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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9532/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosina Casertano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Caserta alla Via Don Bosco n. 19;
(attori)
CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Verde, ed C.F._5 elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere alla Trav.
M. Fiore n. 12;
(convenuti)
FATTO E DIRITTO
I germani , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
le altre germane e , esponendo: Controparte_1 Controparte_2 Per_ 1) che, con testamento per notar del 17.2.2005, integrato con scrittura privata del 24.12.2005 e pubblicato a Santa Maria Capua Vetere in data 18.4.2007, il defunto disponeva Persona_2
dei propri beni in favore dei suoi cinque figli , e Pt_3 CP_1 Pt_2 CP_2 Pt_1
2) che, in particolare, il disponente ivi imponeva ad di alienare il terreno sito in Capua alla CP_1
Via Fuori Porta Roma, identificato al catasto al f. 24, p.lle 4 e 5153, di complessivi 7.897 mq, al fine di ripartire il ricavato in cinque parti uguali tra tutti i fratelli, dopo aver dedotto da tale ricavato la somma di euro 50.000,00, somma che la stessa avrebbe dovuto trattenere a conguaglio della CP_1
minore quota di proprietà ricevuta sul fabbricato in Capua alla Via Principi Normanni;
3) che, nell'immediato, incassava e quietanzava al genitore la somma di euro Controparte_1
50.000,00 al suindicato titolo di conguaglio, con ciò impegnandosi alla co-intestazione delle quote con i fratelli o alla vendita con uguale distribuzione del ricavato;
4) che seguiva una scrittura privata tra tutti gli eredi con la quale, premessa la ricognizione dei già menzionati fatti, donava a titolo gratuito ai quattro germani Controparte_1 Pt_2 Pt_1
e la quota di 1/5 ciascuno del terreno in Capua alla Via Fuori Porta Roma, in CP_2 Pt_3
catasto al F1.24;
5) che, con la medesima scrittura, onde garantire un completo adempimento della scrittura, i germani, recependo la volontà del genitore, conferivano incarico all'arch. affinché Persona_3
predisponesse gli atti e i documenti necessari per i relativi trasferimenti;
6) che detta scrittura è stata nel tempo adempiuta dai coeredi, fatta eccezione per il perfezionamento della donazione del terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Roma da parte di , la Controparte_1
quale, peraltro, ha sempre ripartito in parti uguali con i fratelli oneri e tributi del fondo, dandone per scontata la comproprietà.
Alla luce delle esposte circostanza, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: a) Sia disposto previo accertamento del mancato adempimento delle volontà testamentarie del defunto genitore
[...]
, pur recepito in patti e scrittura privata tra i coeredi tutti, l'obbligo di Persona_2 [...]
di trasferire in donazione quota 1/5 ai fratelli (quivi Controparte_1 Pt_1 CP_2
evocata quale consorte necessaria in lite), e il terreno sito in Capua alla Via Fuori Pt_3 Pt_2
Porta Roma - Via Provinciale per EL, in catasto al fl.24p.lle 4 e 5133; b) Conseguentemente sia statuita e dichiarata la comproprietà del terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Roma –Via
Provinciale per EL in catasto al fl. 24 p.lle 4 e 5133 tra essi , Parte_1 CP_2
, e con quote ciascuno pari ad 1/5 del detto fondo;
c) Sia pertanto Pt_3 Pt_2 CP_1
determinato e liquidato risarcimento in favore degli attori a causa del colpevole mancato adempimento da parte della , con ristoro delle spese tutte sin qui sopportate Controparte_1 per l'affidamento ingenerato nei germani circa la comproprietà sul fondo;
il tutto con interessi e rivalutazione a far tempo dai singoli esborsi anche a titolo risarcitorio ex art 1224 c.c; d) Riservata ogni eccezione deduzione difesa e richiesta in esito all'avverso dedotto;
e) Documenti come nel testo
e da foliario;
f) Spese, diritti, onorari, inclusa mediazione iva, cpa e forfettarie di legge con attribuzione.
Con comparsa tempestivamente depositata, si sono costituite in giudizio e Controparte_1
, le quali hanno dal loro canto dedotto: Controparte_2
1) in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e della procura alle liti, giacché depositate in formato
.pdf e non corredate dalla dichiarazione di conformità;
2) sempre in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, risultando competente, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord -art. 18 c.p.c.-;
3) nel merito, di voler disconoscere la conformità delle copie fotostatiche prodotte in giudizio rispetto al loro originale;
4) in caso di esibizione degli originali, di voler disconoscere ai sensi dell'art. 2702 c.c. il contenuto della scrittura privata versata in atti, ricognitiva dei fatti testamentari e priva di data, trattandosi di un abusivo riempimento di foglio in bianco -absuqe pactis;
5) che, sempre al fine di contestare la veridicità di tale scrittura privata, non è mai Controparte_1
stata proprietaria esclusiva del terreno sito in Capua alla Via Villa Vella (in Catasto al f. 43, p.lle 570,
614, 572, 617 e 619), per cui la stessa non avrebbe potuto donare tale fondo ai fratelli;
6) di voler altresì disconoscere l'atto integrativo del 24.12.2015, in particolare la scrittura e la sottoscrizione del suo autore che, confrontata con la firma apposta al testamento pubblico, è innegabilmente apocrifa;
7) che, pur volendo assimilare tale atto integrativo del 24.12.2015 ad un testamento olografo, lo stesso dovrebbe considerarsi inesistente in quando non scritto interamente di pugno dal testatore;
8) che, peraltro, sussiste una stridente contraddizione tra le disposizioni del de cuius trasfuse nell'atto integrativo e quanto previsto nella scrittura privata;
infatti, nel primo si fa obbligo a CP_1
di alienare il terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Roma, mentre nella seconda la stessa
[...]
dovrebbe donarlo ai suoi quattro fratelli;
9) che, ancora, il terreno in commento non appartiene a né risulta dimostrata in Controparte_1
alcun modo la relativa provenienza;
10) che, se diversamente, gli attori intendono riferirsi all'appezzamento di terreno sito nel Comune di
Capua riportato al f. 24, p.lle 213 e 4, lo stesso, come dimostrato dall'atto di compravendita per notar del 27.9.90 -rep. 61262 racc. 5991- non era di proprietà del de cuius, risultando di Persona_4
esclusiva proprietà della convenuta;
Controparte_1 11) che, ferme ed impregiudicate le eccezioni sollevate, laddove la scrittura privata dovesse essere assimilata ad un contratto preliminare di donazione, lo stesso sarebbe insanabilmente nullo stante l'assoluta incompatibilità tra l'obbligo giuridico di donare e lo spirito di liberalità tipizzante l'istituto della donazione.
Alla luce di quanto esposto, le convenute hanno chiesto dichiararsi l'incompetenza o comunque l'inammissibilità della domanda;
nel merito, hanno chiesto rigettarsi la domanda e per l'effetto dichiararsi l'indegnità a succedere degli attori ai sensi dell'art. 463 c.c.
Esperito il tentativo di mediazione, sono stati concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza del 19.11.2018, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, ritenuto che, alla luce della domanda proposta e delle deduzioni e difese delle parti, le risultanze processuali consentissero la definizione della controversia senza necessità di ammettere le prove richieste da parte attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.3.2020. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta all'udienza del 6.3.2025 e definita dalla scrivente subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
Appare infine necessario evidenziare che, con ricorso cautelare in corso di causa, gli attori, premettendo di essere venuti a conoscenza del fatto che , con preliminare del Controparte_1
29.11.18, aveva promesso in vendita a tale , il terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Per_5
Roma - Via Provinciale per EL (in catasto al fl.24p.lle 5133 e 5137 per mq. 7987), hanno chiesto disporsi il sequestro conservativo del predetto cespite.
Con ordinanza pronunciata in data 8.8.2019, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha dichiarato inammissibile il ricorso, rimettendo al definitivo il governo delle spese di lite.
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Tanto premesso in fatto, vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate da parte convenuta.
Quanto all'eccepita incompetenza, si osserva che la domanda formulata ha per oggetto l'adempimento di un onere testamentario asseritamente gravante su uno dei coeredi, di talché, trattandosi di causa tra coeredi, per la stessa risulta competente il giudice del luogo dell'apertura della successione, ovverosia del luogo di ultimo domicilio del de cuius (artt. 22 co. 1 n. 1 c.p.c. e 456 c.c.). Ebbene, risulta dedotto e comprovato, e comunque non contestato, che fosse domiciliato in Capua alla Persona_2
Via Santa Maria Dei Franchi, per cui senza dubbio, alla luce di quanto appena evidenziato, risulta territorialmente competente questo Tribunale (cfr. pubblicazione testamento, rep. 86.794 racc. 48.903).
Quanto all'eccepita nullità della citazione e della procura alle liti, si osserva preliminarmente che le violazioni dedotte non risultano sanzionate dal legislatore, costituendo pertanto mere irregolarità. A tutto voler concedere, tale nullità dovrebbe considerarsi sanata in virtù del raggiungimento dello scopo
-art. 156 co. 3 c.p.c.- avendo consentito il deposito della citazione e della procura, per come effettuato, sia lo svolgimento del processo sia l'esercizio del diritto di difesa.
Ciò posto, la domanda attorea deve in primo luogo reputarsi procedibile, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo (cfr. verbale del 6.11.2017).
Prima di esprimersi sul merito della domanda, ci si deve brevemente soffermare sulla legittimazione passiva della convenuta a tal fine, occorre preliminarmente qualificare la Controparte_2
domanda proposta.
Gli odierni attori, come in premessa evidenziato, hanno innanzitutto chiesto accertarsi l'obbligo gravante su di trasferire in donazione ai fratelli, per la quota di 1/5 ciascuno, il Controparte_1
terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Roma - Via Provinciale per EL, in catasto al fl.24p.lle
4 e 5133, così adempiendo alla volontà testamentaria espressa dal de cuius nel Persona_2
proprio testamento. Siffatta richiesta può allora qualificarsi come domanda di adempimento di un onere testamentario (artt. 647 e 648 c.c.), il cui legittimato passivo non può che essere il soggetto onerato dal testatore, in tal caso -secondo la prospettazione attorea- ; per cui, sotto tale Controparte_1 profilo, non risulta legittimata passiva l'altra GE . Né può ritenersi Controparte_2
esistente una ipotesi di litisconsorzio necessario, non producendo l'eventuale sentenza di accoglimento effetti sulla posizione della GE (art. 102 c.p.c.; arg. a contrario, Cass. Controparte_2 civ. n. 1468/2018). Per tali motivi, la domanda spiegata, nei riguardi di quest'ultima, va dichiarata inammissibile.
Ancora, deve in via preliminare dichiararsi inammissibile la richiesta attorea -rassegnata con note del
2.3.2020- di versamento dei tre quinti del prezzo incamerato dalla convenuta in forza della vendita del terreno, trattandosi di nuova domanda tardivamente formulata.
Venendo al merito, la domanda è infondata e va respinta per quanto di ragione.
Si ribadisce che gli attori chiedono accertarsi l'obbligo gravante su di trasferire Controparte_1
in donazione ai fratelli, per la quota di 1/5 ciascuno, il terreno sito in Capua alla Via Fuori Porta Roma, fondando detta pretesa, prima di tutto, sulla scorta delle volontà espresse dal de cuius Persona_2
con testamento pubblico del 17.12.2005, successivamente integrato con scrittura privata del
[...]
24.12.2005.
Ebbene, va in primo luogo evidenziato che dai predetti atti in alcun punto si evince la volontà del de cuius di onerare la figlia di provvedere alla donazione, in favore dei germani, del terreno in CP_1
Capua alla Via Fuori Porta Roma;
né dal testamento pubblico del 17.12.2005 (risultante peraltro in parte illeggibile) né dall'atto integrativo del 24.12.2005, ove, diversamente, il de cuius imponeva l'onere alla figlia di alienare detto terreno onde ripartirne il ricavato con i fratelli in parte CP_1
uguali, una volta dedotti euro 50.000,00 per sé.
Appare tuttavia assorbente la considerazione che tale atto integrativo, a prescindere dal disconoscimento formulato dalla convenuta, è invalido.
Come noto, le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Con particolare riguardo al testamento olografo, lo stesso, per espressa previsione codicistica, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. In difetto di autografia e sottoscrizione, il testamento è nullo (artt. 601, 602 e 606 c.c.).
Ebbene, nel caso che occupa, secondo quanto correttamente evidenziato da parte convenuta, tale testamento deve reputarsi nullo, risultando lo stesso redatto con mezzo meccanico. Difetta quindi il requisito necessario dell'autografia pretesa dalla legge ai fini della validità.
In assenza di una valida prova dell'onere testamentario di cui gli istanti domandano l'adempimento, alcun rilievo può assumere – a prescindere dal relativo disconoscimento- la scrittura privata stipulata da tutti i fratelli successivamente alla morte del de cuius, nella quale, peraltro, la convenuta, lungi dall'impegnarsi a dare esecuzione alla volontà paterna espressa con testamento, donava tale terreno, per 1/5 ciascuno, ai propri germani;
né, in quest'ottica, assume rilievo la quietanza del 29.11.2006, nella quale la convenuta, dichiarando di aver ricevuto dal padre euro 50.000,00, accettava, in via del tutto generica, le donazioni effettuate o da effettuare agli altri fratelli.
In conclusione, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione prospettata, la domanda va respinta. Dal rigetto della domanda principale consegue altresì il rigetto delle conseguenti domande di accertamento e risarcimento.
Va poi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di dichiarazione di indegnità a succedere degli attori, non avendo le istanti espressamente dedotto ed articolato i fatti e le ragioni posti a fondamento della richiesta. Deve infatti ritenersi che domande di tal fatta, quando non ne sia stata dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere
(arg. da Cass. civ. n. 13328/2015).
Va da ultimo respinta la richiesta di condanna formulata ex art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
Le spese del presente giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Anche le spese di lite del giudizio cautelare attivato in corso di causa, in ragione della minima attività processuale svolta nonché, comunque, del tenore della pronuncia adottata, vanno integralmente compensate.
P.Q.M
. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda nei riguardi di;
Controparte_2
2) rigetta nel merito la domanda nei riguardi di;
Controparte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 22 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante