SEGRETARIO